Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico - e non quello di falso per induzione del P.U. in atto pubblico - la condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, in quanto, in tal caso, sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto d'alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi d'obbligo preordinato alla tutela d'interessi pubblici, connessi all'ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà, mentre nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del privato in ordine all'esistenza e agli estremi della concessione. (Nella specie, le mendaci dichiarazioni riguardavano la condizione giuridica d'immobili costituenti in origine spazi tecnici, cantine, soffitti ecc., trasformati illecitamente in unità abitative).
Commentario • 1
- 1. nullità e risarcimento dannihttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
28 ottobre 2025 Difformità catastale: cos'è, quando comporta nullità dell'atto e quando dà diritto al risarcimento danni. La difformità catastale si verifica quando lo stato reale di un immobile non coincide con i dati registrati in Catasto. Può riguardare errori formali o modifiche lievi, ma anche irregolarità più gravi che incidono sulla validità della compravendita. La legge distingue nettamente tra assenza del titolo edilizio — che comporta nullità dell'atto — e difformità minori o sanabili, che non invalidano il rogito ma possono generare responsabilità o risarcimento danni. Cosa succede se la difformità emerge dopo il rogito? E quali obblighi ha il venditore nel preliminare di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2008, n. 35999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35999 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/06/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2519
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 32837/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. RICCI Emilio, difensore di SS FR, nata a [...] il [...]; il 26.4.2007 dall'avv. Augusto Colatei, difensore di AN IO, nato ad [...] il [...], AG NT, nato a [...] il [...], NC UD, nata a [...] il [...], IC NN, nata a [...] il [...], RZ TA, nata a [...] il [...], LA NA BA, nata a [...] il [...]; il 23.3.2007 dall'avv. Claudio Ferrazza difensore di DI UL RI, nata a [...] il [...];
l'11.4.2007 dall'avv. Claudio Urbani, difensore di NI RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 31 gennaio 2007. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste in relazione a tutti gli acquirenti;
in riferimento a Di AU e ON, riqualificato il fatto in relazione all'art. 483 c.p., conclude per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sentito, inoltre, l'avv. Ricci che - per tutte le parti acquirenti - si è associato alle conclusioni del PG:
Sentiti, altresì, l'avv. Ferrazza che ha insistito per l'accoglimento del ricorso della Di AU e l'avv. Urbani, che ha insistito nella richiesta di cassazione della sentenza per i motivi dedotti in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di AU RI e NI RI, rispettivamente titolare di concessione edilizia e direttore dei lavori, unitamente ad altra persona, quale costruttore, avevano realizzato in località Marco Simone di Guidonia un immobile in difformità della concessione ottenuta. In particolare, erano stati indebitamente utilizzati spazi tecnici, come cantine e soffitte, per ricavarne unità abitative. All'atto del rogito notarile, gli acquirenti OL IO, LL NN, La PE BA, NI TA, CI UD, RU FR e ER NT, ciascuno in concorso con la Di AU, avevano falsamente dichiarato al notaio rogante di acquistare un locale rispondente alle caratteristiche assentite dalla concessione, in tal guisa inducendo in errore il notaio medesimo e rendendosi conseguentemente responsabili, a mente dell'art. 48 c.p., del reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.
Nella stessa sede la Di AU, dichiarando che l'immobile compravenduto rispondeva ai parametri stabiliti dalla concessione ed era immune da irregolarità edilizie, poneva in essere, secondo gli inquirenti, la condotta richiesta per la configurazione del reato di cui all'art. 483 c.p.. Infine, la Di AU ed il NI, in concorso, si sarebbero resi responsabili del reato di cui all'art. 493 c.p. (falsità ideologica commessa da incaricato di pubblico servizio, sub R), affermando l'avvenuta esecuzione delle opere, il collaudo delle stesse e la loro conformità al progetto approvato.
Con sentenza del 22 settembre 2003, il Tribunale dichiarava la Di AU colpevole dei reati di costruzione edilizia in difformità della concessione, falsità ideologica continuata in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale per induzione in errore;
falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico continuata e concorso in falsità ideologica in atto pubblico commessa da incaricato di pubblico servizio;
il NI colpevole dei reati di costruzione edilizia in difformità e falsità ideologica in atto pubblico commessa da incaricato di pubblico servizio;
OL, LL A., La PE, NI, CI C., RU e AF colpevoli del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e, per l'effetto, con la concessione a tutti delle attenuanti generiche, li condannava alle pene ritenute di giustizia, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Di AU e NI in ordine al reato sub a) perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena loro irrogata in primo grado;
confermava nel resto per gli altri imputati, con ulteriori statuizioni di legge. Avverso la pronuncia anzidetta i difensori di RU FR, OL IO, ER NT, CI UD, LL NN;
NI TA, La PE BA, Di AU RI, NI RI proponevano distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Il primo motivo in favore di RU FR denuncia inosservanza di legge, in relazione agli art. 48 e 479 c.p. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b). Contesta, in proposito la ritenuta sussistenza dell'ipotizzato reato, affidata all'assunto di avere, gli acquirenti, falsamente dichiarato al notaio rogante di acquistare un locale rispondente alle caratteristiche assentite dalla concessione, inducendo in tal modo il notaio medesimo in errore e rendendosi conseguentemente responsabile ai sensi dell'art. 48 c.p. del reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale. I giudici di merito non avevano, però considerato, che l'immobile in questione era stato acquistato nel novembre del 2000, mentre il primo accesso dei vigili urbani nei locali aveva avuto luogo solo il 26.1.2001, sicché era legittimo ritenere che in tale lasso di tempo fossero stati eseguiti lavori di ristrutturazione dell'immobile, con la conseguenza che, al momento della stipula del rogito, l'acquirente aveva correttamente informato il pubblico ufficiale circa la reale destinazione urbanistica dell'immobile in quel determinato momento. Il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 48 e 479 c.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di falso per induzione, anche in considerazione della qualità dell'autore immediato (il notaio) che avrebbe dovuto verificare la rispondenza di quanto dichiarato con la reale destinazione dell'immobile, rispetto alla quale, peraltro, non v'era prova che la stessa fosse stata modificata prima dell'atto di compravendita.
Il terzo motivo deduce manifesta illogicità e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato la documentazione prodotta in giudizio, ossia la domanda di condono, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risultava che i lavori di ristrutturazione dell'immobile compravenduto erano stati effettuati nel dicembre del 2000, dunque successivamente alla stipula del rogito.
1.2 - Il primo motivo del ricorso in favore di OL deduce mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti del reato contestato. Lamenta in particolare che i giudici di appello non abbiano risposto a tutte le obiezioni difensive, abbiano utilizzato elementi privi di reale valore indiziario, con motivazione peraltro illogica, a sostegno dell'assunto che ancora prima dell'atto notarile fossero state realizzate le opere in difformità, nonostante il valore probante privilegiato dell'atto pubblico mai impugnato da alcuno e nonostante non fosse stato mai escusso il notaio rogante, a carico del quale gravava l'obbligo di verifica della trasferibilità dei beni oggetto di alienazione.
Il secondo motivo denuncia illogicità o contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sul rilievo del mal governo che i giudici di merito avrebbero fatto del procedimento indiziario, utilizzando elementi privi dei necessari connotati prescritti dall'art. 192 c.p.p. e, comunque, inidonei a confutare la tesi difensiva in ordine alla circostanza che i lavori di trasformazione fossero stati effettuati dagli acquirenti successivamente all'acquisto delle unità immobiliari. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b in relazione all'art. 533 c.p.p., sull'assunto che la pronuncia della sentenza di condanna sarebbe avvenuta nonostante non fosse provata la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 479, 48 c.p., sul rilievo dell'insussistenza dell'ipotizzata fattispecie delittuosa, mancando una condotta ingannatrice o, comunque, artificiosa del privato acquirente, a fronte, peraltro, di un atto, quello notarile di compravendita, che non prevedeva certamente l'affidamento alle mere dichiarazioni di terzi, postulando in contrario un positivo accertamento del pubblico ufficiale, tenuto a garantire e certificare la regolarità del trasferimento.
1.3- Il ricorso proposto in favore del ER prospetta ragioni di censura identiche a quelle contenute nel ricorso che precede.
1.4 - Identico è anche il ricorso in favore della CI C.. 1.5- Il ricorso in favore di Di AU RI deduce, con unico motivo, la mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine al 4 motivo dell'atto di appello, con il quale era stata chiesta l'assoluzione dell'addebito di cui agli artt.479, 483 e 493 c.p.. In particolare, nell'indicato atto di appello era stato sostenuto che, anche ad ammettere che i lavori di ristrutturazione fossero stati antecedenti, non per questo era venuta meno la natura giuridica del bene compravenduto, che risultava comunque adeguatamente identificato nell'atto notarile. La mancata risposta all'assunto difensivo integrava vizio di motivazione, nella nuova configurazione del novellato art. 606 c.p.p., lett. e). 1.6 - Il ricorso in favore di LL NN è identico a quelli di OL, AF e CI C..
1.7 - Il ricorso in favore di La PE BA è pur esso identico a questi ultimi.
1.8 - Il ricorso in favore di NI RI denuncia, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e, con il secondo, mancata o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e). Sostiene, al riguardo, che il geom.
NI, libero professionista, nominato direttore dei lavori, non assumeva la qualità di pubblico ufficiale, e dunque non poteva rispondere del reato di cui all'art. 479 c.p., ma semmai del reato di cui all'art. 483 c.p., mai contestato, per avere falsamente attestato, nel certificato di collaudo e di fine lavori, la conformità delle opere al progetto approvato dal Comune di Guidonia. Peraltro, posto che il certificato di fine lavori era stato presentato il 6.9.1999 e che, il 16.1.2001, i vigili urbani di Guidonia avevano accertato i lavori di trasformazione in corso, era evidente che il direttore dei lavori non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile di opere commesse quasi due anni dopo la cessazione del suo incarico.
Sostiene, inoltre, che non avrebbe potuto imputarsi alcunché al direttore dei lavori, per avere progettato ampi spazi per rendere più godibili gli immobili. Insomma, i giudici di merito si erano avvalsi di mere illazioni.
Il secondo motivo deduce, come si è detto, difetto di motivazione in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi del reato in contestazione, in ordine al quale la colpevolezza era affidata a mere presunzioni.
1.9 - Il ricorso proposto in favore di NI TA è identico a quelli di OL, AF, CI C. e LL A..
2. - La sostanziale identità di diversi motivi di ricorso e, ad ogni buon conto, l'identità di ratio che accomuna tutte le doglianze, pur nella diversità delle posizioni sostanziali che rappresentano, consigliano una trattazione unitaria, salve le specificazioni che si renderanno necessarie in reazione a specifiche prospettazioni difensive.
All'esame delle quali giova certamente premettere una sintetica puntualizzazione della fattispecie sostanziale e della diversità dei ruoli assunti dagli odierni ricorrenti.
Orbene, il fatto all'esame dei giudici di merito consisteva nelle false dichiarazioni rese al notaio rogante da venditore ed acquirenti di determinate unità immobiliari, site in un complesso residenziale, in ordine alla natura e caratteristiche delle stesse, asseritamente difformi da quanto assentito in concessione. In particolare, le mendaci dichiarazioni riguardavano la condizione giuridica di immobili costituenti in origine spazi tecnici (cantine e soffitte) ed illecitamente trasformati in unità abitative. Si era, in particolare, verificato che, ottenuta la concessione edilizia per la realizzazione di un edificio plurifamiliare ad uso di civile abitazione per otto appartamenti, ne erano stati realizzati, invece, ben diciassette, mediante l'illegittima trasformazione di cui si è detto.
OL, LL A., La PE, NI, CI C., RU e AF sono gli acquirenti degli immobili e, in tale qualità, sono stati ritenuti colpevoli del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
Di AU RI, titolare di concessione edilizia, è la parte alienante, mentre NI RI è il direttore dei lavori. A parte il reato urbanistico, dichiarato prescritto, la Di AU è stata ritenuta colpevole del reato di falso ideologico continuato in atto pubblico commesso dal notaio rogante per induzione in errore. Il NI, in concorso con la Di AU, è stato ritenuto responsabile di falsità ideologica in atto pubblico commessa da incaricato di pubblico servizio, in ragione della sua qualità di direttore dei lavori.
Tale, dunque, il sostrato essenziale della vicenda in questione e le pretese implicazioni giuridiche, le doglianze dei ricorrenti - sia acquirenti che titolari di ruoli differenziati - si appuntano, per un verso, nella contestazione del corretto inquadramento giuridico della stessa fattispecie e, dunque, del nomen iuris ad essa attribuito dai giudici di merito.
Sulla verifica della giustezza della conferita qualificazione giuridica deve, ora, appuntarsi l'esame di questo Giudice di legittimità, tralasciando, siccome improponibile profilo di merito, l'ulteriore questione relativa all'epoca di realizzazione delle abusive trasformazioni (asseritamente antecedenti ai rogiti di acquisto). Peraltro, la quaestio facti anzidetta ha trovato appagante ed esaustiva risposta nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, integrata, per quanto di ragione, dalla motivazione di primo grado.
Orbene, per quanto riguarda gli acquirenti, l'impostazione giuridica, acriticamente recepita e ribadita dai giudici di appello, si riconnette agli artt. 48 e 479 c.p., dunque alla fattispecie del falso in atto pubblico per induzione, alla stregua dell'errore nel quale era stato indotto il notaio rogante, mediante mendaci dichiarazioni in merito alla conformità delle singole unità immobiliari, oggetto di alienazione, al titolo concessorio ed alle caratteristiche assentite.
In proposito, è vano il tentativo dei ricorrenti di sottrarsi alla penale responsabilità mediante prospettazione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto da loro dichiarato, nel caso di specie della conformità del bene compravenduto alle caratteristiche previste ed autorizzate. Ed infatti, in linea di principio, nessun obbligo di tal fatta incombe al notaio, tenuto solo verificare che, per dichiarazione dell'alienante, risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, come prescritto - all'epoca di riferimento - dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, e art. 40, comma 2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 (cfr., sulla non configurabilità di alcuna attività obbligatoria di accertamento da parte del notaio, che non abbia ricevuto specifico incarico, sulla veridicità delle dichiarazioni a lui rese, Cass. civile Sez. 2, 17.6.1999, n. 6018, rv. 527620). La mancanza di tale dichiarazione od indicazione è sanzionata dalla norma con la nullità dell'atto comunque stipulato ed è anzi prevista come ragione ostativa alla stipula dello stesso atto.
Al di fuori della previsione di qualsivoglia onere, a carico del notaio, di verifica della veridicità della dichiarazione di parte, la norma vieta, dunque, la stipula di un atto di trasferimento privo dei requisiti anzidetti e, indirettamente, richiama la responsabilità dello stesso notaio che, nondimeno, vi provveda, in termini affatto coincidenti alla generale previsione di responsabilità disciplinare, di cui alla legge notarile, per le ordinarie ipotesi di stipula di atti affetti da nullità assoluta. D'altronde, la L. n. 47 del 1985, art. 21, richiamato dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 4, stabilisce l'applicabilità alle ipotesi di stipula di atti nulli - perché in contrasto con le previsioni della stessa normativa - della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge. Divieto, questo, la cui violazione costituisce, dunque, illecito disciplinare a carico del notaio, espressamente sanzionata con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2, della cit. legge di settore. Ed allora, recepita la dichiarazione del privato in ordine all'esistenza ed agli estremi della concessione, l'atto notarile, redatto con le prescritte formalità, è perfettamente valido e corrispondente al canone formale dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 c.c., come tale dotato della forza probante privilegiata e dell'efficacia previste dall'art. 2700 c.c.. Non esiste, comunque, la falsità ideologica in atto pubblico che l'art. 479 c.p. prevede solo per le ipotesi in cui il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni non rese ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Per restare alla fattispecie in esame, il falso sarebbe stato configurabile ove il notaio avesse attestato come ricevute indicazioni di conformità a concessione edilizia in realtà mai rilasciate.
Nel caso di specie è, invece, ravvisabile il reato di cui all'art.483 c.p. che prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde solo il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre lo stesso pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Invece, nell'ipotesi prevista dagli artt. 48 e 479 c.p., la falsa dichiarazione del privato viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che lo redige, sicché quella dichiarazione non assume alcun rilievo autonomo, confluendo nell'atto pubblico ed integrando uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene in esito alle false notizie ed informazioni ricevute (principio assolutamente pacifico, cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6, 29.1.1999, n. 292, rv. 214133). L'esistenza di un obbligo giuridico di dire la verità a carico del privato emerge, incontrovertibilmente, dal sistema positivo. Al di là dell'esigenza di tutela dell'affidamento e dei principi generali della certezza dei rapporti giuridici, affidati alla lealtà e buona fede dei privati ed al rispetto della funzione fidefacente dei funzionari incaricati del relativo esercizio, la stessa sanzione di nullità degli atti di trasferimento, privi dell'indicazione degli estremi della concessione, ed anzi il tassativo divieto di stipula dell'atto che ne sia privo depongono, univocamente, per la soluzione anzidetta. Si tratta, in chiara evidenza, di prescrizioni dettate in funzione di preminenti interessi pubblici, connessi all'ordinata trasformazione del territorio, ritenuti prevalenti rispetto agli interessi della proprietà, con conseguente limitazione della sfera di autonomia privata. È, infatti, primaria l'esigenza di reprimere e scoraggiare gli abusi edilizi, indirettamente perseguita proprio mediante la limitazione alla libera commerciabilità di opere abusive. Tale rado resterebbe clamorosamente elusa ove non fosse configurabile un obbligo di verità a carico del privato in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto di alienazione ed alla sua corrispondenza agli estremi della concessione indicata (la preminenza dell'interesse pubblico alla veridicità delle dichiarazioni rese a pubblico ufficiale sta alla base, in sostanza, del riconoscimento degli estremi dell'art. 483 c.p., da parte di questa Corte regolatrice, anche in altra fattispecie di mendace dichiarazione resa al notaio, in tema di riconoscimento di figlio naturale, costituente dichiarazione di scienza volta a conferire certezza al fatto della procreazione, di cui è destinato a provare la verità: cfr. Cass. sez. 5, 24.10.1994, n. 149, rv. 200453). Per quanto riguarda, infine, la posizione della Di AU (venditrice) e del NI (direttore dei lavori), ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 493 c.p. (falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico), siffatta qualificazione giuridica è erronea, in quanto il NI, incaricato da un privato e non già da pubblico committente, non avrebbe potuto essere considerato pubblico ufficiale o pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio. Il direttore dei lavori, incaricato da privato, deve invece considerarsi - ai fini della natura degli atti da lui compiuti in funzione del rilascio del titolo concessorio della costruzione - come esercente di servizio di pubblica necessità (cfr. Cass. sez. 3, 9.2.2006, n. 8303, rv. 233564; id. Sez. 5, 16.1.2004, n. 16690, rv. 228749), anche in ragione della responsabilità espressamente prevista a suo carico per la conformità delle opere alla normativa urbanistica (v. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29), in ordine alla quale assume una posizione di garanzia. D'altronde, per gli atti di competenza la legge prescrive il possesso di un titolo di abilitazione, vietandone il compimento a chi non sia autorizzato all'esercizio della specifica professione (cfr. Cass. sez. 5, 7.5.1986, n. 9821, rv. 173807). La qualità di esercente di servizio di pubblica necessità in capo al direttore dei lavori implica che le false attestazioni negli atti di competenza, in ordine a fatti dei quali gli stessi siano destinati a provare la verità, integrino gli estremi del reato di cui all'art.481 c.p., che avrebbe dovuto essere ascritto al NI e, in concorso, alla Di AU e che va, ora, riconosciuto.
3. - Individuata, così, la corretta qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, va nondimeno preso atto che, per entrambi i reati, configurabili nella specie, è oramai maturato il periodo prescrizionale, avuto riguardo alla data di commissione degli stessi e tenuto conto della mancanza di utili cause di sospensione del relativo termine.
Pertanto, non risultando l'evidenza di più favorevoli ragioni di proscioglimento nel merito, a mente dell'art. 129 c.p., comma 2, non resta che far luogo alla declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, nei termini dettati in dispositivo.
P.Q.M.
Qualificati i fatti originariamente contestati ai ricorrenti Di AU, OL, LL A., La PE, NI, CI C., RU e AF come reati ex artt. 479 e 48 c.p. nel diverso reato di cui all'art. 483 c.p. nonché il fatto originariamente contestato alla Di AU ed al NI come reato ex art. 479 e 493 c.p. nel diverso reato di cui all'art. 481 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008