Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
In ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l'altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido (nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, invece, aveva ritenuto che la domanda risarcitoria supponesse la proposizione della domanda di annullamento del contratto, che non era stata formulata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9523 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso l'avvocato MARINI BALESTRA ANDREA STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FARA PUGGIONI G. F., giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PI TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 216/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 04/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
rigetto del secondo motivo;
l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 1987 RA AD esponeva che era stato socio della s.r.l. SOIES con PI IN, dal quale aveva acquistato, con scrittura privata del 3/8/1985, 8.000 quote del valore nominale di £.
1.000 ciascuna, impegnandosi a versare allo stesso PI un compenso aggiuntivo di £. 10.000.000 per l'opera di amministratore della società da questo svolta dal 1/1/82 al 2/8/85. Aggiungeva che tale compenso era stato attribuito al PI sulla base dello stato patrimoniale della società e che a garanzia del pagamento egli aveva consegnato al venditore pagherò cambiari, con il divieto di girarli a terzi e con l'intesa che potevano essere rinnovati alla scadenza. Precisava l'istante che, divenuto amministratore unico, aveva accertato esposizioni debitorie della società per un ammontare di £.38.496.767, che il PI gli aveva nascosto e delle quali non si era tenuto conto nel determinare il compenso integrativo;
lo stesso PI aveva, peraltro, messo all'incasso alcuni dei pagherò cambiari ricevuti in garanzia e ne aveva girati altri a terzi.
Tanto assumendo, RA AD conveniva dinanzi al Tribunale di Cagliari PI IN per sentirlo condannare al risarcimento dei danni in suo favore.
Si costituiva il convenuto che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 12/5/1994 il tribunale adito rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio. Avverso la sentenza proponeva appello RA AD. Si costituiva l'appellato che contestava le censure mosse alla sentenza impugnata e chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 31/5-4/9/1996 la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del secondo grado del giudizio. Rilevava, in particolare, la corte di merito, in ordine al primo motivo di gravame, che la mancata impugnazione della scrittura del 3/8/1985 con la richiesta di annullamento della stessa per dolo precludeva qualsiasi ulteriore valutazione in ordine alle lamentate esposizioni debitorie che lo RA assumeva taciutegli dal PI. Infatti, l'aver dato atto lo RA che i presupposti dell'accordo fossero state la verifica della situazione patrimoniale e contabile della società, con il constatato equilibrio tra partite di dare e di avere, e la insussistenza di residue esposizioni debitorie, che avevano determinato l'impegno del pagamento del compenso integrativo, faceva ritenere inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni basata sulla mancanza di conoscenza dei fatti taciuti dal PI, perché il contratto doveva ritenersi valido tra le parti e solo l'annullamento dello stesso avrebbe potuto mettere in discussione gli accordi delle parti e gli elementi sui quali si fondavano.
Quanto al secondo motivo di appello, la corte territoriale, pur rilevando che erroneamente il tribunale aveva ritenuto insussistenti l'obbligo di rinnovo alla scadenza dei pagherò ed il divieto di cessione a terzi e di messa all'incasso anche per i pagherò rinnovati, osservava che non era provata l'esistenza del danno e non poteva, quindi, procedersi neanche alla liquidazione equitativa. Quanto, infine, alla censura sulle spese liquidate dal tribunale, rilevava la corte di merito che l'importo di £.
5.000.000 non poteva che riferirsi agli onorari di avvocato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RA AD sulla base di tre motivi.
Non si è costituito l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione delle norme sull'annullabilità dei contratti, art. 1425 e segg. c.c., ed in particolare, degli artt. 1439 e 1440 c.c." - "Violazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto diversi profili.". Lamenta che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione della scrittura del 3/8/85 precludesse qualsiasi ulteriore valutazione del pregiudizio lamentato in ordine alle diverse risultanze debitorie e creditorie della società. Deduce che aveva concentrato la domanda in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1440 c.c., formulando solo la richiesta di risarcimento dei danni, anche se aveva premesso che, se avesse conosciuto le differenze debitorie e creditorie taciutegli, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni più favorevoli, per cui non era necessario chiederne l'annullamento per ottenere il risarcimento dei danni. Rileva, quindi, il ricorrente che la pronuncia è anche ultra petitum, perché la domanda era solo di risarcimento dei danni. Deduce, sotto altro profilo, che "la linea seguita dalla corte sia anche del tutto immotivata e illogica" e contrastante con le risultanze processuali. Lamenta, sotto un terzo profilo, che la corte abbia rilevato di ufficio l'inammissibilità della domanda, nonostante controparte non avesse opposto alcuna eccezione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. La censura, sotto il primo profilo, è fondata.
La corte di merito ha erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione della scrittura del 3/8/1985, con la conseguente richiesta di annullamento del contratto, precludesse qualsiasi valutazione della domanda di risarcimento dei danni, rilevando che solo l'annullamento dell'atto avrebbe potuto rimettere in discussione gli accordi delle parti. Infatti, lo RA, come si legge nella sentenza impugnata, aveva precisato che aveva chiesto al PI di rivedere l'accordo per ricondurlo ad equità e che lo stesso PI non aveva contestato che si era giunti all'accordo sulla base dei conteggi da lui eseguiti, e sosteneva che il comportamento di questo era da ritenersi sleale e doloso, senza il quale egli non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse. Limitando, quindi, la domanda al risarcimento del danno, che aveva anche indicato nel suo ammontare, senza chiedere l'annullamento del contratto, lo RA si era chiaramente riferito alla previsione dell'art. 1440 c.c., che consente al contraente vittima dei raggiri dell'altra parte, ove questi non siano tali da determinare il consenso, di ottenere il risarcimento dei danni dal contraente in mala fede. In tal caso non viene in discussione la validità ed efficacia del contratto e la parte che chiede il risarcimento dei danni, deducendo che avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse, non deve chiederne l'annullamento. Restano assorbite le censure mosse sotto gli altri due profili del primo motivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c. in riferimento ai principi generali in materia di presupposti per il risarcimento dei danni e per la liquidazione degli stessi con particolare riguardo agli artt. 2043 e segg. c.c., 1440 c.c., 1226 c.c." - "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione carente illogica e contraddittoria".
Lamenta che pur essendo provata la violazione da parte del PI degli obblighi assunti, con il rifiuto dei rinnovi, con la messa all'incasso dei pagherò, con l'intimazione di precetti di pagamento, la corte territoriale abbia escluso che tali fatti abbiano arrecato danni o abbiano arrecato danni non calcolabili, mentre aveva elementi sufficienti per liquidare il danno equitativamente. Deduce, altresì, che sia immotivata e contraddittoria l'asserita irrilevanza dei mezzi istruttori dedotti.
Il motivo di gravame riguarda la domanda di risarcimento dei danni, che, secondo l'assunto dello RA, sarebbero a lui derivati dal comportamento del PI, il quale non aveva osservato il pattuito divieto di cedere a terzi e di mettere all'incasso i pagherò cambiari ricevuti dallo stesso RA e non aveva, in parte, rispettato l'impegno di rinnovare i titoli.
Lamentando il ricorrente l'inosservanza di clausole contrattuali, il fondamento della domanda è l'inadempimento di obbligazioni, sicché non è configurabile la violazione degli articoli 2043 c.c. (che riguarda il risarcimento dei danni da fatto illecito) e 1440 c.c. (che riguarda il risarcimento dei danni da dolus incidens in materia contrattuale).
La corte di merito ha escluso con motivazione - la quale appare congrua ed esente da vizi logici e giuridici - che si fosse raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei danni, che lo RA assumeva di aver subito, ed ha esaminato specificamente le dedotte inadempienze. Ha escluso che un danno fosse configurabile per il pagherò di £.4.000.000, messo all'incasso prima della scadenza del 31/3/1986, perché il titolo fu rinnovato su richiesta dello RA;
ha rilevato che per altri pagherò messi all'incasso alle scadenze e non rinnovati non era dato sapere quale fosse l'esito delle relative procedure e nessun calcolo di danni poteva, quindi, farsi;
infine, quanto al rifiuto di finanziamento da parte della COGEFIN al PI, ha rilevato che non era dato sapere da quali protesti dipendesse il rifiuto e quali fossero le condizioni del finanziamento non concesso, per valutarne la convenienza. In definitiva, la Corte ha escluso che si fosse raggiunta la prova circa la effettiva sussistenza del danno oltre che dell'eventuale ammontare, sicché correttamente ha applicato le norme ed i principi in materia di risarcimento dei danni. Deduce il ricorrente che la corte aveva gli elementi per procedere ad una liquidazione equitativa, richiamando genericamente violazioni elencate nell'atto di appello e non riportate in ricorso. Ma è principio ripetutamente affermato da questa Corte che la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica, sicché una volta esclusa o posta in dubbio la sussistenza stessa del danno, non può invocarsi l'applicazione dell'art. 1226 c.c., che la corte di merito non ha, quindi, violato, ritenendo non raggiunta la prova di tale esistenza.
Il motivo è, pertanto infondato sotto il primo profilo. Sotto il secondo profilo, con cui si denuncia un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza dei mezzi istruttori, il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non indica neanche quali circostanze avrebbe voluto provare con i mezzi istruttori che la corte di merito ha ritenuto irrilevanti e la censura è, quindi, generica.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360 n. 3 in riferimento all'art. 91 c.p.c. ed alle disposizioni normative alle tariffe forensi" -"violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione e contraddittorietà".
Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo, che comporta la cassazione della sentenza con rinvio ed una nuova statuizione sulle spese da parte del giudice di rinvio.
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e rigettato il secondo, mentre resta assorbito il terzo. Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Sassari, che dovrà esaminare la domanda di risarcimento dei danni proposta dallo RA ai sensi dell'art. 1440 c.c.. Alla stessa Corte può rimettersi la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Sassari. Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999, nella Camera di Consiglio della .l Sezione Civile Depositata in cancelleria l'8 settembre 1999.