Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott. Mario Cigna - Presidente
Dott. Alessandro Silvestrini - Giudice est.
Dott.ssa Viviana Mele - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5029/2018 R.G. avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Carrozzini e Emanuela Soccio, Parte_1 giusta mandato in atti.
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Antonio De Mauro, giusta mandato in atti. Controparte_1
CONVENUTA
E
in persona dei suoi eredi. Controparte_2
CONVENUTA
-------------------------------------
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 18.12.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
, con atto di citazione notificato il 16.5.2018, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, la sorella e la madre , deducendo: che il 2.1.2018 Controparte_1 Controparte_2 era deceduto il padre;
che il padre, unitamente alla madre, con atto per notar Persona_1 [...] del 22.5.2013, rep. n. 27084, raccolta n. 10737, aveva donato alla sorella , in conto Per_2 CP_1 anticipata successione e con dispensa da collazione, la nuda proprietà dell'appartamento a piano terra del fabbricato in TA compreso fra Via Magna Grecia e Via Don Minzoni con accesso dal civico
28 di Via Magna Grecia, nonché la piena proprietà dell'appartamento al primo piano, con accesso dal civico 26 della stessa Via Magna Grecia;
che i donanti avevano dichiarato che, pur prevalendo
l'animus donandi, si trattava di donazione remuneratoria, in considerazione dell'assistenza morale e materiale che la donataria aveva prestato nei loro confronti;
che con tale atto di donazione erano stati lesi i suoi diritti di legittimaria (non essendovi altri beni nell'asse ereditario), posto che anche le donazioni remuneratorie erano soggette a riduzione.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di attribuirle, previa riduzione della donazione, la quota di eredità di sua spettanza, per poi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, con l'assegnazione dei beni spettantile in natura o, qualora ciò non fosse possibile, del relativo controvalore in denaro e facendo obbligo alle convenute di rendere conto dei frutti tratti dai beni ereditari, con vittoria di spese e competenze di lite.
, costituitasi in giudizio, replicava: che la domanda era improcedibile per il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di mediazione di cui al d.l. 69/2013; che non si era in presenza di una donazione remuneratoria, ma di un contratto atipico di mantenimento, essendo stato previsto l'obbligo della cessionaria di assistere i genitori fino alla morte;
che in ogni caso bisognava considerare che ella aveva ristrutturato l'appartamento cedutole in piena proprietà; che nell'asse ereditario vi era anche un terreno agricolo, sito in Carpignano Salentino, vicinale “Le Morosi”; che bisogna altresì tener conto che sull'appartamento a piano terra gravava il diritto di abitazione della vedova . Controparte_2
, costituitasi in giudizio, si associava alla difesa di per quanto Controparte_2 Controparte_1 concerneva la qualificazione dell'atto per notar del 22.5.2013, dichiarava di avere il diritto Per_2 di abitazione ex art. 540 c.c. sull'appartamento a piano terra e di volere l'attribuzione della propria quota di legittima esclusivamente con riferimento al terreno agricolo in Carpignano Salentino.
Espletato il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 16.11.2022 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di _2
.
[...]
Dopo la riassunzione della causa, all'udienza del 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius è deceduto il 2.1.2018 ab intestato, lasciando ai suoi eredi legittimi (la Persona_1 moglie e le due figlie) la quota parte di sua spettanza del terreno agricolo in agro di Carpignano
Salentino di cui era proprietario in comunione legale con la moglie . Controparte_2
Il de cuius e la moglie avevano donato, con atto per notar del 22.5.2013, alla GL Per_2 CP_1
la nuda proprietà dell'appartamento al piano terra e la piena proprietà di quello al primo piano
[...] del fabbricato in TA alla Via Magna Grecia n. 26-28 di cui erano proprietari in regime di comunione legale dei beni.
L'attrice , ritenendo fossero stati lesi i suoi diritti di legittimaria, ha chiesto la Parte_1 reintegrazione della sua quota di legittima, mediante riduzione della donazione.
Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum degli eventuali debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
La difesa di , beneficiata dall'atto per notar ha contestato che lo stesso Controparte_1 Per_2
integrasse una donazione ed ha sostenuto che in realtà si trattasse di un contratto a prestazioni corrispettive, dove, da una parte, i coniugi cedevano alla GL l'immobile di cui CP_1 CP_1 erano proprietari in comunione legale in TA (riservandosi l'usufrutto del piano terra) e, dall'altra parte, la cessionaria s'impegnava a prestare loro assistenza vita natural durante.
Reputa il collegio tale prospettazione difensiva priva di fondamento, alla luce dell'inequivoco atto notarile (che le parti hanno espressamente qualificato “donazione remuneratoria”), nel quale “i donanti” hanno espressamente dichiarato che ”pur prevalendo il loro animus donandi, la donazione testè eseguita è donazione remuneratoria, perché effettuata in segno di viva gratitudine e riconoscenza nei confronti della GL , e quindi in remunerazione dei tanti servigi Controparte_1
e buoni uffici che la stessa ha reso loro, nonché dell'assistenza morale e materiale che sempre ha loro prestato e che tuttora continua a prestare”.
Quanto all'impegno della donataria di continuare ad assistere i genitori per tutta la durata della loro vita, lo stesso ha costituito “per espressa volontà delle parti”, l'oggetto di un onere, che non influisce sulla causa donandi.
Pertanto, e concludendo sul punto, l'atto per notar del 22.5.2013 è inequivocabilmente una Per_2
donazione remuneratoria, come tale soggetta a riduzione in caso di lesione di legittima (v. Cassazione civile sez. II, 01/12/1993, n.11873; Cass. 20387/2008).
Il CTU arch. ha determinato il valore del relictum (la quota di ½ del terreno agricolo in agro di Per_3
Carpignano Salentino della superficie di mq. 5.824,00, occupato per circa mq.
2.400 da essenze arboree ornamentali e da frutto e per circa mq. 3424 avente destinazione a seminativo) in euro
5.096,00, stimando il terreno euro 1,75 al mq. e quindi attribuendogli un valore di poco superiore a quello (di euro 1,38 al mq.) fissato dall'OMI, avuto riguardo alle caratteristiche dell'appezzamento di terreno (vicino al centro abitato e dotato di pozzo artesiano).
Per quanto riguarda il donatum, il CTU ha correttamente proceduto alla stima con riferimento al tempo dell'apertura della successione, ma avendo riguardo alla consistenza che il fabbricato aveva al momento della donazione, senza tener conto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile al primo piano, essendo gli stessi avvenuti qualche mese dopo l'apertura della successione (v. la data delle ricevute e fatture relative a tali lavori).
Più specificatamente, tenendo conto del valore medio (di euro 590, al mq.) stabilito dall'OMI per le abitazioni similari site in TA nella fascia “periferica/nuova edificazione”, il CTU ha stimato il piano terra euro 560,00 al mq. (avendo riguardo alle caratteristiche “vetuste” del medesimo) ed il primo piano euro 540 al mq. (in considerazione dello stato dei solai, destinati ad essere necessariamente demoliti), pervenendo così ad una valutazione complessiva di euro 159.824 per il piano terra e di euro 107.352 per il primo piano, per un totale di euro 167.176,00.
Di conseguenza, tenuto conto che il de cuius era proprietario soltanto della metà di tale fabbricato, il valore del donatum all'epoca dell'apertura della successione era di euro 133.588,00.
Sommando il relictum al donatum, si perviene al valore complessivo di euro 138.684,00, per cui la quota di legittima spettante all'attrice (pari a ¼ dell'asse) è di euro 34.671,00, così come di euro
34.671,00 era la quota disponibile (sulla quale gravava però il diritto di abitazione spettante alla vedova sull'abitazione a piano terra, stimato euro 13.185,48 (il 16,50% di euro 79.912,00). Ragionando in linea puramente teorica, l'asse ereditario avrebbe dovuto essere così ripartito: euro
34.671,00 all'attrice, euro 34.671,00 alla vedova, euro 34.671,00 a e la disponibile Controparte_1
di euro 34.671,00 ripartita fra la vedova (cui dovrebbe spettare l'importo di euro 13.185,48) e CP_1
(che dovrebbe avere quello di euro 21.485,52).
[...]
Tuttavia, essendo stata esercitata l'azione di riduzione soltanto da , la donazione in Parte_1
favore di (avente ad oggetto un bene immobile del valore – per la quota di un mezzo Controparte_1
di cui il de cuius era titolare – di euro 133.588,00) va ridotta esclusivamente nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice e pari ad euro 34.671,00; ai sensi dell'art. 560
c.c. La riduzione dovrebbe farsi separando dall'immobile la parte occorrente per integrare la quota riservata e quindi distaccando una porzione del 25,95% dalla metà dell'immobile oggetto di donazione;
tuttavia, essendo nella specie la separazione in natura impossibile ed avendo l'attrice richiesto – con riferimento a tale eventualità – il pagamento di un conguaglio in denaro, la causa può essere definita attraverso il pagamento di tale conguaglio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il credito del legittimario, nel caso in cui non gli si attribuisca la quota dei beni ereditari in natura, ma in denaro, non è di valuta, ma di valore. Pertanto, operandosi la "aestimatio rei" per il soddisfacimento del suo diritto, bisogna avere riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore della quota che aveva diritto di conseguire, e ne deriva che la rivalutazione monetaria finalizzata a tale risultato può essere correttamente effettuata sulla base delle variazioni Istat sul costo della vita, che deve ritenersi criterio ragionevole di adeguamento del valore del denaro al momento della pronuncia” (Cassazione civile sez. II,
19/05/2005, n.10564).
va pertanto condannata al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 34.671,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di apertura della successione (2.1.2018) fino alla data della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata dovranno essere poi computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il terreno in Carpignano Salentino, già appartenente ai coniugi Controparte_3
in regime di comunione legale, la quota del de cuius è stata devoluta alla sua morte secondo le regole della successione legittima, per cui ne è divenuta titolare per 1/6, Parte_1 Controparte_1
per 1/6 e per 4/6. Controparte_2
Tuttavia, essendo nelle more del giudizio deceduta ed ignorandosi come la stessa Controparte_2
abbia disposto delle sue sostanze, è impossibile procedere alla divisione di tale immobile, per cui sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa al predetto cespite deve dichiararsi non luogo a provvedere. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 16.5.2028, da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 _2
, come riproposta, con atto di riassunzione depositato il 6.12.2022, da nei
[...] Parte_1
confronti di e degli eredi di , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
34.671,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data del 2.1.2018 fino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna al rimborso, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 518,00 per spese vive ed in euro 7.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti
Loredana Carrozzini ed Emanuela Soccio;
3) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e Controparte_1 riconosce il diritto dell'attrice di ripetere quanto eventualmente anticipato.
Così deciso in Lecce il 14.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Silvestrini Dott. Mario Cigna