Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 2 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 27/10/2022, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2022, proposto da
Sincon s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Latiano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: Parsec 3.26 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cantobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Determina Dirigenziale n. 721 del 09.09.2022 del Comune di Latiano, comunicata a mezzo pec il 19.09.2022;
- del verbale del procedimento di verifica della congruità dell'offerta della ditta Parsec 3.26 s.r.l., datato 02.08.2022, comunicato a mezzo pec il 19.09.2022, con il quale, valutate le giustificazioni, l'offerta è stata ritenuta non anomala;
nonché per l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da effettuare in via principale, in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una somma di denaro da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, unitamente agli interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso comprensivi del danno emergente, del lucro cessante e del danno curriculare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Parsec 3.26 s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to F. Caricato, avv.to R. De Blasi in sostituzione dell'avv.to F. Cantobelli.
1) Rilevato che il contratto stipulato tra la P.A. e la controinteressata è già in essere dal 2019 e che, quindi, non sia ravvisabile nel caso di specie un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la concessione della tutela in via d’urgenza.
2) Rilevato inoltre che:
- a) parte ricorrente, nel presente giudizio, ha evidenziato che pende appello al Consiglio di Stato r.g.n. 6896/2022 avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 914/2022 e che il possibile accoglimento delle censure respinte in primo grado determinerebbe l’esclusione della controinteressata dalla gara o, in ogni caso, la riformulazione della graduatoria che collocherebbe la ricorrente al primo posto;
- b) innanzi al giudice d’appello è già stata fissata l’udienza pubblica del 15 dicembre 2022.
3) Ritenuto quindi che:
- a) la domanda cautelare vada respinta per carenza di periculum in mora ;
- b) considerata la pendenza del suddetto giudizio di appello, vada fissata l’udienza pubblica del 23 febbraio 2023, ferma restando la possibilità di parte ricorrente di chiedere l’anticipazione della predetta udienza pubblica.
4) Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- respinge la domanda cautelare;
- fissa, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica del 23 febbraio 2023, ferma restando la possibilità di parte ricorrente di chiedere l’anticipazione della predetta udienza pubblica;
- compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO