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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
- (C.F.: ; Doc. identità Controparte_1 C.F._1 brasiliano n° ; CPF: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Dr. Miguel Ferreira n°119, Blocco 1, appartamento 604, Jardim Zaira, CAP: 07095-070, Guarulhos-
SP (Brasile)
- (C.F.: ; Doc. identità brasiliano n° ; Controparte_2 C.F._3 Numer_2
CPF: ), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._4 appartamento 71, CAP: 05038-040, AN AO (Brasile)
- NAHRAEN (C.F.: Doc. identità brasiliano n° Persona_1 C.F._5 NumeroDi_3
6; CPF: ), nata a [...] il [...], residente in [...]
n°119, Blocco 1, appartamento 604, Jardim Zaira, CAP: 07095-070, Guarulhos-SP (Brasile);
- (C.F.: ; Doc. identità Controparte_3 C.F._7 brasiliano n° ; CPF: ), nato a [...] il [...], residente in [...], Blocco 1, appartamento 604, Jardim Zaira, CAP: 07095-070,
Guarulhos-SP (Brasile);
tutti rappresentati e difesi dall' Avv.ta Elisabetta Sorze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Delle Provincie n° 21, Roma, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
1 -Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 15 novembre 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_2
, nato nel Comune di AN Lorenzo, in Provincia di Reggio, il 29 aprile 1875 (Cfr. l'estratto
[...] del certificato di nascita, rilasciato dal Comune di AN Lorenzo – doc. in atti n° 1), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 26.01.2024 – doc. in atti n° 2), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'avo dante causa , dopo essere emigrato in Brasile, aveva sposato, il 5 luglio 1902, Persona_2
a (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano - doc. Parte_1 Persona_3 in atti n° 3), e, da questa unione matrimoniale, era nato, l'11 ottobre 1905, Parte_1 il figlio (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4). Persona_4
Dall'unione matrimoniale tra e , era nato, a Lins-SP, il 15 ottobre Persona_4 Controparte_5
1940, (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 5), il quale, in data 26 Persona_5 luglio 1967, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – Controparte_6
doc. in atti n° 6)
Dall'unione matrimoniale tra e era nata, a Lepe-SP, il 7 Persona_5 Controparte_6 gennaio 1974, odierna ricorrente (Cfr. il certificato di nascita Controparte_1 brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale, in data 22 marzo 1977, aveva sposato Persona_6
successivamente divorziando il 13 febbraio 2001 (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano –
[...] doc. in atti n° 8).
2 Dall'unione matrimoniale tra e , erano nati, Controparte_1 Persona_6
a AN AO, i due odierni ricorrenti: nato il [...] e Controparte_2 [...]
, nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n° Persona_7
9 e n° 11).
Dalla relazione, avuta fuori matrimoni, tra e Controparte_1 Persona_8
, era nato, a AN AO, il 1° marzo 1999, l'odierno ricorrente
[...] Controparte_3
(Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 13).
[...]
In particolare, su in data 2 settembre 2006, aveva sposato Controparte_1 [...]
acquisendo, successivamente ed unitamente al suo, il cognome (Cfr. Persona_9 CP_1 il certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato d'Italia competente. A tal proposito, i ricorrenti asserivano di non essere riusciti nemmeno ad ottenere un numero di prenotazione utile all'inserimento nelle liste di attesa e, pertanto desumevano che “visti i tempi per la lavorazione della pratiche presso il Consolato italiano a AN AO richiedono tempistiche che arrivano sino a 12 anni di attesa, per poter solo formalizzare la richiesta, anticipata a mezzo raccomandata e consegnare i documenti necessari, bisogna aspettare di essere inseriti in una lista di attesa, farsi parte diligente e chiedere il proprio numero della lista di attesa, quindi attendere la convocazione (già solo per questa fase l'attesa è di anni), dopodiché aspettare la lavorazione della pratica in tempi non certo corrispondenti a quelli previsti dalla legge”, così vanificando “l'interesse legittimo del richiedente e il legittimo affidamento nell'azione della pubblica amministrazione” e lasciando l'accertamento giudiziale come unica alternativa l'alternativa per l'ottenimento del beneficio invocato.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 CP_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_4 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere
3 mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il Ministero argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della
L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
All'udienza del 15 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte “perché infondato in fatto e in diritto”, e si riportava all'atto introduttivo del giudizio chiedendo la “decisione con condanna alle spese del ”. CP_4
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed
4 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendente di avo italiano, deducono genericamente che
“non hanno avanzato la domanda di riconoscimento dello status di cittadino italiano alla rappresentanza consolare a AN AO;
questo perché, purtroppo, fato noto, il Consolato italiano a
AN AO consta di tempi di attesa per la definizione di dette pratiche pari ad anni 12”; allo stesso modo, nell'atto introduttivo hanno fatto riferimento ad un link del AN AO, il Parte_2 quale informa gli utenti del fatto che “gli interessati che hanno inviato correttamente il Modulo di
Richiesta per il Riconoscimento della cittadinanza sono inseriti nella "LISTA D'ATTESA per successiva convocazione fatta in base all'anno di arrivo della raccomandata.
Dopo l'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 sono state rimosse da questo sito web le liste che riportavano i nominativi completi dei richiedenti dal 2007 fino al 2017 (tali liste sono comunque valide, custodite presso questo Consolato e consultabili scrivendo all'indirizzo e-mail . Esclusivamente per le richieste di appuntamento inviate Email_1
a partire dal 2018, vengono pubblicate le liste (suddivise per anno) con un nuovo sistema che permette agli interessati di individuare la propria richiesta visualizzando la data di nascita e le iniziali del proprio nome e cognome”.
In conclusione, non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 5 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
6 Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, le pagina web del a AN AO nelle quali sono riportate, in lingua Parte_3 italiana, le indicazioni per la presentazione della domanda di appuntamento e dalle quali secondo la difesa dovrebbe evincersi il ritardo in cui versa l'amministrazione nell'evasione delle richieste, riporta esclusivamente delle indicazioni sulle modalità di consultazione delle liste (dal 2007 al 2017, attraverso una richiesta da effettuare via e-mail e online dal 2018 sino al 2024), ma non nega la possibilità al cittadino di potere esercitare il proprio diritto, né, di per sé, è in grado di dare informazioni utili sui tempi di attesa attuali.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_4 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_4 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 giugno 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
- (C.F.: ; Doc. identità Controparte_1 C.F._1 brasiliano n° ; CPF: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Dr. Miguel Ferreira n°119, Blocco 1, appartamento 604, Jardim Zaira, CAP: 07095-070, Guarulhos-
SP (Brasile)
- (C.F.: ; Doc. identità brasiliano n° ; Controparte_2 C.F._3 Numer_2
CPF: ), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._4 appartamento 71, CAP: 05038-040, AN AO (Brasile)
- NAHRAEN (C.F.: Doc. identità brasiliano n° Persona_1 C.F._5 NumeroDi_3
6; CPF: ), nata a [...] il [...], residente in [...]
n°119, Blocco 1, appartamento 604, Jardim Zaira, CAP: 07095-070, Guarulhos-SP (Brasile);
- (C.F.: ; Doc. identità Controparte_3 C.F._7 brasiliano n° ; CPF: ), nato a [...] il [...], residente in [...], Blocco 1, appartamento 604, Jardim Zaira, CAP: 07095-070,
Guarulhos-SP (Brasile);
tutti rappresentati e difesi dall' Avv.ta Elisabetta Sorze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Delle Provincie n° 21, Roma, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
1 -Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 15 novembre 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_2
, nato nel Comune di AN Lorenzo, in Provincia di Reggio, il 29 aprile 1875 (Cfr. l'estratto
[...] del certificato di nascita, rilasciato dal Comune di AN Lorenzo – doc. in atti n° 1), il quale, dopo essere emigrato in Brasile, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 26.01.2024 – doc. in atti n° 2), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'avo dante causa , dopo essere emigrato in Brasile, aveva sposato, il 5 luglio 1902, Persona_2
a (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano - doc. Parte_1 Persona_3 in atti n° 3), e, da questa unione matrimoniale, era nato, l'11 ottobre 1905, Parte_1 il figlio (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4). Persona_4
Dall'unione matrimoniale tra e , era nato, a Lins-SP, il 15 ottobre Persona_4 Controparte_5
1940, (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 5), il quale, in data 26 Persona_5 luglio 1967, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – Controparte_6
doc. in atti n° 6)
Dall'unione matrimoniale tra e era nata, a Lepe-SP, il 7 Persona_5 Controparte_6 gennaio 1974, odierna ricorrente (Cfr. il certificato di nascita Controparte_1 brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale, in data 22 marzo 1977, aveva sposato Persona_6
successivamente divorziando il 13 febbraio 2001 (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano –
[...] doc. in atti n° 8).
2 Dall'unione matrimoniale tra e , erano nati, Controparte_1 Persona_6
a AN AO, i due odierni ricorrenti: nato il [...] e Controparte_2 [...]
, nata il [...] (Cfr. i rispettivi certificati di nascita brasiliani – docc. in atti n° Persona_7
9 e n° 11).
Dalla relazione, avuta fuori matrimoni, tra e Controparte_1 Persona_8
, era nato, a AN AO, il 1° marzo 1999, l'odierno ricorrente
[...] Controparte_3
(Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 13).
[...]
In particolare, su in data 2 settembre 2006, aveva sposato Controparte_1 [...]
acquisendo, successivamente ed unitamente al suo, il cognome (Cfr. Persona_9 CP_1 il certificato di matrimonio brasiliano - doc. in atti n° 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato d'Italia competente. A tal proposito, i ricorrenti asserivano di non essere riusciti nemmeno ad ottenere un numero di prenotazione utile all'inserimento nelle liste di attesa e, pertanto desumevano che “visti i tempi per la lavorazione della pratiche presso il Consolato italiano a AN AO richiedono tempistiche che arrivano sino a 12 anni di attesa, per poter solo formalizzare la richiesta, anticipata a mezzo raccomandata e consegnare i documenti necessari, bisogna aspettare di essere inseriti in una lista di attesa, farsi parte diligente e chiedere il proprio numero della lista di attesa, quindi attendere la convocazione (già solo per questa fase l'attesa è di anni), dopodiché aspettare la lavorazione della pratica in tempi non certo corrispondenti a quelli previsti dalla legge”, così vanificando “l'interesse legittimo del richiedente e il legittimo affidamento nell'azione della pubblica amministrazione” e lasciando l'accertamento giudiziale come unica alternativa l'alternativa per l'ottenimento del beneficio invocato.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 CP_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_4 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere
3 mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il Ministero argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della
L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
All'udienza del 15 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte “perché infondato in fatto e in diritto”, e si riportava all'atto introduttivo del giudizio chiedendo la “decisione con condanna alle spese del ”. CP_4
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed
4 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendente di avo italiano, deducono genericamente che
“non hanno avanzato la domanda di riconoscimento dello status di cittadino italiano alla rappresentanza consolare a AN AO;
questo perché, purtroppo, fato noto, il Consolato italiano a
AN AO consta di tempi di attesa per la definizione di dette pratiche pari ad anni 12”; allo stesso modo, nell'atto introduttivo hanno fatto riferimento ad un link del AN AO, il Parte_2 quale informa gli utenti del fatto che “gli interessati che hanno inviato correttamente il Modulo di
Richiesta per il Riconoscimento della cittadinanza sono inseriti nella "LISTA D'ATTESA per successiva convocazione fatta in base all'anno di arrivo della raccomandata.
Dopo l'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 sono state rimosse da questo sito web le liste che riportavano i nominativi completi dei richiedenti dal 2007 fino al 2017 (tali liste sono comunque valide, custodite presso questo Consolato e consultabili scrivendo all'indirizzo e-mail . Esclusivamente per le richieste di appuntamento inviate Email_1
a partire dal 2018, vengono pubblicate le liste (suddivise per anno) con un nuovo sistema che permette agli interessati di individuare la propria richiesta visualizzando la data di nascita e le iniziali del proprio nome e cognome”.
In conclusione, non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 5 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità
a ciò preposte, mai interpellate.
6 Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, le pagina web del a AN AO nelle quali sono riportate, in lingua Parte_3 italiana, le indicazioni per la presentazione della domanda di appuntamento e dalle quali secondo la difesa dovrebbe evincersi il ritardo in cui versa l'amministrazione nell'evasione delle richieste, riporta esclusivamente delle indicazioni sulle modalità di consultazione delle liste (dal 2007 al 2017, attraverso una richiesta da effettuare via e-mail e online dal 2018 sino al 2024), ma non nega la possibilità al cittadino di potere esercitare il proprio diritto, né, di per sé, è in grado di dare informazioni utili sui tempi di attesa attuali.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_4 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_4 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 giugno 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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