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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalla ricorrente e dall' il 5 e il 12 Giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025, ha emesso CP_1
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 377 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la signora nata il [...] ad [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), in via Padre Francesco Spoto n. 37, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 205, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rampello, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
1) l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone n. 20/30, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
2) l Controparte_3
, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti a Palermo, nella via Mariano Stabile
n. 182, è domiciliata ex lege,
- resistente -
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 9 Febbraio 2024, notificato a mezzo pec in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 15 Marzo 2024, la signora proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2023 00008852 Parte_1
75 000, formato il 24 Novembre 2023, notificatole per posta il 3 Gennaio 2024. Esponendo che, per il tramite di tale provvedimento l' le aveva intimato il pagamento di contributi I.V.S. CP_1
fissi/percentuale sul minimale e di somme aggiuntive per il loro omesso versamento dovuti in conseguenza della sua iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo da 01/2016 a
12/2021, nonché di spese di notifica, per il complessivo importo di € 12.587,23. All'uopo la ricorrente formulava una serie di motivi per contestarlo. In forza delle ragioni sviluppate nel citato ricorso domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del suddetto avviso di addebito. Nel merito, di dichiarare sia che era infondato e illegittimo, annullandolo e, comunque, privandolo di effetti;
sia che nulla doveva al prefato . In subordine, di dichiarare la parziale estinzione per CP_2
intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive e sanzionatorie in parola,
asseritamente sorte oltre cinque anni prima rispetto alla notifica del cennato atto, tenuto conto delle proroghe disposte ex lege, qualora applicabili alla fattispecie. In linea ulteriormente subordinata, di dichiarare l'inadempimento dell' rispetto all'obbligo di Controparte_3
procedere alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi integrative che le aveva trasmesso l'11 Maggio 2021. Di conseguenza, di condannare tale ente a tenerla indenne e a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla menzionata mancata, e/o ritardata liquidazione.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 6 Agosto 2024 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni dedotte dalla opponente per giustificarne la instaurazione, domandando all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva dell'enunciato avviso di addebito, di rigettare l'opposizione in esame poiché infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare fondato e dovuto il credito in questione, condannando la istante a corrispondergli la somma ingiunta.
Anche l' Controparte_3
, in persona del direttore pro tempore, si costituiva nel procedimento de quo
[...]
2 depositando il 17 Settembre 2024 il rispettivo fascicolo con la memoria difensiva. All'interno di quest'ultima contestava i motivi formulati dalla signora per contrastare Parte_1
l'atto impugnato. Sulla base delle ragioni spiegate domandava al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Agrigento di dichiarare, in primis, il difetto di legittimazione passiva di essa resistente con riferimento alle doglianze sviluppate dalla ricorrente al I, al II e al III punto del nominato ricorso. Nel merito, l'infondatezza delle pretese avanzate dalla opponente nei propri riguardi.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalla istante e dall'ente impositore il 5 e il 12 Giugno 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_1
in seno alla memoria generica depositata il 13 Dicembre 2024, a seguito di quanto disposto da codesto Giudice nel corso dell'udienza del 27 Settembre 2024, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, l'ente resistente ha proceduto ad annullare l'avviso di addebito n. 591 2023 00008852 75 000, formato il 24 Novembre 2023, che è stato opposto dalla signora introducendo il presente giudizio. In conseguenza di Parte_1
ciò viene meno lo scopo al quale è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa. Pertanto, innanzitutto, il difensore del richiamato nell'ambito CP_2
della ricordata memoria ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. In secondo luogo, in seno alle note scritte depositate il 12 Giugno 2025 il legale della ricorrente ha aderito a tale richiesta. In
proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia oggetto del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Ebbene, nel caso di specie si è verificato un evento che ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, che trova concorde sia la opponente, che l' . Integrato, appunto, dall'avvenuto CP_1
annullamento dei carichi iscritti a ruolo e azionati con il citato avviso di addebito. Alla luce di questa incontrovertibile circostanza, le predette parti hanno domandato a codesto Giudice di
3 dichiarare la cessazione della materia oggetto del contendere. Sicché, a fronte di tale situazione,
che vede le stesse concordi, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3.- Per quel che concerne la regolamentazione delle spese di lite bisogna evidenziare alcuni significativi aspetti. Sulla scorta di quanto affermato nel cennato ricorso, nonché evidenziato dall' e dall' CP_1 Controparte_3
nelle rispettive memorie di costituzione e risposta, la formazione e la notifica
[...] dell'atto opposto sono la conseguenza di omissioni e di errori commessi dalla odierna istante nella compilazione del Modello Unico P.F. inerente alla dichiarazione dei redditi presentata per gli anni 2016, 2017 e 2018. Invero, per come espressamente ammesso da Parte_1
alcuni dati reddituali, per mera svista, sono stati inseriti nella sezione I del quadro LM dei cennati modelli, destinata ai contribuenti c.d. minimi, anziché nella sezione II del medesimo quadro, destinata, invece, ai contribuenti c.d. forfetari, nella cui categoria essa all'epoca rientrava. Il ritardo con cui l' ha effettuato la liquidazione delle Controparte_4 dichiarazioni integrative relative ai menzionati tre anni, trasmesse l'11 Maggio 2021, denunciato dalla ricorrente, innanzitutto, non risulta dimostrato. In ogni caso, tenuto conto delle osservazioni formulate in merito dall'enunciato ente nella memoria depositata il 17 Settembre
2024, non vale a escludere la responsabilità della opponente nell'avere indotto, con gli sbagli superiormente descritti, l' ad adottare l'avviso di addebito controverso. Di guisa che, CP_1
sembra giusto ed equo in questa sede compensare interamente e integralmente fra le parti in contesa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 13 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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