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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai signori magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel. est.
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
Dott. Grazia Cannarozzo Componente privato
Dott. Claudio Fronte Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1203/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto:
“DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'”
promossa da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
res.te in Las GA ( USA ), 6577 Golden Bit Ave, C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Chiara Lucenti, presso il cui studio sito in Pachino, Via Cassar Scalia n. 104, e' elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
nei confronti di
Avv. LA MA, cod. fisc. , nella qualità di C.F._2 tutore e difensore del minore nato a [...] il [...], Persona_1 giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania, elett.te dom.ta presso il suo studio in Noto, Via Calcagni n. 70;
APPELLATA
E nei confronti di
, nata a [...] ( USA ) il 24/6/1982, Controparte_1 rappresentata e difesa in primo grado dall'avv.to Vincenzo Vitello;
APPELLATO CONTUMACE
E nei confronti di
, nato a [...] ( SI ) il 5/8/1984 dom.to a Pachino Via San CP_2
Martino n.225, rappresentato e difeso d'ufficio in primo grado dall'avv.to Caterina La Rosa;
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
^^^^^^^^^^^
All'esito dell'udienza del 11.6.2025, viste le conclusioni delle parti costituite, e letto il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 99/23 A.B., depositata il 6.10.2023, il Tribunale per i Minorenni di
Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], figlio di e Persona_1 CP_2
di ; ha confermato la nomina del tutore in persona Controparte_1
dell'avv. LA MA;
ha rigettato la domanda di affidamento del minore avanzata dalla zia materna;
ha disposto il divieto assoluto di Parte_1
visite, contatti e consegna del minore alla madre ed al padre ed a qualunque parente.
Ha interposto appello avverso tale sentenza, notificatale il 17/10/2023,
[...]
, zia materna del minore suddetto, che aveva partecipato al procedimento Parte_1
di primo grado quale parente entro il quarto grado, chiedendo l'affidamento ed il collocamento del nipote presso di se e la revoca della dichiarazione di adottabilità. L'appellante ha, nel merito, dedotto l'erroneità della decisione impugnata per difetto di approfondita istruttoria sulle sue capacità e condizioni di vita;
ha dedotto che, erroneamente, il Tribunale aveva escluso la possibilità di affidare il nipote ad essa appellante, senza approfondimenti specifici sulla sua capacità genitoriale e quella del marito, dichiaratosi anch'egli disposto a prendersi cura del minore;
ha contestato le relazioni negative inviate al T.M. dalla casa famiglia presso cui era ospitato il minore relative ai suoi incontri programmati per la durata di un mese e mezzo con il nipote;
ha contestato la sussistenza dello stato d'abbandono del minore, la sussistenza delle condizioni per giungere al rimedio estremo dell'adottabilità; ha chiesto, previa ammissione di una CTU, nel merito annullarsi la sentenza impugnata e disporsi l'affidamento familiare del minore ad essa appellante.
Si è costituita in questo grado del procedimento la tutrice del minore, avv. LA
MA, contestando integralmente il gravame;
ha evidenziato sia la gravissima situazione di abbandono morale e materiale in cui versava il minore all'interno del nucleo familiare, sia la mancanza di rapporti significativi tra l'appellante ed il minore;
ha evidenziato il comportamento incerto inadeguato ed oscillante tenuto dall'appellante nel corso del procedimento di primo grado, durante il quale il TM aveva autorizzato incontri tra la zia ed il nipote, allo scopo di costruire un rapporto tra loro e di verificare la capacità di gestione del minore affetto da gravi problematiche di salute, ( crisi respiratorie, bisogno di contenimento durante le crisi sfocianti nel tremolio degli arti necessità di stimoli per la motilità e manualità segnalati dalla NPI di
Siracusa ai cargivers), e la completezza dell'indagine espletata sulla persona dell'appellante che hanno escluso la sussistenza di un'idonea capacità genitoriale in capo all'appellante; ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non hanno ritenuto di costituirsi in questo grado del giudizio il padre e la madre del minore.
All'udienza del 28/2/2024 e' stata disposta ed espletata l'audizione personale dell'appellante. Con ordinanza depositata il 22/5//2024, la Corte ha disposto una CTU sulle capacità genitoriali dell'appellante e del di lei coniuge che e' stata espletata.
Con ordinanza del 20/1/2025 la Corte ha disposto l'audizione degli affidatari del minore in via riservata, delegando il Consigliere Relatore ed i componenti onorari della
Corte per l'audizione, che e' stata ritualmente espletata.
All'udienza del 11/6/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, il P.G. ha chiesto il rigetto del gravame, e la Corte ha posto la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del padre e della madre del minore, i quali non hanno ritenuto di costituirsi in questo grado del procedimento, nonostante la regolarità della notificazione dell'appello.
Preliminarmente, va, altresi', rilevato che l'appello proposto da Parte_1
e' tempestivo, posto che la sentenza impugnata è stata notificata il 17.10.2023,
[...]
e il gravame è stato depositato il 15.11.2023, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983.
Preliminarmente, infine, va rilevato che, in assenza di impugnazione da parte dei due genitori del minore, il thema decidendum, sottoposto all'esame della Corte, va correttamente delimitato con esclusivo riguardo al reclamo proposto dalla zia materna del minore Persona_1
Nel merito, ad avviso della Corte, l'appello proposto dall' appellante va rigettato, dovendosi ritenere, - sulla base della lunga approfondita ed articolata istruttoria di primo grado, svolta nel corso del giudizio aperto, dapprima, in limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, e, poi, avente ad oggetto l'adottabilità del suddetto minore, con la partecipazione della zia materna odierna appellante, ed altresi', sulla base della CTU espletata in questo grado del procedimento - che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale del minore in epigrafe generalizzato, e che non sussistano i presupposti per l'affidamento della stessa all'appellante quale parente entro il quarto grado. In punto di fatto, appare necessario sinteticamente ripercorrere i tratti salienti della complessa vicenda processuale che ha visto coinvolti il minore sopra generalizzato, - puntualmente richiamata nella ampia e corposa motivazione della sentenza impugnata, cui integralmente si rinvia, - nonché le circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla impugnata dichiarazione di adottabilità del minore stesso e, - per quel che ancora rileva in questa sede, - al rigetto della domanda di affidamento dello stesso avanzata dalla zia materna , che e' l'unica ad aver interposto tempestivo Parte_1
appello avverso la sentenza d'adottabilità del nipote, non avendo i due genitori neppure appellato la sentenza, ne' ritenuto di costituirsi in questo grado del giudizio.
Va, invero, osservato che il T.M., nel corso dell'istruzione di primo grado, dopo aver dichiarato decaduti entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, ha accertato che entrambi i genitori - la madre, , tossicodipendente da cocaina e Controparte_1
alcol che assumeva anche durante la gravidanza con conseguenti gravi problemi causati al figlio alla nascita, ed il padre, soggetto con precedenti per traffico di stupefacenti e privo di permesso di soggiorno, - erano del tutto carenti di capacità genitoriale ( si rinvia in proposito alla motivazione della sentenza appellata).
Nel corso del procedimento, interveniva la odierna reclamante , zia Parte_1
materna del minore, residente negli USA, chiedendo l'affidamento del nipote, ed il
T.M., - dopo aver acquisito in atti una relazione proveniente dalla studio legale associato americano “ Legal Law Group “ di Las GA, contenente dichiarazione di disponibilità al progetto di affidamento della da parte del marito e dei suoi Parte_1
tre figli e informazioni sulle condizioni lavorative del coniuge della titolare Parte_1
di un'impresa di idraulica, ed un'ulteriore relazione redatta in data 9/7/23 da un assistente sociale a capo di un'agenzia privata americana per “adozione e genitorialità assistita” sull'idoneità delle condizioni di vita che il minore avrebbe potuto trovare a
Las GA, - al fine di favorire la nascita di un rapporto affettivo tra la zia ed il nipote,
- del tutto inesistente data l'età tenerissima del bambino e il fatto che la zia non lo aveva mai visto sin dalla nascita, - ed al fine di verificare la capacità genitoriale di quest'ultima, autorizzava incontri giornalieri presso la casa famiglia ove era ospitato il piccolo per la durata di un mese e mezzo Per_1
Si accertava, sulla base delle relazioni della responsabile della struttura e delle relazioni del tutore, ( cfr. relazioni in atti) che la aveva tenuto comportamenti Parte_1
del tutto inadeguati.
In particolare, si accertava che: la si era recata a trovare il nipote soltanto Parte_1
dieci giorni nel periodo dal 30/5/2023 al 30/6/23, nonostante avesse la possibilità di visitarlo quotidianamente per un mese e mezzo prima del rientro negli USA;
la zia, nonostante l'invito rivoltole di recarsi in struttura sin dal mattino per imparare a fare il bagnetto al bambino preparargli i pasti e apprendere le necessità terapeutiche del minore, non era stata presenta a nessun pranzo del bambino;
durante le visite la zia aveva tenuto pochissime volte il bimbo in braccio, non confrontandosi con gli operatori sui problemi di tremore, strabismo e ritardi psicomotori e problemi respiratori da cui il bimbo e' affetto;
la zia non ha mai imparato ad utilizzare i dispositivi della mascherina, del distanziatore e dell'aereosol indispensabili alla gestione quotidiana della salute e dell'incolumità del minore e dei tremori che lo affliggevano dato il consumo fetale di cocaina, ed ha manifestato incapacità di gestirlo e paura per i problemi sanitari che affliggono il minore – esemplificando, in occasione di un incontro, quando il bambino ha avuto crisi asmatiche, la zia si è molto spaventata e si e' messa a piangere, ed, in altra occasione, mentre il piccolo era in braccio alla zia e la responsabile della casa famiglia gli faceva l'aereosol, la non riusciva a guardare il nipote e si girava Parte_1
dall'altra parte ripetendo “ Oh my God, oh my God e poco dopo andava via.- ( cfr. motivazione della sentenza in atti cui integralmente si rinvia sul punto in esame).
Disposta ed espletata l'istruttoria, - riportata nella motivazione della sentenza cui integralmente si rinvia, - con la sentenza impugnata, - accertata la assoluta inidoneità dei due genitori a prendersi cura del figlio minore, - , il T.M. procedeva, altresi', ad esaminare la possibilita' di individuare figure parentali entro il quarto grado aventi rapporti significativi con i minori, valutando negativamente la posizione della zia
[...]
, alla luce del comportamento tenuto da quest'ultima durante il periodo Pt_1 d'osservazione, e dichiarava l'adottabilità del minore, ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui versava, la conclamata impossibilità di recupero delle capacità genitoriali dei due genitori e l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento alla zia materna.
Fatta tale necessaria premessa in punto di fatto, osserva la Corte che i motivi di appello proposti da avverso la sentenza appellata, con cui si lamenta una Parte_1
valutazione superficiale delle sue capacità genitoriali vicarianti - pervero prospettati in termini del tutto generici, - sono infondati e vanno disattesi.
Com'e' noto, e' giurisprudenza pacifica del S.C. che affinche' un minore possa esser affidato a parenti che lo richiedano e ', innanzitutto, necessario che gli stessi congiunti siano attualmente titolari di rapporti forti e duraturi con carattere di reciprocità e con manifestazioni di assistenza affettiva e siano, quindi, in grado di fornire elementi essenziali per la valutazione dell'interesse del minore e al tempo stesso di offrire possibili soluzioni dirette ad ovviare allo stato d'abbandono nell'ambito della famiglia d'origine ( Cass. 2006/8526; Cass. 2000/8383; Cass. 2000/3532; Cass. 1999/12449;
Cass. 1998/2863).
In particolare, non e' idonea ad escludere lo stato d'abbandono e la pronunzia d'adottabilità la disponibilità di un parente entro il quarto grado a prendersi cura del minore ove non preesistano rapporti significativi ( Cass. 2009/16796; Cass. 2002/6629;
Cass. 2002/11993), ovvero se non e' accompagnata da precisi e circostanziali comportamenti concludenti ( Cass. 9121/2018; Cass. 2014/18062).
La ratio di tale principi deve rinvenirsi nella scelta del legislatore di dare rilievo preferenziale alla crescita del minore nella famiglia d'origine, comprensiva dei parenti sino al quarto grado, quando i genitori non siano in grado di farvi fronte, nei limiti in cui ai rapporti di sangue corrispondano relazioni psicologiche ed affettive in atti, le quali abbiano creato un legame del parente con il minore del quale sia giustificato nel suo esclusivo interesse, il mantenimento, anche al fine – eventuale ed auspicabile, - del pieno recupero del rapporto con i genitori, preferendosi, in mancanza, il ricorso all'istituto dell'adozione. ( Cass. 2011/2102). Alla stregua di tali principi, va, innanzitutto, osservato che il T.M., preso atto della giovanissima età del minore al momento dell'abbandono da parte della madre, ha tentato di favorire la nascita di un rapporto tra zia e nipote che, per scelta esclusiva della , la quale si e' recata poche volte a trovare il bimbo accampando una Parte_1
serie di scuse, non si' e' mai realizzato.
Inoltre, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, il T.M. ha effettuato un'approfondita osservazione anche sulla persona della zia materna, non solo al fine di accertare la sua capacità di costruire un significativo rapporto tra quest'ultima ed il minore, ma anche per accertare la sua capacità di gestire il bambino, affetto da bisogni speciali, e la capacità genitoriale della . Parte_1
Cio' posto, osserva, innanzitutto, la Corte, che, nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dalla appellante, deve ritenersi pienamente accertato che, in realtà,
l'appellante non e' stata in grado di costruire alcun rapporto significativo con il minore nonostante l'opportunità data dal T.M..
Tale assenza di rapporti significativi ha trovato piena conferma nell'audizione degli affidatari del minore effettuata in questa sede, che hanno espressamente confermato che il bambino non ha mai parlato della sua famiglia d'origine e tanto meno della zia materna ( cfr. verbale audizione affidatari in atti)
Inoltre, la zia reclamante non ha mostrato di possedere alcuna capacità accuditiva e protettiva del minore che, peraltro, e' affetto da serie patologie ( ritardo motorio e linguistico;
strabismo divergente;
difficoltà respiratorie perche' affetto da bronchite asmatica, iperattività ) ed, anzi, ha mostrato paura nell'affrontare i gravi problemi di salute del bambino.
Alla stregua di tali elementi, quindi, del tutto correttamente il T.M. ha escluso l'esistenza di un rapporto significativo tra zia e nipote ed ha altresi' escluso la sussistenza di una sua capacità vicariante il ruolo genitoriale.
Difetta, quindi, il primo presupposto per l'accoglimento dell'appello, non sussistendo alcun rapporto significativo tra il minore e la zia materna, per esser stato del tutto episodico il rapporto instaurato dalla con il bimbo, il quale, del resto, come Parte_1 confermato in sede di audizione dagli attuali affidatari, non serba alcun ricordo della sua famiglia d'origine e della zia materna in particolare ( cfr. dichiarazione affidatari rese all'udienza del 15/6/2022 ).
Inoltre, osserva la Corte che, nel caso in esame, non soltanto va esclusa l'esistenza di un rapporto significativo tra il minore e la zia materna, ma soprattutto va rimarcata la inidoneità genitoriale della . Parte_1
Invero, in questo grado del procedimento, - allo scopo di svolgere un'istruzione quanto piu' possibile completa ed esaustiva e di ulteriore verifica, all'attualità, dei presupposti per la declaratoria d'adottabilità che, com'e' noto, costituisce extrema ratio, - la Corte ha disposto una CTU sulla persona della reclamante e del di lei coniuge che ha confermato pienamente l'inidoneità genitoriale della reclamante e del marito.
Dalla espletata CTU, - che, ad avviso della Corte, si sottrae alle censure mosse dalla difesa della appellante in quanto del tutto esaustiva ed approfondita e scevra da vizi, atteso che i test somministrati sono stati tradotti in lingua inglese su autorizzazione di questa Corte, ed i periziati non hanno mostrato di avere alcuna difficoltà interpretativa,
- e' emerso che, pur in assenza di tratti psicopatologici e pur avendo i periziati un profilo cognitivo adeguato, “ Il progetto di affido della coppia viene intrapreso con superficialità senza adeguata consapevolezza. Dicono “ e' la cosa giusta da fare “. La motivazione dell'affido sembra frutto di una situazione imprevista generata dalla volontà di far rimanere in famiglia, di una strategia dell'avvocato e Per_2
dell'ennesimo tentativo di di aiutare la sorella piuttosto che di una Pt_1 CP_1
maturata e realistica presa di coscienza della complessità che tale esperienza genitoriale comporta.
Posti di fronte alle situazioni problematiche di natura psicologica e fisica che Per_2
porta con se', i coniugi tendono a sminuire non mostrano dubbi ne' perplessità e si dicono certi di risolvere ogni potenziale difficoltà.
Si rileva come nei loro racconti gli aspetti centrali siano legati a fattori di contesto e l'attenzione sia concentrata su un piano superficiale, non c'e' alcun riferimento alle emozioni che ha provato durante gli incontri con il minore in comunità, Pt_1
nessuno dei due coniugi fa riferimento ad un legame empatico affettivo.
Il loro appare un progetto poco realista sia per quanto concerne i possibili problemi e la complessità del minore sia per quanto riguarda le loro aspettative.
I coniugi, inoltre non prendono in considerazione le problematiche relative ad una fase di età delicata come quella di perche' non vi e' una riflessione sulla mente del Per_2
bambino e le eventuali problematiche prospettate in sede di consulenza sono affrontate con un atteggiamento di risolvibilità semplicistico “. ( cfr. relazione di CTU a firma della dr.ssa in atti). Persona_3
Ne deriva che la valutazione di assoluta inidoneità dell'appellante effettuata dal T.M. deve esser pienamente confermata, avendo il primo Giudice correttamente rilevato la assoluta inadeguatezza sul piano materiale dell'appellante a prendersi cura del nipotino, e cio' sia alla luce dei comportamenti tenuti in passato e mai rivisitati, sia alla luce della manifesta inadeguatezza dell'appellante a gestire e tutelare il nipote, verificata “ sul campo”, sia infine, alla luce della CTU espletata in questo grado del procedimento, che esclude una qualsivoglia prognosi favorevole in favore dell'appellante ed evidenzia la assoluta superficialità del progetto di affidamento.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, il gravame, deve integralmente rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse del minore e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass.
5095/2014).
Invero, nella situazione accertata, non recidere il legame che unisce il minore alla loro famiglia di origine vorrebbe dire esporre il bambino, - che, va rimarcato, necessita di cure speciali in quanto affetto da serie patologie, - in modo ingiustificato a pericolosi esperimenti legati ad una mera disponibilità manifestata superficialmente dall'appellante che, ragionevolmente, aggraverebbero il suo già difficile percorso di crescita (sulle problematiche presentate dal minore al momento dell'inserimento presso la comunità prima e poi presso la attuale famiglia affidataria si rimanda a quanto detto sopra), in contrasto manifesto con il best interest del minore stesso, che verrebbe, altrimenti, esposti a pericolose sperimentazioni ( Cass. 10/1/2014 n. 341; Cass.
12730/2011).
Per completezza, deve, infine rimarcarsi che, nella specie, la qualificazione della condotta dell' appellante è scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria o punitiva nei confronti della stessa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente confermata e il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Catania, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta Persona_1
sentenza;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione dell' 11.6.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Dott. Massimo Escher