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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4284 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
( , rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO Parte_1 C.F._1
SCIANCALEPORE per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
Email_1
- attrice - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO FELAPPI per CP_1 P.IVA_1
procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
Email_2
- convenuta - avente ad OGGETTO: vendita di cose mobili;
dolo.
CONCLUSIONI
Per : In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la manomissione e Parte_1
l'alterazione del chilometraggio nell'autovettura BMW 318d Touring, tg.FP744PW, oggetto di compravendita in data 14.07.2021; dichiarare l'annullamento del contratto di compravendita intercorso tra le parti e per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roccafranca (Bs), Via Milano n.1/3, al pagamento in favore della signora dell'importo complessivo di euro 24.496,23, ovvero quella Parte_1
maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
In ogni caso, compensi professionali, spese, ivi comprese eventuali consulenze, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15%),
1 interamente rifusi come per legge. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, formulare istanze e capitoli, anche alla luce delle difese ex adverso svolte, nelle me-morie ex art.183, comma VI, c.p.c., di cui si anticipa l'istanza.
Per IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che CP_1
l'inadempimento non è riferibile alla rigettare le richieste formulate nei CP_1
confronti della convenuta (Respingersi tutte le domande dispiegate da parte CP_1 attrice nei confronti della convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, all'uopo richiamandosi a tutte le deduzioni di cui alla narrativa che precede). IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito voglia riconoscere, in parte o in tutto, il diritto asseritamente vantato dalla sig.ra si chiede di essere manlevati integralmente dalla Pt_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore. IN VIA Controparte_2
ISTRUTTORIA: Ammettersi prova per testi su tutte le circostanze di fatto di cui al presente atto, da intendersi qui ritrascritte come capitoli di prova con premesse le parole “Vero che”, con ogni e più ampia riserva di deposito successivo della lista testimoniale, di integrazione della stessa, di ulteriori capitolazioni e di presentazione di ulteriore istanze istruttorie. IN
OGNI CASO: spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, oltre IVA e CPA ex lege.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio esponendo (in sintesi) che: in Parte_1 CP_1
data 14/7/2021 aveva acquistato da na BMW 318D Touring usata, targata CP_1
FP744PW e immatricolata nell'anno 2018, con chilometraggio dichiarato di 71.400 Km, al prezzo di € 18.500,00 di cui € 10.000,00 versati tramite permuta con un'altra autovettura di sua proprietà (Mercedes) e il residuo a mezzo di contestuale finanziamento;
dopo il ritiro dell'autovettura in data 28/7/2021, si erano verificati numerosi guasti;
nell'aprile 2022, a seguito di controllo per un malfunzionamento al motore, era stata riscontrata la manomissione del chilometraggio della vettura che, alla data del 16/11/2020 risultava aver percorso già oltre
160.000 Km;
aveva diritto a richiedere l'annullamento del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c. e la conseguente restituzione del prezzo oltre al rimborso delle spese sostenute.
Tanto esposto ha chiesto, previo accertamento della manomissione del chilometraggio della vettura, di dichiarare l'annullamento del contratto e, per l'effetto, di condannare CP_1 al pagamento della somma di € 24.496,23 oltre agli interessi e alla rivalutazione.
[...]
si è costituita esponendo (in sintesi) che: l'inadempimento dedotto CP_1 dall'attrice non era a essa imputabile avendo a sua volta acquistato in buona fede, poco prima della vendita a , l'autovettura da che le aveva Parte_1 Controparte_2
2 dichiarato lo stesso chilometraggio poi indicato all'atto della rivendita;
in assenza di riscontro di problematiche, stante anche i precedenti affari regolarmente conclusi con la sua venditrice, non aveva avuto modo di dubitare del chilometraggio della vettura;
in caso di accoglimento delle domande dell'attrice, doveva essere manlevata da Controparte_2
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare le domande proposte dall'attrice e, in subordine, di essere manlevata integralmente da Controparte_2
Nonostante il differimento della prima udienza disposto per consentire la chiamata, la convenuta non ha provveduto alla citazione della terza.
All'esito dell'udienza del 15/10/2024 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 17/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha chiesto l'annullamento del contratto di compravendita concluso con la convenuta per dolo determinante.
Siffatta qualificazione trova fondamento nel dato testuale delle conclusioni (dichiarare
l'annullamento del contratto di compravendita intercorso tra le parti) e nelle deduzioni in diritto svolte nell'atto ove risulta invocato il “diritto di richiedere l'annullamento del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c. (...)”.
La stessa domanda di annullamento risulta confermata anche nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente.
Tale domanda è infondata.
Nel caso di specie, la circostanza in sé dell'effettiva percorrenza con l'autovettura venduta di un numero di chilometri (oltre 160.000) maggiore di quelli dichiarati all'atto della vendita e risultanti dal contachilometri (70.000) non è in contestazione e risulta comunque dalla documentazione prodotta dall'attrice (docc. 12 e 14).
Allo stesso modo, non è in contestazione l'esecuzione di un intervento di alterazione del contachilometri tale da rendere possibile l'indicazione di un dato numerico difforme da quello effettivo.
La convenuta ha contestato, però, tanto la riferibilità a sé dell'intervento di alterazione quanto la conoscenza di esso al momento della vendita conclusa con l'attrice, laddove ha allegato (e documentato - docc. 2 e 3) di aver a sua volta acquistato poco prima della vendita (giugno
2021) l'autovettura in questione da con dichiarazione di chilometraggio Controparte_2 corrispondente a quella poi resa all'attrice in conformità ai dati apparenti del contachilometri.
3 A fronte di tale contestazione, era onere dell'attrice, tenuta alla prova del dedotto dolo, allegare e provare che l'alterazione fosse stata attuata direttamente dalla convenuta o che, comunque, al momento della vendita, la stessa fosse a conoscenza dell'alterazione attuata in precedenza eventualmente da altri.
Invece, l'attrice si è limitata a dedurre la negligenza della venditrice consistita nella mancata verifica delle reali condizioni della vettura, ritenendo tale negligenza sufficiente per la configurazione del dolo, quanto meno sub specie di dolo omissivo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del “deceptus”.
Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (tra le tante, Cass. 11605/2022).
In caso di alterazione dei dati del contachilometri, la configurabilità del dolo omissivo nei termini suddetti richiede la conoscenza (e non la mera conoscibilità) da parte del venditore dell'alterazione precedentemente realizzata da terzi.
Infatti, solo in caso di effettiva consapevolezza della falsità del dato risultante dal contachilometri, il silenzio serbato sul punto dal venditore assume i connotati di una condotta dolosa scientemente volta a far sì che l'acquirente resti ingannato dal dato apparente.
La rilevanza, ai fini del dolo omissivo, dell'effettiva conoscenza della manomissione trova conferma anche nel precedente di legittimità in cui, proprio in caso di manomissione del contachilometri, la Corte ha sì dato rilievo alla possibilità di effettuare un controllo, ma non quale prova in sé del dolo, ma quale elemento da valutare per l'accertamento di tale conoscenza in presenza di circostanze idonee a far dubitare la stessa venditrice della veridicità del dato risultante dal contachilometri (v. Cass. 1480/2012).
Nel caso di specie, però, non è stata neanche allegata la ricorrenza di fatti (ad esempio, la verificazione di guasti già presso la venditrice nel periodo, tra l'altro breve, tra l'acquisizione in conto vendita e la rivendita), tali da far ritenere verosimile che, prima della vendita all'attrice, la convenuta abbia fatto un accertamento sull'effettiva percorrenza chilometrica della vettura.
Quindi, il solo dato del mancato controllo può assumere rilievo sul piano dell'inadempimento, ma non ai fini dell'annullamento per dolo.
Pertanto, la domanda di annullamento va rigettata.
4 Il rigetto della domanda di annullamento implica l'infondatezza della domanda di pagamento, espressamente correlata dall'attrice, anche nella componente risarcitoria, all'annullamento del contratto per dolo.
2. Solo in sede di comparsa conclusionale l'attrice ha invocato la disciplina in tema di garanzia di conformità per i beni di consumo in relazione a una domanda di risoluzione che non risulta ritualmente proposta, neanche per implicito, stante la diversità tra l'azione di risoluzione, che riguarda il profilo funzionale della causa ed attiene all'inadempimento del venditore all'obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le sue qualità promesse, e l'azione di annullamento, che riguarda il momento formativo del contratto e la validità di esso fin dal suo sorgere.
3. Sussistono idonei e gravi motivi alla stregua dell'art. 92 c.p.c. - nella versione ora ridivenuta applicabile a seguito della sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale n. 77 del 2018 - per compensare le spese, tenuto conto dell'effettiva sussistenza della denunciata alterazione e della peculiarità delle questioni giuridiche in base alle quali è stata esclusa la rilevanza di essa ai fini dell'azione di annullamento del contratto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Bergamo in data 29/03/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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