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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5305 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Della Chiesa n. 35, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pagano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Claudio Monteverdi n. 26, presso lo studio dell'avv. Teresa Fusco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 09.10.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 16.12.2024 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.05.2022 il SI. deduceva che: - in data 30.06.2001 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) con la SI.ra e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati due figli, il 16.06.2003, maggiorenne ma non economicamente Per_1
1 autosufficiente, e il 18.07.2008; - il Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. cronol. Per_2
4107/2018 del 17.04.2018 omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, affido congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso Per_1 Per_2
la madre;
assegnazione della casa familiare di proprietà comune alla;
il padre potrà tenere CP_1
con sé i figli un pomeriggio durante la settimana (dall'uscita da scuola sino alle 20), oltre i weekend
a settimane alterne;
il SI. si obbliga a corrispondere la somma di euro 600,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli minori;
nulla per la moglie economicamente autosufficiente;
l' si impegna a versare alla euro 450,00 mensili, che gli derivano dal canone di Pt_1 CP_1
locazione di una propria abitazione sita in Marano di Napoli (NA) alla via Antica Giardini Parco
G8, quale propria quota parte al 50 % per il pagamento dei ratei di mutuo mensili relativi all'abitazione familiare di proprietà comune. Parimenti la SI.ra si impegna a corrispondere CP_1 il residuo importo di euro 450,00 quale propria quota al 50 % fino all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile predetto di proprietà comune, provvedendo a sua cura a curare il pagamento mensile dell'intero importo di euro 900,00; a carico del SI. il pagamento del 50 % delle spese Pt_1
straordinarie per i figli se concordate e documentate; - la separazione perdurava interrottamente e mai era intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Pertanto, il ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, porsi in capo ad esso ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile complessiva di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione, evidenziando l'intento di esso istante di trasferire in favore della moglie la piena proprietà dell'immobile sito in Afragola alla Via Francesco Russo n. 26 e riservare per sé la piena proprietà dell'immobile sito in Marano di Napoli;
-la separazione era durata ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la SI.ra , la quale pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, deduceva che il ricorrente non partecipava alle spese straordinarie relative ai figli e non ottemperava alle condizioni di cui alla separazione relativamente al pagamento del mutuo della casa coniugale.
Per questi motivi
chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi il regime di affido del minore e la regolamentazione del diritto di visita del Per_2
genitore non collocatario di cui alla separazione;
- stabilirsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione;
assegnarsi la piena proprietà dell'immobile sito in Afragola alla Via F. Russo n. 26 ad essa resistente con l'obbligo del marito di versare in favore della stessa la somma mensile di € 450,00 (che derivano al ricorrente dal
2 canone di locazione della casa sita in Marano di Napoli) quale quota parte al 50% per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale.
All'esito dell'udienza di comparizione del 01.03.2023 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza cartolare del 09.10.2023.
Quivi, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle proprie domande;
di converso, parte resistente si riportava alle proprie istanze, chiedendo l'aumento ad € 700,00 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2023, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., rinviando la causa all'udienza figurata del 26.02.2024. Quivi, il G.I. disattendeva le prove orali articolate per i motivi di cui al provvedimento condivisi dal Collegio e rinviava la causa all'udienza cartolare del 09.10.2024, anche per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito telematico delle dichiarazioni reddituali.
All'esito dell'udienza del 09.10.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr.
4107/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.04.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (08.02.2018), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, in relazione al regime di affido del figlio nulla va disposto in quanto maggiorenne Per_1
sebbene non economicamente autosufficiente.
Quanto al regime di affido del minore , il Collegio ritiene che debba essere confermato Per_2
l'affido condiviso del minore ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, come peraltro richiesto dalle parti.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con il figlio , il Tribunale ritiene Per_2
che debba essere confermata la regolamentazione stabilita in sede di separazione, come richiesto dalle parti, non essendo emersi fatti nuovi.
Sotto il profilo economico, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non
3 essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Invero, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la resistente provvederà al mantenimento diretto del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente con la stessa convivente, mentre il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale né quanto alla separazione, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 600,00 e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i due figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Di converso, va rigettata la richiesta della resistente avanzata in sede di udienza presidenziale di percepire l'assegno unico nella misura del 100% posto che, in virtù dell'affido condiviso, il diritto alla prestazione spetta nella misura del 50% a ciascun genitore.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare l'assegnazione della stessa alla SI.ra in Controparte_1
ragione della collocazione della prole presso la stessa.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Inoltre il Tribunale si limita a prendere atto della comune volontà delle parti di confermare l'accordo relativo alle modalità di pagamento della rata del mutuo della casa coniugale ossia della circostanza che il SI. si impegna di versare alla SI.ra la somma mensile di € Parte_1 Controparte_1
450,00 che gli derivano dal canone di locazione di una propria abitazione sita in Marano di Napoli alla Via Antica Giardini Parco G8, quale propria quota parte al 50% per il pagamento delle rate di mutuo mensile relativo all' abitazione sita in Afragola Na alla Via F. Russo n. 26, fino all'estinzione dello stesso.
Quanto alla manifestazione di volontà del ricorrente di effettuare un trasferimento immobiliare in favore della SI.ra , come dedotto nel ricorso introduttivo, nulla va disposto esulando Controparte_1
dall'oggetto del presente giudizio e per la stessa ragione va dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il trasferimento della quota pari alla metà della casa coniugale da parte del ricorrente.
4 Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.06.2001 in Casoria (Na), tra , nato a [...] il Parte_1
27.09.1975, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 105, parte II, S. A, Vol. M, Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
B) dispone l'affido condiviso del minore in favore di entrambi i genitori, con Per_2
collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio minore avvengano come indicato in parte motiva;
D) dispone il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della SI.ra
; Controparte_1
E) dispone che il SI. versi alla resistente la somma mensile complessiva di € Parte_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , entro il 5 di ogni mese, con Per_1 Per_2
rivalutazione annuale ISTAT;
F) pone a carico del SI. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
G) dichiara inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il trasferimento della metà della proprietà della casa coniugale;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Casoria (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
I) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di conSIlio del 28.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5305 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Della Chiesa n. 35, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pagano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla Controparte_1 C.F._2
Via Claudio Monteverdi n. 26, presso lo studio dell'avv. Teresa Fusco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 09.10.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 16.12.2024 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.05.2022 il SI. deduceva che: - in data 30.06.2001 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) con la SI.ra e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati due figli, il 16.06.2003, maggiorenne ma non economicamente Per_1
1 autosufficiente, e il 18.07.2008; - il Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. cronol. Per_2
4107/2018 del 17.04.2018 omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, affido congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso Per_1 Per_2
la madre;
assegnazione della casa familiare di proprietà comune alla;
il padre potrà tenere CP_1
con sé i figli un pomeriggio durante la settimana (dall'uscita da scuola sino alle 20), oltre i weekend
a settimane alterne;
il SI. si obbliga a corrispondere la somma di euro 600,00 a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli minori;
nulla per la moglie economicamente autosufficiente;
l' si impegna a versare alla euro 450,00 mensili, che gli derivano dal canone di Pt_1 CP_1
locazione di una propria abitazione sita in Marano di Napoli (NA) alla via Antica Giardini Parco
G8, quale propria quota parte al 50 % per il pagamento dei ratei di mutuo mensili relativi all'abitazione familiare di proprietà comune. Parimenti la SI.ra si impegna a corrispondere CP_1 il residuo importo di euro 450,00 quale propria quota al 50 % fino all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile predetto di proprietà comune, provvedendo a sua cura a curare il pagamento mensile dell'intero importo di euro 900,00; a carico del SI. il pagamento del 50 % delle spese Pt_1
straordinarie per i figli se concordate e documentate; - la separazione perdurava interrottamente e mai era intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Pertanto, il ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, porsi in capo ad esso ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile complessiva di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione, evidenziando l'intento di esso istante di trasferire in favore della moglie la piena proprietà dell'immobile sito in Afragola alla Via Francesco Russo n. 26 e riservare per sé la piena proprietà dell'immobile sito in Marano di Napoli;
-la separazione era durata ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la SI.ra , la quale pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, deduceva che il ricorrente non partecipava alle spese straordinarie relative ai figli e non ottemperava alle condizioni di cui alla separazione relativamente al pagamento del mutuo della casa coniugale.
Per questi motivi
chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi il regime di affido del minore e la regolamentazione del diritto di visita del Per_2
genitore non collocatario di cui alla separazione;
- stabilirsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le condizioni di cui alla separazione;
assegnarsi la piena proprietà dell'immobile sito in Afragola alla Via F. Russo n. 26 ad essa resistente con l'obbligo del marito di versare in favore della stessa la somma mensile di € 450,00 (che derivano al ricorrente dal
2 canone di locazione della casa sita in Marano di Napoli) quale quota parte al 50% per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale.
All'esito dell'udienza di comparizione del 01.03.2023 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza cartolare del 09.10.2023.
Quivi, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle proprie domande;
di converso, parte resistente si riportava alle proprie istanze, chiedendo l'aumento ad € 700,00 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.10.2023, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., rinviando la causa all'udienza figurata del 26.02.2024. Quivi, il G.I. disattendeva le prove orali articolate per i motivi di cui al provvedimento condivisi dal Collegio e rinviava la causa all'udienza cartolare del 09.10.2024, anche per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito telematico delle dichiarazioni reddituali.
All'esito dell'udienza del 09.10.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr.
4107/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.04.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (08.02.2018), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, in relazione al regime di affido del figlio nulla va disposto in quanto maggiorenne Per_1
sebbene non economicamente autosufficiente.
Quanto al regime di affido del minore , il Collegio ritiene che debba essere confermato Per_2
l'affido condiviso del minore ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, come peraltro richiesto dalle parti.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con il figlio , il Tribunale ritiene Per_2
che debba essere confermata la regolamentazione stabilita in sede di separazione, come richiesto dalle parti, non essendo emersi fatti nuovi.
Sotto il profilo economico, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non
3 essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Invero, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la resistente provvederà al mantenimento diretto del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente con la stessa convivente, mentre il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale né quanto alla separazione, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 600,00 e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i due figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Di converso, va rigettata la richiesta della resistente avanzata in sede di udienza presidenziale di percepire l'assegno unico nella misura del 100% posto che, in virtù dell'affido condiviso, il diritto alla prestazione spetta nella misura del 50% a ciascun genitore.
Quanto al godimento della casa coniugale - meglio identificata in atti - osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare l'assegnazione della stessa alla SI.ra in Controparte_1
ragione della collocazione della prole presso la stessa.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Inoltre il Tribunale si limita a prendere atto della comune volontà delle parti di confermare l'accordo relativo alle modalità di pagamento della rata del mutuo della casa coniugale ossia della circostanza che il SI. si impegna di versare alla SI.ra la somma mensile di € Parte_1 Controparte_1
450,00 che gli derivano dal canone di locazione di una propria abitazione sita in Marano di Napoli alla Via Antica Giardini Parco G8, quale propria quota parte al 50% per il pagamento delle rate di mutuo mensile relativo all' abitazione sita in Afragola Na alla Via F. Russo n. 26, fino all'estinzione dello stesso.
Quanto alla manifestazione di volontà del ricorrente di effettuare un trasferimento immobiliare in favore della SI.ra , come dedotto nel ricorso introduttivo, nulla va disposto esulando Controparte_1
dall'oggetto del presente giudizio e per la stessa ragione va dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il trasferimento della quota pari alla metà della casa coniugale da parte del ricorrente.
4 Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.06.2001 in Casoria (Na), tra , nato a [...] il Parte_1
27.09.1975, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 105, parte II, S. A, Vol. M, Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
B) dispone l'affido condiviso del minore in favore di entrambi i genitori, con Per_2
collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio minore avvengano come indicato in parte motiva;
D) dispone il godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in favore della SI.ra
; Controparte_1
E) dispone che il SI. versi alla resistente la somma mensile complessiva di € Parte_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , entro il 5 di ogni mese, con Per_1 Per_2
rivalutazione annuale ISTAT;
F) pone a carico del SI. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
G) dichiara inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il trasferimento della metà della proprietà della casa coniugale;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Casoria (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
I) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di conSIlio del 28.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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