Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3523/2021 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso -congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente- dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi con i quali elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Montevergine n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Luciano Maria Domenico Creazzo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Giuseppe De Nava n. 74/G, giusta procura in atti;
nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: riconoscimento di mansioni superiori
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6 ottobre 2021 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere alle dipendenze della a far data dal settembre 1998 con la CP_1 qualifica di collaboratore di ufficio inquadrato nell'ambito del parametro 175 del CCNL autoferrotranvieri, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il
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- di essere stato adibito, a far data dal novembre 2013, a svolgere le mansioni precedentemente assegnate al sig. , posto in quiescenza, con la Parte_2 qualifica di addetto all'esercizio di cui al parametro 193 del CCNL;
- di aver svolto, in particolare, dal gennaio 2013 a tutt'oggi, attività di coordinamento e decisione in piena autonomia, quali l'organizzazione del servizio ordinario e straordinario di trasporto e la difficile gestione dei turni di lavoro degli operatori di esercizio in numero cronicamente inferiore rispetto a quello previsto in pianta organica;
- di avere costantemente impartito indicazioni ed ordini anche nei confronti di soggetti formalmente inquadrati in categorie superiori, così come attestato dagli ordini di servizio versati in atti;
- di aver svolto la propria attività lavorativa con ampi ed autonomi poteri gestionali nell'ambito della pianificazione ordinaria delle linee urbane ma ancor più di quella straordinaria. Ha sostenuto, dunque, la riconducibilità delle mansioni effettivamente disimpiegate nell'ambito del parametro 193 del contratto collettivo degli autoferrotranvieri e non in quello di effettivo inquadramento procedendo, pertanto, ad inoltrare al datore di lavoro, in data 3.01.2018, apposita istanza -indirizzata anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria- per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte anche ai fini del definitivo inquadramento. Ciò posto, l'ITL di Reggio Calabria, all'esito degli accertamenti svolti, avrebbe
-a dire del ricorrente- ingiustamente archiviato la pratica con esito negativo, motivo per cui il avrebbe inoltrato istanza di accesso agli atti all'ente, rimasta Pt_1 parzialmente adempiuta. Tanto premesso, l'odierno ricorrente, ritenendo di aver maturato per le mansioni superiori effettivamente svolte un credito pari ad € 14.408,06 per elementi fissi ed € 2.906,54 per elementi variabili, oltre interessi legali, ha adito l'intestato Tribunale invocando il diritto ad ottenere il superiore inquadramento contrattuale e le differenze retributive maturate, chiedendo: “1) Accerti e dichiari che il sig. Parte_1 svolge alle dipendenze dell' con continuità ed a partire dal gennaio 2013,
[...] CP_1 mansioni rientranti nel parametro 193 del CCNL dei ferrotranvieri, superiori a quelle nelle quali risulta solo formalmente inquadrato all'esito dell'assunzione e rientranti nel parametri 175; 2) per l'effetto, accerti e dichiari che il sig. ha diritto ad essere definitivamente Parte_1 inquadrato nelle mansioni superiori di cui al parametro 193 del contratto dei ferrotranvieri con conseguente condannare di all'inquadramento con effetto giuridico ed economico al CP_1 gennaio 2013; 3) condanni, al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 delle differenze retributive maturate dal gennaio 2013 per le mansioni svolte superiori rispetto a quelle nelle quali risulta inquadrato nella misura e mediante pagamento della somma di Euro 17.314,59
2 come da perizia di parte, oltre interessi e rivalutazione nonché le somme che matureranno medio tempore nelle more del presente giudizio;
4) condanni, altresì, d integrare da punto CP_1 di vista pensionistico e contributivo la posizione del sig. ; vinte le Parte_1 distraende spese di lite. Costituitasi in giudizio l' ha, preliminarmente, eccepito CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per la mancata allegazione del CCNL di settore e delle declaratorie contrattuali del livello di inquadramento attribuito nonché di quello rivendicato. Ha rilevato, inoltre, il difetto delle condizioni previste dall'art. 18 del R.D. 148/1931 da applicarsi nello specifico settore, ossia, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore della azienda di svolgere le suddette mansioni. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda sostenendo che il ricorrente non avesse mai avuto alcuna autonomia decisionale limitandosi esclusivamente all'applicazione ed esecuzione dei regolamenti aziendali come da indicazioni impartite dai superiori gerarchici e senza assunzione di responsabilità. In seguito all'integrazione del contraddittorio disposto dal G.L., si è costituita in giudizio l' chiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento degli CP_2 oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate all'esito del presente giudizio e non prescritte. Ciò posto, acquisita -in virtù dell'ordine disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c.- tutta la documentazione relativa all'ispezione scaturita dalla richiesta di intervento prot. 5294, considerata assolutamente superflua la prova testimoniale articolata tanto dal ricorrente quanto da parte resistente, nonché la richiesta attorea di ammissione di CTU contabile e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione.
******* Il ricorso è infondato.
Come anticipato, l'odierno thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel parametro 193 del contratto degli autoferrotranvieri in ragione dell'asserito svolgimento di mansioni superiori, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal gennaio 2013. Sul punto, occorre osservare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (si veda Cass. 18002/2019), al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell'art. 2103 c.c., dovendosi, piuttosto, applicare le disposizioni di cui all'art. 18 dell'allegato A, R.D. 148 del 1931. Invero, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dalla L. n. 30 del 1978, art. 9 e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del
3 direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda, è subordinata la promozione. Tuttavia, in ipotesi di effettivo svolgimento di mansioni superiori, il dipendente ha comunque diritto, anche quando non possa essergli riconosciuto il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte. A tal uopo, è necessario richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (cfr. Cass. 12601/2016). La menzionata disciplina è, quindi, applicabile anche alla società resistente. Tanto premesso, l'invocato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve sempre seguire al cosiddetto “accertamento trifasico”, consistente nel raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle previste dalle declaratorie contrattuali di riferimento. Secondo quanto più volte espresso dalla Suprema Corte, il suddetto percorso trifasico è un procedimento logico-giuridico che “si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580). Ne discende che grava sul ricorrente l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto vantato, precisando, in particolare, le mansioni spettanti in base alla propria qualifica contrattuale e quelle che egli sostiene di aver effettivamente svolto ed individuando specificamente le declaratorie contrattuali corrispondenti alla qualifica pretesa. Tale onere di allegazione è preciso e puntuale incombendo sul lavoratore il dovere di provare che lo svolgimento delle mansioni superiori sia stato, altresì, prevalente rispetto a quelle allo stesso assegnate all'atto della sua assunzione:
“Nell'ipotesi di svolgimento, da parte del lavoratore subordinato, di attività promiscue a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire al dipendente deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante;
in tal caso l'indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione
4 primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle sia pur diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva” (cfr. Cass. 11.10.2019, n. 25673; 22.04.1995 n. 4561; n.1537/86). Va, altresì, precisato che “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e prova - come detto - incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (cfr. Cass. n. 12092/2004; Cass. 16/08/2018 n. 20748).
Ciò posto, applicando i sopraenunciati canoni ermeneutici al caso di specie, emerge come l'odierno ricorso si appalesi assolutamente carente in ordine al suesposto onere di allegazione essendosi il ricorrente limitato ad enunciare una serie di attività -a suo dire- riconducibili al paragrafo 193 del CCNL di settore senza, tuttavia, riportare compiutamente le declaratorie contrattuali di riferimento e senza allegare gli elementi essenziali del procedimento logico giuridico c.d. trifasico, consistenti non solo nell'allegazione delle attività lavorative concretamente svolte, ma anche nell'individuazione delle qualifiche previste dal CCNL di categoria e, dato essenziale, nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. In ogni caso, sulla base di quanto sinora esposto e dovendo seguire il percorso trifasico così come descritto occorre, in primo luogo, individuare la declaratoria contrattuale che il CCNL di categoria attribuisce al livello di formale inquadramento del ricorrente confrontandolo con quello rivendicato. Come anticipato, il ricorrente risulta attualmente inquadrato nell'Area Professionale 3-Area Operativa Amministrazione e Servizi, nel profilo di collaboratore d'ufficio, paragrafo 175 del CCNL autoferrotranvieri, in cui rientrano i
“lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo”, ma rivendica di svolgere, dal gennaio 2013, le superiori mansioni afferenti all'Area professionale 2 – area operativa esercizio di cui al par. 193 del CCNL di settore con qualifica di Addetto all'esercizio in cui rientrano i “Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela”. Orbene, come già precisato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 14/12/2021) l'elemento di distinguo ai fini dell'inquadramento nell'Area professionale 2 è costituito dalle “competenze tecnico/specialistiche”, dalla necessità di “realizzare processi produttivi”, dal
“coordinamento di specifiche unità organizzative” e dall'adeguato livello di
5 professionalità. Inoltre, per essere inquadrati nel parametro 193 sono necessarie non solo “adeguate competenze tecniche e/o amministrative”, ma anche un'autonomia operativa oltre che continuativa, per poter svolgere “compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”. Per essere invece inquadrati nel parametro 175 dell'Area Professionale 3, sono necessarie “adeguate capacità professionali” ma, soprattutto, i compiti tecnico amministrativi da svolgere devono essere di “contenuto significativo”. Ciò chiarito, nella specie occorre individuare con esattezza i compiti in concreto svolti dal ricorrente così come emersi all'esito dell'analisi della produzione documentale complessivamente valutata, procedendo poi alla loro comparazione con le qualificazioni ritenute applicabili -rispettivamente- dal dipendente e dal datore di lavoro. A tal uopo, il contributo offerto dalle dichiarazioni rese in sede di ispezione (acquisite ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) ha semplicemente consentito di confermare che il si occupasse della gestione dei turni dei conducenti e delle sostituzioni nel Pt_1 caso di personale assente. Nello specifico, il sig. , sentito il 22.10.2018, conducente Parte_3 di autobus, ha dichiarato: “il sig. organizza e coordina i turni dei conducenti Pt_1 assumendosi la responsabilità di chiamare e reperire il personale addetto alla conduzione dei bus e quindi svolge diverse funzioni aggiuntive rispetto alle funzioni che avrebbe dovuto svolgere, essendo inquadrato al 175. Infatti il suo compito avrebbe dovuto essere soltanto quello di seguire la programmazione che l'azienda gli trasmette, tramite un foglio. Di fatto, invece, questo strumento del foglio di programmazione viene meno per carenza di personale e servizi aggiuntivi che quotidianamente si aggiungono (servizi speciali)”. Analogamente, il sig. , sentito in data 22.10.18, ha confermato: Testimone_1
“posso dire che da 5 anni, dal novembre 2013, il sig. svolge funzioni diverse e aggiuntive Pt_1 rispetto al suo inquadramento, perché il suo compito doveva essere soltanto quello di seguire la programmazione che l'azienda gli trasmette, tramite un foglio. Di fatto, invece, questo strumento del foglio di programmazione viene meno per carenza di personale e servizi aggiuntivi che quotidianamente si aggiungono (servizi speciali). Quindi il sig. deve organizzare e coordinare i turni Pt_1 assumendosi la responsabilità di chiamare e reperire il personale addetto alla conduzione dei bus e quindi organizzarli per garantite i servizi”. Sentito, poi, in data 3.12.2018, il responsabile dell'area movimento dell'azienda, sig. , ha meglio precisato quanto segue: “Conosco il sig. Parte_4 Parte_1
in quanto è dipendente dell'azienda. Il sig. è collaboratore d'ufficio, parametro 175
[...] Pt_1
e si occupa della vestizione turni degli operatori di esercizio, ovvero si occupa della copertura dei turni di servizio per l'effettuazione delle corse programmate e dei servizi speciali di gran turismo, della gestione amministrativa degli operatori d'esercizio (congedo, cambi turno, verifica presenze). Nell'ambito di queste funzioni il sig. opera in autonomia, sulla base delle direttive previste, Pt_1 anche dall'attività della struttura organizzativa. Il sig. svolge questo compito da circa otto Pt_1 anni, prima con i signori (in pensione da circa cinque anni, parametro 193) e Parte_2
6 (in pensione da circa due anni, parametro 193) ed attualmente insieme al sig. Parte_5
appartenente al parametro 175”. Parte_6
Infine, sentito a sommarie informazioni, in data 18.12.2018, il legale rappresentante dell' , ha dichiarato: “Relativamente al CP_1 Testimone_2 sig. posso dire che riveste il ruolo di collaboratore d'ufficio e ha il compito Parte_1 della vestizione dei turni dei conducenti sulla base di una programmazione che è già definita. (..) Penso che il sig. non svolge una funzione con piena autonomia in quanto l'attività è già Pt_1 predisposta e solo eccezionalmente interviene nel caso in cui si verificano situazioni straordinarie come per esempio la mancanza di personale già programmato. Soltanto in questo caso prende l'iniziativa di adibire una persona sempre sulla base di un programma ed in assenza del responsabile Sig. Pt_4
Per quanto riguarda le ferie non è corretto dire che il sig. concede o no le ferie, perché è già Pt_1 tutto definito. Soltanto in caso eccezionale, per una situazione straordinaria, segnala l'assenza e successivamente le ferie vengono concesse dal responsabile, sig. Preciso che la situazione è questa Pt_4 almeno da quando rivesto il ruolo di amministratore unico della società e cioè dal 20.10.2017”. Ciò posto, sebbene alcuni degli informatori escussi dall'ITL abbiano riconosciuto lo svolgimento dell'attività di gestione dei turni, tanto non consente -in ogni caso- di inquadrare il lavoratore-ricorrente ad un livello superiore rispetto a quello di effettivo inquadramento. Invero, il grado di complessità, autonomia, iniziativa e responsabilità delle mansioni svolte dal consente la loro riconduzione, piena ed esclusiva, nel Pt_1 parametro 175. Vale ribadire, infatti, che gli elementi di diversificazione fra le diverse aree ed i diversi profili sono individuabili nell'insieme dei compiti esercitati nonché nelle loro modalità di espletamento soprattutto sotto il profilo delle competenze richieste. Orbene, i testi escussi in fase di accertamento ispettivo, al di là delle non rilevanti considerazioni personali, hanno confermato lo svolgimento, da parte del
, di attività sostanzialmente ricollegabili al paragrafo 175, che venivano sì Pt_1 svolte autonomamente ma sempre e solo sulla base delle direttive previste, anche dall'attività della struttura organizzativa. Invero, svolgere “in assoluta autonomia” tali mansioni non equivale a svolgere le superiori mansioni del rivendicato paragrafo 193. Inoltre, dal quadro probatorio delineato in giudizio, non è in alcun modo emerso che il svolgesse attività di controllo sul personale viaggiante, Pt_1 sull'utenza e/o attività di supporto alla clientela né, tantomeno, che fosse abilitato a svolgere funzioni di polizia amministrativa. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha totalmente omesso di provare la prevalenza delle asserite mansioni, persino sotto il profilo quantitativo, non essendo emerso che fossero prevalenti e continuative bensì, alla luce di quanto emerge dalla stessa narrativa del ricorso, trattasi di interventi da predisporsi in casi di urgenza e necessità e, quindi, non dotati di continuità gestionale e lavorativa. Parimenti inconferenti da un punto di vista probatorio risultano, inoltre, gli ordini di servizio depositati in giudizio da parte ricorrente, consistenti in mere stampe
7 di applicativo software in quanto tali del tutto inidonee a dimostrare, in modo oggettivo ed incontrovertibile, lo svolgimento di attività rilevanti ai fini decisionali.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento delle ulteriori domande.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ridotte stante la natura documentale della causa, seguono la soccombenza di parte ricorrente, con compensazione nei confronti dell' atteso l'assorbimento della domanda CP_2 afferente al versamento dei contributi previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti in persona del l.r.p.t., liquidate nella complessiva somma di € CP_1
2.109,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Reggio Calabria, lì 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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