Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 530 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 530 2023 r.g. promossa da:
( ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da Parte_1 P.IVA_1
mandato in atti, dagli Avv.ti FEDERICO BIANCOFIORE e UGO LENZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Leopardi n. 6
APPELLANTE
contro
( ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_2 mandato in atti, dall'Avv. DAVIDE CARBONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Padova, viale dell'Industria n. 23/B
APPELLATA
1
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti nel presente atto:
accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della non notificata ordinanza n.
765/2023 del 10 febbraio 2023, in pari data depositata e comunicata alle parti costituite dal Tribunale di Venezia, emessa dal Giudice Dott.ssa Lisa Torresan nel procedimento rubricato al numero di ruolo
3425/2022 R.G.N. Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di Impresa -, e per l'effetto:
a) dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rapp.te pro tempore Controparte_1
corrente in Ponti Romani, 9/3 PD, a risarcire a i danni tutti arrecati pari a (a. 1) € Parte_1
15.650,00 per il risarcimento del danno costituito dal pagamento dei canoni di locazione inutilmente tenuti a disposizione della parte promittente l'acquisto in base al contratto inadempiuto e (a. 2) €
25.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata vendita alla ovvero quella CP_1
diversa somma ritenuta di giustizia ai sensi della citata giurisprudenza di legittimità, da liquidarsi anche in via equitativa.
b) confermare l'ordinanza de qua nelle parti non oggetto di censura da parte di questa difesa.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del primo e del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Conclusioni di parte appellata: “Contrariis reiectis
NEL MERITO
Respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, quindi, Parte_1 confermare integralmente l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Venezia in data 10.2.2023.
Con vittoria di spese e compensi di lite, anche del presente procedimento di appello, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO
2 Premessa in fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, (d'ora in poi per brevità ) evocava in Parte_1 Parte_1 giudizio (d'ora in poi per brevità , esponendo che la resistente, con Controparte_1 CP_1 proposta sottoscritta in data 28 ottobre 2021, le aveva proposto l'acquisto del suo ramo di azienda, avente ad oggetto un laboratorio artigianale/negozio con vendita al pubblico e annesso magazzino con spogliatoio.
1.1. Rappresentava di avere accettato l'offerta lo stesso giorno, essendosi quindi perfezionato il contratto preliminare, che prevedeva la stipula del definitivo entro il 31.01.2022.
1.2. Allegava, quindi, di essersi adoperata per sgomberare l'immobile e per prepararlo in vista dell'immissione nel possesso dell'acquirente, che aveva necessità di effettuare dei lavori all'interno degli immobili per adattarli alla nuova attività di ristorazione in loco e a domicilio.
1.3. Premesso quanto sopra, parte ricorrente allegava che la convenuta aveva omesso di fissare l'appuntamento innanzi al Notaio entro la data concordata e, in data 21.02.2022, aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto adducendo, quale motivazione, la mancanza di personale, così rendendosi inadempiente agli obblighi assunti.
1.4. Dava atto che, a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile ove veniva esercitata l'attività, che sarebbero dovuti essere a carico della convenuta, il locatario aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., chiedendo la riconsegna dei locali;
per tale ragione, non vi erano i presupposti per ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c..
1.5. La ricorrente, pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna della resistente al risarcimento del danno, che veniva così quantificato:
- €25.000,00 pari al prezzo della vendita;
- €15.000,00 per i canoni di locazione del laboratorio, pagati o da pagare;
- €650,00 per un canone di locazione del magazzino;
- €10.400,00 per i mancati incassi delle mensilità di ottobre e novembre, durante le quali era stato liberato il locale, messo a disposizione della convenuta per soddisfare le sue esigenze e conseguentemente cessata ogni attività.
1.6. Nel costituirsi in giudizio, contestava, in fatto e in diritto, la domanda di controparte. CP_1
3 1.7. In primo luogo, la resistente affermava che la proposta di acquisto era stata sottoscritta dall'offerente in data 08.10.2021, e non in data 28.10.2021.
1.8. A sostegno di tale assunto, rilevava che la proposta era irrevocabile sino al 20.10.2021 e, quindi, non sarebbe stato logico che la stessa fosse stata sottoscritta una volta decorso il termine della sua irrevocabilità.
1.9. Disconosceva, dunque, la data indicata alle pagine 3 e 5 del contratto, sostenendo trattarsi di date artefatte e asserendo che alcun contratto si era mai perfezionato, poiché l'accettazione di controparte era intervenuta quando ormai la proposta irrevocabile era divenuta inefficace.
1.10. Chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte da controparte e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ricorrente alla restituzione dell'importo versato a titolo di caparra nonché dell'importo di €2.600,00 versato dalla resistente a titolo di mesi 4 di locazione del magazzino;
in ogni caso contestava puntualmente le voci di danno proposte da parte attrice.
1.11. Con l'ordinanza n. 765/2023, sopra indicata, il Tribunale di Venezia dichiarava la risoluzione del contratto intercorso tra e in data 28.10.2021 per inadempimento di Parte_1 CP_1 CP_1
e rigettava le domande risarcitorie proposte da .
[...] Parte_1
1.12. Inoltre, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda riconvenzionale proposta da
CP_1
1.13 Compensava le spese di lite del 50% e condannava a rifondere ad la CP_1 Parte_1
residua quota del 50% delle spese di lite.
1.14. Quanto alla domanda di risoluzione, il Giudice di prime cure osservava come lo scadere del termine fissato per l'irrevocabilità della proposta non impedisca al destinatario dell'originaria proposta di manifestare la volontà di accettare ma la sua accettazione equivale a nuova proposta e rende libero il proponente di scegliere se concludere il contratto oppure no.
1.15. Nel caso di specie, dalla documentazione emergeva che, anche se il contratto prevedeva che la proposta fosse irrevocabile fino al 20.10 e, anche se aveva manifestato la volontà di Parte_1
accettare la proposta solo in data 28.10, il contratto si era comunque perfezionato.
1.16. Infatti, esponeva il Giudice, tale convinzione emergeva dalla corrispondenza intrattenuta tra la e l'agente immobiliare in data 28.10 e 29.10, dalla quale si evinceva che la resistente CP_1
aveva accettato di effettuare i pagamenti in esecuzione del contratto preliminare di cessione. Parte resistente aveva sostanzialmente riconosciuto di aver erroneamente ritenuto perfezionato il contratto in data 28.10.2021 e di aver pertanto iniziato ad effettuare i versamenti previsti, confermando di aver
4 accettato il contratto per facta concludentia e di avervi dato esecuzione. Per tale motivo a nulla rilevava verificare l'esatta data in cui la proposta irrevocabile era stata formulata.
1.17. Per tali motivi, risultava palese che fosse inadempiente essendosi sottratta alla CP_1 stipula del rogito. Per l'effetto, il contratto del 28.10.2021 andava risolto per inadempimento di CP_1
[...]
1.18. Quanto al risarcimento del danno, evidenziava come avesse proposto domanda di Parte_1 risoluzione, incompatibile con la richiesta di pagamento del prezzo pattuito (cioè l'esecuzione della controprestazione originaria), esponendo che possono infatti essere richiesti a titolo di risarcimento solo i danni patrimoniali che siano diretta conseguenza dell'inadempimento della parte resistente.
1.19. Per quanto riguardava i mancati incassi, questi non potevano essere riconosciuti in quanto all'art. 8 del contratto era previsto espressamente che la consegna dell'azienda sarebbe dovuta avvenire al momento del rogito e non prima. Pertanto, non vi era prova che i mancati incassi fossero conseguenti all'inadempimento di CP_1
1.20. Allo stesso modo parte resistente non poteva essere condannata a versare quanto anticipato a titolo di canoni di locazione: i canoni di locazione dovevano restare a carico della parte ricorrente che aveva comunque mantenuto la disponibilità dell'azienda.
1.21. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, visto l'ampliamento del thema decidendum – data la proposizione di domande restitutorie – e vista la costituzione tardiva, ne dichiarava l'inammissibilità.
1.22. Avverso tale decisione propone appello , dolendosi del mancato riconoscimento del Parte_1
risarcimento del danno.
I motivi d'appello.
2. Con unico motivo di appello, si duole del mancato riconoscimento del risarcimento dei Parte_1 danni asseritamente patiti dall'appellante, a causa dell'inadempimento dell'appellata.
2.1. Sostiene infatti che, è pur vero che la risoluzione opera ex tunc, ma gli effetti dell'inadempimento
– cioè i danni arrecati alla parte adempiente – permangono e vanno risarciti come effetto dell'inadempimento.
2.2. In particolare, ha dovuto sostenere il costo di mesi 6 di pagamento del canone di Parte_1 locazione del negozio (da ottobre 2021 a marzo 2022 per un totale di €15.000,00) ed €650,00 per il
5 magazzino, al solo fine di tenere i locali a disposizione di mentre era quest'ultima ad CP_1
esservi contrattualmente tenuta.
2.3. Per quanto riguarda il costo della mancata vendita (€25.000,00 rimanenti dagli €30.000,00 pattuiti, di cui sono stati saldati €5.000,00), deduce che l'art. 1385 c.c. prescrive che in Parte_1
caso di inadempimento la parte adempiente possa domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. Quindi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sostiene che il risarcimento deve comprendere la perdita subita dal credito come il mancato guadagno.
Pertanto, l'inadempimento di ha causato l'insolvenza della locatrice e CP_1 Parte_1
l'impossibilità di cedere l'azienda con conseguente danno da mancata vendita in €25.000,00 pari al mancato saldo prezzo.
2.4. dà atto poi di aver ceduto il proprio ramo d'azienda a soggetto terzo. Parte_1
2.5. Si è costituita parte appellata, la quale ha instato per il rigetto dell'impugnazione.
2.6. Circa la mancata consegna dei locali durante la vigenza del contratto preliminare, CP_1 ribadisce di non essere tenuta a tale risarcimento in quanto, ai sensi dell'art. 8 del contratto del
28.10.2021, la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire al rogito notarile.
2.7. Quanto alla doglianza relativa al fatto che non avrebbe più potuto chiedere Parte_1
l'adempimento, allega come in realtà avrebbe potuto chiederlo al momento CP_1 Parte_1 dell'instaurazione del processo (in data 16.5.2022) ma ha preferito stipulare altro contratto di cessione di azienda con soggetto terzo in data 27.5.2022.
2.8. Circa la doglianza relativa ai canoni di locazione, l'appellata sostiene che non si trattasse di spese nell'interesse del cessionario, come vorrebbe far credere controparte, ma spese sostenute nel proprio interesse. Infatti, in tal modo, ha potuto mantenere la disponibilità dell'azienda e ha potuto Parte_1
stipulare un altro contratto di cessione con soggetto terzo.
2.9. Quanto alla voce di danno relativa al saldo del prezzo pattuito per la vendita (€25.000,00), sostiene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il pregiudizio che la parte subisce CP_1
non è rappresentato dal valore della prestazione inadempiuta, in quanto la risoluzione importa la perdita del diritto a tale prestazione e non prospetta quindi un risarcimento inteso a surrogare nel patrimonio del danneggiato il valore del bene non più dovuto.
2.10. Evidenzia poi come abbia dedotto solo in appello un fatto nuovo, accaduto durante Parte_1
la pendenza del giudizio di primo grado e quindi in quel giudizio già deducibile, con riguardo al nuovo cessionario del ramo d'azienda, soggetto terzo estraneo al giudizio. A tal riguardo sostiene
6 che, a maggior ragione il prezzo pattuito in un contratto di cessione di azienda (o preliminare di cessione) non può essere richiesto quale lucro cessante nel caso di risoluzione per inadempimento.
Al contrario, si arriverebbe a riconoscere un ristoro eccessivo del lucro cessante.
2.11. Infine allega che non ha impugnato la decisione con riguardo al rigetto della voce Parte_1
di danno relativa ai mancati incassi nei mesi di novembre 2021-marzo 2022 (danno che era stato quantificato in €10.400,00). Pertanto, sul punto c'è stata acquiescenza rispetto alla decisione di primo grado.
2.12. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.05.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. L'appello è parzialmente fondato per i seguenti motivi.
1.1. In questa sede si discute del riconoscimento di due voci di danno avanzate da : la Parte_1 prima voce di danno riguarda la somma di totali €15.650,00, composta da:
- €15.000,00 relativi a mesi sei di locazione dell'immobile oggetto di proposta (€2.500,00 mensili – da ottobre 2021 a marzo 2022 compresi);
- €650,00 relativi a un mese di canone di locazione del magazzino annesso all'immobile.
1.2. deduce come queste somme siano state anticipate per tenere i locali a disposizione Parte_1 della promissaria acquirente, come dedotto nel contratto stipulato in data 28.10.2021 che, all'articolo
11, espressamente prevede: “Condizioni particolari [… ] i canoni di locazione del negozio e magazzino saranno in capo al proponente a partire dal mese di ottobre 2021 (compreso)” (cfr. doc.
1 appellante - pag. 3).
1.3. Tale previsione contrattuale, da considerarsi efficace e vincolante data la presenza della doppia sottoscrizione, implicava l'obbligo per il proponente, di farsi carico dei costi relativi alla CP_1
locazione di negozio e magazzino dal mese di ottobre 2021, compreso, in poi.
1.4. È pacifico e non contestato che la previsione sia stata disattesa, posto che l'appellata ha pagato solamente i canoni di locazione del magazzino per i mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022.
1.5. La Corte ritiene che le somme pari ad €15.650,00 anticipate da debbano essere Parte_1
risarcite a titolo di danno emergente, essendo una spesa che ha dovuto anticipare stante l'inadempimento di CP_1
7 1.6. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte: “In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la parte non inadempiente ha diritto al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta dell'altra parte inadempiente, comprese le spese affrontate in vista del proprio adempimento. Il risarcimento deve coprire non solo il danno diretto e immediato ma anche quello indiretto e mediato che sia una conseguenza normale dell'inadempimento […]” (Cass. civ.
20/03/2024, n. 7443).
1.7. Pertanto, tale somma va configurata a titolo di danno emergente e non, come inquadrata in prime cure, nell'alveo degli effetti restitutori.
1.8. Peraltro, dalla disamina della comune volontà delle parti, emerge in maniera più che verosimile come la conversione dei locali da gelateria a ristorazione implicasse la messa a disposizione dei locali stessi e la presa in carico dei relativi canoni di locazione in capo all'appellata in vista del subentro.
1.9. L'art. 8 del contratto prevedeva che “il possesso attivo e passivo passeranno alla parte acquirente
l'azienda al rogito notarile”. Le deduzioni di parte appellata sul punto non colgono nel segno, in quanto l'art. 11 prescinde e supera quanto previsto dall'art. 8, non avendo le parti previsto che la corresponsione dei canoni di locazione dovesse essere vincolata alla presa in possesso dei locali.
1.10. Quanto all'onere probatorio, si rileva come il principio di diritto applicabile sia quello, pacifico e condiviso in giurisprudenza, secondo cui, in tema di obbligazioni, al creditore che lamenti l'altrui adempimento compete provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza;
ciò sia quando si agisce per la risoluzione o per l'adempimento del contratto, sia quando agisce per il risarcimento del danno.
1.11. Da tale principio di diritto consegue che quando si assume che il fatto generatore del danno consista nell'omesso o inesatto adempimento, spetta al creditore allegare tale inadempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
1.12. Nel caso di specie, ha dato prova, tramite allegazione della fonte negoziale sub doc. Parte_1
1, della fondatezza del suo credito, mentre controparte non ha compiutamente motivato in ordine alla sua posizione. A nulla rileva il fatto che tali locali siano stati poi oggetto di cessione ad un soggetto terzo, essendo in ogni caso la nuova cessione stata formalizzata in epoca successiva (maggio 2022) ai ratei corrisposti.
1.13. Inoltre, se parte appellata non fosse stata conscia di questo onere posto a suo carico, non è chiaro a che titolo avrebbe pagato i canoni di locazione del magazzino per i mesi da ottobre CP_1
2021 a gennaio 2022.
8 1.14. ha subito un danno consistente nell'aver pagato delle somme che le parti si erano Parte_1
accordate per porre in capo a CP_1
1.15. Sussiste, pertanto, il diritto dell'appellante al pagamento in proprio favore della somma di
€15.650,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. La seconda voce di danno richiesta riguarda il saldo della vendita per la somma di €25.000,00
(€30.000,00 detratti €5.000,00 già versati).
2.1. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato in merito a questo aspetto.
2.2. Infatti, ha proposto domanda di risoluzione del contratto e gli effetti della risoluzione Parte_1
operano retroattivamente. Parte ricorrente non può pertanto richiedere il saldo del prezzo pattuito, cioè l'esecuzione della prestazione originaria.
2.3. Nei contratti con prestazioni corrispettive, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c. sono simmetriche, per cui, come non è consentito all'attore che abbia proposto la domanda di risoluzione di pretendere la prestazione, avendo dimostrato con quella richiesta il proprio disinteresse all'adempimento anche per la parte di prestazione eventualmente non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e sino alla pronuncia giudiziale (cfr. Cass. civ. 06/04/2000, n. 4317).
2.4. È pacifico che il saldo prezzo non debba essere pagato in virtù dell'avvenuta risoluzione del contratto.
3. Stante la parziale soccombenza, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione del 50%, ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c., spese liquidate secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., per il primo grado, per l'intero, in €5.077,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado, per l'intero, in €3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
3.1. secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore di , la residua CP_1 Parte_1
quota del 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Venezia n. 765/2023 del 10/02/2023, condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento di €15.650,00 in favore di in persona del l.r.p.t., oltre interessi Parte_2
legali dalla domanda al saldo;
compensa, in ragione del 50%, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate per il primo grado, per l'intero in €5.077,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, per il secondo grado per l'intero in €3.966,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA.
2. condanna a rifondere, in favore di la residua quota del Controparte_1 Parte_1
50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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