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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2409/2019 promossa da:
parte opponente - riassumente:
Controparte_1
, in persona del Curatore dott. con l'avv. dom. Andreas Zojer di P.IVA_1 Controparte_2
Bolzano, in forza di autorizzazione del Giudice delegato del 31.10.2024 e di procura depositata;
contro
parte opposta:
, in persona della legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
con l'avv. dom. Paolo Segalerba di Bolzano, giusta procura depositata il 31.01.2025
[...]
con la comparsa di costituzione a seguito di riassunzione;
e
chiamato in causa dall'opponente; pagina 1 di 40 , , con l'avv. dom. Arthur Frei di Bolzano, Controparte_5 C.F._1
come da costituzione nel processo riassunto del 19.02.2025;
e
chiamati in causa da : CP_5
YT NG SRL, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante e Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, con l'avv. Alexander Ausserer di Bolzano, giusta procura depositata;
C.F._2
Designated Activity Company, con sede secondaria in Parte_1
Milano, in persona del legale rappresentante , con gli avv. P.IVA_4 Parte_2
dom. Michael Walzl ed Ewa Sieraczynska di Bolzano, giusta procura depositata;
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
responsabilità da contratto di appalto e da responsabilità professionale;
CONCLUSIONI
di parte opponente - riassumente:
“A. nei confronti di CP_3
accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le pretese di pagamento della CP_3
nei confronti di per i motivi di cui in narrativa, e dichiarare
[...] Controparte_1
improcedibile, inefficace e/o nullo e in ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
748/2019 opposto;
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in essere tra le parti e in
subordine ridurre il corrispettivo della per i motivi di cui in narrativa;
CP_3
accertare e dichiarare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi natura e
genere, patiti dalla a causa degli impianti difettosi e malfunzionanti Controparte_1
installati dalla e quantificati in CP_3
(i.) Euro 732.706,75 per fatturato ridotto,
pagina 2 di 40 (ii.) Euro 240.000,00 per danno all'immagine,
(iii.) Euro 6.300,00 per costi di intervento di Euro Alpe s.r.l. e Alispurgo s.r.l.
(iv.) Euro 891,72 per costi di noleggio funghi di riscaldamento nonché un determinando
importo per i costi di energia elettrica dagli stessi consumata e conseguentemente condannare
la al ristoro intero degli stessi danni nella misura di cui sopra prudenzialmente CP_3
indicati in Euro 979.898,50, o nella misura minore o maggiore eventualmente accertata da
codesto Tribunale, anche mediante determinazione in via equitativa ex art. 1223 e 1226 c.c.,
oltre interessi di legge e rivalutazione dal 01.11.2017 o in subordine dalla domanda;
B. nei confronti di CP_5
accertare e dichiarare che l'arch. non ha eseguito a regola d'arte la CP_5
progettazione generale, nonché la direzione dei lavori in relazione al progetto
“Italia&MO” (Generalplanung und – Bauleitung), in base a quanto stabilito nel contratto
d'appalto dd. 16.02.2017, ovvero che l'arch. non ha adempiuto ai propri CP_5
obblighi contrattuali;
accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. per i gravi difetti accertati CP_5
in fase istruttoria e conseguentemente
dichiarare risolto il contratto di appalto dd. 16.02.2017 in essere tra le parti e condannare
l'arch. a restituire tutti i compensi da quest'ultimo percepiti dall'attrice CP_5
opponente ovverosia, in via subordinata, ridurre proporzionalmente il compenso;
accertare e dichiarare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, di qualsiasi natura e
genere, patiti dalla a causa degli impianti difettosi e malfunzionanti Controparte_1
progettati dall'arch. e quantificati in CP_5
(i.) Euro 732.706,75 per fatturato ridotto,
(ii.) Euro 240.000,00 per danno all'immagine,
pagina 3 di 40 (iii.) Euro 6.300,00 per costi di intervento di Euro Alpe s.r.l. e Alispurgo s.r.l. nonché quelli
futuri
(iv.) Euro 891,72 per costi di noleggio funghi di riscaldamento nonché un determinando
importo per i costi di energia elettrica dagli stessi consumata, nonché tuttii relativi futuri costi
e spese;
(v.) rispettivamente tutte le spese necessarie che l'attrice opponente Controparte_1
ha pagato in pendenza della redazione della CTU dell'ing. conclusasi Persona_1
con la perizia dd. 01.06.2021 e/o delle CTU integrative disposte in corso di causa;
(vi.) tutte le spese che l'attrice opponente dovrà pagare al Controparte_1
proprietario dell'Immobile ove è situato il locale di;
CP_9 CP_1
condannare l'arch. al ristoro intero dei danni in oggetto nella misura di cui CP_5
sopra, prudenzialmente indicati in Euro 979.898,50, aumentate di quelle spese indicate nella
CTU dd. 01.06.2021 o nella misura minore o maggiore eventualmente accertata da codesto
Tribunale, anche mediante determinazione in via equitativa ex art. 1223 e 1226 c.c., oltre
interessi di legge e rivalutazione dal 01.11.2017 o, in subordine, a partire dalla domanda
manlevare e tener indenne l'attrice opponente da tutte le somme Controparte_1
che questa dovrà versare a qualsivoglia titolo e/o ragione alla società e, CP_3
conseguentemente
condannare l'arch. rifondere all'attrice opponente CP_5 Controparte_1
quanto questa sarà eventualmente tenuta a pagare a qualsivoglia titolo e/o ragione alla CP_3
[...]
C. in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, cassa forense e iva nella
misura dovuta per legge. In via istruttoria (omissis)”;
di parte opposta CP_3
pagina 4 di 40 “1. in via principale, accertata la sussistenza del credito in capo alla deducente , Pt_3
respingere l'opposizione avversaria, siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile ed
infondata, in virtù delle eccezioni, difese e deduzioni diffusamente spiegate in narrativa e
confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2. accertare e dichiarare che il residuo credito vantato in linea capitale dalla nei CP_3
confronti della in liquidazione giudiziale, in forza dei titoli e Controparte_1
causali azionati in via monitoria, al netto dei pagamenti parziali intervenuti nelle more,
ammonta ad Euro 140.634,14 (centoquarantamilaseicentotrentaquattro / 14), o nella diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a cui devono aggiungersi gli interessi, legali
e di mora, maturati, e per l'effetto condannare l'opponente a corrispondere alla i CP_3
suddetti importi, o la diversa somma, maggiore o minore, eventualmente ritenuta di giustizia,
maggiorata degli ulteriori interessi legali e di mora maturandi, con decorrenza dalla data di
scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria e sino all'integrale soddisfo;
3. dichiarare inammissibili, irricevibili, improcedibili ed infondate e per l'effetto respingere le
eccezioni tutte proposte da controparte ed altresì le domande ex adverso dedotte in via
riconvenzionale;
4.in via di mero e denegato subordine, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle
avverse domande ed eccezioni, accertare e dichiarare la quota di responsabilità
specificamente posta a carico di nei confronti di CP_3 Controparte_1
e rispetto ai terzi chiamati GY Ingegneri Srl, Ing.
[...] [...]
e CH. limitando in ragione della stessa l'eventuale obbligazione CP_8 CP_5
risarcitoria della nei confronti di con esclusione di ogni vincolo di CP_3 CP_1
solidarietà;
pagina 5 di 40
5. in ogni caso, porre definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU, nonché le
somme resesi necessarie per il funzionamento degli impianti, e per le migliorie tecniche
descritte e quantificate in sede di CTU;
6.condannare l'attrice opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio
e del procedimento monitorio”;
di : CP_5 CP_5
Voglia l'adito Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
1. in via principale, nel merito, dichiarare prescritta e comunque decaduta ogni pretesa e
azione della e di chiunque altro nei confronti dell'arch. Controparte_1 CP_5
e comunque respingere ogni e qualsiasi domanda della e da
[...] Controparte_1
chiunque altro proposta nei confronti dell'arch. in quanto infondate in fatto ed CP_5
in diritto;
2. in via principale, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale, delle domande promosse nei confronti dell'arch. accertare ai sensi e CP_5
per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c., il grado di responsabilità dell'arch. – in CP_5
relazione alle singole voci di danno accertande – rispetto a quella della convenuta opposta
dell'ing. della GY Ingegneri s.r.l. nonché della CP_3 Controparte_8
stessa o di ogni altra parte in causa, per gli asseriti vizi e danni Controparte_1
oggetto del presente procedimento, accertandone preventivamente l'esistenza degli stessi
nonché la concernente natura e qualità;
- dichiarare che l'ing. la GY Ingegneri s.r.l. e la Controparte_8 CP_3
ciascuno per quanto di sua spettanza e in relazione al grado di responsabilità
[...]
concretamente accertato in relazione all'efficienza causale delle singole condotte, sono tenuti
a tenere indenne l'arch. e/o a rimborsare allo stesso ogni somma che esso fosse CP_5
condannato a pagare in accoglimento di quanto richiesto dalla o Controparte_1
pagina 6 di 40 ad ogni altra parte in causa per capitale, spese legali e tecniche, anche del procedimento per
accertamento tecnico preventivo;
- condannare a tenere indenne e manlevare l'arch. Controparte_10 CP_5
di ogni importo che lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare alla
[...] [...]
e/o alla convenuta opposta o ad ogni altra parte in causa;
Controparte_1 CP_3
3. con rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria (omissis).
di Controparte_11 CP_7
“in via principale: 1. dichiarare prescritta e decaduta ogni pretesa e azione qui fatta valere nei confronti di GY Ingegneri s.r.l. e/o dell'ing. e 2. comunque, Controparte_8
respingere le domande e le eccezioni avversarie propostenei loro confronti in quanto infondate
e/o non provate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:e solo per la denegata ipotesi in cui, codesto Tribunale dovesse accertare
un danno risarcibile a favore di nonché una (co-)responsabilità di Controparte_1
e/o dell'Ing. con loro condanna al Controparte_12 Controparte_8
risarcimento: 3. accertare e dichiarare il comportamento colposo dell'attrice opponente che
ha concorso a cagionare il danno eventualmente subito e provato da Controparte_1
e di conseguenza diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle
[...]
conseguenze che ne sono derivate;
4. accertare e dichiarare la quota di (co-)responsabilità di
e dell'arch. e conseguentemente condannarli al pagamentodegli CP_3 CP_5
importi corrispondenti direttamente ad nella misura della loro Controparte_1
rispettiva responsabilità, subordinatamente manlevare e l'Ing. Controparte_12
nella misura corrispondente;
Controparte_8
in ogni caso: 5. con vittoria di spese ed onorari, compresi eventuali compensi per i consulenti
tecnici d'ufficio e di parte, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
in via istruttoria”;
pagina 7 di 40 di Parte_1
“in via preliminare: - dichiarare nullo, ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., l'atto di citazione per chiamata in causa notificato da all'arch. in data 06.05.2022; CP_1 CP_5
in via principale: - rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'arch. in CP_5
quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in corso di causa e, per
l'effetto, assolvere da ogni avversa domanda e pretesa;
Controparte_10
in via subordinata:- ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'entità dell'importo preteso
dall'attrice, in ragione dei comportamenti omissivi, meglio esposti nella parte narrativa della comparsa di risposta di data 22.12.2022, nonché in ragione dell'esito della CTU espletata ed
integrata in corso di causa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei
confronti dell'arch. accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura CP_5
assicurativa di cui alla Polizza n. PI-38260320L2 per i motivi tutti esposti in comparsa di
risposta di data 22.12.2022 e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall'arch. nei confronti di;
CP_5 Controparte_10
- nella denegata e duplice ipotesi di ritenuta responsabilità, anche parziale, dell'arch. CP_5
e di operatività della Polizza n. PI-38260320L2, dichiarare decaduto l'arch.
[...] CP_5
dal diritto all'indennizzo a causa del ritardo nella denuncia del sinistro in cui il
[...]
medesimo risulta essere incorso;
nella denegata e duplice ipotesi di ritenuta responsabilità, anche parziale, dell'arch. CP_5
e di operatività della Polizza n. PI-38260320L2, previa determinazione delle quote
[...]
interne di responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e di
entità delle conseguenze che ne sono derivate, accertare e dichiarare l'obbligo di manleva di
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, Controparte_10
e comunque:
pagina 8 di 40 i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'arch. per le CP_5
sole opere da esso direttamente eseguite, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con
pronuncia del diritto di , qualora fosse richiesta di pagare somme Controparte_10
eccedenti tale quota, di rivalersi sulle altre parti del presente giudizio per l'eccedenza,
pronunciando le condanne del caso, nonché
ii) previa detrazione della differenza del maggior premio che l'arch. avrebbe CP_5
dovuto corrispondere qualora avesse rappresentato correttamente il rischio che intendeva
assicurare, nonché
iii) previa rideterminazione dell'importo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1 e 2, c.p.c. per il concorso del fatto colposo dell'arch. nonché CP_5
iv)previa detrazione della franchigia pari ad € 2.500,00- e comunque entro il limite di massimale pari ad € 2.500.000,00-, sempre che il predetto massimale non sia stato eroso, in
tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri e diversi sinistri
ricadenti nella stessa annualità della Polizza n PI-38260320L2; in via istruttoria.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La complessa ed annosa vicenda processuale, innestata su un'opposizione a decreto ingiuntivo, con accertamento tecnico svolto in corso di causa, svariate chiamate in causa ed interruzione del processo, impone di essere sinteticamente compendiata.
1.1. La soc. invocando un contratto d'opera, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. CP_3
748/2019, con il quale è stato ingiunto alla soc. di pagare € Controparte_1
200.634,14 quale saldo delle prestazioni fornite per la realizzazione di un ristorante, oltre accessori e spese.
La soc. (d'ora in poi anche soc. Italia) ha proposto Controparte_1
opposizione, chiedendo in via riconvenzionale il ristoro di danni quantificati in € 979.898,50, e rappresentando: che il contratto d'appalto, relativo all'impianto elettrico ed impianti meccanici,
pagina 9 di 40 ha previsto l'inizio dei lavori in aprile 2017, il ristorante è stato aperto a novembre 2017; che fin dall'apertura essa ha contestato all'appaltatrice che gli impianti installati non funzionavano regolarmente;
che i vizi riguardavano il separatore grassi, l'allarme, i gasatori d'acqua,
l'impianto di aerazione, l'impianto di climatizzazione/riscaldamento, l'impianto di acqua sanitaria;
che la perizia di parte ha confermato la mancata installazione a regola d'arte; che, in assenza di collaudo positivo, è responsabile dei vizi ed essa è legittimata a trattenere le CP_3
somme di cui alle fatture ex contratto ed ex art. 1460 c.p.c., fatture peraltro contestate.
1.2. Contestualmente parte opponente ha proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_4
preventivo in corso di causa, chiedendo di assumere CTU idonea a consentire l'eliminazione dei vizi, previo accertamento degli stessi. È stata quindi fissata l'udienza del 22.08.2019 per la comparizione delle parti ed il conferimento di incarico al CTU.
La soc. si è costituita nel procedimento di ATP 2409-1/2029, evidenziando che le CP_3
opere impiantistiche oggetto di causa sono state fornite sulla base di un progetto autonomamente commissionato a terzi dalla soc. , le cui scelte – indotte dagli spazi ridotti CP_1
– hanno forzatamente inciso sull'effettiva resa degli impianti, circostanza segnalata alla committente, la quale ha consapevolmente deciso di proseguire;
le problematiche sarebbero da ascrivere anche a non corretta manutenzione degli impianti.
La complessità dell'indagine peritale, affidata all'ing. ha richiesto Persona_1
proroghe dei termini, e si è conclusa con il deposito della CTU in data 28.05.2021. Il
procedimento di ATP è stato dichiarato chiuso il 03.06.2021.
In data 06.07.2021, prima di decidere sulla richiesta di chiamata in causa, è stato svolto un articolato tentativo di conciliazione, alla presenza del CTU e con invito a presenziare rivolto all'arch. ed all'ing. In tale sede è stato raggiunto, in linea CP_5 Controparte_8
di massima, un accordo avente ad oggetto determinate opere integrative e varie prestazioni pagina 10 di 40 tecniche. Dopo vari rinvii, motivati anche dalla necessità di permesso di costruire, a marzo
2022 è emersa l'impossibilità di conciliazione.
1.3. Con ordinanza del 29.03.2022 l'opponente è stata autorizzata a chiamare in Parte_4
causa l'arch. sulla base del “Werkvertrag für die freiberufliche Tätigkeit“ CP_5
concluso nel 2017 (cfr. allegato alla memoria del 28.03.2022 di soc. ), nei confronti del CP_1
quale ha proposto domanda di risoluzione del contratto d'appalto del 16.02.2017, con condanna a restituire quanto percepito, a risarcire il danno ed alla manleva nei confronti della soc. CP_3
L'arch. si è costituito in data 02.09.2022, chiedendo a sua volta di chiamare CP_5
in causa dei terzi. Ha dedotto: che il 19.04.2016 ha stipulato un contratto d'opera con la soc.
Italia, relativo alla progettazione e direzione lavori del progetto di realizzazione del Flagship –
Restaurant; che su indicazione della soc. , la realizzazione dell'impiantistica e la relativa CP_1
D.L. è da lui stata subappaltata allo in persona dell'ing. Controparte_13 [...]
che le lagnanze attoree riguardano esclusivamente l'impiantistica, in merito alla CP_8
quale egli non aveva alcun potere decisionale;
che comunque si tratta di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c.; che tutte le pretese della soc. sono prescritte e CP_1
decadute, in quanto non tempestivamente denunciate.
Con decreto del 06.09.2022 l'arch. è stato autorizzato a chiamare in causa l' CP_5 [...]
, nonchè . CP_10 Controparte_14 Controparte_8
La soc. YT NG SR e l'ing. si sono Controparte_8
costituiti (quale unica parte processuale con medesimo difensore) il 23.12.2022, riferendo di avere eseguito progettazione e D.L. del progetto termo-sanitario e impianti elettrici,
pianificazione della protezione antincendio ed il collaudo della stessa, precisando di avere svolto l'elaborazione del progetto esecutivo, mentre quello costruttivo è stato predisposto dalla soc. di avere eseguito le prestazioni attenendosi alle direttive impartite dal mandante CP_3
arch. per quanto riguarda esigenze architettoniche e di utilizzo dello spazio;
che con e- CP_5
pagina 11 di 40 mail del 07.09.2017 lo studio ha comunicato che il progetto edile, al fine del rilascio della CP_5
concessione edilizia, richiedeva la riduzione dell'area per gli impianti ed i macchinari, mentre essa GY fino a tale momento ha considerato tutta la larghezza della terrazza, come da tre anteriori progetti architettonici di che era compito del progettista il rispetto CP_5 CP_5
delle normative urbanistiche;
che questi ha dovuto presentare una variante, che ha comportato anche l'esigenza di modifica del progetto impiantistico;
che nelle more le parti in causa, anche con l'ausilio del CTU, sono riusciti ad eliminare gran parte dei vizi. Hanno dedotto il concorso di responsabilità della soc. nonché di e dell'arch. CP_1 CP_3 CP_5
La chiamata Activity Company, eccependo la mancata Controparte_15
esplicitazione dei motivi per i quali l'arch. ritiene operativo il contratto di assicurazione CP_5
invocato, ha nel merito aderito alle difese dello stesso.
Con ordinanza del 09.02.2023, dato atto che la soc. in corso di causa ha corrisposto € CP_1
60.000,00 alla soc. sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Con ordinanza CP_3
del 15.05.2023 è stato confermato l'ing. quale CTU, affinchè ripercorresse Parte_5
quanto emerso nel suo elaborato tecnico del 28.05.2021 al cospetto di tutte le parti;
la CTU è
stata depositata il 24.11.2023.
E' stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, ma il giorno precedente la soc. si è costituita con un nuovo difensore. CP_1
Con ordinanza dell'11.03.2024 la sottoscritta ha incaricato il CTU di approfondire alcune questioni, tale integrazione è stata depositata il 18.06.2024.
La causa è stata quindi spedita a sentenza, ma con istanza del 13.09.2024 il procuratore attoreo ha comunicato l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. CP_1
[...
il che ha determinato l'interruzione del processo.
Riassunto lo stesso a seguito di ricorso depositato il 12.12.2024, con ordinanza del 03.04.2025
sono stati assegnati termini ridotti ex art. 190 co. 2 c.p.c., scaduti il 03.06.2025.
pagina 12 di 40 2. I seguenti fatti, oltre a non essere controversi, sono anche provati a mezzo di documentazione.
La soc. in data 19.04.2017 ha conferito all'arch. Controparte_1 CP_5
l'incarico di progettista generale e di direttore lavori per la realizzazione del proprio Flagship-
Restaurant, Winebar & Shop, come da offerta del 23.03.2017 (cfr. “Werkvertrag für die freiberufliche Tätigkeit”, doc. 4 , nella quale si rinvia, per le prestazioni professionali, CP_5
all'offerta del 14.10.2016. Tale offerta (doc. 5 è indirizzata all'arch. e proviene CP_5 CP_5
dalla soc. GY UR SR/ing. il quale ha offerto “die Controparte_8
Erstellung der Unterlagen zum Erhalt der Baukonzession sowie die Erstellung des
Ausführungsprojektes und die Bauleitung für die Errichtung des Haustechnik Gewerke
Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. . Controparte_16
Nel Werkvertrag indicato il prezzo complessivo, a corpo, è determinato in € 259.050,00 netto, come da offerta del 04.11.2016. Quest'ultima data è plausibilmente stata superata, posto che l'offerta dell'arch. a (allora legale rappresentante della soc. ) reca la CP_5 Persona_2 CP_1
data del 23.03.2017 ed indica la somma complessiva di € 259.905,00 netto (doc. 6).
L'arch. ha quindi offerto alla soc. Italia non solamente le proprie prestazioni di direzione CP_5
e progettazione generale, per € 114.000,00, ma anche quelle di altri professionisti, tra cui quelle dell'ing. per progettazione e D.L. dell'impiantistica e dell'antincendio Controparte_8
(cfr. doc. 6); lo stesso arch. afferma, invero, di avere “subappaltato” tale attività ad CP_5
GY (comparsa di costituzione, sub. 11).
La soc. , poi, a mezzo di “contratto d'opera lavori elettrici ed impianti meccanici”, senza CP_1
data, ha incaricato la soc. di eseguire, fornire e posare in opera i materiali e le CP_3
apparecchiature, sulla base dei disegni e degli elaborati di progetto esecutivo redatti dallo
(doc. 2 . Sul punto si rimanda anche alle considerazioni generali Controparte_17 CP_3
del CTU: “L'edificio che ospita il ristorante Italia e MO si colloca a Bolzano, in via
pagina 13 di 40 Argentieri 3. Nel 2017 è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione, in cui, tra il resto,
sono stati integralmente rifatti gli impianti meccanici ed elettrici, sulla base del progetto
esecutivo dello di Bolzano. L'installazione è stata curata dalla ditta Controparte_13 CP_3
rispettando, se non per dettagli di lieve entità, il progetto esecutivo”.
E' opportuno rilevare che nella memoria 183/6/1 c.p.c. la soc. , ottenuta la chiamata in CP_1
causa dell'arch. ha rappresentato la sussistenza di errori di progettazione a questi CP_5
imputabili, con difformità urbanistiche.
Eseguiti i lavori ed aperto il negozio – ristorante della soc. , la soc. ha richiesto il CP_1 CP_3
pagamento del saldo di quanto fornito, mentre la soc. ha eccepito la presenza di vizi, con CP_1
le varie chiamate in cause di cui si è detto.
3. Vanno ora affrontate alcune questioni preliminari, di natura prevalentemente processuale.
3.1. Dopo il decorso del termine perentorio previsto dall'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (ante riforma
Cartabia) non è più consentito introdurre nel processo nuove domande, nuove eccezioni, nuove allegazioni, né mutare quelle già proposte.
Il giudizio verte, quindi, su quanto ritualmente introdotto, e non si esamineranno le nuove deduzioni introdotte dalla soc. Italia dopo l'avvenuto mutamento della difesa, quali gli asseriti maggior costi sostenuti in relazione ad eventuali errori di progettazione o l'esistenza di una servitù a carico del fabbricato, circostanze dedotte per la prima volta nel ricorso in riassunzione depositato il 12.12.2024, né sulle nuove argomentazioni contenute in comparsa conclusionale,
ad es. sulla mancanza di contabilità finale (cfr. Cass., ord. 07.01.2016 n. 98: “Con le memorie
di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare
ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre
questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non
deve pronunciarsi”).
pagina 14 di 40 3.2. Mentre è pacifico che il curatore può agire in sede ordinaria per recuperare il credito della società fallita ovvero sottoposta alla liquidazione giudiziale, non vale l'inverso, posto che per ogni credito nei confronti di quest'ultima il creditore è tenuto a rivolgersi alla sede concorsuale, tramite l'insinuazione nello stato passivo (art. 93 l.fall., ora art. 201 CCII).
L'art. 155 CCII (come in precedenza anche l'art. 56 co. 1 l.fall.) dispone peraltro che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è
sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorchè non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Deve quindi giungersi alla conclusione che la soc. non può proporre alcuna domanda di CP_3
pagamento nei confronti della soc. Italia sottoposta a liquidazione giudiziale, ma può
paralizzarne la domanda di pagamento facendo valere un'eccezione riconvenzionale di compensazione, invocando un proprio controcredito.
Sul punto si rimanda a Cass., ord. 14.05.2024 n. 13345: “Nel giudizio promosso
dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire
in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il
fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda
attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del
passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda
riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o
di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata
la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che,
aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e
non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare
il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di
inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed
pagina 15 di 40 avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)”; nello stesso senso anche ID., sent. 32664/2024; sent. 38888/2021.
3.3. La soc. Italia, ipotizzando la responsabilità contrattuale della soc. e del progettista CP_3
in merito ai difetti degli impianti, non ne ha espressamente chiesto la condanna in solido CP_5
al risarcimento del danno, avendo proposte distinte domande di condanna.
Sia l'arch. che l'ing. invece, hanno richiamato la disciplina dell'art. 2055 CP_5 CP_8
c.c., risp. la disciplina del regresso ex art. 2055 co. 2 c.c., dando in tal modo ingresso all'istituto della responsabilità in solido.
Le obbligazioni professionali di chi assuma l'incarico di progettista o di direttore lavori (arch.
sono agevolmente qualificabili come professione intellettuale ex artt. 2229 ss. c.c.. CP_5
L'opera prestata dall'appaltatore (soc. va inquadrata nel contratto di appalto ex artt. CP_3
1655 ss. c.c.. In proposito, pur avendo le parti intitolato il contratto quale “contratto d'opera – lavori elettrici ed impianti meccanici”, hanno poi usato il termine “appalto”, “appaltatore”, reputando parimenti trattarsi di un contratto d'appalto, e non di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c. Si precisa che quest'ultimo è contraddistinto dal compimento dell'opera o del servizio con lavoro prevalentemente proprio del prestatore, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore (si pensi al piccolo artigiano, ad es. falegname che fornisca un componente d'arredo). L'art. 2222 c.c. prevede infatti l'applicazione di tale norma, “salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”, come nella fattispecie. La soc.
invero, opera a mezzo di un'organizzazione di media o grande impresa, come CP_3
emerge dall'importanza quantitativa dell'opera commissionata e del valore dell'opera che lasciano deporre per una corrispondente organizzazione di mezzi in capo all'imprenditore tipica dell'appalto.
Deve quindi considerarsi che le prestazioni rese dalle parti si inseriscono in un contratto di appalto, regolato, quanto ai gravi difetti, dall'art. 1669 c.c. La giurisprudenza uniforme ha, in pagina 16 di 40 proposito, statuito che “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano
concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento
nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema
di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno
debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (così Cass., sent. 27.08.2012 n.
14650).
In relazione alla responsabilità contrattuale in solido, si richiama la seguente condivisa sentenza, Cass. 09.09.2021 n. 24405: “Quando un medesimo danno è provocato da più
soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di
essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non
tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per
la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale
che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone,
al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai
principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella
produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le
azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”.
Alla luce della citata disciplina vigente in tema di responsabilità solidale di più soggetti in relazione ad un unico fatto dannoso, per le domande proposte dall'impresa e dai due professionisti – i quali hanno agito in regresso - si applicherà il meccanismo della solidarietà,
mentre le domande della soc. Italia prescinderanno dallo stesso.
Va precisato che il rapporto tra l'arch. e l'ing. non va qualificato quale CP_5 CP_8
subappalto ex art. 1656 c.c., non avendo ad oggetto il compimento di un'opera, ma una prestazione resa da un professionista intellettuale. In proposito l'art. 2232 c.c., in materia di pagina 17 di 40 professioni intellettuali, prevede che il professionista può valersi dei sostituti e ausiliari “sotto la propria direzione e responsabilità” (cfr. sul punto anche Cass., sent. 30.01.2006 n. 1847: “In
tema di prestazione d'opera intellettuale, nel caso in cui il professionista si avvalga,
nell'espletamento dell'incarico, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, ai sensi
dell'art.2232 cod. civ., gli eventuali contatti tra il cliente e questi ultimi, in assenza di uno
specifico mandato in loro favore, non generano un nuovo rapporto professionale, ma restano
assorbiti nel rapporto tra committente e professionista incaricato…”). L'arch. ha offerto CP_5
al committente anche le prestazioni rese dall'ing. e pertanto il rapporto CP_8
instaurato tra i due professionisti, nei confronti della soc. Italia, è assimilabile alla solidarietà,
in forza dell'art. 2232 c.c.
3.4. Sia l'arch. che l'ing. hanno eccepito la decadenza e la prescrizione di CP_5 CP_8
ogni domanda fatta valere nei loro confronti.
La soc. , nella memoria ex art. 183/6/1 c.p.c., depositata il 13.03.2023, ha replicato che il CP_1
cantiere è ancora formalmente aperto, non essendo gli impianti stati collaudati, richiamando anche diverse contestazioni fatte da all'arch. Per_2 CP_5
Il Tribunale osserva che, per quanto riguarda l'arch. – controparte della committente - sia CP_5
la decadenza che la prescrizione vanno scrutinate alla luce dell'art. 1669 c.c., in linea con la seguente condivisa giurisprudenza: “Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti
da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai
sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti
cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le
rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme
giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici
indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale,
e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità
pagina 18 di 40 extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione,
non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela
ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume
verso il cliente committente dell'opera data in appalto” (Cass., sent. 21.05.2012 n. 8016).
Per l'ing. invece, quale libero professionista ed ausiliario ex art. 2232 c.c. CP_8
incaricato dall'arch. vale, nei confronti di quest'ultimo, l'ordinaria prescrizione CP_5
decennale.
Ciò posto, si osserva che a differenza dell'azione per difformità e vizi dell'opera di cui all' art. 1667 c.c., l'azione per gravi difetti ex art. 1669 c.c. prescinde dalla consegna dell'opera e dal collaudo, mentre il termine annuale per evitare la decadenza decorre non dalla manifestazione esteriore del pericolo di rovina, bensì dalla completa conoscenza di essa e del collegamento causale con l'esecuzione della costruzione (Cass., sent. 02.09.1998 n. 8689).
Deve ritenersi che all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, svolto in corso di causa e recante la data del 01.06.2021, la committente abbia avuto completa conoscenza dei vizi degli impianti, tant'è che alla prima udienza del 03.06.2021, nel giudizio principale di merito, essa ha chiesto di chiamare in causa l'arch. (il quale, insieme all'ing. aveva già CP_5 CP_8
presenziato ad alcune fasi delle indagini peritali).
Alla successiva udienza del 06.07.2021 sono comparsi entrambi i professionisti, accompagnati dai rispettivi avvocati, e la sottoscritta, con l'ausilio del CTU, ha proposto un'articolata soluzione transattiva. In tale momento deve ritenersi perfezionata l'avvenuta denunzia, da parte della committente, all'arch. tempestivamente entro l'anno dal deposito della prima CP_5
relazione peritale.
Non si è nemmeno verificata la prescrizione di un anno dalla denunzia, dato che la chiamata in causa è avvenuta entro il termine perentorio del 07.05.2022 (come da ordinanza del
29.03.2022).
pagina 19 di 40 L'eccezione di prescrizione, avanzata dall'ing. va parimenti rigettata, CP_8
considerato che non è decorso il termine decennale dal compimento dell'opera (anno 2017),
fino alla proposizione della domanda nei suoi confronti (anno 2022).
4. Le mosse vanno prese dalla seconda consulenza tecnica d'ufficio, in quanto redatta dall'ing.
alla presenza di tutte le parti (mentre la CTU in sede di ATP in corso di Persona_1
causa è stata assunta nel contraddittorio limitato di opponente ed opposta), il quale ha esaminato nel dettaglio tutte le disfunzioni agli impianti lamentate dalla soc. , in quanto CP_1
ancora segnalate come sussistenti. Nella prima consulenza depositata il 01.06.2021 sono state riscontrate “problematiche sul sistema di produzione energia VRV, soprattutto conseguenti all'installazione di una cofanatura acustica non idonea al corretto funzionamento dell'impianto, all'impianto di ventilazione, con un'inappropriata regolazione della temperatura di mandata, e all'impianto di separazione grassi. Durante le operazioni peritali molti vizi venivano sistemati e risolti, almeno in parte”.
La CTU, depositata il 24.11.2023, è stata integrata il 18.06.2024. Il Tribunale concorda integralmente con le valutazioni espresse dal CTU, logicamente motivate sulla base della documentazione riportata e delle norme tecniche a presidio della materia;
l'ing. ha Persona_1
altresì replicato in modo efficace alle deduzioni dei consulenti di parte, ribadendo il risultato delle sue indagini.
4.1. Quanto all'impianto di ventilazione, il CTU ha accertato quanto segue:
“pare acclarato come le problematiche dei frequenti arresti della macchina di ventilazione
siano correlate ad una errata o non adeguata regolazione della UTA. Dal confronto con i
tecnici emergeva, infatti, come la batteria ad espansione diretta presentasse criticità di
funzionamento con basse temperature di set-point e basse temperature esterne durante il
regime estivo.
pagina 20 di 40 Analoghe problematiche di regolazione si presentavano anche nel corso delle oo.pp. del 2020-
21, dove in regime invernale la UTA presentava un marcato pendolamento della temperatura
di mandata nelle fasi di sbrinamento delle pompe di calore, poi risolte solo con l'installazione
di una caldaia provvisoria a GPL.
Il quadro complessivo relativo alla macchina di ventilazione, pertanto, rappresenta un
prodotto poco adatto, a parere dello scrivente, all'uso cui è stato destinato. L'originaria
assenza di una batteria ad acqua impediva un corretto controllo della temperatura di mandata
nei mesi invernali. Nei mesi estivi, invece, le problematiche si presentavano soprattutto con
basse temperature sia di mandata, sia esterne.
È noto come la regolazione e gestione dei sistemi di ventilazione con batterie ad espansione
diretta sia più complessa rispetto ai più semplici sistemi idronici. Tuttavia nel caso di specie,
dopo oltre tre anni di osservazione e analisi dell'edificio, il CTU ritiene che la soluzione tecnica messa in opera presso il ristorante non sia compatibile con la destinazione d'uso dei
locali.
I ripetuti interventi dei centri assistenza per affinare le logiche di regolazione sono apparsi
insufficienti ed intempestivi, ma soprattutto privi di soluzioni, volte a eliminare definitivamente
i disservizi accertati, desumendo che il sistema di controllo e regolazione non è in grado di
gestire adeguatamente le batterie di scambio termico ad espansione diretta.
In definitiva, il CTU conclude di aver accertato la presenza dei vizi lamentati da parte
ricorrente sull'impianto di ventilazione. Dopo aver provato a più riprese a risolvere le
accertate problematiche, anche con operazioni peritali condotte in contraddittorio con i
CCTTPP, il CTU ritiene che la macchina attuale non sia in grado di garantire un comfort
accettabile all'interno del ristorante, indicando come una soluzione la sostituzione della UTA
con una nuova macchina a tecnologia idronica.
pagina 21 di 40 Fatta salva ogni valutazione circa la fattibilità di installazione di una macchina di ventilazione
idronica con chiller dedicato o integrato, stante il ridotto spazio presente in copertura, il costo
per detto intervento può essere stimato secondo i seguenti criteri. Nell'offerta del 2017 la ditta
Parte offriva la fornitura e posa in opera della da 9.000 mc/h ad un prezzo di € 24.000, CP_3
alimentata energeticamente dall'unità ad espansione diretta, offerta ad € 13.500.
Parte Nel SAL finale tali importi venivano adeguati con un sovrapprezzo di € 5.034,15 per la
Oltre a ciò venivano offerte una serie di prestazioni, quali canali, coibentazioni, silenziatori,
stimabili in ulteriori € 10.000. Il costo di installazione calcolato al 2017, pertanto, ammontava
a ca. 52.500 €. Dal 2017 ad oggi i prezzi degli impianti meccanici hanno subito una notevole
variazione, stimabile in non meno del 30 %. Sono da considerarsi, inoltre, una quota del 10 %
di imprevisti e del 12 % di spese tecniche. In definitiva si ritiene che per attuare tale intervento
di sostituzione della UTA sia necessario affrontare un investimento stimabile in 52.500 x 1,3 x
1,1 x 1,12 = 84.084,00 €, oltre IVA (importo corretto nella relazione definitiva a seguito dell'osservazione pervenuta dall'ing. ). Tale importo è da intendersi in aumento rispetto Per_3
a quanto giá stimato nella CTU del 2021” (pagg. 14 ss.).
Il CTU, nell'integrazione, così ha preso posizione in merito alla possibilità di installare una macchina di ventilazione idronica con chiller sulla copertura dell'immobile: “il progetto a firma dell'arch. dd. 13.04.22 (all.01_stato di raffronto) prevede che la terrazza di Per_4
copertura venga dedicata integralmente all'impiantistica. Solo in tal caso il CTU ritiene che lo spazio previsto, così come da planimetria di seguito ripresa, permetta un'agevole installazione dell'impiantistica necessaria e indicata nella relazione peritale, ossia una macchina idronica
con chiller dedicato o integrato, oltre a quanto necessario per fornire un lavoro completo a
regola d'arte. Il CTU ritiene altresì che lo spazio attualmente dedicato all'impiantistica, così come da progetto originario del 2017, non permetterebbe l'installazione a regola d'arte della componentistica necessaria al corretto funzionamento degli impianti”.
pagina 22 di 40 “Il prezzo di € 84.084,00 €, in aumento rispetto ai già stimati € 34.775,60 di cui alla CTU dd.
01.06.21, per un totale complessivo di € 118.859,60 per opere di
adeguamento/ripristino/sostituzione, è ritenuto congruo e sufficiente alla realizzazione
dell'opera, e comprensivo anche dei costi di dismissione dell'impianto attuale, non palesemente espressi nella suddetta stima”.
4.2. L'impianto di riscaldamento a pavimento è funzionante (CTU 27.11.2023, pag. 18).
4.3. In merito al separatore di grassi, “alla luce delle evidenze e degli episodi di tracimazione
documentati da parte ricorrente, il CTU ritiene che la causa più probabile dei disservizi sia da
ricondursi alla taglia errata del separatore. L'installazione di un separatore di due taglie
inferiori rispetto alla taglia nominale di dimensionamento secondo EN 1825-2 può causare
malfunzionamenti. La tubazione di ingresso del modello NS 4 è di diametro 110 mm, rispetto al
160 mm presente sul separatore NS 7. Ciò comporta che l'acqua affluisce con maggiore velocità all'interno del separatore, formando turbolenze e vortici che non permettono la
regolare separazione del grasso. Il grasso che rimane in sospensione, pertanto, raggiunge le
giranti delle pompe di sollevamento, appesantendole e riducendone la funzionalità.
La ridotta portata in uscita delle pompe di sollevamento, a seguito della presenza eccessiva di
grasso, si ritiene che possa essere alla base delle tracimazioni lamentate e dimostrate da parte
ricorrente…In definitiva si conclude pertanto che il modello del separatore di grassi non permette il regolare funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, in quanto
sottodimensionato.
Alla luce dello spazio esiguo presente nel locale tecnico, difficilmente si ritiene che possa
essere risolta la problematica, sostituendo la taglia del separatore. L'unico modo per evitare
ulteriori sinistri, a parere dello scrivente, rimane la sottoscrizione di un contratto di pulizia e
manutenzione sistematica del dispositivo, con interventi calendarizzati con frequenza non
superiore a 30 gg.
pagina 23 di 40 Considerato che gli interventi di pulizia, nella normalità, dovrebbero essere non più di 4
all'anno, valutata una vita media dell'impianto di 15 anni, verificato il costo medio del singolo intervento applicato da Euro Alpe pari a 400 € (=(500+300)/2), si ritiene che possa essere stimata una riduzione del valore dell'opera corrispondente all'aumento del costo dovuto alla manutenzione del separatore, così esplicitato: 8 interventi annui addizionali x 400 € ad intervento x 15 anni = 48.000 €”. Il CTU ha precisato che l'intensificazione dell'attività di pulizia del separatore di grassi sottodimensionato non incide sulla vita utile dell'impianto
(integrazione, pag. 5).
4.4. L'impianto gasatore dell'acqua è stato spontaneamente eliminato dalla soc. (CTU, CP_1
pag. 22), e pertanto esula dalla controversia.
4.5. Il CTU, poi, ha verificato se vi siano difformità tra gli impianti offerti dalla e quelli CP_3
installati: “Le due principali modifiche alle specifiche di progetto sono state apportate all'impianto di produzione energia e ventilazione e all'impianto di separazione dei grassi.
Con riferimento all'impianto VRV e di ventilazione, il progetto originario prevedeva una
soluzione di marca HO e HI, poi modificata in variante su proposta di con una CP_3
soluzione LG con UTA Cetra.
La questione è stata ampiamente trattata nel corso della prima CTU. L'esito del lavoro svolto
in contraddittorio con i CCTTPP, cui si rimanda per i dettagli, viene ripreso e qui riportato nei
passaggi principali per semplicità di lettura:
“L'impianto UTA è costituito dalla unità esterna VRV marca LG modello ARUM 200 LTE5
HP20 e dall'UTA stessa marca CETRA, dotata di batteria ad espansione diretta. L'impianto
VRV per il riscaldamento e raffreddamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda
sanitaria invece è costituito invece da una unità esterna marca LG modello ARUM 320 LTE5
HP32 composto da una unità ARUM 200 LTE5 HP20 ed una unità ARUM 120 LTE5 HP12; Le
unità interne dell'impianto VRV LG sono costituite da 10 ventilconvettori modello
pagina 24 di 40 ARNU24GCFU4, un ventilconvettore del tipo ARNU09GSBL4 ed uno del tipo ARNU07GSBL4.
Per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria è stato scelto un sistema bistadio con un
modulo LG Hydro Kit modello ARNH10GK2A2 (media temperatura) ed un modulo Hydro Kit
modello ARNH04GK32A (alta temperatura). Dalla verifica dei dati di progetto e delle
Co macchine installate risulta che le caratteristiche tecniche dei gruppi esterni VRV di marca
scelti dalla convenuta hanno delle prestazioni migliori rispetto alle macchine di marca HO
(UTA) e HI (Ventilconvettori e gruppi idronici) indicati nell'elenco prezzi del progetto
tecnologico. Dal confronto delle caratteristiche tecniche risulta che le macchine installate ed
ovviamente accettate dalla direzione lavori hanno delle proprietà tecniche e rese di potenza di
riscaldamento e di raffreddamento superiori a quelle proposte dal progetto.”
In definitiva la soluzione proposta differisce sostanzialmente dalla proposta progettuale. Le
migliori caratteristiche tecniche giustificano la somma liquidata nel SAL finale, sia per
l'importo delle posizioni previste da progetto, sia per quelle introdotte in variante come nuovi
prezzi.
Una precisazione è doverosa, tuttavia, per l'impianto di produzione acqua calda sanitaria.
Quanto fornito da rispetta le specifiche tecniche di capitolato, ma sussiste una CP_3
differenza sostanziale nella modalità di posa: il boiler di produzione, infatti, è stato installato
in posizione orizzontale, anziché verticale, a seguito delle prescrizioni dell'amministrazione
comunale, che imponeva che gli impianti installati entro i 3 metri dal confine non superassero
l'altezza di 1 m rispetto al piano di riferimento. La posa in orizzontale riduce la stratificazione
Contr e, contestualmente, la capacità di produzione di Si ritiene pertanto di applicare un
deprezzamento del 50% rispetto al valore effettivamente corrisposto per la posizione
01.01.02.48.12 di cui al SAL finale, per un importo pari a € 1.205,30 : 2= € 602,65.
Con riferimento all'impianto di separazione grassi, …in fase esecutiva su proposta della ditta
venne installato, giusta approvazione della Direzione Lavori impiantistica, un CP_3
pagina 25 di 40 Con separatore di grassi marca ACO DDP 1.2 4, con pompa di sollevamento CP_20
integrata. ..
Vero è che un separatore di grassi taglia NS 7 costa inevitabilmente di più rispetto ad analogo
modello di taglia inferiore. E ciò implicherebbe una riduzione del prezzo di liquidazione della
contabilità finale. Altrettanto vero è che per la fornitura e posa in opera del CP_1
separatore di grassi ha pagato comunque un prezzo di molto inferiore rispetto a quanto
realmente sarebbe costato. Ciò a causa di una errata formulazione del prezzo da parte di
in fase di gara, che quotava il separatore con un importo comprensivo di accessori di CP_3
soli 759,60 €, a fronte di un costo del solo separatore ben superiore…Sulla base delle suddette
considerazioni si può concludere che il separatore di grassi fornito ed installato da non CP_3
corrisponde a quanto previsto progettualmente, con contestuale ridotta funzionalità
dell'impianto di separazione, come argomentato nel capitolo D.(2).c). Il prezzo pagato da
per detta installazione è tuttavia coerente con quanto fornito”. CP_1
4.6. Infine, il CTU, sulla scorta di quanto accertato dall'ausiliario ing. ha escluso Persona_5
che nei vari progetti presentati dall'arch. siano contenute violazioni urbanistiche che CP_5
possano avere comportata una errata o incompleta progettazione (“posti a raffronto l'originale progetto presentato dall'arch. con tutti gli ulteriori progetti intermedi presentati CP_5
da quest'ultimo al Comune di Bolzano, nonché con il progetto in sanatoria presentato dall'arch. nell'anno 2022, non si ritiene che le violazioni urbanistiche riguardanti Persona_6
la pratica D, e per le quali tale pratica è stata respinta, possano aver portato ad una errata e/o
incompleta progettazione degli impianti installati perché la pratica D è abbondantemente
successiva ai progetti impiantistici esecutivi originali e di variante”).
5.1. Posizione ing. quale progettista e direttore lavori degli impianti CP_8
Il contenuto dell'obbligazione professionale di chi assuma l'incarico di progettista e di direttore lavori, consiste da un lato nel predisporre un progetto tecnicamente esatto e fattibile, dall'altro pagina 26 di 40 nel vigilare affinchè l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto ed alle regole della buona tecnica;
cfr. Cass., ordinanza del 09.07.2019 n. 18342: “In tema di contratto d'opera per
la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto
all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di
progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla
normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da
utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la
realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste
la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in
relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento
edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità
dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per
sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un
obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente
richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”.
L'ing. quale progettista e direttore lavori dell'impiantistica, è venuto meno a CP_8
tale obbligazione, non avendo progettato impianti in toto funzionati, come accertato dal CTU e sopra riportato.
Si osserva che l'avvenuta riduzione degli spazi messi a disposizione per gli impianti ed i macchinari, per esigenze architettoniche, non esime il progettista degli impianti da responsabilità, dovendo egli comunque garantire un progetto impiantistico idoneo e rispondente al miglior stato dell'arte; qualora ciò non fosse possibile, egli avrebbe dovuto rinunciare all'incarico. In tal senso si è espresso anche il CTU: “L'ing. infatti, a valle di CP_8
tutte le problematiche civilistiche e urbanistiche rilevate dal comune di Bolzano, nonché delle
carenze di spazio all'interno dei locali riservati agli impianti, ha elaborato un progetto di
pagina 27 di 40 variante, che la ditta successivamente ha realizzato fedelmente, se non per variazioni di CP_3
lieve o modesta entità, comunque accettate dallo stesso progettista impiantistico in fase di
direzione dei lavori. Con l'elaborazione del progetto di variante in sostanza il progettista
impiantistico ha accettato le limitazioni imposte, rivedendo la soluzione progettuale e
sottoscrivendone una nuova e differente. Con la sottoscrizione degli elaborati tecnici ne ha
accettato la valenza tecnica, senza pertanto poter imputare, a parere dello scrivente, alcuna
ulteriore responsabilità tecnica al progettista e direttore lavori generali di possibili problemi.
Qualora avesse avuto dubbi sulla correttezza della nuova soluzione progettuale avrebbe
dovuto renderne edotta sia la committenza, sia il progettista e direttore lavori generali,
rifiutandosi in extrema ratio di procedere con l'elaborazione della variante. L'aver invece, per
motivi che non rilevano al fine della presente CTU, completato la progettazione in variante,
sottoscrivendone gli elaborati, consegnandoli a Committenza ed impresa e, in definitiva,
dirigendone la realizzazione, rappresentano responsabilità tecniche, sulle quali la direzione
lavori generali non si è potuta esprimere, in quanto non competente in materia impiantistica.
Per questi motivi
si ritiene di non dover modificare le conclusioni dedotte nella bozza
dell'elaborato peritale”.
5.2. Posizione impresa CP_3
Sull'impresa appaltatrice incombe il preciso obbligo di controllare il progetto e di segnalarne eventuali carenze. Sul punto cfr. Cass., sent. 02.02.2016 n. 1981: “In tema di contratto
di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia
egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie
ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura
dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi,
rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il
committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione,
pagina 28 di 40 l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni
ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella
sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed
errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni,
riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente
condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico”; ID, sent.
12.05.2000 n. 6088: “In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente
ricadono su quest'ultimo ed escludono la responsabilità dell'appaltatore solo quando questi si
ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come "nudus minister", come
passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle
istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro
caso la prestazione dovuta dall'appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli
eventuali errori del progetto fornitogli”.
Atteso che va escluso che la soc. si sia posta, nei confronti della soc. Italia, quale CP_3
nudus minister (qualità nemmeno allegata dalla stessa), anche all'impresa va imputata la responsabilità dei difetti di funzionamento degli impianti.
5.3. Posizione arch. quale progettista e direttore lavori generale CP_5
Se è pur vero che l'arch. si è avvalso, per la progettazione e D.L. degli impianti, del CP_5
professionista specializzato ing. tuttavia in capo allo stesso, a sua volta CP_8
professionista esperto che ha assunto l'incarico generale nei confronti della committente, è
espressamente prevista la responsabilità ex art. 2232 c.c. Quindi, dissentendo sul punto dall'opinione del CTU, anche l'arch. è attinto dalla responsabilità verso il committente. CP_5
5.4. Posizione committente pagina 29 di 40 In capo alla soc. Italia non può insistere alcuna responsabilità, essendosi essa avvalsa di progettista/direttore lavori – il quale ha incaricato progettista/direttore lavori impiantistica - e di impresa specializzata in impiantistica, per i quali va esclusa la qualità di nudus minister.
5.5. Responsabilità
In merito alle quote di responsabilità, il Tribunale ritiene maggioritaria quella dell'ing.
con la quota del 60%, avendo egli progettato gli impianti;
inferiore quella CP_8
dell'impresa con una quota del 30%, avendo essa installato quanto progettato CP_3
dall'ingegnere, ma essendo venuta meno all'obbligo di segnalazione delle criticità; e minoritaria, infine, quella dell'arch. con la quota del 10%, per essere venuto meno al CP_5
generale obbligo di vigilanza dell'operato del professionista incaricato.
6. La committente ha chiesto in via principale la risoluzione sia del contratto di Parte_4
appalto concluso con la soc. sia del contratto di prestazione professionale concluso con CP_3
l'arch. CP_5
Entrambe le domanda vanno rigettate. Quanto all'appalto, l'art. 1668 co. 2 c.c. consente la risoluzione unicamente nel caso in cui i vizi siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, ipotesi non ricorrente. Posto che anche prima dell'inizio delle operazioni peritali il ristorante era aperto ed agibile, va esclusa la totale inutilizzabilità dell'opera. Si
osserva, inoltre, che già nel corso della prima CTU molti vizi sono stati agilmente eliminati,
mentre quelli ancora presenti saranno risolti con le modifiche sopra suggerite.
In merito alla prestazione dell'arch. da un lato la responsabilità è di lunga inferiore, CP_5
rispetto agli altri soggetti;
dall'altro il CTU ha escluso che le problematiche urbanistiche – in toto di competenza dello stesso - abbiano influenzato la progettazione oggetto di causa.
7. La soc. ha chiesto di condannare sia la soc. sia l'arch. a rifondergli il CP_1 CP_3 CP_5
danno complessivamente quantificato, per ognuno dei due soggetti, in € 979.898,50. In tal pagina 30 di 40 modo essa, non avendo invocato la condanna in solido, pare perseguire la finalità di raddoppiare il danno.
Per ovviarvi, si procederà a determinare il danno patito dalla soc. Italia, ed in un secondo momento – decidendo sull'eccezione riconvenzionale di e le domande di regresso dei CP_3
professionisti – a determinare le rispettive quote dello stesso. Si precisa che l'arch. quale CP_5
controparte contrattuale della soc. Italia, è responsabile anche per l'ing. (nei cui CP_8
confronti soc. Italia non ha proposto domande), potendo poi rivalersi verso lo stesso.
7.1. Nella prima consulenza tecnica, di data 01.06.2021, il CTU ha determinato il costo complessivo per garantire il corretto funzionamento degli impianti a servizio del ristorante in €
100.000,00 (per il dettaglio si rimanda alla tabella pag. 25-26).
Nella CTU del 27.11.2023, integrata il 17.06.2024, il costo complessivo per il ripristino del sistema di ventilazione è di € 118.859,60.
Il costo per la manutenzione speciale per il separatore di grassi, per 15 anni, è di € 48.000,00.
In totale i costi per il ripristino del ristorante ammontano ad € 166.859,60.
7.2. La soc. Italia fa valere molteplici voci di danno, che possono essere accolte unicamente in minima parte.
Quanto all'importo di € 732.706,75, secondo la rappresentazione di parte opponente esso costituisce il 30% del fatturato complessivo generato dal ristorante dall'apertura fino al
30.04.2019, e che sarebbe venuto meno per essere il locale troppo caldo d'estate o troppo freddo d'estate, con conseguente perdita di clientela. La somma di € 200.000,00 costituirebbe il conseguente danno all'immagine.
Non vi è alcuna prova che il calo di fatturato (anche ipotizzato esistente) sia dovuto al malfunzionamento degli impianti e non invece ad altre cause legate alla gestione del ristorante,
ad es. cucina o servizio non soddisfacenti, prezzi troppo elevati ecc.; proprio la liquidazione pagina 31 di 40 giudiziale intervenuta pur dopo il ripristino della maggior parte dei vizi depone per una gestione non ottimale dell'esercizio.
Peraltro, è notorio che anche la temperatura di un locale possa influenzare il benessere degli avventori, e pertanto qualcuno dei potenziali clienti – appreso delle problematiche di temperatura/odori – possa avere optato per altro ristorante. Tale danno, comprensivo anche dei costi di noleggio di elementi riscaldanti, non può che essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nell'importo di € 30.000,00, all'attualità.
7.3. Il danno subito dalla soc. Italia ammonta quindi ad arrotondati € 196.860,00. Pur trattandosi di un debito di valore, tale somma deve ritenersi già liquidata all'attualità, a fronte dei pochi mesi passati dalla stima operata dal CTU a novembre 2023/giugno 2024. Da oggi decorrono quindi unicamente gli interessi legali (sulla conversione dell'importo, una volta liquidato in sentenza, in debito di valuta, cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
8. Vanno ora scrutinando le due domande proposte dalla opponente nei confronti di e di CP_3
CP_5
8.1. Alla soc. è imputata una quota del 30% del danno patito dalla committente, pari ad CP_3
€ 59.058,00. Come precisato, ha proposto eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare CP_3
il proprio obbligo di pagamento. Se è pur vero che l'opponente, in comparsa conclusionale, contesta estesamente la domanda azionata da in via monitoria, tuttavia nell'atto di CP_3
citazione le fatture sono state contestate in modo oltremodo generico (cfr. sub 2 pag. 9: “le somme, comunque contestate, di cui alle fatture…”). Posto che l'art 115 c.p.c. impone al
Giudice di porre a fondamento i fatti non specificamente contestati, le somme portate dalle fatture sono da ritenersi pacifiche. Vanno portati in detrazioni € 60.000,00, pagati dalla soc.
Italia in corso di causa, con un residuo di € 140.634,14.
Compensando i rispettivi crediti, in questa sede la soc. non è tenuta a pagare alcunchè CP_3
alla soc. Italia, avendo proposto ammissibile eccezione riconvenzionale.
pagina 32 di 40 La differenza di € 81.576,00 potrà, se del caso, essere fatta valere in sede concorsuale.
8.2. La restante parte del danno è imputata, nei confronti della soc. Italia, all'arch. per CP_5
l'importo del 10%, pari ad € 19.686,00; questi è solidalmente obbligato nei confronti della committente con il proprio ausiliario ing. per € 118.116,00, pari alla quota del CP_8
60 % attribuita a quest'ultimo, per un totale di € 137.802,00.
9. L'arch. ha tempestivamente esercitato l'azione di regresso nei confronti dell'ing. CP_5
da ritenersi ammissibile in forza del rapporto assimilabile alla solidarietà che si CP_8
è instaurato tra i due.
Si osserva, invero, che la gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili e l'entità delle conseguenze sono irrilevanti nei confronti del danneggiato;
queste assumono rilevanza soltanto al fine della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e quindi qualora si eserciti il regresso. L'art. 2055 c.c. prevede infatti la possibilità che colui che abbia soddisfatto l'intero credito risarcitorio, eserciti l'azione di regresso nei confronti dei corresponsabili, in base alla gravità delle rispettive colpe. Si precisa, peraltro, che il Giudice
deve pronunciare sull'efficienza causale delle condotte poste in essere dai corresponsabili unicamente per il caso in cui sia stata proposta l'azione di regresso, il che nella fattispecie è
avvenuto ("il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla
graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei
confronti degli altri, o comunque in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in
funzione della ripartizione interna", cfr. Cass., sent. 05.10.2004 n. 19934).
Posto che la quota di responsabilità dell'arch. è pari al 10%, per un importo di € CP_5
19.686,00 egli potrà recuperare quanto pagato oltre la propria quota di responsabilità in sede di regresso contro l'altro coobbligato (per la somma di € 118.116,00), ma solamente dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito. Sul punto si rimanda a Cass., sent. 11.03.1998 n.
2680: "Alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno, non è vietato di chiamare
pagina 33 di 40 in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di
esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi peraltro il coobbligato
solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli
in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero
debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione
cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato."
Vanno emesse due pronunce, una subordinata all'altra: con la prima pronuncia l'arch. va CP_5
condannato a pagare all'opponente l'intero risarcimento dovuto (il 70% accertato); la seconda pronuncia sull'azione di regresso proposta dall'arch. nei confronti dell'ing. CP_5 CP_8
sarà invece subordinata alla prova, da parte di di avere adempiuto l'obbligazione di CP_5
pagamento in favore del creditore principale, ossia di parte opponente (così, Cass., sent.
25.07.1977 n. 3300: "Il giudice investito di una domanda di condanna nei confronti di un
obbligato solidale e della domanda di regresso proposta da questo ultimo verso altro
coobbligato solidale, può, con la medesima sentenza, emettere due coordinate statuizioni di
condanna, l'una subordinata all'altra: in tal caso, la condanna del condebitore solidale
chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale
da parte dell'altro coobbligato direttamente convenuto in giudizio;
a tale evento, assunto
direttamente in decisione come elemento futuro e incerto influente sull'efficacia della
statuizione, viene subordinata l'eseguibilità della sentenza nei confronti del coobbligato in via
di regresso, e ciò in ragione del principio dell'economia dei giudizi che si traduce in economia
di spese giudiziali per le parti in causa", nonché ID., 2316/1973; 297/1994).
10. Rimane da scrutinare l'azione di garanzia, spiegata dall'arch. nei confronti CP_5
dell'assicurazione . Parte_1
La terza chiamata eccepisce che la polizza di responsabilità civile professionale architetti, PI-
38260318J0, relativo al periodo compreso tra il 24.08.2018 ed il 24.08.2019, non riguarderebbe pagina 34 di 40 il momento in cui la richiesta di risarcimento è stata avanzata verso l'assicurato, giugno 2021;
l'architetto avrebbe dovuto invocare la polizza per tale lasso temporale.
Si osserva che la polizza depositata dall'arch. certificato n. PI – 38260318J0 (doc. 2), e CP_5
relativa al periodo 24.08.2018 – 24.08.2019, contiene una clausola di tacito rinnovo. La stessa polizza inerente il periodo giugno 2021, depositata da CH (doc. 3) non reca l'intestazione di
“polizza”, ma quietanza di premio, sia pure relativamente alla polizza PI – 38260320L2. Si legge, in tale quietanza, che essa rinnova l'annualità relativa al certificato PI – 38260319K1,
dovendosi quindi ritenere che per ogni annualità la compagnia emetta un diverso certificato.
Non è contestato che l'arch. a partire dal 2018 sia stato assicurato con la soc. CH, CP_5
dovendosi quindi ritenere sussistere la continuità di copertura assicurativa con la medesima compagnia, per un medesimo rischio. L'avvenuto deposito del certificato di assicurazione relativo al giugno 2021, da parte di CH, prova la sussistenza di tale copertura assicurativa.
Secondo CH, l'arch. avrebbe avuto conoscenza della richiesta di risarcimento già prima CP_5
del giugno 2021 e finanche prima di stipulare la polizza.
Tale assunto non coglie nel segno. Dall'esame delle varie e-mail depositate da CH emerge che ogni comunicazione inerente la sussistenza di vizi è stata spedita, dalla soc. , ad CP_1
GY ed all'impresa ed unicamente per conoscenza all'arch. (cfr. docc. 5 – CP_3 CP_5
17).
Unicamente dopo il deposito della prima CTU, in sede di ATP in corso di causa, e precisamente alla prima udienza del 03.06.2021, il procuratore di parte opponente ha chiesto essere autorizzato a chiamare in causa l'arch. con ordinanza di pari data – da recapitare CP_5
entro il 10.06.2021 - i due professionisti sono stati invitati a presenziare ad un tentativo di conciliazione.
In data 10.06.2021 l'arch. ha denunciato all'intermediario Assiconsult il sinistro, per CP_5
l'inoltro alla compagnia (doc. 8). La richiesta di risarcimento deve quindi ritenersi avanzata per pagina 35 di 40 la prima volta con la comunicazione dell'ordinanza indicata, entro il 10.06.2021, e con la contestuale denuncia all'assicurazione. Non si è quindi verificata nessuna pregressa conoscenza, né tardività della denuncia.
L'assicurato, inoltre, non è incorso in alcuna responsabilità penale (cfr. sentenza di assoluzione n. 1652/24, doc. 36 . CP_5
Quanto ai limiti di polizza dedotti, nulla quaestio sul massimale, essendo il danno di gran lunga inferiore.
In merito alla franchigia di € 2.500,00, questa va portata in detrazione.
La terza chiamata è quindi tenuta a tenere indenne il proprio assicurato per l'intero importo, e non unicamente per la quota di responsabilità della stessa (sul punto si richiama Cass., sentenza
20.06.2023 n. 17656: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario
dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo
risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del
suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione
risarcitoria”). Si precisa che il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri,
integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3 c.c.
Considerato che
l'assicurazione ha già proposto domanda di surroga, si provvede in tal senso.
11. L'accoglimento dell'opposizione impone di revocare il decreto ingiuntivo.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nel rapporto tra la soc. e parte CP_3
opponente vi è soccombenza reciproca, il che giustifica la compensazione delle spese di lite.
La soccombenza del chiamato nei confronti della soc. , è limitata ad una quota, ma CP_5 CP_1
egli risponde anche per il chiamato il che impone di condannarlo a rifondere CP_8
alla soc. la metà delle spese legali, mentre la restante parte va compensata. CP_1
pagina 36 di 40 Anche per le spese processuali da rifondere alla parte opponente, da considerarsi accessorio dell'obbligazione risarcitoria (Cass. sent. 4810/1981) vi è l'obbligo dell'assicurazione di tenere indenne il proprio assicurato (sul punto cfr. anche Cass., sent. 20.11.2012 n. 20322: “In tema
di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in
solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato,
nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato
operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne
l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella
relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato
in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la
conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto
di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato
dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n.
3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile,
obbligato solidale”).
Il contratto di assicurazione in essere con CH, peraltro, fa sì che le spese sostenute dall'assicurato architetto per resistere all'azione di parte opponente siano poste a carico della compagnia assicurativa, in forza di espresso disposto normativo. A mente dell'art. 1917 co. 3
c.c., invero, secondo il quale, nell'assicurazione della responsabilità civile, "le spese sostenute
per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei
limiti del quarto della somma assicurata", le spese processuali della convenuta, contenute in tale limite, devono essere poste a carico della chiamata assicurazione.
Le spese dei chiamati vanno compensate: esse, chiamate in causa Controparte_22
dall'arch. sono soccombenti nei suoi confronti. CP_5
pagina 37 di 40 Le spese di lite vanno liquidate secondo i parametri medi di cui all'aggiornato D.M. 55/2014, per quanto accertato dovuto. In merito alle spese, l'art. 5 D.M. n. 140/2012, dispone che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita
alla parte vincitrice e non alla somma domandata;
lo scaglione è quindi € 52.000,00 –
260.000,00, con aumento della fase istruttoria, molto articolata.
Spetta alla parte vittoriosa soc. anche la rifusione, pro quota, delle spese del proprio CP_1
consulente di parte ing. avendo depositato la relativa fattura. Non spetta, Persona_7
invece, l'aumento per il deposito di atti navigabili, posto che quanto depositato fino alla fase conclusiva è privo di tale caratteristica.
I costi della CTU sono posti per un terzo in capo all'assicurazione (tenuta a tenere indenne il proprio assicurato) e per un terzo ciascuno in capo alla soc. e a CP_3
. Controparte_22
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) revocando il decreto ingiuntivo n. 748/2019, dichiara improcedibili le domande avanzate dalla soc. nei confronti della soc. ora in liquidazione CP_3 Controparte_1
giudiziale;
2) accerta e dichiara che il danno subito dalla soc. Controparte_1
è imputabile:
[...]
• per la quota del 60 % ai chiamati soc. Controparte_23
CP_7
• per la quota del 30% alla opposta soc. CP_3
• per la quota del 10% al chiamato arch. ; CP_5 CP_5
pagina 38 di 40 3) in accoglimento della domanda della soc. in liquidazione Controparte_1
giudiziale, condanna il chiamato a pagare il danno subito quale conseguenza Controparte_5
del sinistro, quanto alla propria quota del 10% ed alla quota del 60% imputabile a soc.
GY che viene liquidato nell'importo Parte_7
complessivo di € 137.802,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
4) in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale avanzata dalla soc. respinge la CP_3
domanda di condanna proposta dalla soc. giudiziale Controparte_1
avverso tale parte;
5) respinge le altre domande di parte opponente soc. in liquidazione Controparte_1
giudiziale;
6) in accoglimento della domanda riconvenzionale del chiamato , condanna Controparte_5
soc. ing. a condizione che Controparte_23 CP_7 Controparte_5
abbia pagato a parte opponente la somma di cui al punto 3) del dispositivo, a rifondere al chiamato la quota del 60% della somma complessiva, pari ad € 118.116,00; CP_5
7) condanna il chiamato arch. a rifondere all'opponente soc. CP_5 CP_5 [...]
la metà delle spese processuali, che si compensano per la Controparte_1
restante parte e che si liquidano, per l'intero, come segue: € 3.827,00 per compenso avvocato fase di ATP, € 16.938,00 per compenso di avvocato giudizio di merito, € 6.090,00 per compenso CTP ing. oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad Per_7
IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
8) condanna la chiamata soc. a tenere indenne l'assicurato Controparte_10 CP_5
, da ogni somma, per capitale, interessi e spese, che egli è tenuto a versare
[...] CP_5
all'opponente soc. giudiziale, come da punti 3) e 7) Controparte_1
del dispositivo, da cui detrarre la franchigia di € 2.500,00;
pagina 39 di 40 9) accerta il diritto della chiamata a surrogarsi all'assicurato Controparte_10 CP_5
, quanto al diritto di regresso di cui al punto 6);
[...] CP_5
10) pone a carico della chiamata le spese processuali sostenute dal Controparte_10
convenuto arch. , e liquidate come segue: € 16.938,00 per compenso di avvocato, CP_5 CP_5
€ 518,00 per anticipazioni, € 12.000,00 per spese CTP oltre accessori, oltre al rimborso spese forfettario del 15 %, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
11) dichiara la compensazione delle spese di e di soc. CP_3 Controparte_24
[...]
12) pone le spese di CTU, già liquidate in favore dell'ing. in € Persona_1
28.887,50 oltre accessori, per un terzo ciascuno in capo alla , alla soc. Parte_1 CP_3
e ad Controparte_25
Bolzano, 10/06/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 40 di 40