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19 aprile 1942
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5 marzo 1986
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
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13 febbraio 2019
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Art. 2330.
(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa').
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo ((entro dieci giorni)) presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. ((279))
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa'.
L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro.
Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
-------------- AGGIORNAMENTO (279)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1-quinquies) che "La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa').
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo ((entro dieci giorni)) presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. ((279))
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa'.
L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro.
Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
-------------- AGGIORNAMENTO (279)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1-quinquies) che "La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Commentari • 56
- 1. Srl: i nuovi modelli degli atti costitutiviDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 ottobre 2022 · 30.846588
[…] Il notaio che riceve l'atto costitutivo lo deposita all'ufficio del registro delle imprese competente ex art. 2330 c.c..
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Giurisprudenza • 189
- 1. Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5567Provvedimento: […] in materia societaria l'art. 2330 c.c . prevede che le attività di iscrizioni/registrazioni dell'atto costitutivo -applicabile analogicamente a tutti gli atti aventi rilevanza esterna di opponibilità a terzi, […] la legittimazione ex lege in capo all'odierno attore a chiedere la trascrizione della propria esclusione dalla società con facoltà di attivare la relativa procedura presso l'Ufficio registro a spese ed in danno della società elide profili di responsabilità di parte convenuta la cui inerzia esecutiva non è nel caso di specie risultata impeditiva in senso assoluto perchè legittimamente superabile dall'attore -come poi effettivamente avvenuto nel novembre 2020- con uno sforzo del volere […]Leggi di più...
- art. 2330 c.c.·
- art. 147 L. Fall.·
- inerzia socio·
- opponibilità a terzi·
- responsabilità professionale liquidatore·
- estensione fallimento·
- trascrizione registro imprese·
- art. 2190 c.c.·
- esclusione socio·
- art. 1227 c.c.