Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 2157/2024 r.g. vertente fra:
, Avvocato, (cf: ), in giudizio di persona ex art. Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 15/1/2025, dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia, delegato del Presidente della Corte,
Parte con l'assistenza della Funzionaria addetta all' CP_2 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 7^, s Per parte opponente, l'Avv. Giovanni Baccetti in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Per parte opposta, nessuno. Il C.I. dichiara contumace il . CP_1
L'Avv. insiste nel ricorso e discute la causa, dichiarando di rinunciare ad Pt_1 assistere alla ella sentenza.
Il Presidente si ritira in camera di consiglio e, rientrato, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa il 1.11.2024 da:
, Avvocato, (cf: ), in giudizio di persona ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c., in proprio e nella sua qualità di difensore d'ufficio di (cf: Controparte_3
); C.F._2
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione 2^ penale, e pubblicato il
28.10.2024, nella causa penale nn. 5305/2018 RGA 4174/2014 RGNR
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente: disponga la liquidazione degli onorari nell'ammontare di € 2.181 oltre spese generali, CAP, oltre ancora alla restituzione delle spese vive secondo l'importo richiesto da questo difensore, così come risultante dalla nota spese già allegata in sede di istanza di liquidazione e che qui nuovamente si allega quale doc. n. 13.
Con condanna alle spese del presente giudizio.
Vinte le spese.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. ricorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, Parte_1 lamentando che il giudice penale, nel liquidarle i compensi spettanti ai sensi dell'art. 116
d.P.R. 115/2002 per la difesa di ufficio di , pur avendole riconosciuto Controparte_3 un compenso di € 780,00, in linea con quanto stabilito dal Protocollo di intesa fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Corte di Appello di Firenze approvato il 25.07.2016, le abbia riconosciuto esclusivamente la somma di € 200,00 per spese di recupero del credito, anziché:
(-) € 1.536,20, pari ai costi per la procedura monitoria dinanzi al GdP di Arezzo e per il tentativo di esecuzione;
(-) € 100,80, pari a spese vive documentate.
2. Il , ritualmente evocato, non si è costituito ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
3. L'opposizione è fondata.
3.1 È documentato che l'Avv. ha svolto l'attività di difensore di ufficio del Pt_1
, tanto che è ormai irretrattabile, per mancata opposizione del , la CP_3 CP_1
liquidazione effettuata con riguardo ai relativi compensi (nel verbale dell'udienza del 9.9.2021 ella è indicata quale difensore di fiducia, ma nella sentenza 3488/2021 che ha definito il processo è indicata quale difensore d'ufficio: deve intendersi che v'è stato errore materiale nel verbale).
3.2 La opponente ha altresì allegato e documentato:
(-) di avere inviato a , per raccomandata a/r, richiesta di pagamento dei CP_3 compensi per € 1.800,00 oltre accessori (doc. 3);
(-) di avere dovuto, nell'inerzia del , chiedere, previo opinamento presso CP_3
l'Ordine, e ottenere dal GdP di Arezzo il decreto ingiuntivo del 5.4.2022 di € 2.214,80, oltre a refusione spese processuali per € 450,00 per compensi ed € 67,50 per spese generali (doc. 5), oltre accessori;
(-) di avere notificato due precetti (docc. 6 e 7), «[…] per un ammontare di € 2.934,71 (di cui € 2.214,80 di compensi per l'assistenza nel processo penale e € 699,96 per le spese di procedura); […]» (ricorso, pag. 2); pagina 3 di 6 (-) di avere infine intrapreso esecuzione forzata, con esito negativo;
in particolare:
o il pignoramento mobiliare veniva eseguito presso l'abitazione del debitore in data
17.08.2023 e dava esito negativo (doc. n. 8.);
o il pignoramento presso terzi notificato sia all'INPS sia a (unico ente che in CP_4 seguito all'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate risultava avere apparentemente rapporti di credito con il debitore, davano esito negativo (vedasi doc. n. 9 e
n. 10);
o esito negativo dava anche la ricerca di beni presso il PRA (doc. n. 11), risultando il debitore proprietario di due veicoli vetusti, uno dell'anno 1994 e l'altro del 2002 - già oggetto di altre procedure esecutive;
o anche la ricerca di eventuali beni immobili da aggredire, effettuata in data
01.10.2023, dava esito negativo (vedasi la visura ipotecaria allegata quale doc. n. 12).
(-) che per la fase successiva alla emissione del decreto ingiuntivo spettavano:
Compenso precetto: € 135,00
Compenso pignoramento mobiliare, Fase di studio: € 368,00
Compenso pignoramento presso terzi, Fase di studio: € 331,00
Tot. prov. € 1.284,00
(-) che, infine, aveva documentato le seguenti spese vive:
Raccomandata del 31.08.2021 € 9,90
Raccomandata del 16.09.2021 € 10,90
Tassa per opinamento notula € 46,00
Marca da bollo per opinamento notula € 16,00
Spese visura ipotecaria € 18,00
Totale € 100,80
3.3 L'art. 116 d.P.R., nella costante interpretazione della S.C. (da ultimo Cass. sez. 2^ civ. ord. 26.2.2024 n. 5041, che estende il rimborso anche ai costi dell'eventuale di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'imputato contro l'avvocato di ufficio, “… perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel
pagina 4 di 6 predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato.”), dà diritto al difensore di ufficio al rimborso da parte dello Stato dei costi affrontati per tentare il recupero del credito professionale.
3.4 Il quantum va determinato così come richiesto, dal momento che le somme corrispondono ad attività documentate e sono determinate in base ai parametri medi della tariffa del D.M. 55/2014.
Ne segue che, in luogo del riconoscimento, operato dal giudice penale, della somma di €
200,00 per spese di recupero del credito, dovrà, a tale titolo, essere riconosciuta la maggiore somma così composta:
(-) spese liquidate nel DI del GdP € 450,00;
(-) precetto: € 135,00
(-) pignoramento mobiliare € 368,00
(-) pignoramento presso terzi € 331,00
Totale compensi € 1.284,00 oltre al 15% per rimborso di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, nonché, infine, oltre alle
(-) spese vive documentate per € 100,80.
3.5 Le spese del presente giudizio sono a carico del , secondo soccombenza. CP_1
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, valore di causa pari alla somma qui riconosciuta, oggetto della opposizione.
Va esclusa la fase 3, perché non svolta;
e i parametri medi vanno dimezzati, per la particolare semplicità del caso, in concreto accentuata dalla contumacia dell'opposto.
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2 ed € 425,50 per la fase 4, in tutto € 961,50, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per € 125,00 (c.u. e bollo).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Presidente ff della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. nei Parte_1 confronti del avverso il decreto di liquidazione emesso dalla Controparte_1
Corte d'Appello di Firenze, sezione 2^ penale, e pubblicato il 28.10.2024, nella causa penale nn. 5305/2018 RGA 4174/2014 RGNR, in sua parziale riforma e con conferma nel resto, liquida in suo favore, anziché la somma di € 200,00 riconosciuta per “spese recupero credito”,
(-) la somma di € 1.284,00, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
e
(-) la somma di € 100,80;
2. condanna il a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.086,50, di cui € 125,00 per esborsi ed € 961,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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