CASS
Sentenza 11 giugno 2021
Sentenza 11 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2021, n. 23168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23168 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AM CIRO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/2/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE PER IL RIESAME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Enrico DI FINIZIO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23168 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/02/2021 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 15/01/2021 a carico di AM CI, avente ad oggetto la complessiva somma di 21.650,00 euro, corrispondente al profitto del reato di riciclaggio allo stesso contestato. Secondo l'ipotesi accusatoria, lo AM era da ritenere coinvolto in attività illecite, con finalità di riciclaggio, considerato l'esito dell'attività di controllo svolta in data 05/01/2021 dalla Polizia di Stato a carico dello stesso nella zona di Scampia. In particolare, lo AM accortosi della presenza della volante della Polizia aveva cercato di cambiare strada e direzione di marcia, veniva quindi fermato e controllato, mostrando immediatamente un atteggiamento nervoso e poco collaborativo. Considerato il visibile rigonfiamento sulla parte anteriore dei pantaloni veniva disposta perquisizione ex art. 4 della I. n. 110 del 1975, che aveva esito negativo e, pur tuttavia, veniva rinvenuta all'interno dei pantaloni, accuratamente nascosta in una busta di plastica, una ingente somma di denaro per complessivi 21.650,00 euro. La persona fermata, identificata nello AM, odierno ricorrente, non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso in contanti di tale consistente somma di denaro. Dagli accertamenti immediatamente effettuati era emersa la presenza di precedenti a carico dello AM per avere egli sottratto cose sottoposte a sequestro, nonché il controllo dello stesso in data 14/12/2020 in compagnia di LL IO, noto pregiudicato, con precedenti per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. La vettura sulla quale si trovava a viaggiare lo AM era poi risultata di proprietà di altro soggetto pregiudicato per rapina. 2. Ha proposto ricorso AM CI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli con ogni conseguenza di legge, con un unico articolato motivo di ricorso ex art. 325, 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. rilevando la ricorrenza di violazione di legge attesa la motivazione meramente apparente e comunque in violazione della legge penale ai sensi degli art. 648 e 648-bis cod. pen. Il ricorrente ha osservato come sia da ritenere del tutto assente il fumus del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. considerata l'impossibilità di ritenere e configurare un reato presupposto sulla base del mero valore della somma in contanti sequestrata, non potendo la provenienza da delitto essere desunta esclusivamente dalle circostanze del controllo e dalle precedenti frequentazioni dello AM, né potendo essere ritenuto in tal senso rilevante l'esito della perquisizione realizzata nella stessa giornata a carico del LL IO. Deduce, inoltre, la difesa come sia da ritenere del tutto assente anche il fumus del reato presupposto del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.; i precedenti richiamati dal tribunale del riesame non possono essere ritenuti utili e conformi quanto al caso oggetto di ricorso, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente il fatto che lo AM non percepisca alcun reddito. 2 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In via preliminare occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 -01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha ritenuto il provvedimento cautelare sufficientemente motivato riscontrando una correlazione tra l'attività di spaccio di sostanza stupefacente riferibile al LL e la disponibilità di somma di denaro in capo allo AM, soggetto al quale lo AM era solito accompagnarsi. Le valutazioni del Tribunale, pur articolate e puntuali quanto alla descrizione dei fatti che portavano al sequestro, non affrontano tuttavia in modo adeguato la considerazione dei presupposti previsti per legge in tema di sequestro preventivo, tanto da integrare una violazione di legge, per la presenza di una motivazione sostanzialmente apparente in quanto correlata all'inosservanza di precise norme processuali. 2. In tema di sequestro preventivo è difatti costante l'orientamento secondo il quale "non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. "(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279 - 01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152 - 01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Tuttavia, nell'analizzare il provvedimento di sequestro, la verifica del giudice, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, deve incentrarsi su un'analisi che realizzi un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa 3 circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l'integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Va ribadito, peraltro, che nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. Deve, quindi, apparire verosimile, sulla base di elementi concreti, che un reato sia stato commesso e la correlazione deve emergere proprio quanto al reato richiamato nel provvedimento di sequestro. Il giudice deve enucleare, con riferimento all'ipotesi di reato richiamata, anche sommariamente, l'insieme degli elementi concreti che possano far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). 3. Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi sopra riportati con particolare riferimento all'ipotesi di reato richiamata negli atti presi in considerazione dal provvedimento, ovvero la fattispecie di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. Se, infatti, dagli elementi riscontrati in sede di controllo è emersa certamente una situazione non limpida a carico dello AM, sia per il comportamento dallo stesso tenuto, che per la disponibilità, oggettivamente ingiustificata, di una così consistente somma di denaro, tuttavia la motivazione non affronta compiutamente la considerazione del fumus commissi deliciti del delitto di riciclaggio. Non è, infatti, stata evidenziata in alcun modo la correlazione con un delitto presupposto specifico (non apparendo sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un controllo in sede di circolazione nell'ambito del quale lo AM si trovava ad essere trasportato dal pregiudicato LL), neanche indicato o riportato nel provvedimento, al quale collegare la somma oggetto di sequestro. In tal senso, occorre richiamare, ribadendolo, il principio di recente affermato da questa Corte secondo il quale: "Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il 4 "fumus" del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia)". (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01); né è stata considerata in modo puntuale, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza su questo tema, la condotta di ostacolo all'identificazione, non apparendo allo stato sufficiente considerare come tale l'occultamento dei soldi all'interno della parte anteriore dei pantaloni, sebbene sia evidente come una tale condotta possa ritenersi significativa, in mancanza di giustificazione, in ordine alla provenienza non lecita del denaro, anche nell'ambito di altre fattispecie criminose (Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454-01, Sez.2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01, Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263155-01, Rv. 263256-01, Sez.2, n. 48316 del 06/01/2015, Berlingieri, Rv. 265379-01, Sez. 2, n. 30625 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609-02). È ben vero che la fase delle indagini in corso, la fluidità degli elementi emersi e oggetto di accertamento, rendono possibile una maggiore ampiezza nella considerazione dei dati oggettivi da valutare quanto alla ricorrenza del fumus commissi deliciti, ma nel caso in esame emerge una sostanziale genericità della motivazione quanto ai dati concreti richiamati, certamente significativi, ma non considerati in modo adeguato con riferimento alla fattispecie oggetto di accertamento (non essendo neanche allegata una imputazione provvisoria, né mai richiamato o evidenziato il reato presupposto o l'effettiva ricorrenza di una condotta di ostacolo all'identificazione), tanto da risolversi le argomentazioni poste in una motivazione, di fatto, apparente. 4. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 4 giugno 2021. Il Consigliere estensore IA MI TU 1~t, b.u.ifywy.-etz _7(mAikk. Il Presidente DdTìenico Gallo
udita la relazione svolta dal Consigliere IA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Enrico DI FINIZIO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23168 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/02/2021 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 15/01/2021 a carico di AM CI, avente ad oggetto la complessiva somma di 21.650,00 euro, corrispondente al profitto del reato di riciclaggio allo stesso contestato. Secondo l'ipotesi accusatoria, lo AM era da ritenere coinvolto in attività illecite, con finalità di riciclaggio, considerato l'esito dell'attività di controllo svolta in data 05/01/2021 dalla Polizia di Stato a carico dello stesso nella zona di Scampia. In particolare, lo AM accortosi della presenza della volante della Polizia aveva cercato di cambiare strada e direzione di marcia, veniva quindi fermato e controllato, mostrando immediatamente un atteggiamento nervoso e poco collaborativo. Considerato il visibile rigonfiamento sulla parte anteriore dei pantaloni veniva disposta perquisizione ex art. 4 della I. n. 110 del 1975, che aveva esito negativo e, pur tuttavia, veniva rinvenuta all'interno dei pantaloni, accuratamente nascosta in una busta di plastica, una ingente somma di denaro per complessivi 21.650,00 euro. La persona fermata, identificata nello AM, odierno ricorrente, non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso in contanti di tale consistente somma di denaro. Dagli accertamenti immediatamente effettuati era emersa la presenza di precedenti a carico dello AM per avere egli sottratto cose sottoposte a sequestro, nonché il controllo dello stesso in data 14/12/2020 in compagnia di LL IO, noto pregiudicato, con precedenti per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. La vettura sulla quale si trovava a viaggiare lo AM era poi risultata di proprietà di altro soggetto pregiudicato per rapina. 2. Ha proposto ricorso AM CI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli con ogni conseguenza di legge, con un unico articolato motivo di ricorso ex art. 325, 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. rilevando la ricorrenza di violazione di legge attesa la motivazione meramente apparente e comunque in violazione della legge penale ai sensi degli art. 648 e 648-bis cod. pen. Il ricorrente ha osservato come sia da ritenere del tutto assente il fumus del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. considerata l'impossibilità di ritenere e configurare un reato presupposto sulla base del mero valore della somma in contanti sequestrata, non potendo la provenienza da delitto essere desunta esclusivamente dalle circostanze del controllo e dalle precedenti frequentazioni dello AM, né potendo essere ritenuto in tal senso rilevante l'esito della perquisizione realizzata nella stessa giornata a carico del LL IO. Deduce, inoltre, la difesa come sia da ritenere del tutto assente anche il fumus del reato presupposto del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.; i precedenti richiamati dal tribunale del riesame non possono essere ritenuti utili e conformi quanto al caso oggetto di ricorso, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente il fatto che lo AM non percepisca alcun reddito. 2 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In via preliminare occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 -01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha ritenuto il provvedimento cautelare sufficientemente motivato riscontrando una correlazione tra l'attività di spaccio di sostanza stupefacente riferibile al LL e la disponibilità di somma di denaro in capo allo AM, soggetto al quale lo AM era solito accompagnarsi. Le valutazioni del Tribunale, pur articolate e puntuali quanto alla descrizione dei fatti che portavano al sequestro, non affrontano tuttavia in modo adeguato la considerazione dei presupposti previsti per legge in tema di sequestro preventivo, tanto da integrare una violazione di legge, per la presenza di una motivazione sostanzialmente apparente in quanto correlata all'inosservanza di precise norme processuali. 2. In tema di sequestro preventivo è difatti costante l'orientamento secondo il quale "non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. "(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279 - 01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152 - 01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Tuttavia, nell'analizzare il provvedimento di sequestro, la verifica del giudice, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, deve incentrarsi su un'analisi che realizzi un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa 3 circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l'integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Va ribadito, peraltro, che nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delicti, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale. Deve, quindi, apparire verosimile, sulla base di elementi concreti, che un reato sia stato commesso e la correlazione deve emergere proprio quanto al reato richiamato nel provvedimento di sequestro. Il giudice deve enucleare, con riferimento all'ipotesi di reato richiamata, anche sommariamente, l'insieme degli elementi concreti che possano far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). 3. Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi sopra riportati con particolare riferimento all'ipotesi di reato richiamata negli atti presi in considerazione dal provvedimento, ovvero la fattispecie di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. Se, infatti, dagli elementi riscontrati in sede di controllo è emersa certamente una situazione non limpida a carico dello AM, sia per il comportamento dallo stesso tenuto, che per la disponibilità, oggettivamente ingiustificata, di una così consistente somma di denaro, tuttavia la motivazione non affronta compiutamente la considerazione del fumus commissi deliciti del delitto di riciclaggio. Non è, infatti, stata evidenziata in alcun modo la correlazione con un delitto presupposto specifico (non apparendo sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un controllo in sede di circolazione nell'ambito del quale lo AM si trovava ad essere trasportato dal pregiudicato LL), neanche indicato o riportato nel provvedimento, al quale collegare la somma oggetto di sequestro. In tal senso, occorre richiamare, ribadendolo, il principio di recente affermato da questa Corte secondo il quale: "Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il 4 "fumus" del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia)". (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01); né è stata considerata in modo puntuale, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza su questo tema, la condotta di ostacolo all'identificazione, non apparendo allo stato sufficiente considerare come tale l'occultamento dei soldi all'interno della parte anteriore dei pantaloni, sebbene sia evidente come una tale condotta possa ritenersi significativa, in mancanza di giustificazione, in ordine alla provenienza non lecita del denaro, anche nell'ambito di altre fattispecie criminose (Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454-01, Sez.2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01, Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263155-01, Rv. 263256-01, Sez.2, n. 48316 del 06/01/2015, Berlingieri, Rv. 265379-01, Sez. 2, n. 30625 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609-02). È ben vero che la fase delle indagini in corso, la fluidità degli elementi emersi e oggetto di accertamento, rendono possibile una maggiore ampiezza nella considerazione dei dati oggettivi da valutare quanto alla ricorrenza del fumus commissi deliciti, ma nel caso in esame emerge una sostanziale genericità della motivazione quanto ai dati concreti richiamati, certamente significativi, ma non considerati in modo adeguato con riferimento alla fattispecie oggetto di accertamento (non essendo neanche allegata una imputazione provvisoria, né mai richiamato o evidenziato il reato presupposto o l'effettiva ricorrenza di una condotta di ostacolo all'identificazione), tanto da risolversi le argomentazioni poste in una motivazione, di fatto, apparente. 4. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 4 giugno 2021. Il Consigliere estensore IA MI TU 1~t, b.u.ifywy.-etz _7(mAikk. Il Presidente DdTìenico Gallo