Articolo 2 della Legge 26 marzo 1985, n. 116
Articolo 1Articolo 3
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9 aprile 1985
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, valutato in lire duecentosedici miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".
All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 aprile 1985