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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 14/04/2022 al n. 1041/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 14/04/2022
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AP LO, elettivamente domiciliata in VIA PISACANE 1/A 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. AP LO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. TOGNI BA e LUPPI EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA ALBERE, 20 37138 VERONA presso lo studio dell'avv. TOGNI
BA convenuto E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “
1. Confermare la separazione giudiziale dei Parte_1
coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati come già stabilito con sentenza parziale emessa in data 9.11.2023 dall'intestato Tribunale;
Per_ 2. Disporre che i figli , e vengano affidati con affido super Per_1 Per_3
esclusivo in capo alla madre ricorrente, sicchè quest'ultima possa assumere tutte le decisioni in autonomia senza il preventivo assenso o accordo del padre anche per questioni attinenti alla salute, istruzione, rilascio documenti d'identità
e passaporti ecc…, con collamento presso la residenza della madre, alla luce del totale disinteresse manifestato da padre sia sotto il profilo economico che affettivo, così come anche caldeggiato degli assistent sociali appositamente incaricati;
3. Disporsi che il sig. versi la somma di € 600,00 (€ Controparte_1
200,00 per figlio), con annuale adeguamento ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento della prole, da versarsi con bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie della prole, secondo le linee guida in uso presso l'Intestato Tribunale;
pagina 2 di 9
4. Disporsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre parte ricorrente, quale genitore collocatario, nonché unico genitore che provvede al mantenimento dei figli;
5. Disporsi che il sig. versi altresì la somma di € Controparte_2
200,00, con annuale adeguamento ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie RA , con bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 Parte_1
di ciascun mese;
6. Disporre che, ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., il versamento degli importi a titolo di mantenimento della prole e del coniuge, vengano effettuati direttamente dal datore di lavoro del sig. società TRATERM NDT Controparte_1
SRL, p.i. , sino a che il contratto di lavoro sia in corso, e ciò alla P.IVA_1
luce dei costanti ritardi (sempre superiori a 30 giorni) nel versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre;
7. Disporsi che la casa coniugale, sita in Castelbelforte (MN), alla via Pietro
Nenni n. 6/E, venga assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente ai figli;
8. Il padre potrà vedere i figli quando ne farà specifica richiesta, compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo con la madre (o con i figli stessi) da comunicarsi entro le due settimane precedenti anche a mezzo WhatsApp;
9. Respingersi ogni diversa domanda di parte resistente;
10. Con vittoria di spese e compensi professionali”
- per “1) confermarsi la separazione Controparte_1
personale dei coniugi;
pagina 3 di 9 2) disporre l'affdamento condiviso ad entrambi i genitori dei fgli minori , Per_1
Per_
e , con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
Per_3
3) assegnarsi la casa familiare sita in Castelbelforte, Via Pietro Nenni n.6/e alla madre che l'abiterà con i fgli minori. La stessa subentrerà al Parte_1
marito nel contratto di locazione;
4) disporsi l'obbligo del padre di versare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei fgli minori la somma complessiva di euro 300,00= (100,00= per ciascun fglio)oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite secondo le linee guida del Tribunale di Mantova;
4) disporsi il diritto dovere del padre di vedere e tenere i fgli minori due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30 e a week end alternati dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:30. I fgli minori trascorreranno con il padre metà vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo delle vacanze sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla sera precedente la ripresa della scuola, per due settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze estive (luglio agosto) da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento, tre giorni durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 4 di 9 La ricorrente depositava ricorso giudiziale per separazione e tra le altre cose, chiedeva venisse disposta la separazione, l'affidamento dei figli, che venisse stabilito un assegno di mantenimento per lei e per i figli nonché l'assegnazione della casa coniugale.
Nella contumacia del convenuto in sede presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Veniva disposto l'affidamento congiunto dei figli
Per_ minori , e ad entrambi i genitori con residenza degli stessi Per_1 Per_3
presso la madre.
La casa familiare sita in Castelbelforte, via P. Nenni, &/E con gli arredi che la compongono veniva assegnata ad e veniva disciplinato il Parte_1
diritto di visita del padre.
Veniva posto a carico di un assegno di mantenimento Controparte_1
in favore dei figli pari ad € 375,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese a a far data da luglio 2022. Si poneva infine a Parte_1
carico di un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie pari ad € 75,00 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data da luglio 2022.
Sulla separazione personale delle parti
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti. In tal senso va quindi confermata la sentenza parziale sullo status già emessa in data 13/11/2023.
Sull'affidamento ed il mantenimento dei 3 figli minori pagina 5 di 9 Quanto all'affidamento ed al mantenimento dei figli si deve rilevare come nel corso del giudizio anche i Servizi Sociali incaricati abbiano concluso per l'affidamento esclusivo a favore della madre e questo anche alla luce del fatto che il padre si è trasferito in Francia per motivi di lavoro e tale situazione rende impossibile l'esercizio della bigenitorialità soprattutto nella gestione delle esigenze quotidiane.
L'affidamento deve quindi essere esclusivo a favore della madre nella formula super esclusiva visto che la distanza geografica con il padre (che lavora in
Francia) rende impossibile un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche per le questioni più semplici e quotidiane. La madre potrà quindi assumere ogni decisione in completa autonomia anche quelle riguardanti gli aspetti più importanti riguardanti la salute, l'istruzione ed anche la richiesta di documenti validi per l'espatrio senza dover preventivamente raccogliere il consenso del padre.
Sul mantenimento a favore del coniuge pagina 6 di 9 Negli scritti conclusivi la parte dà atto di aver reperito un lavoro e quindi va revocata la statuizione relativa all'assegno di mantenimento a suo favore disposto in sede presidenziale evidenziando altresì la necessità che la parte, allorquando chiederà la liquidazione del compenso, produca una situazione dei redditi aggiornata per valutare la sua permanenza nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sul mantenimento a favore dei figli
Quanto al contributo per i figli, anche tenuto conto del fatto che i figli non restano mai con il padre che è andato a lavorare all'estero e si immagina anche per migliorare la sua situazione economica come documentata in atti (2019 euro
11.561, 2020 euro 20.373, 2021 euro 18.937) può essere individuato in euro 450 mensili (150 euro per figlio).
La parte ricorrente chiede che, ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., il versamento degli importi a titolo di mantenimento della prole, vengano effettuati direttamente dal datore di lavoro del marito. Tale provvedimento, tuttavia, non è necessario visto che, proprio ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., la parte può già procedere in autonomia senza la necessità di un ordine giudiziale.
Attribuzione dell'SS UN
Atteso che l'affidamento dei figli è stato disposto in via esclusiva a favore della madre, l'SS unico andrà percepito al 100% a favore della madre.
Spese compensate attesa la necessarietà del procedimento
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 7 di 9 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi confermando la sentenza parziale emessa in data 13/11/2023;
2) Dispone l'affidamento esclusivo nella formula dell'affidamento super esclusivo a favore della madre (C.F. Parte_1
Per_
) dei tre figli , e affinché ella possa C.F._1 Per_1 Per_3
assumere ogni decisione a favore dei figli senza prima raccogliere il consenso del padre anche per le questioni più importanti quali quelle relative alla salute, alla istruzione ed anche in relazione alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio;
3) Il padre concorderà direttamente con la madre, con un preavviso di almeno 15 giorni, i tempi di visita con i figli minori quando si troverà in Italia;
4) AN (C.F. Controparte_1
) a corrispondere a (C.F. C.F._2 Parte_1
) un contributo mensile per il mantenimento dei figli C.F._1
dell'importo di euro 450,00 (150x3) con rivalutazione annuale agli indici ISTAT
a decorrere dalla data della presente sentenza;
5) Dispone che la casa coniugale, sita in Castelbelforte (MN), alla via Pietro
Nenni n. 6/E, sia assegnata a (C.F. Parte_1
) che vi abiterà unitamente ai figli;
C.F._1
6) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
7) Revoca dalla data della presente decisione l'assegno per il contributo al mantenimento del coniuge;
pagina 8 di 9 8) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELBELFORTE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2 parte
2, serie C anno 2021);
9) Spese compensate;
Così nella Camera di Consiglio via Teams, il 17/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 14/04/2022 al n. 1041/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 14/04/2022
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AP LO, elettivamente domiciliata in VIA PISACANE 1/A 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. AP LO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. TOGNI BA e LUPPI EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA ALBERE, 20 37138 VERONA presso lo studio dell'avv. TOGNI
BA convenuto E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
17/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “
1. Confermare la separazione giudiziale dei Parte_1
coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati come già stabilito con sentenza parziale emessa in data 9.11.2023 dall'intestato Tribunale;
Per_ 2. Disporre che i figli , e vengano affidati con affido super Per_1 Per_3
esclusivo in capo alla madre ricorrente, sicchè quest'ultima possa assumere tutte le decisioni in autonomia senza il preventivo assenso o accordo del padre anche per questioni attinenti alla salute, istruzione, rilascio documenti d'identità
e passaporti ecc…, con collamento presso la residenza della madre, alla luce del totale disinteresse manifestato da padre sia sotto il profilo economico che affettivo, così come anche caldeggiato degli assistent sociali appositamente incaricati;
3. Disporsi che il sig. versi la somma di € 600,00 (€ Controparte_1
200,00 per figlio), con annuale adeguamento ISTAT, a titolo di concorso nel mantenimento della prole, da versarsi con bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie della prole, secondo le linee guida in uso presso l'Intestato Tribunale;
pagina 2 di 9
4. Disporsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre parte ricorrente, quale genitore collocatario, nonché unico genitore che provvede al mantenimento dei figli;
5. Disporsi che il sig. versi altresì la somma di € Controparte_2
200,00, con annuale adeguamento ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie RA , con bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 Parte_1
di ciascun mese;
6. Disporre che, ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., il versamento degli importi a titolo di mantenimento della prole e del coniuge, vengano effettuati direttamente dal datore di lavoro del sig. società TRATERM NDT Controparte_1
SRL, p.i. , sino a che il contratto di lavoro sia in corso, e ciò alla P.IVA_1
luce dei costanti ritardi (sempre superiori a 30 giorni) nel versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre;
7. Disporsi che la casa coniugale, sita in Castelbelforte (MN), alla via Pietro
Nenni n. 6/E, venga assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
unitamente ai figli;
8. Il padre potrà vedere i figli quando ne farà specifica richiesta, compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo accordo con la madre (o con i figli stessi) da comunicarsi entro le due settimane precedenti anche a mezzo WhatsApp;
9. Respingersi ogni diversa domanda di parte resistente;
10. Con vittoria di spese e compensi professionali”
- per “1) confermarsi la separazione Controparte_1
personale dei coniugi;
pagina 3 di 9 2) disporre l'affdamento condiviso ad entrambi i genitori dei fgli minori , Per_1
Per_
e , con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
Per_3
3) assegnarsi la casa familiare sita in Castelbelforte, Via Pietro Nenni n.6/e alla madre che l'abiterà con i fgli minori. La stessa subentrerà al Parte_1
marito nel contratto di locazione;
4) disporsi l'obbligo del padre di versare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei fgli minori la somma complessiva di euro 300,00= (100,00= per ciascun fglio)oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite secondo le linee guida del Tribunale di Mantova;
4) disporsi il diritto dovere del padre di vedere e tenere i fgli minori due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30 e a week end alternati dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:30. I fgli minori trascorreranno con il padre metà vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo delle vacanze sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla sera precedente la ripresa della scuola, per due settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze estive (luglio agosto) da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento, tre giorni durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 4 di 9 La ricorrente depositava ricorso giudiziale per separazione e tra le altre cose, chiedeva venisse disposta la separazione, l'affidamento dei figli, che venisse stabilito un assegno di mantenimento per lei e per i figli nonché l'assegnazione della casa coniugale.
Nella contumacia del convenuto in sede presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Veniva disposto l'affidamento congiunto dei figli
Per_ minori , e ad entrambi i genitori con residenza degli stessi Per_1 Per_3
presso la madre.
La casa familiare sita in Castelbelforte, via P. Nenni, &/E con gli arredi che la compongono veniva assegnata ad e veniva disciplinato il Parte_1
diritto di visita del padre.
Veniva posto a carico di un assegno di mantenimento Controparte_1
in favore dei figli pari ad € 375,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese a a far data da luglio 2022. Si poneva infine a Parte_1
carico di un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie pari ad € 75,00 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data da luglio 2022.
Sulla separazione personale delle parti
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti. In tal senso va quindi confermata la sentenza parziale sullo status già emessa in data 13/11/2023.
Sull'affidamento ed il mantenimento dei 3 figli minori pagina 5 di 9 Quanto all'affidamento ed al mantenimento dei figli si deve rilevare come nel corso del giudizio anche i Servizi Sociali incaricati abbiano concluso per l'affidamento esclusivo a favore della madre e questo anche alla luce del fatto che il padre si è trasferito in Francia per motivi di lavoro e tale situazione rende impossibile l'esercizio della bigenitorialità soprattutto nella gestione delle esigenze quotidiane.
L'affidamento deve quindi essere esclusivo a favore della madre nella formula super esclusiva visto che la distanza geografica con il padre (che lavora in
Francia) rende impossibile un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche per le questioni più semplici e quotidiane. La madre potrà quindi assumere ogni decisione in completa autonomia anche quelle riguardanti gli aspetti più importanti riguardanti la salute, l'istruzione ed anche la richiesta di documenti validi per l'espatrio senza dover preventivamente raccogliere il consenso del padre.
Sul mantenimento a favore del coniuge pagina 6 di 9 Negli scritti conclusivi la parte dà atto di aver reperito un lavoro e quindi va revocata la statuizione relativa all'assegno di mantenimento a suo favore disposto in sede presidenziale evidenziando altresì la necessità che la parte, allorquando chiederà la liquidazione del compenso, produca una situazione dei redditi aggiornata per valutare la sua permanenza nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sul mantenimento a favore dei figli
Quanto al contributo per i figli, anche tenuto conto del fatto che i figli non restano mai con il padre che è andato a lavorare all'estero e si immagina anche per migliorare la sua situazione economica come documentata in atti (2019 euro
11.561, 2020 euro 20.373, 2021 euro 18.937) può essere individuato in euro 450 mensili (150 euro per figlio).
La parte ricorrente chiede che, ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., il versamento degli importi a titolo di mantenimento della prole, vengano effettuati direttamente dal datore di lavoro del marito. Tale provvedimento, tuttavia, non è necessario visto che, proprio ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., la parte può già procedere in autonomia senza la necessità di un ordine giudiziale.
Attribuzione dell'SS UN
Atteso che l'affidamento dei figli è stato disposto in via esclusiva a favore della madre, l'SS unico andrà percepito al 100% a favore della madre.
Spese compensate attesa la necessarietà del procedimento
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 7 di 9 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi confermando la sentenza parziale emessa in data 13/11/2023;
2) Dispone l'affidamento esclusivo nella formula dell'affidamento super esclusivo a favore della madre (C.F. Parte_1
Per_
) dei tre figli , e affinché ella possa C.F._1 Per_1 Per_3
assumere ogni decisione a favore dei figli senza prima raccogliere il consenso del padre anche per le questioni più importanti quali quelle relative alla salute, alla istruzione ed anche in relazione alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio;
3) Il padre concorderà direttamente con la madre, con un preavviso di almeno 15 giorni, i tempi di visita con i figli minori quando si troverà in Italia;
4) AN (C.F. Controparte_1
) a corrispondere a (C.F. C.F._2 Parte_1
) un contributo mensile per il mantenimento dei figli C.F._1
dell'importo di euro 450,00 (150x3) con rivalutazione annuale agli indici ISTAT
a decorrere dalla data della presente sentenza;
5) Dispone che la casa coniugale, sita in Castelbelforte (MN), alla via Pietro
Nenni n. 6/E, sia assegnata a (C.F. Parte_1
) che vi abiterà unitamente ai figli;
C.F._1
6) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
7) Revoca dalla data della presente decisione l'assegno per il contributo al mantenimento del coniuge;
pagina 8 di 9 8) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELBELFORTE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2 parte
2, serie C anno 2021);
9) Spese compensate;
Così nella Camera di Consiglio via Teams, il 17/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 9 di 9