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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/09/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1490/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1490/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. PIERANGELO GABRIELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. PAVONE GIUSEPPE e dall'avv. VAIRA GIUSEPPINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 01/06/2002 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 16.07.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.07.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
• La casa già adibita a residenza familiare, in Pescara alla Via Silvio Pellico n.
31, di proprietà della Signora resterà assegnata alla Parte_1
stessa e ai figli con ogni arredo e pertinenza;
• I figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare;
• Il Sig. lascerà la casa familiare entro il mese di settembre 2024, CP_1
pertanto dal mese successivo a quello in cui avrà effettivamente lasciato la casa familiare, lo stesso si impegna alla corresponsione di quanto previsto ai successivi punti 6, 7, ed 8 del ricorso.
Fino a quando il Sig. non avrà lasciato la casa familiare, le spese CP_1
continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi;
• Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1
versamento alla Signora in via anticipata entro il giorno 24 di ogni Pt_1
mese, dell'importo mensile di euro 350,00. La somma indicata è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a partire dall'anno 2025;
• Le parti provvederanno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative), previo accordo e documentate, nella misura del 40% a carico della Signora e nella misura del Parte_1
60% a carico del Sig. . Nella medesima misura Controparte_1
saranno suddivisi tra le parti, gli eventuali rimborsi delle medesime spese;
• Il Sig. continuerà a pagare una quota del mutuo relativo alla casa CP_1
familiare del quale è cointestatario con la Signora nella misura di Pt_1
€ 350,00, mensili (pari a circa 1/3 della rata mensile) da versarsi in via anticipata entro il giorno 24 di ogni mese e fino alla sua naturale scadenza.
pagina 3 di 4 Le relative detrazioni fiscali di cui gode il Sig. saranno quindi CP_1 ricalcolate sulla effettiva contribuzione al mutuo di € 350,00;
• I coniugi estingueranno i conti cointestati presso la Banca Credem e la
Deutsche Bank e il Sig. verserà il mantenimento previsto per i figli e la CP_1
quota mensile di partecipazione al mutuo sul conto corrente che la Signora aprirà a suo nome presso l'istituto di credito dove è stato Pt_1
recentemente surrogato il mutuo;
• Le autovetture resteranno assegnate in piena proprietà ai rispettivi intestatari e, dunque, la Nissan Qashqai tg. EM068RT al Sig. e la Peugeot targata CP_1
DS782RV alla Signora Pt_1
• Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.07.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.09.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1490/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. PIERANGELO GABRIELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. PAVONE GIUSEPPE e dall'avv. VAIRA GIUSEPPINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 01/06/2002 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 16.07.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.07.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
• La casa già adibita a residenza familiare, in Pescara alla Via Silvio Pellico n.
31, di proprietà della Signora resterà assegnata alla Parte_1
stessa e ai figli con ogni arredo e pertinenza;
• I figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare;
• Il Sig. lascerà la casa familiare entro il mese di settembre 2024, CP_1
pertanto dal mese successivo a quello in cui avrà effettivamente lasciato la casa familiare, lo stesso si impegna alla corresponsione di quanto previsto ai successivi punti 6, 7, ed 8 del ricorso.
Fino a quando il Sig. non avrà lasciato la casa familiare, le spese CP_1
continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi;
• Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante CP_1
versamento alla Signora in via anticipata entro il giorno 24 di ogni Pt_1
mese, dell'importo mensile di euro 350,00. La somma indicata è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a partire dall'anno 2025;
• Le parti provvederanno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative), previo accordo e documentate, nella misura del 40% a carico della Signora e nella misura del Parte_1
60% a carico del Sig. . Nella medesima misura Controparte_1
saranno suddivisi tra le parti, gli eventuali rimborsi delle medesime spese;
• Il Sig. continuerà a pagare una quota del mutuo relativo alla casa CP_1
familiare del quale è cointestatario con la Signora nella misura di Pt_1
€ 350,00, mensili (pari a circa 1/3 della rata mensile) da versarsi in via anticipata entro il giorno 24 di ogni mese e fino alla sua naturale scadenza.
pagina 3 di 4 Le relative detrazioni fiscali di cui gode il Sig. saranno quindi CP_1 ricalcolate sulla effettiva contribuzione al mutuo di € 350,00;
• I coniugi estingueranno i conti cointestati presso la Banca Credem e la
Deutsche Bank e il Sig. verserà il mantenimento previsto per i figli e la CP_1
quota mensile di partecipazione al mutuo sul conto corrente che la Signora aprirà a suo nome presso l'istituto di credito dove è stato Pt_1
recentemente surrogato il mutuo;
• Le autovetture resteranno assegnate in piena proprietà ai rispettivi intestatari e, dunque, la Nissan Qashqai tg. EM068RT al Sig. e la Peugeot targata CP_1
DS782RV alla Signora Pt_1
• Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.07.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.09.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 4 di 4