Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 636/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SIRIANA BOSCO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
ODDO RESISTENTE e contro
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. MARIA Controparte_2 P.IVA_2
GRAZIA DEMAESTRI e dell'avv. ANTONIO DEL GATTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Dichiarare l'intervenuta prescrizione/o decadenza del credito per le ragioni di cui in premessa in relazione a:
1) Cartella esattoriale n. 06820100495485043000 asseritamente notificata in data 14/08/2010 per la parte CP_ relativa all'omesso versamento dei contributi IVS e dei contributi dovuti per l'anno 2006, somme aggiuntive ed interessi e sanzioni per un importo complessivo di euro 2.247,80;
2) Avviso di addebito n. 36820180031387083000 asseritamente notificato in data 16/01/2019 relativo all'omesso versamento dei contributi IVS dovuti per l'anno 2013, somme aggiuntive, interessi e sanzioni per un importo complessivo di euro 1.419,28 E, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o privare comunque di effetti giuridici gli atti di cui ai precedenti punti 1 e 2 limitatamente alle somme di competenza per materia di Codesto Giudice sopra indicate. Di conseguenza, annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittima e/o inefficace l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06880202300015032000 notificata da Controparte_1 in data 10/10/2023 inerente l'autovettura ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4. turbo – targata EY974VG, intestata all'odierno ricorrente, nonché ogni altro atto collegato e/o comunque connesso, per tutte le ragioni in premessa esposte.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE CP_3
-Disattendere le avverse pretese e, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa dal Sig. perché Parte_1 inammissibile, tardiva e improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dell'odierno procuratore.
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, in via preliminare: CP_
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione alle domande riferite alla cartella n. 06820100495485043000; CP_
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso;
-in subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 d.lgs.46/99 e 617 cpc;
-in estremo subordine, rigettare per il resto l'avverso ricorso e le avverse domande in quanto infondate in fatto CP_ e in diritto, condannando l'opponente, , al pagamento in favore dell' delle somme Parte_1 suindicate o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni civili e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al saldo. Con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposto alla comunicazione preventiva di Parte_1 fermo amministrativo n. 06880202300015032000 del 15 settembre 2023 notificata da Controparte_1
(di seguito, per brevità, “ ”) in data 10 ottobre 2023 (doc. 1 allegato al ricorso e doc. 10 della
[...] CP_3 resistente ). CP_3
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta è relativa all'autovettura Alfa Romeo Giulietta 1.4 turbo – targata EY974VG, ed è stata emessa a seguito del mancato pagamento della somma complessiva di € 16.601,74, relativa a svariati tributi e contributi;
in particolare il presente giudizio riguarda il mancato versamento di contributi previdenziali dovuti per gli anni 2006 e 2013, sui quali - diversamente rispetto ad altri crediti - è competente a conoscere questo tribunale in funzione di giudice del lavoro. Per i contributi previdenziali di cui si tratta sono stati emessi la cartella esattoriale n. 06820100495485043000, per la parte relativa all'omesso versamento dei contributi dovuti per l'anno 2006, somme aggiuntive ed interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 2.247,80, e l'avviso di addebito n. 36820180031387083000 relativo all'omesso versamento dei contributi dovuti per l'anno 2013, oltre somme aggiuntive, interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 1.419,28. Il ricorrente ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui si tratta e ha domandato, per questo motivo, l'annullamento o la revoca della comunicazione di fermo amministrativo.
ha eccepito la tardività del ricorso, ha richiamato atti interruttivi della prescrizione e ha chiesto il rigetto CP_3 dell'opposizione. CP_
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande riferite alla cartella n. 06820100495485043000, evidenziando come i crediti della medesima siano stati iscritti a ruolo da;
ha CP_3 eccepito la tardività dell'opposizione e, comunque, l'infondatezza nel merito della stessa. Va infine osservato che all'udienza di discussione dell'8 aprile 2025 parte ricorrente ha dato atto di aver provveduto al pagamento dei tributi per i quali ha ritenuto non maturata la prescrizione;
la decisione può prescindere da questa circostanza, pur non contestata dalle controparti, posto che è altrettanto pacifico che non tutti i crediti per i quali è lite sono stati pagati;
poiché, come si vedrà nel prosieguo, nessun credito risulta essere prescritto, il fermo della vettura del ricorrente deve ritenersi legittimo e l'opposizione deve essere respinta interamente, mentre nell'eventuale sede esecutiva potrà tenersi conto dei pagamenti intervenuti nelle more del giudizio.
Le eccezioni delle parti resistenti sulla tardività del ricorso.
CP_ Devono essere solo parzialmente accolte le eccezioni, svolte da e da , di tardività dell'opposizione CP_3 per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/1999.
Infatti, l'opposizione relativa alla cartella n. 06820100495485043000 non riguarda l'accertamento dei crediti indicati nella cartella medesima, né concerne vizi formali del preavviso di fermo amministrativo;
attiene, invece, alla prescrizione dei crediti stessi, che parte ricorrente afferma essere intervenuta dopo la formazione del titolo. Ne deriva che risulta applicabile il principio giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui “è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale. Va, infatti, riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella” (dalla motivazione di Cass. n. 5739/2021).
Quanto, invece, all'avviso di addebito, la prescrizione è invocata con riguardo al periodo tra la nascita del credito, indicato nell'anno 2013, e la notifica dell'avviso medesimo, che è avvenuta il 16 gennaio 2019 (docc. 3 CP_ CP_ e 3 bis di ), dopo l'avviso bonario notificato il 6 luglio 2018 (docc. 4 e 4 bis sempre di ). Proprio a causa della mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito, il credito oggetto di quest'ultimo risulta ormai incontestabile, se non per fatti sopravvenuti, che non sono stati dedotti. Ne deriva che, con riguardo all'avviso di addebito, l'opposizione deve ritenersi inammissibile (v., tra le altre, Cass. n. 893/2011).
La pretesa prescrizione dei crediti contributivi di cui si tratta.
Come s'è accennato, la cartella numero 06820100495485043000 riguarda il pagamento di importi dovuti a titolo di contributi relativi all'anno 2006. Il ricorrente ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del credito per il decorso del quinquennio dalla notifica della cartella, avvenuta in data 14 agosto 2010 (doc. 3 di ), CP_3 sostenendo che nessun atto interruttivo della prescrizione sia stato compiuto tra tale data e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo, avvenuta il 10 ottobre 2023. Il ricorrente ha richiamato correttamente la L. n. 335/95, che ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, introducendo il termine di prescrizione quinquennale per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Tuttavia, successivamente alla notifica della cartella, eseguita in data 14 ottobre 2010 (già citato doc. 3 di
), al ricorrente sono stati notificati i seguenti atti della riscossione o si sono verificati, per iniziativa dello CP_3 stesso debitore, i seguenti fatti interruttivi della prescrizione, risultanti dai documenti depositati da e CP_3 susseguitisi sempre prima del decorrere del quinquennio:
- 15 febbraio 2011: istanza del contribuente di rateazione del credito, accolta il successivo 15 aprile 2011 (doc. 4);
- primo aprile 2011: comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (doc. 13);
- 26 settembre 2013: richiesta del debitore di una nuova rateazione, respinta il 26 novembre 2023, con conseguente conferma della dilazione in 72 rate (doc. 5);
- 6 aprile 2018: ultimo pagamento di una delle rate previste (doc. 6);
- 22 gennaio 2020: notifica, da parte di , di un rimborso con proposta di compensazione del medesimo CP_3 con i debiti di cui si discute (doc. 7);
- 7 febbraio 2020: notifica di intimazione di pagamento (doc. 8);
- primo luglio 2022: notifica di altra intimazione di pagamento (doc. 9);
- 10 ottobre 23: notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto di causa. Pare opportuno richiamare, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., la motivazione di una recente pronuncia della Suprema Corte (n. 5160/2022) in merito alle istanze e ai comportamenti del debitore ai fini dell'interruzione della prescrizione. Così ha osservato la giurisprudenza di legittimità: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle ... Pertanto, ogni questione in ordine alla tardività della notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, risulta assorbita”. Ancora, la Suprema Corte con una recentissima pronuncia ha ribadito il principio “secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)” (Cass., sezione Tributaria, sentenza n. 27504/2024). Nel caso che ci occupa, dunque, in applicazione dei richiamati princìpi espressi dalla Suprema Corte, devono ritenersi senza dubbio quali atti interruttivi della prescrizione le istanze di rateazione formulate dal debitore, nonché i singoli pagamenti eseguiti in esecuzione delle rateazioni concesse;
del resto, basti pensare che non sarebbe stato possibile per l'Agenzia creditrice agire durante tali pagamenti, che avvenivano secondo il piano concordato, non essendovi inadempimento;
ne deriva che solo al momento della sospensione dei pagamenti è ripreso a decorrere il termine di prescrizione, che è stato tempestivamente interrotto con le intimazioni di pagamento sopra richiamate. Per tutte le ragioni sin qui esposte il credito relativo ai contributi del 2006 non può dirsi prescritto. Come s'è visto, il credito relativo ai contributi del 2013 si è cristallizzato con l'avviso d'addebito non opposto e nulla è stato dedotto in merito a eventuali atti o fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso stesso, avvenuta il 19 gennaio 2019. Può rilevarsi, a fini di completezza, che certamente non si è maturata la prescrizione, posto che, come s'è detto, il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato il 10 ottobre 2023 (citato doc. 1 di parte ricorrente doc. 10 di ) e dunque entro il quinquennio dalla data di notifica dell'avviso di CP_3 addebito. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite.
Secondo il criterio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere alle resistenti le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata decisa dopo attività istruttoria meramente documentale.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Tommasone, funzionaria dell'ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato l'11 aprile 2024:
1) respinge il ricorso;
CP_
2) condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre CP_3
I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Oddo, dichiaratosi antistatario;
4) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza dell'8 aprile 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani