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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 661/2022 R.G, proposta
DA in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Franco Marruso ed Emma Tortora, con i quali elettivamente domicilia presso la Parte_2
sita in , alla via Nizza n. 146,
[...] Pt_1
PARTE APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante protempore (CF: CP_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
OS CI con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in
Via Romualdo II Guarna, n. 21
APPELLATA Oggetto: appello alla sentenza n. 1485/2022 del Tribunale di Salerno in tema di appalto ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.I. n. 1053/2015 – R.G. n. 53078/2015, emesso in data 10/04/2015 e notificato il 27/04/2015, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società ha ingiunto all , il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di €. 16.415,29, oltre interessi come richiesti, nonché spese e competenze della procedura monitoria, di cui €. 14.172,42 per il mancato pagamento del saldo del 15%, sugli importi mensili fatturati nel periodo Gennaio – Maggio 2010, ed €. 2.243,87 per il mancato pagamento del saldo del 15%, per quanto fatturato nel mese di febbraio
2011.
Con atto di citazione del 22/05/2015, l proponeva Parte_1
opposizione, contestando l'esattezza dei conteggi effettuati ed affermando che gli importi mensili fatturati nel periodo Gennaio – Maggio 2010 dalla
Società ricorrente non ammontavano ad €. 14.172,42, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto, bensì ad €. 12.061,57 e che la differenza di importi era dovuta alle irregolarità sulle prestazioni (€291,25) e all'omessa applicazione del cd. “sconto” del 20% (€ 1.819,60). In ogni caso, l
[...]
evidenziava che sia il contratto di convenzione provvisorio sia Pt_1
quello definitivo per l'anno 2010 prevedevano che il pagamento del saldo Parte fosse subordinato e sospeso fino al ricevimento da parte dell delle note Parte di credito richieste;
che l aveva contestato le irregolarità sulle prestazioni con note prot. nn. 5272 e 8597 del 2010; che a seguito delle suddette comunicazioni il Centro convenzionato non aveva provveduto all'emissione delle note di credito;
che, di conseguenza, essendosi verificata la condizione sospensiva di cui sopra, il pagamento era allo stato inesigibile.
Per quanto atteneva l'importo ingiunto relativo alle prestazioni rese nel mese di
Febbraio 2011, l'attrice osservava che l'importo fatturato dalla Società ricorrente non ammontava ad €. 2.243,87, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto, bensì ad €
1.487,90 e che la differenza di importi era dovuta alle irregolarità sulle prestazioni (€
330,56) e all'omessa applicazione del cd. “sconto” del 20% (€. 425,41). L'
[...]
, inoltre, affermava di aver provveduto a corrispondere l'esatto importo dovuto Pt_1
per il mese di Febbraio 2011 con ordinativo n. 22190 del 02/09/2011
L'opponente chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, previa concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta né manifestandosi di pronta soluzione, il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della opponente al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. In via subordinata, previa concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo non contestato di € 13.549,47, a mente del comma secondo dell'art. 648
c.p.c., concludeva per la condanna dell al pagamento del predetto Parte_1
importo, oltre interessi corrisposti al tasso legale, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 10.10.2018 la causa era rinviata al 23.10.2019 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di note conclusionali fino a 30 giorni prima dell'udienza.
Con Sentenza n. 1485/2022, pubblicata il 27.04.2022, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione proposta dall affermando che Parte_1
quest'ultima non aveva assolto il suo onere probatorio circa il quantum debeatur e rilevando l'infondatezza dell'eccezione secondo la quale l'opponente attribuiva l'omesso pagamento delle somme dovute alla alla mancata consegna CP_1
delle note di credito a storno di prestazioni irregolari, ipotizzando una violazione del
Contratto di Convenzione sottoscritto tra le parti nel 2010, in quanto tale richiesta risultava non idonea a negare il pagamento delle prestazioni riconosciute per dovute;
dichiarava irricevibile, in quanto non fondata, la dedotta mancata applicazione dello sconto, pari al 20% del fatturato, ex art. 1, comma 796 lett. O della Legge 296/06
(finanziaria 2007).
Per l'effetto il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1053/2015 dichiarandolo esecutivo e condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese di lite che liquidava in complessivi €. 3.270,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA se dovute.
Tale sentenza era notificata unitamente all'atto di precetto in data 11.05.2022.
In data 24.05.2022 veniva, poi, notificato atto di rinuncia all'atto di precetto al fine di rispettare i termini previsti dall'art. 14 del D. L. 669/1996 convertito con modificazioni nella L. 30/1997, considerato che la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del
26 novembre 2021 n. 36856 ha superato il precedente orientamento, confermando la Parte natura di Enti Pubblici non economici delle
Nelle more del giudizio di opposizione, veniva incardinato dinanzi al Tribunale di
Salerno un ulteriore giudizio (R.G. 7431/2018) tra le medesime parti e promosso dalla
CP_1
La rilevanza dell'esito di tale processo è data dalla circostanza che oggetto del giudizio erano, tra le altre, anche le fatture relative ai mesi di gennaio-maggio 2010 e febbraio
2011 oggi all'attenzione del Collegio.
La in particolare, premetteva di aver stipulato con l' in data CP_1 Parte_1
20.01.10 un contratto di convenzionamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica nel primo trimestre 2010, tenuto conto dei limiti di spesa;
che, successivamente, in data 06.07.2010, le parti sottoscrivevano un contratto annuale per l'intero anno 2010, che assorbiva il precedente, prevedendo, all'art. 5, l'applicazione dello sconto del 20% ai sensi della L. 296/2006; che, pertanto, per l'anno 2010 veniva detratto a titolo di sconto l'importo di €. 28.415,75, come si evince dalle fatture n. 1/A Parte
– 36/A del 2010 nonché dalle contabili che, analogamente, per l'anno 2011, veniva stipulato contratto in data 14.04.2011, integrato da addendum del 06.10.2011, che imponeva nuovamente lo sconto del 20%, determinando una decurtazione di €.
26.639,06; che per l'anno 2012, con contratto del 29.08.2012, veniva applicato lo stesso sconto, con detrazione di €. 24.603,58.
La società deduceva che, in tal modo, l aveva illegittimamente trattenuto, Parte_1
nel triennio 2010-2012, la somma complessiva di €. 79.658,39, in quanto l'applicazione dello sconto era stata imposta unilateralmente su moduli predisposti Parte dall senza alcuna trattativa, e costituiva frutto di erronea interpretazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006. Chiedeva, quindi, all'Autorità adita di dichiarare l'illegittimità dello sconto imposto ed applicato dall per gli anni 2010, Parte_1
2011 e 2012 e per l'effetto di condannare la , al pagamento della somma Parte_1
complessiva di €. 79.658,39, oltre gli interessi legali maturati dalle singole fatture e fino al soddisfo.
Parte L si costituiva in quel giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice, l'esatto e integrale adempimento Parte del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 da parte dell e l'infondatezza, in ogni caso, della pretesa di interessi moratori.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3234/2021, pubblicata il 9/11/2021, dopo aver ritenuto infondate le difese della parte costituita, accoglieva il ricorso della CP_1
accertando l'inadempimento contrattuale dell' e condannandola al
[...] Parte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 79.658,39 (oltre interessi moratori) quale importo illegittimamente decurtato a titolo di sconto ex L. 296/2006 per le prestazioni rese nel triennio 2010-2012. La sentenza passava in giudicato in quanto non veniva appellata.
Tornando al processo di cui è causa, a seguito della notifica della sentenza di primo grado, con comunicazione trasmessa a mezzo pec del 27.05.2022, l Parte_1
chiedeva, “ferma e impregiudicata ogni valutazione in ordine alla proposizione dell'appello”, la revisione dei conteggi ritenendo che la mensilità relativa al mese di
Febbraio 2011 era già stata corrisposta con ordinativo n. 22190/2011.
La , riservandosi di verificare l'effettivo pagamento della mensilità di febbraio CP_1
2011, provvedeva a ricalcolare gli importi come richiesto dalla e pertanto Parte_1
rideterminava il dovuto, pur precisando che laddove all'esito di verifica contabile le somme esposte quali pagamento a saldo della mensilità di febbraio 2011 non dovessero risultare corrisposte sarebbero state richieste separatamente, in €. 28.644,81 (così determinati: €. 14.927,39 per sorta capitale;
€. 13.061,22 per interessi di mora al
30.05.2022; €. 350,00 competenze liquidate in D.I. n. 1053/2015; € 145,50 spese;
€ 52,50 Spese generali 15% D.M. 55/2014; € 16,10 Cassa Avvocati 4%; € 92,10
IVA 22%) a cui si aggiungevano €. 4.771,32 totali per le competenze dell'avvocato.
In data 07.07.2022, con mandato di pagamento n. 1121681, la provvedeva Parte_1
al pagamento delle competenze e spese legali ed, in data 23.08.2022, con mandato di pagamento n. 1127054, provvedeva al pagamento del capitale ed interessi, come rideterminati con la comunicazione del 30.05.2022, in favore della CP_1
Quindi, in data 15.07.2022, la provvedeva alla notifica dell'appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1485/2022, chiedendone la riforma e deducendo a motivi:
1) La erronea valutazione delle eccezioni sollevate in merito al saldo delle prestazioni erogate nei mesi da gennaio a maggio 2010, non avendo, in primo luogo, il Tribunale constatato l'erroneità dell'importo indicato come 15% delle fatture emesse in detto periodo, erroneità che era facilmente riscontrabile dalle fatture allegate al fascicolo del giudizio monitorio.; che, nello specifico,
l'opposta, nel periodo di riferimento, aveva emesso fatture per complessivi €
82.341,82, ovvero: n. 01/A per €17.841,82; n. 06/A per € 16.182,70; n. 09/A per € 15.384,63: n. 12/A per € 12.559,85; n. 15/A per € 18.564,16; n. 02/A per €
233,91; n. 07/A per €209,75; n. 10/A per €395,93; n. 13/A per € 171,65; n. 15/A per € 206,75; n. 03/A per € 303,43; n. 08/A per € 7.32; n. 11/A per € 58,84; n.
14/A per €64,82; n. 18/A per € 9,56. Alla somma totale pari ad € 82.341,82, andava poi detratto l'importo di € 291,25, quale valore della nota di credito dovuta per irregolarità accertate sulle prestazioni erogate, per una somma finale corrispondente ad € 82.050,57. La somma da corrispondere era, dunque, €
12.061,57, cioè il 15% di € 82.050,57, e non di € 14.172,42, come invece era stato indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante precisava che la differenza di € 1.819,60 tra l'importo indicato nel decreto ingiuntivo (€ 14.172,42) e quello effettivamente dovuto (€ 12.352,82 al lordo delle irregolarità) non era imputabile all'omessa applicazione del c.d.
“sconto” del 20%, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, bensì a un mero errore di calcolo della controparte. A riprova di ciò, veniva evidenziato che il 20% di € 14.172,42 non corrisponde a € 1.819,60, e che le fatture considerate nel decreto ingiuntivo erano già al netto dello sconto, il cui recupero era stato oggetto di separata azione giudiziaria (R.G. n. 7431/2018 del Tribunale di
Salerno), proposta solo successivamente al consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza.
Pertanto, secondo l'appellante, tutte le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure in ordine alla tematica dello “sconto” risultavano inconferenti rispetto al reale thema decidendum, che riguardava esclusivamente la corretta determinazione del saldo dovuto per il periodo gennaio-maggio 2010.
In secondo luogo, l'appellante deduceva che il Giudice di primo grado non aveva considerato che l'importo dovuto per il saldo delle prestazioni erogate nel periodo gennaio-maggio 2010 non era stato corrisposto dall' per la Parte_1
sussistenza di un elemento impeditivo della prestazione, costituito dalla mancata emissione, da parte dell'opposta, delle note di credito richieste per irregolarità da parte dell'opposta. A riguardo, l'appellante richiamava il contenuto dei contratti stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 per l'anno
2010, evidenziando che il contratto provvisorio, relativo al primo trimestre, all'art. 9, comma 3, prevedeva espressamente che il pagamento del saldo fosse
“subordinato e sospeso” sino al ricevimento delle note di credito eventualmente Parte richieste dall' analogamente, il contratto definitivo per l'intero anno, all'art. 7, comma 2, ultimo periodo, stabiliva che il pagamento di ciascun saldo potesse avvenire solo “previa emissione da parte della struttura privata delle note Parte di credito richieste dalla . Parte L'appellante precisava che, nella specie, l aveva formalmente richiesto le note di credito con nota prot. n. 5272 del 24.05.2010, relativa al primo trimestre,
e con nota prot. n. 8597 del 04.11.2010, relativa al secondo trimestre, ma l'opposta non aveva provveduto alla loro emissione, né aveva impugnato gli accertamenti presupposti dinanzi al competente giudice amministrativo. Da ciò, secondo l'appellante, derivava la legittimità del mancato pagamento del saldo, essendo la sospensione espressamente prevista dalle clausole contrattuali e non essendo stata contestata la validità degli atti amministrativi che avevano fondato la richiesta di note di credito.
L'attrice, poi, sottolineava che anche nel corso del giudizio di primo grado l'opposta non aveva contestato la sussistenza di irregolarità, bensì solo il loro valore effettivo, sostenendo che le uniche irregolarità riguardavano il mese di maggio 2010 e che il loro valore era di €125,45 (e non di €291,25). Invero, quest'ultima aveva inviato un fax in data 20.01.2011 ai competenti uffici dell' rendendosi disponibile a rinunciare a detto importo. In Parte_1
relazione a ciò, l'appellante lamentava che l'opposta non si sarebbe dovuta limitare ad inviare un fax di rinuncia ma, come da contratto, avrebbe dovuto regolarizzare la propria situazione contabile, emettendo una nota di credito.
Con questo primo motivo, dunque, l' chiedeva di annullare e/o Parte_1
revocare, non sussistendone i presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per la sua concessione, il D.I. n. 1053/2015 – R.G. n. 3078/2015, emesso in data 10/04/2015 dal Tribunale Ordinario di Salerno e, in subordine, di accertare e dichiarare che l'importo eventualmente dovuto dall' , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., in favore della in persona del legale CP_1
rappresentante p.t, per il saldo delle prestazioni sanitarie erogate nei mesi da gennaio a maggio 2010 corrisponde ad € 12.061,57 e che la sua esigibilità, ai sensi dei contratti vigenti tra le parti, è subordinata alla previa emissione da parte della società creditrice di una nota di credito per accertate irregolarità, per €
291,25.
2) L'errata valutazione delle eccezioni sollevate relative al saldo delle prestazioni di febbraio 2011; più in particolare, l' lamentava in primo luogo che Parte_1
l'importo ingiunto era sbagliato, essendo il credito maturato dalla CP_1
pari a €. 1.818,46, e non a €. 2.243,85 come ingiunto, e in secondo luogo di aver già adempiuto, corrispondendo a titolo di saldo per il mese di febbraio 2011 la somma di €.1487,90, pari all'importo riportato in fattura decurtato di €.330,56 per irregolarità delle prestazioni erogate. A tal riguardo l'opponente osservava che la aveva emesso una nota di credito di corrispondente valore e CP_1
che l'avvenuto pagamento era già stato provato in primo grado attraverso la produzione dell'ordinativo di pagamento n. 22190 del 2.09.2011 in uno con la quietanza bancaria.
L'appellante precisava, inoltre, che per mero errore nella lettura della documentazione contabile, la differenza di €.425,41, fra quanto indicato nel D.I. quale saldo di febbraio 2011 (€. 2243,85) e quanto ritiene essere corretto
(€.1818,46) era stato indicato in sentenza come dovuto all'omessa applicazione dello sconto del 20%; al contrario, tale differenza doveva essere imputata al comprovato errore di calcolo di parte opposta. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che null'altro è dovuto, a qualsivoglia titolo, dall in Parte_1
favore della per il saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel mese CP_1
di febbraio 2011. La parte appellante concludeva chiedendo, altresì, di riconoscere in favore dall
[...]
, la vittoria di spese e competenze di causa, per il doppio grado di giudizio. Pt_1
Si costituiva la contestando le avverse pretese, deducendo, in particolare, CP_1
che per le fatture relative ai mesi da gennaio a maggio 2010 nessun errore di calcolo era stato commesso e che anzi l' continuava a prendere come riferimento Parte_1
gli importi fatturati al netto dello sconto del 20%. Affermava che l'importo totale delle fatture per il periodo da gennaio a maggio 2010 e febbraio 2011 era pari a €. 109.435,29
(ammontare prodotto dalla somma delle singole fatture emesse al lordo dello sconto la cui applicazione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent. n.
203/2008) il cui 15% era pari ad €. 16.415,29, ossia l'importo ingiunto. La CP_1
insisteva sull'illegittimità dell'applicazione dello sconto sottolineando l'avvenuto
[...]
passaggio in giudicato della sentenza n. 3234/2021 del Tribunale di Salerno che condannava l al pagamento delle somme illegittimamente trattenute a Parte_1
titolo di sconto con riguardo, tra le altre, proprio alle fatture rilevanti in questo giudizio.
Con riguardo all'eccezione di omesso pagamento delle somme dovute a seguito della mancata emissione della nota di credito per le prestazioni dell'anno 2010 osservava che la scansione temporale riportata dall'appellante era errata. Invero, con decreto Parte ingiuntivo n. 8589/2010 il Tribunale di Salerno ingiungeva all il pagamento del Parte 85% delle fatture emesse dalla relative al mese di maggio 2010. L CP_1
con la nota n. 273 del 19.01.2011 comunicava che non erano ammissibili al pagamento
€.125,45 per prestazioni erogate nel mese di Maggio 2010 e la con nota CP_1
fax del 20.1.2011 si rendeva disponibile a rinunciare a detta somma. Con mandato di pagamento del 07.02.11, l'appellante provvedeva al pagamento dell'85% ingiunto ed in quella sede stornava la somma di €.125,45, pur sempre rimanendo debitore del saldo così come ingiunto nel D.I. 1053/2015.
Con riferimento all'avveramento della condizione sospensiva, in ragione della mancata emissione delle note di credito, l'appellata osservava che nessuna violazione del contratto di convenzione del 2010 poteva essere integrata, in quanto dalla lettura dell'art. 7, comma 6, del contratto risultava chiaramente che la sospensione dei Parte pagamenti era subordinata alla ricezione delle note di credito da parte dell la quale poteva sospendere i pagamenti solo in riferimento alle singole scadenze di saldo e non con riguardo a tutti i saldi dovuti e non contestati. Chiedeva, dunque, a tal riguardo, il rigetto dell'eccezione e la conferma di quanto statuito dal Tribunale di primo grado.
Per quanto concerneva le eccezioni relative al saldo delle prestazioni di febbraio 2011, Parte l'appellante osservava che l errava nella quantificazione della base di calcolo per la determinazione del saldo dovuto, in quanto prendeva in considerazione l'importo fatturato al netto dello sconto illegittimamente applicato.
La società appellata rilevava, inoltre, che al termine del giudizio di primo grado, su richiesta dell'opponente, provvedeva al ricalcolo provvisorio del quantum debeatur detraendo l'importo di €. 2243,87, ingiunto a titolo di saldo delle fatture del mese di febbraio, dal credito complessivo, avendo l' eccepito in via stragiudiziale Parte_1
di aver già provveduto al pagamento e ciò in attesa di verificazione della documentazione contabile, ove possibile, essendo trascorsi più di dieci anni dall'asserito avvenuto pagamento. In ogni caso, la sottolineava che, CP_1
seppure la controparte davvero avesse già provveduto al pagamento, comunque si Parte sarebbe trattato di un pagamento parziale posto che l ha sempre preso in considerazione gli importi fatturati al netto dello sconto del 20%.
L'appellata in conclusione chiedeva la conferma della sentenza n. 1485/2022 emessa dal Tribunale di Salerno e la conseguente conferma del D.I. n. 1053/2015. Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese e ai compensi del presente grado di giudizio e il pagamento del risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché la controparte aveva avuto un comportamento incoerente e confusionario in quanto, dapprima, aveva chiesto e ottenuto in via stragiudiziale la decurtazione di somme dall'importo ingiunto e, poi, aveva instaurato il giudizio d'appello, pagando, tuttavia, nelle more, le somme così come ricalcolate dalla Controparte_1 Il Collegio all'udienza del 12.01.23, rilevato che per la controversia l'udienza poteva essere sostituita dal deposito delle note scritte, rinviava la causa all'udienza del
12.10.23 per la precisazione delle conclusioni e in data 26 ottobre 2023 assegnava la causa a sentenza concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte Nella comparsa conclusionale l insisteva per l'accoglimento delle proprie domande evidenziando nuovamente l'errore nel calcolo del quantum debeatur affermando che erano inconferenti le avverse argomentazioni sulla tematica del c.d.
“sconto”, presentando le fatture portate nel D.I. opposto importi al netto del 20% corrispondente allo “sconto” (per tale ragione, infatti, l'opposta aveva agito per il recupero di quanto dovuto a detto titolo in seguito, con separata azione).
La nella prima comparsa conclusionale affermava che, a ben vedere, CP_1
l'importo complessivo per le prestazioni erogate, al lordo dello sconto forzoso, era pari ad €. 113.073,18 e che, nonostante il 15% dovuto sarebbe stato uguale a €. 16.960,97, Parte cui andavano detratti €. 125,45 per le prestazioni ritenute irregolari dalla l'importo ingiunto era stato di soli €. 16.415,29. L'appellata, dunque, ribadiva le sue Parte conclusioni sottolineando l'errore in cui era incorsa l nel calcolo dell'importo complessivamente dovuto sulla base delle fatture. Insiste, ancora, nella richiesta di valutazione del comportamento della parte avversa al fine di sentirla dichiarare responsabile per i danni ai sensi dell'art 96 c.p.c. e si riporta per il resto alla comparsa di costituzione e risposta.
In data 11 aprile 2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, chiedendo alle parti di interloquire in merito 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti e, quindi, fissava per l'espletamento dei suddetti incombenti l'udienza del 3 ottobre 2024. Nelle note di trattazione scritta la osservava che agli atti del giudizio CP_1
erano presenti, ritualmente depositati e non contestati, il contratto interinale di accreditamento datato 20.10.2010; il contratto di accreditamento definitivo datato
06.07.2010; il contratto di accreditamento datato 14.04.2011. Rilevava, inoltre, che la stipula del contratto nel corso dell'anno finanziario di riferimento non incide sul diritto dell'appellata a vedersi remunerare le prestazioni eseguite durante i mesi gennaio- maggio 2010 ed il mese di febbraio 2011 rientrando le stesse nel perimetro contrattuale.
L nelle note si riportava a quanto già esposto ed allegato in precedenza e Parte_1
chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali.
In data 17 ottobre il Collegio assegnava la causa a sentenza, con i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La nella seconda comparsa conclusionale si riportava a quanto già CP_1
espresso nei precedenti atti, ma precisava una circostanza relativa al contratto ex art 8 quinquies del 2011. Tale contratto, che prevedeva il pagamento in un'unica tranche di tutti gli importi fatturati, era stato stipulato nell'aprile del 2011 con la conseguenza che per le prestazioni rese prima di quella data l' aveva provveduto a liquidare Parte_1
i compensi secondo il metodo stabilito nel contratto relativo all'anno precedente, ossia una prima tranche dell'85% del fatturato a titolo di acconto entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento e una seconda, a titolo di saldo, in mesi diversi a seconda del mese di riferimento delle fatture (art. 9 contratto provvisorio 2010 e art. 7 contratto definitivo 2010).
L , nella seconda comparsa conclusionale, rilevava in via preliminare che Parte_1
in atti non risulta versato il decreto regionale di accreditamento per gli anni 2010 e
2011 e che le prestazioni di cui si stava chiedendo la remunerazione erano state erogate prima della stipula dei contratti;
nel merito, si riportava ai propri scritti insistendo nell'accoglimento delle domande. La nella replica alla comparsa conclusionale contestava la fondatezza e CP_1
Parte la pertinenza di quanto dedotto dall in via preliminare ed insisteva nel rigetto della domanda attorea.
Il Collegio, con ordinanza datata 25 febbraio 2025, rilevava che in controversie analoghe a quelle di cui era causa, la Corte di Cassazione aveva ravvisato ipotesi di giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi accordi scritti e, dunque, invitava le parti ad interloquire sul punto, rimetteva la causa sul ruolo, fissando udienza il 12 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e assegnando alle parti il termine di 40 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione indicata.
Nella memoria autorizzata la rilevava che sull'esistenza CP_1
dell'accreditamento e dei validi contratti scritti si era formato il giudicato interno e insisteva nel rigetto dell'appello. Svolgeva uguali difese anche nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/06/25. L nelle note del 12.06.25 si riportava Parte_1
ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi già rassegnate e chiedeva che la causa fosse decisa.
Il Collegio assegnava la causa in decisione in data 8 luglio 2025 concedendo i termini di cui all'art 190, ridotti a 30 gg + 20 gg.
Nelle comparse conclusionali le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive argomentazioni.
Successivamente, la depositava una memoria di replica sottolineando CP_1
nuovamente l'illegittimità dell'applicazione dello sconto del 20%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in relazione all'invito rivolto alle parti, con ordinanza del 15 luglio
2024, ad interloquire in merito alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali, il Collegio ritiene necessario precisare quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto Parte_3
l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta successivamente - e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 15\09\2024, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle Pt_1
prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, questa Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione
-anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr.
Cass. n. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n.
32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché
Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23). D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n. 7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia Pt_1
delle statuizioni emesse in prime cure -ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, in relazione all' “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche con riferimento agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità - in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall' con le strutture private per assenza della Pt_1 necessaria forma scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo,
Cass., ordinanza n. 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-
1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a
Cass. Sezioni Unite 26242 e n. 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017;
Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020).
Ciò nondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza Pt_1
di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive).
Di talché la Corte d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno, in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti.
Con il primo motivo l'appellante lamentava una inesattezza nel calcolo dell'importo ingiunto a titolo di saldo per le fatture emesse dalla per i mesi da gennaio CP_1
a maggio 2010 e precisava che questa non era imputabile all'omessa applicazione dello sconto del 20% previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006, ma era dovuto ad una erronea nella lettura della documentazione contabile;
le fatture portate nel decreto ingiuntivo, infatti, erano già al netto del cd. sconto come dimostrava la circostanza che la avesse agito con un separato giudizio per ottenere la corresponsione CP_1
dell'importo illegittimamente decurtato a titolo di sconto (il riferimento è al processo definito con sentenza n. 3234/2021 del Tribunale di Salerno). Parte L' specificava, inoltre, che l'importo dovuto a titolo di saldo era pari ad
€12.352,82, da cui dovevano essere decurtati €.291,25 per irregolarità accertate.
Rilevava, ancora, che, avendo omesso la di emettere note di credito per queste CP_1
irregolarità, si era avverata la condizione sospensiva prevista dall'art. 9, comma 3, del contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, che rendeva inesigibile il pagamento Parte del saldo e non responsabile l' del ritardato adempimento.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della documentazione contabile e, in particolare, dalle fatture emesse dalla
, non contestate sul punto dall' , emerge chiaramente la distinzione CP_1 Parte_1
tra: imponibile, somma da decurtare a titolo di sconto ai sensi dell'art 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 e totale da pagare (in alcuni casi comprensivo anche della somma versata per il bollo).
Orbene, acclarato che la giurisprudenza è costante nel ritenere contra ius l'applicazione del suddetto sconto nel periodo di riferimento e che tra le parti è ormai passata in giudicato la sentenza n. 3234/2021 del Tribunale di Salerno che accertava, anche in relazione alle fatture oggetto del presente giudizio, l'illegittima applicazione dello sconto, occorre procedere al calcolo del quantum debeatur in forza delle fatture, per poi valutare se le somme ingiunte con decreto siano effettivamente maggiori come sostenuto dall'appellante.
La somma algebrica degli imponibili riportati sulle singole fatture è pari ad €.
113.071,18, il cui 15% è di €. 16.960,67, dei quali €.14716,80 dovuti per le prestazioni erogate nei mesi da gennaio a maggio 2010 e €.2243,87 per quelle del febbraio 2011.
Ciò posto, l affermava che da quanto fatturato doveva essere detratta la Parte_1
somma di €.291,25 pari al valore delle irregolarità contestate con nota prot. n. 5272 del
24/05/2010, riguardante il I trimestre 2010 e con nota n. 8597 del 04/11/2010, riguardante il II trimestre 2010.
Di converso, la parte appellata lamentava la genericità dell'eccezione, affermava di aver comunicato, a mezzo nota fax, la rinuncia al credito di €.125,45, pari al valore delle irregolarità contestate per il mese di maggio 2010, nonostante tale contestazione fosse avvenuta nel mese di novembre, ben oltre quindi il termine del 30 settembre 2010 previsto dal contratto per il pagamento del saldo. In sede di comparsa di risposta sosteneva che la somma di €.125,45 fosse stata già stornata dal pagamento effettuato con mandato del 07.02.11 relativo all'85% delle fatture emesse per il mese di maggio
2010; viceversa, nella prima comparsa conclusionale affermava che l'importo di Parte
€.125,45 doveva essere stornato dalla somma che l avrebbe dovuto pagare a saldo del 15%.
Parte Orbene, nel merito, l' ha assolto il suo onere probatorio con riferimento all'effettiva esistenza di questi crediti, riconosciuti, seppur parzialmente, anche dalla controparte.
La , di contro, da un lato non ha impugnato gli atti di accertamento delle CP_1
irregolarità dinanzi alla competente Autorità, e, dall'altro, non ha provato di aver effettivamente decurtato le somme contestate dal credito complessivo ed è stata anche contraddittoria nelle sue argomentazioni, affermando, dapprima, l'avvenuto storno Parte della somma di €.125,45 dall'importo pagato dall con il mandato di pagamento del 7.02.11 (v. comparsa di costituzione e risposta) e, di poi, dichiarando che tale importo avrebbe dovuto essere stornato dal successivo pagamento del saldo (v. prima comparsa conclusionale). Da ciò ne consegue che l'intero importo imputabile alle irregolarità debba essere detratto da quanto dovuto dall a titolo di saldo Parte_1
Parte e che quindi l' avrebbe dovuto corrispondere in totale, per i mesi da gennaio a maggio 2010, €14.425,55 (ossia i €.14716,80 fatturati decurtati di €. 291,25 per irregolarità).
Tutto ciò premesso, appare evidente come la somma ingiunta a titolo di saldo, per €.
14.172,42, è inferiore a quanto effettivamente l' avrebbe dovuto Parte_1
Parte corrispondere, sicché la prima doglianza dell è priva di fondamento. Altrettanto priva di fondamento è l'eccezione di avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 9 del contratto provvisorio 2010 e art. 7 del contratto definitivo
2010 che avrebbe determinato l'inesigibilità del credito in esame.
Sotto tale profilo, all'art. 7 del contratto era convenuto che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione, da parte della struttura privata, delle note Parte di credito richieste dall' sia con riguardo ad eventuale contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi dell'art. 5, III comma del contratto”.
L'interpretazione letterale e sistematica della disposizione impone in capo al centro accreditato l'obbligo del rilascio della relativa nota di credito con riguardo alle prestazioni oggetto di contestazione, ai fini di regolarità contabile. Non può ritenersi che tale clausola integri una condizione sospensiva del pagamento, con riferimento al credito per il quale è stata già riscontrata la relativa regolarità contabile: alcuna specifica ragionevole esigenza di interesse pubblico potrebbe al riguardo giustificare una tale dilazione di pagamento.
In altre parole, è inesigibile il solo credito relativo ai corrispettivi maturati con riferimento alle sole prestazioni irregolari per cui era stata richiesta l'emissione della nota di credito, e non anche l'intero credito maturato.
In conclusione, il motivo è infondato, in quanto la somma ingiunta è inferiore a quanto effettivamente dovuto dall a titolo di saldo del corrispettivo per le Parte_1
prestazioni rese dalla nel periodo da gennaio a maggio 2010 e in quanto il CP_1
credito era già esigibile al momento dell'instaurazione del giudizio monitorio.
Con il secondo motivo di appello, l' lamentava l'errata quantificazione Parte_1
dell'importo ingiunto attribuibile ad un errore contabile (essendo le fatture emesse già al netto dello sconto) ed affermava di aver già adempiuto alla propria obbligazione, avendo versato a favore della la somma di €.1487,90, pari alla somma CP_1 realmente dovuta a titolo di saldo per il mese di febbraio 2011, ossia €. 1.818,46, decurtato di €.330,56 per irregolarità delle prestazioni erogate.
La doglianza va accolta nei limiti di seguito illustrati.
Per ragioni di sinteticità si richiama quanto detto in ordine alla necessità di procedere dapprima al calcolo delle somme effettivamente dovute dall alla Parte_1 CP_1
in relazione alle prestazioni effettuate nel febbraio 2011, per poi verificare se tale importo corrisponda o meno a quello ingiunto.
Dalla somma algebrica degli importi fatturati dalla per il periodo di CP_1
riferimento emerge che il corrispettivo per le prestazioni rese è di €.2243,87.
L eccepisce che all'importo fatturato debbano essere decurtati €.330,56 Parte_1
per irregolarità delle prestazioni erogate e, tale circostanza, oltre ad essere stata provata dall'allegazione di parte, risulta anche non essere stata oggetto di contestazione dalla controparte costituita.
Ne consegue che, dovendosi detrarre €.330,56 per le irregolarità all'importo pari a
€.2243,87 dovuto, l avrebbe dovuto corrispondere alla €. Parte_1 CP_1
1913,13.
L'appellante eccepisce, altresì, di aver già provveduto alla corresponsione del saldo per tale mensilità versando €.1487,90 (equivalenti all'importo riportato in fattura e ritenuto dalla stessa corretto, ossia €. 1.818,46, decurtato di €.330,56 per irregolarità delle prestazioni erogate). A tal riguardo afferma di aver prodotto l'ordinativo di pagamento n. 22190 del 2.09.2011 in uno con la quietanza bancaria.
Orbene, in atti versa esclusivamente l'ordinativo di pagamento n. 22190 nella cui causale effettivamente vengono menzionate le fatture di febbraio 2011 nn. 4/A, 5/A,
6/A, ma nell'elenco degli importi oggetto di bonifico (o di versamento in conto corrente) non risultano quelli riportati nelle fatture (né al netto degli sconti né al lordo degli stessi) e l'appellante neanche si è premurata di evidenziare quali siano i pagamenti riferibili alla mensilità in causa, sicché appare oggettivamente impossibile per il Collegio accertare l'avvenuto pagamento, non avendo la parte assolto pienamente al suo onere probatorio.
Parte Tutto ciò premesso, per le prestazioni rese nel mese di febbraio 2011 l è debitrice nei confronti della dell'importo pari ad €.1913,13 e non ad € 2.243,87, CP_1
sicché il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Parte La parte appellata chiedeva la condanna dell a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. per aver tenuto un comportamento incoerente e confusionario in quanto, dapprima, aveva chiesto e ottenuto in via stragiudiziale la decurtazione di somme dall'importo ingiunto e, poi, aveva instaurato il giudizio d'appello, pagando, tuttavia, nelle more, le somme così come ricalcolate dalla Controparte_1
La domanda non merita accoglimento.
L non può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art 96 c.p.c. avendo Parte_1
agito nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
La parte appellata, infatti, nel comunicare il ricalcolo dell'importo del credito, lungi dal rinunciare al credito relativo alla mensilità di febbraio, espressamente si riservava di richiedere successivamente la somma ingiunta, laddove dalla verifica contabile fosse Parte emerso che l' non aveva già provveduto al pagamento.
Ne consegue che l'appellante aveva interesse a proporre appello per vedere accertato, con efficacia di giudicato, l'importo effettivamente dovuto alla struttura privata.
In considerazione dell'esito complessivo della lite e della minima riduzione degli Parte importi richiesti in D.I. le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico dell' in virtù della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1485/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza,
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1053/2015 del Tribunale di Salerno.
3) Condanna l' al pagamento di €. 16.085,55 di cui €. 14.172,42 per Parte_1
le prestazioni rese tra gennaio e maggio 2010 e €. 1913,13 per le prestazioni rese nel mese di febbraio 2011.
4) Condanna l' a rifondere all'appellata le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in €. 300,00 per spese e €. 2540,00 per onorario e, per il secondo grado, in €. 2906,00 per onorario il tutto oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 661/2022 R.G, proposta
DA in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Franco Marruso ed Emma Tortora, con i quali elettivamente domicilia presso la Parte_2
sita in , alla via Nizza n. 146,
[...] Pt_1
PARTE APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante protempore (CF: CP_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
OS CI con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in
Via Romualdo II Guarna, n. 21
APPELLATA Oggetto: appello alla sentenza n. 1485/2022 del Tribunale di Salerno in tema di appalto ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.I. n. 1053/2015 – R.G. n. 53078/2015, emesso in data 10/04/2015 e notificato il 27/04/2015, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società ha ingiunto all , il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di €. 16.415,29, oltre interessi come richiesti, nonché spese e competenze della procedura monitoria, di cui €. 14.172,42 per il mancato pagamento del saldo del 15%, sugli importi mensili fatturati nel periodo Gennaio – Maggio 2010, ed €. 2.243,87 per il mancato pagamento del saldo del 15%, per quanto fatturato nel mese di febbraio
2011.
Con atto di citazione del 22/05/2015, l proponeva Parte_1
opposizione, contestando l'esattezza dei conteggi effettuati ed affermando che gli importi mensili fatturati nel periodo Gennaio – Maggio 2010 dalla
Società ricorrente non ammontavano ad €. 14.172,42, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto, bensì ad €. 12.061,57 e che la differenza di importi era dovuta alle irregolarità sulle prestazioni (€291,25) e all'omessa applicazione del cd. “sconto” del 20% (€ 1.819,60). In ogni caso, l
[...]
evidenziava che sia il contratto di convenzione provvisorio sia Pt_1
quello definitivo per l'anno 2010 prevedevano che il pagamento del saldo Parte fosse subordinato e sospeso fino al ricevimento da parte dell delle note Parte di credito richieste;
che l aveva contestato le irregolarità sulle prestazioni con note prot. nn. 5272 e 8597 del 2010; che a seguito delle suddette comunicazioni il Centro convenzionato non aveva provveduto all'emissione delle note di credito;
che, di conseguenza, essendosi verificata la condizione sospensiva di cui sopra, il pagamento era allo stato inesigibile.
Per quanto atteneva l'importo ingiunto relativo alle prestazioni rese nel mese di
Febbraio 2011, l'attrice osservava che l'importo fatturato dalla Società ricorrente non ammontava ad €. 2.243,87, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto, bensì ad €
1.487,90 e che la differenza di importi era dovuta alle irregolarità sulle prestazioni (€
330,56) e all'omessa applicazione del cd. “sconto” del 20% (€. 425,41). L'
[...]
, inoltre, affermava di aver provveduto a corrispondere l'esatto importo dovuto Pt_1
per il mese di Febbraio 2011 con ordinativo n. 22190 del 02/09/2011
L'opponente chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, previa concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta né manifestandosi di pronta soluzione, il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della opponente al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. In via subordinata, previa concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo non contestato di € 13.549,47, a mente del comma secondo dell'art. 648
c.p.c., concludeva per la condanna dell al pagamento del predetto Parte_1
importo, oltre interessi corrisposti al tasso legale, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 10.10.2018 la causa era rinviata al 23.10.2019 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione dei termini per il deposito di note conclusionali fino a 30 giorni prima dell'udienza.
Con Sentenza n. 1485/2022, pubblicata il 27.04.2022, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione proposta dall affermando che Parte_1
quest'ultima non aveva assolto il suo onere probatorio circa il quantum debeatur e rilevando l'infondatezza dell'eccezione secondo la quale l'opponente attribuiva l'omesso pagamento delle somme dovute alla alla mancata consegna CP_1
delle note di credito a storno di prestazioni irregolari, ipotizzando una violazione del
Contratto di Convenzione sottoscritto tra le parti nel 2010, in quanto tale richiesta risultava non idonea a negare il pagamento delle prestazioni riconosciute per dovute;
dichiarava irricevibile, in quanto non fondata, la dedotta mancata applicazione dello sconto, pari al 20% del fatturato, ex art. 1, comma 796 lett. O della Legge 296/06
(finanziaria 2007).
Per l'effetto il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1053/2015 dichiarandolo esecutivo e condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese di lite che liquidava in complessivi €. 3.270,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA se dovute.
Tale sentenza era notificata unitamente all'atto di precetto in data 11.05.2022.
In data 24.05.2022 veniva, poi, notificato atto di rinuncia all'atto di precetto al fine di rispettare i termini previsti dall'art. 14 del D. L. 669/1996 convertito con modificazioni nella L. 30/1997, considerato che la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del
26 novembre 2021 n. 36856 ha superato il precedente orientamento, confermando la Parte natura di Enti Pubblici non economici delle
Nelle more del giudizio di opposizione, veniva incardinato dinanzi al Tribunale di
Salerno un ulteriore giudizio (R.G. 7431/2018) tra le medesime parti e promosso dalla
CP_1
La rilevanza dell'esito di tale processo è data dalla circostanza che oggetto del giudizio erano, tra le altre, anche le fatture relative ai mesi di gennaio-maggio 2010 e febbraio
2011 oggi all'attenzione del Collegio.
La in particolare, premetteva di aver stipulato con l' in data CP_1 Parte_1
20.01.10 un contratto di convenzionamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica nel primo trimestre 2010, tenuto conto dei limiti di spesa;
che, successivamente, in data 06.07.2010, le parti sottoscrivevano un contratto annuale per l'intero anno 2010, che assorbiva il precedente, prevedendo, all'art. 5, l'applicazione dello sconto del 20% ai sensi della L. 296/2006; che, pertanto, per l'anno 2010 veniva detratto a titolo di sconto l'importo di €. 28.415,75, come si evince dalle fatture n. 1/A Parte
– 36/A del 2010 nonché dalle contabili che, analogamente, per l'anno 2011, veniva stipulato contratto in data 14.04.2011, integrato da addendum del 06.10.2011, che imponeva nuovamente lo sconto del 20%, determinando una decurtazione di €.
26.639,06; che per l'anno 2012, con contratto del 29.08.2012, veniva applicato lo stesso sconto, con detrazione di €. 24.603,58.
La società deduceva che, in tal modo, l aveva illegittimamente trattenuto, Parte_1
nel triennio 2010-2012, la somma complessiva di €. 79.658,39, in quanto l'applicazione dello sconto era stata imposta unilateralmente su moduli predisposti Parte dall senza alcuna trattativa, e costituiva frutto di erronea interpretazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006. Chiedeva, quindi, all'Autorità adita di dichiarare l'illegittimità dello sconto imposto ed applicato dall per gli anni 2010, Parte_1
2011 e 2012 e per l'effetto di condannare la , al pagamento della somma Parte_1
complessiva di €. 79.658,39, oltre gli interessi legali maturati dalle singole fatture e fino al soddisfo.
Parte L si costituiva in quel giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice, l'esatto e integrale adempimento Parte del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 da parte dell e l'infondatezza, in ogni caso, della pretesa di interessi moratori.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3234/2021, pubblicata il 9/11/2021, dopo aver ritenuto infondate le difese della parte costituita, accoglieva il ricorso della CP_1
accertando l'inadempimento contrattuale dell' e condannandola al
[...] Parte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 79.658,39 (oltre interessi moratori) quale importo illegittimamente decurtato a titolo di sconto ex L. 296/2006 per le prestazioni rese nel triennio 2010-2012. La sentenza passava in giudicato in quanto non veniva appellata.
Tornando al processo di cui è causa, a seguito della notifica della sentenza di primo grado, con comunicazione trasmessa a mezzo pec del 27.05.2022, l Parte_1
chiedeva, “ferma e impregiudicata ogni valutazione in ordine alla proposizione dell'appello”, la revisione dei conteggi ritenendo che la mensilità relativa al mese di
Febbraio 2011 era già stata corrisposta con ordinativo n. 22190/2011.
La , riservandosi di verificare l'effettivo pagamento della mensilità di febbraio CP_1
2011, provvedeva a ricalcolare gli importi come richiesto dalla e pertanto Parte_1
rideterminava il dovuto, pur precisando che laddove all'esito di verifica contabile le somme esposte quali pagamento a saldo della mensilità di febbraio 2011 non dovessero risultare corrisposte sarebbero state richieste separatamente, in €. 28.644,81 (così determinati: €. 14.927,39 per sorta capitale;
€. 13.061,22 per interessi di mora al
30.05.2022; €. 350,00 competenze liquidate in D.I. n. 1053/2015; € 145,50 spese;
€ 52,50 Spese generali 15% D.M. 55/2014; € 16,10 Cassa Avvocati 4%; € 92,10
IVA 22%) a cui si aggiungevano €. 4.771,32 totali per le competenze dell'avvocato.
In data 07.07.2022, con mandato di pagamento n. 1121681, la provvedeva Parte_1
al pagamento delle competenze e spese legali ed, in data 23.08.2022, con mandato di pagamento n. 1127054, provvedeva al pagamento del capitale ed interessi, come rideterminati con la comunicazione del 30.05.2022, in favore della CP_1
Quindi, in data 15.07.2022, la provvedeva alla notifica dell'appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1485/2022, chiedendone la riforma e deducendo a motivi:
1) La erronea valutazione delle eccezioni sollevate in merito al saldo delle prestazioni erogate nei mesi da gennaio a maggio 2010, non avendo, in primo luogo, il Tribunale constatato l'erroneità dell'importo indicato come 15% delle fatture emesse in detto periodo, erroneità che era facilmente riscontrabile dalle fatture allegate al fascicolo del giudizio monitorio.; che, nello specifico,
l'opposta, nel periodo di riferimento, aveva emesso fatture per complessivi €
82.341,82, ovvero: n. 01/A per €17.841,82; n. 06/A per € 16.182,70; n. 09/A per € 15.384,63: n. 12/A per € 12.559,85; n. 15/A per € 18.564,16; n. 02/A per €
233,91; n. 07/A per €209,75; n. 10/A per €395,93; n. 13/A per € 171,65; n. 15/A per € 206,75; n. 03/A per € 303,43; n. 08/A per € 7.32; n. 11/A per € 58,84; n.
14/A per €64,82; n. 18/A per € 9,56. Alla somma totale pari ad € 82.341,82, andava poi detratto l'importo di € 291,25, quale valore della nota di credito dovuta per irregolarità accertate sulle prestazioni erogate, per una somma finale corrispondente ad € 82.050,57. La somma da corrispondere era, dunque, €
12.061,57, cioè il 15% di € 82.050,57, e non di € 14.172,42, come invece era stato indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante precisava che la differenza di € 1.819,60 tra l'importo indicato nel decreto ingiuntivo (€ 14.172,42) e quello effettivamente dovuto (€ 12.352,82 al lordo delle irregolarità) non era imputabile all'omessa applicazione del c.d.
“sconto” del 20%, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, bensì a un mero errore di calcolo della controparte. A riprova di ciò, veniva evidenziato che il 20% di € 14.172,42 non corrisponde a € 1.819,60, e che le fatture considerate nel decreto ingiuntivo erano già al netto dello sconto, il cui recupero era stato oggetto di separata azione giudiziaria (R.G. n. 7431/2018 del Tribunale di
Salerno), proposta solo successivamente al consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza.
Pertanto, secondo l'appellante, tutte le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure in ordine alla tematica dello “sconto” risultavano inconferenti rispetto al reale thema decidendum, che riguardava esclusivamente la corretta determinazione del saldo dovuto per il periodo gennaio-maggio 2010.
In secondo luogo, l'appellante deduceva che il Giudice di primo grado non aveva considerato che l'importo dovuto per il saldo delle prestazioni erogate nel periodo gennaio-maggio 2010 non era stato corrisposto dall' per la Parte_1
sussistenza di un elemento impeditivo della prestazione, costituito dalla mancata emissione, da parte dell'opposta, delle note di credito richieste per irregolarità da parte dell'opposta. A riguardo, l'appellante richiamava il contenuto dei contratti stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992 per l'anno
2010, evidenziando che il contratto provvisorio, relativo al primo trimestre, all'art. 9, comma 3, prevedeva espressamente che il pagamento del saldo fosse
“subordinato e sospeso” sino al ricevimento delle note di credito eventualmente Parte richieste dall' analogamente, il contratto definitivo per l'intero anno, all'art. 7, comma 2, ultimo periodo, stabiliva che il pagamento di ciascun saldo potesse avvenire solo “previa emissione da parte della struttura privata delle note Parte di credito richieste dalla . Parte L'appellante precisava che, nella specie, l aveva formalmente richiesto le note di credito con nota prot. n. 5272 del 24.05.2010, relativa al primo trimestre,
e con nota prot. n. 8597 del 04.11.2010, relativa al secondo trimestre, ma l'opposta non aveva provveduto alla loro emissione, né aveva impugnato gli accertamenti presupposti dinanzi al competente giudice amministrativo. Da ciò, secondo l'appellante, derivava la legittimità del mancato pagamento del saldo, essendo la sospensione espressamente prevista dalle clausole contrattuali e non essendo stata contestata la validità degli atti amministrativi che avevano fondato la richiesta di note di credito.
L'attrice, poi, sottolineava che anche nel corso del giudizio di primo grado l'opposta non aveva contestato la sussistenza di irregolarità, bensì solo il loro valore effettivo, sostenendo che le uniche irregolarità riguardavano il mese di maggio 2010 e che il loro valore era di €125,45 (e non di €291,25). Invero, quest'ultima aveva inviato un fax in data 20.01.2011 ai competenti uffici dell' rendendosi disponibile a rinunciare a detto importo. In Parte_1
relazione a ciò, l'appellante lamentava che l'opposta non si sarebbe dovuta limitare ad inviare un fax di rinuncia ma, come da contratto, avrebbe dovuto regolarizzare la propria situazione contabile, emettendo una nota di credito.
Con questo primo motivo, dunque, l' chiedeva di annullare e/o Parte_1
revocare, non sussistendone i presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per la sua concessione, il D.I. n. 1053/2015 – R.G. n. 3078/2015, emesso in data 10/04/2015 dal Tribunale Ordinario di Salerno e, in subordine, di accertare e dichiarare che l'importo eventualmente dovuto dall' , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., in favore della in persona del legale CP_1
rappresentante p.t, per il saldo delle prestazioni sanitarie erogate nei mesi da gennaio a maggio 2010 corrisponde ad € 12.061,57 e che la sua esigibilità, ai sensi dei contratti vigenti tra le parti, è subordinata alla previa emissione da parte della società creditrice di una nota di credito per accertate irregolarità, per €
291,25.
2) L'errata valutazione delle eccezioni sollevate relative al saldo delle prestazioni di febbraio 2011; più in particolare, l' lamentava in primo luogo che Parte_1
l'importo ingiunto era sbagliato, essendo il credito maturato dalla CP_1
pari a €. 1.818,46, e non a €. 2.243,85 come ingiunto, e in secondo luogo di aver già adempiuto, corrispondendo a titolo di saldo per il mese di febbraio 2011 la somma di €.1487,90, pari all'importo riportato in fattura decurtato di €.330,56 per irregolarità delle prestazioni erogate. A tal riguardo l'opponente osservava che la aveva emesso una nota di credito di corrispondente valore e CP_1
che l'avvenuto pagamento era già stato provato in primo grado attraverso la produzione dell'ordinativo di pagamento n. 22190 del 2.09.2011 in uno con la quietanza bancaria.
L'appellante precisava, inoltre, che per mero errore nella lettura della documentazione contabile, la differenza di €.425,41, fra quanto indicato nel D.I. quale saldo di febbraio 2011 (€. 2243,85) e quanto ritiene essere corretto
(€.1818,46) era stato indicato in sentenza come dovuto all'omessa applicazione dello sconto del 20%; al contrario, tale differenza doveva essere imputata al comprovato errore di calcolo di parte opposta. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che null'altro è dovuto, a qualsivoglia titolo, dall in Parte_1
favore della per il saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel mese CP_1
di febbraio 2011. La parte appellante concludeva chiedendo, altresì, di riconoscere in favore dall
[...]
, la vittoria di spese e competenze di causa, per il doppio grado di giudizio. Pt_1
Si costituiva la contestando le avverse pretese, deducendo, in particolare, CP_1
che per le fatture relative ai mesi da gennaio a maggio 2010 nessun errore di calcolo era stato commesso e che anzi l' continuava a prendere come riferimento Parte_1
gli importi fatturati al netto dello sconto del 20%. Affermava che l'importo totale delle fatture per il periodo da gennaio a maggio 2010 e febbraio 2011 era pari a €. 109.435,29
(ammontare prodotto dalla somma delle singole fatture emesse al lordo dello sconto la cui applicazione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent. n.
203/2008) il cui 15% era pari ad €. 16.415,29, ossia l'importo ingiunto. La CP_1
insisteva sull'illegittimità dell'applicazione dello sconto sottolineando l'avvenuto
[...]
passaggio in giudicato della sentenza n. 3234/2021 del Tribunale di Salerno che condannava l al pagamento delle somme illegittimamente trattenute a Parte_1
titolo di sconto con riguardo, tra le altre, proprio alle fatture rilevanti in questo giudizio.
Con riguardo all'eccezione di omesso pagamento delle somme dovute a seguito della mancata emissione della nota di credito per le prestazioni dell'anno 2010 osservava che la scansione temporale riportata dall'appellante era errata. Invero, con decreto Parte ingiuntivo n. 8589/2010 il Tribunale di Salerno ingiungeva all il pagamento del Parte 85% delle fatture emesse dalla relative al mese di maggio 2010. L CP_1
con la nota n. 273 del 19.01.2011 comunicava che non erano ammissibili al pagamento
€.125,45 per prestazioni erogate nel mese di Maggio 2010 e la con nota CP_1
fax del 20.1.2011 si rendeva disponibile a rinunciare a detta somma. Con mandato di pagamento del 07.02.11, l'appellante provvedeva al pagamento dell'85% ingiunto ed in quella sede stornava la somma di €.125,45, pur sempre rimanendo debitore del saldo così come ingiunto nel D.I. 1053/2015.
Con riferimento all'avveramento della condizione sospensiva, in ragione della mancata emissione delle note di credito, l'appellata osservava che nessuna violazione del contratto di convenzione del 2010 poteva essere integrata, in quanto dalla lettura dell'art. 7, comma 6, del contratto risultava chiaramente che la sospensione dei Parte pagamenti era subordinata alla ricezione delle note di credito da parte dell la quale poteva sospendere i pagamenti solo in riferimento alle singole scadenze di saldo e non con riguardo a tutti i saldi dovuti e non contestati. Chiedeva, dunque, a tal riguardo, il rigetto dell'eccezione e la conferma di quanto statuito dal Tribunale di primo grado.
Per quanto concerneva le eccezioni relative al saldo delle prestazioni di febbraio 2011, Parte l'appellante osservava che l errava nella quantificazione della base di calcolo per la determinazione del saldo dovuto, in quanto prendeva in considerazione l'importo fatturato al netto dello sconto illegittimamente applicato.
La società appellata rilevava, inoltre, che al termine del giudizio di primo grado, su richiesta dell'opponente, provvedeva al ricalcolo provvisorio del quantum debeatur detraendo l'importo di €. 2243,87, ingiunto a titolo di saldo delle fatture del mese di febbraio, dal credito complessivo, avendo l' eccepito in via stragiudiziale Parte_1
di aver già provveduto al pagamento e ciò in attesa di verificazione della documentazione contabile, ove possibile, essendo trascorsi più di dieci anni dall'asserito avvenuto pagamento. In ogni caso, la sottolineava che, CP_1
seppure la controparte davvero avesse già provveduto al pagamento, comunque si Parte sarebbe trattato di un pagamento parziale posto che l ha sempre preso in considerazione gli importi fatturati al netto dello sconto del 20%.
L'appellata in conclusione chiedeva la conferma della sentenza n. 1485/2022 emessa dal Tribunale di Salerno e la conseguente conferma del D.I. n. 1053/2015. Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese e ai compensi del presente grado di giudizio e il pagamento del risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché la controparte aveva avuto un comportamento incoerente e confusionario in quanto, dapprima, aveva chiesto e ottenuto in via stragiudiziale la decurtazione di somme dall'importo ingiunto e, poi, aveva instaurato il giudizio d'appello, pagando, tuttavia, nelle more, le somme così come ricalcolate dalla Controparte_1 Il Collegio all'udienza del 12.01.23, rilevato che per la controversia l'udienza poteva essere sostituita dal deposito delle note scritte, rinviava la causa all'udienza del
12.10.23 per la precisazione delle conclusioni e in data 26 ottobre 2023 assegnava la causa a sentenza concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte Nella comparsa conclusionale l insisteva per l'accoglimento delle proprie domande evidenziando nuovamente l'errore nel calcolo del quantum debeatur affermando che erano inconferenti le avverse argomentazioni sulla tematica del c.d.
“sconto”, presentando le fatture portate nel D.I. opposto importi al netto del 20% corrispondente allo “sconto” (per tale ragione, infatti, l'opposta aveva agito per il recupero di quanto dovuto a detto titolo in seguito, con separata azione).
La nella prima comparsa conclusionale affermava che, a ben vedere, CP_1
l'importo complessivo per le prestazioni erogate, al lordo dello sconto forzoso, era pari ad €. 113.073,18 e che, nonostante il 15% dovuto sarebbe stato uguale a €. 16.960,97, Parte cui andavano detratti €. 125,45 per le prestazioni ritenute irregolari dalla l'importo ingiunto era stato di soli €. 16.415,29. L'appellata, dunque, ribadiva le sue Parte conclusioni sottolineando l'errore in cui era incorsa l nel calcolo dell'importo complessivamente dovuto sulla base delle fatture. Insiste, ancora, nella richiesta di valutazione del comportamento della parte avversa al fine di sentirla dichiarare responsabile per i danni ai sensi dell'art 96 c.p.c. e si riporta per il resto alla comparsa di costituzione e risposta.
In data 11 aprile 2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, chiedendo alle parti di interloquire in merito 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti e, quindi, fissava per l'espletamento dei suddetti incombenti l'udienza del 3 ottobre 2024. Nelle note di trattazione scritta la osservava che agli atti del giudizio CP_1
erano presenti, ritualmente depositati e non contestati, il contratto interinale di accreditamento datato 20.10.2010; il contratto di accreditamento definitivo datato
06.07.2010; il contratto di accreditamento datato 14.04.2011. Rilevava, inoltre, che la stipula del contratto nel corso dell'anno finanziario di riferimento non incide sul diritto dell'appellata a vedersi remunerare le prestazioni eseguite durante i mesi gennaio- maggio 2010 ed il mese di febbraio 2011 rientrando le stesse nel perimetro contrattuale.
L nelle note si riportava a quanto già esposto ed allegato in precedenza e Parte_1
chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali.
In data 17 ottobre il Collegio assegnava la causa a sentenza, con i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La nella seconda comparsa conclusionale si riportava a quanto già CP_1
espresso nei precedenti atti, ma precisava una circostanza relativa al contratto ex art 8 quinquies del 2011. Tale contratto, che prevedeva il pagamento in un'unica tranche di tutti gli importi fatturati, era stato stipulato nell'aprile del 2011 con la conseguenza che per le prestazioni rese prima di quella data l' aveva provveduto a liquidare Parte_1
i compensi secondo il metodo stabilito nel contratto relativo all'anno precedente, ossia una prima tranche dell'85% del fatturato a titolo di acconto entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento e una seconda, a titolo di saldo, in mesi diversi a seconda del mese di riferimento delle fatture (art. 9 contratto provvisorio 2010 e art. 7 contratto definitivo 2010).
L , nella seconda comparsa conclusionale, rilevava in via preliminare che Parte_1
in atti non risulta versato il decreto regionale di accreditamento per gli anni 2010 e
2011 e che le prestazioni di cui si stava chiedendo la remunerazione erano state erogate prima della stipula dei contratti;
nel merito, si riportava ai propri scritti insistendo nell'accoglimento delle domande. La nella replica alla comparsa conclusionale contestava la fondatezza e CP_1
Parte la pertinenza di quanto dedotto dall in via preliminare ed insisteva nel rigetto della domanda attorea.
Il Collegio, con ordinanza datata 25 febbraio 2025, rilevava che in controversie analoghe a quelle di cui era causa, la Corte di Cassazione aveva ravvisato ipotesi di giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi accordi scritti e, dunque, invitava le parti ad interloquire sul punto, rimetteva la causa sul ruolo, fissando udienza il 12 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e assegnando alle parti il termine di 40 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione indicata.
Nella memoria autorizzata la rilevava che sull'esistenza CP_1
dell'accreditamento e dei validi contratti scritti si era formato il giudicato interno e insisteva nel rigetto dell'appello. Svolgeva uguali difese anche nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/06/25. L nelle note del 12.06.25 si riportava Parte_1
ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi già rassegnate e chiedeva che la causa fosse decisa.
Il Collegio assegnava la causa in decisione in data 8 luglio 2025 concedendo i termini di cui all'art 190, ridotti a 30 gg + 20 gg.
Nelle comparse conclusionali le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive argomentazioni.
Successivamente, la depositava una memoria di replica sottolineando CP_1
nuovamente l'illegittimità dell'applicazione dello sconto del 20%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in relazione all'invito rivolto alle parti, con ordinanza del 15 luglio
2024, ad interloquire in merito alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali, il Collegio ritiene necessario precisare quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto Parte_3
l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta successivamente - e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 15\09\2024, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle Pt_1
prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, questa Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione
-anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr.
Cass. n. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n.
32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché
Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23). D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n. 7073/24).
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia Pt_1
delle statuizioni emesse in prime cure -ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, in relazione all' “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche con riferimento agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità - in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall' con le strutture private per assenza della Pt_1 necessaria forma scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo,
Cass., ordinanza n. 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-
1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a
Cass. Sezioni Unite 26242 e n. 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017;
Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020).
Ciò nondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza Pt_1
di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive).
Di talché la Corte d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno, in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti.
Con il primo motivo l'appellante lamentava una inesattezza nel calcolo dell'importo ingiunto a titolo di saldo per le fatture emesse dalla per i mesi da gennaio CP_1
a maggio 2010 e precisava che questa non era imputabile all'omessa applicazione dello sconto del 20% previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006, ma era dovuto ad una erronea nella lettura della documentazione contabile;
le fatture portate nel decreto ingiuntivo, infatti, erano già al netto del cd. sconto come dimostrava la circostanza che la avesse agito con un separato giudizio per ottenere la corresponsione CP_1
dell'importo illegittimamente decurtato a titolo di sconto (il riferimento è al processo definito con sentenza n. 3234/2021 del Tribunale di Salerno). Parte L' specificava, inoltre, che l'importo dovuto a titolo di saldo era pari ad
€12.352,82, da cui dovevano essere decurtati €.291,25 per irregolarità accertate.
Rilevava, ancora, che, avendo omesso la di emettere note di credito per queste CP_1
irregolarità, si era avverata la condizione sospensiva prevista dall'art. 9, comma 3, del contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, che rendeva inesigibile il pagamento Parte del saldo e non responsabile l' del ritardato adempimento.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della documentazione contabile e, in particolare, dalle fatture emesse dalla
, non contestate sul punto dall' , emerge chiaramente la distinzione CP_1 Parte_1
tra: imponibile, somma da decurtare a titolo di sconto ai sensi dell'art 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 e totale da pagare (in alcuni casi comprensivo anche della somma versata per il bollo).
Orbene, acclarato che la giurisprudenza è costante nel ritenere contra ius l'applicazione del suddetto sconto nel periodo di riferimento e che tra le parti è ormai passata in giudicato la sentenza n. 3234/2021 del Tribunale di Salerno che accertava, anche in relazione alle fatture oggetto del presente giudizio, l'illegittima applicazione dello sconto, occorre procedere al calcolo del quantum debeatur in forza delle fatture, per poi valutare se le somme ingiunte con decreto siano effettivamente maggiori come sostenuto dall'appellante.
La somma algebrica degli imponibili riportati sulle singole fatture è pari ad €.
113.071,18, il cui 15% è di €. 16.960,67, dei quali €.14716,80 dovuti per le prestazioni erogate nei mesi da gennaio a maggio 2010 e €.2243,87 per quelle del febbraio 2011.
Ciò posto, l affermava che da quanto fatturato doveva essere detratta la Parte_1
somma di €.291,25 pari al valore delle irregolarità contestate con nota prot. n. 5272 del
24/05/2010, riguardante il I trimestre 2010 e con nota n. 8597 del 04/11/2010, riguardante il II trimestre 2010.
Di converso, la parte appellata lamentava la genericità dell'eccezione, affermava di aver comunicato, a mezzo nota fax, la rinuncia al credito di €.125,45, pari al valore delle irregolarità contestate per il mese di maggio 2010, nonostante tale contestazione fosse avvenuta nel mese di novembre, ben oltre quindi il termine del 30 settembre 2010 previsto dal contratto per il pagamento del saldo. In sede di comparsa di risposta sosteneva che la somma di €.125,45 fosse stata già stornata dal pagamento effettuato con mandato del 07.02.11 relativo all'85% delle fatture emesse per il mese di maggio
2010; viceversa, nella prima comparsa conclusionale affermava che l'importo di Parte
€.125,45 doveva essere stornato dalla somma che l avrebbe dovuto pagare a saldo del 15%.
Parte Orbene, nel merito, l' ha assolto il suo onere probatorio con riferimento all'effettiva esistenza di questi crediti, riconosciuti, seppur parzialmente, anche dalla controparte.
La , di contro, da un lato non ha impugnato gli atti di accertamento delle CP_1
irregolarità dinanzi alla competente Autorità, e, dall'altro, non ha provato di aver effettivamente decurtato le somme contestate dal credito complessivo ed è stata anche contraddittoria nelle sue argomentazioni, affermando, dapprima, l'avvenuto storno Parte della somma di €.125,45 dall'importo pagato dall con il mandato di pagamento del 7.02.11 (v. comparsa di costituzione e risposta) e, di poi, dichiarando che tale importo avrebbe dovuto essere stornato dal successivo pagamento del saldo (v. prima comparsa conclusionale). Da ciò ne consegue che l'intero importo imputabile alle irregolarità debba essere detratto da quanto dovuto dall a titolo di saldo Parte_1
Parte e che quindi l' avrebbe dovuto corrispondere in totale, per i mesi da gennaio a maggio 2010, €14.425,55 (ossia i €.14716,80 fatturati decurtati di €. 291,25 per irregolarità).
Tutto ciò premesso, appare evidente come la somma ingiunta a titolo di saldo, per €.
14.172,42, è inferiore a quanto effettivamente l' avrebbe dovuto Parte_1
Parte corrispondere, sicché la prima doglianza dell è priva di fondamento. Altrettanto priva di fondamento è l'eccezione di avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 9 del contratto provvisorio 2010 e art. 7 del contratto definitivo
2010 che avrebbe determinato l'inesigibilità del credito in esame.
Sotto tale profilo, all'art. 7 del contratto era convenuto che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione, da parte della struttura privata, delle note Parte di credito richieste dall' sia con riguardo ad eventuale contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi dell'art. 5, III comma del contratto”.
L'interpretazione letterale e sistematica della disposizione impone in capo al centro accreditato l'obbligo del rilascio della relativa nota di credito con riguardo alle prestazioni oggetto di contestazione, ai fini di regolarità contabile. Non può ritenersi che tale clausola integri una condizione sospensiva del pagamento, con riferimento al credito per il quale è stata già riscontrata la relativa regolarità contabile: alcuna specifica ragionevole esigenza di interesse pubblico potrebbe al riguardo giustificare una tale dilazione di pagamento.
In altre parole, è inesigibile il solo credito relativo ai corrispettivi maturati con riferimento alle sole prestazioni irregolari per cui era stata richiesta l'emissione della nota di credito, e non anche l'intero credito maturato.
In conclusione, il motivo è infondato, in quanto la somma ingiunta è inferiore a quanto effettivamente dovuto dall a titolo di saldo del corrispettivo per le Parte_1
prestazioni rese dalla nel periodo da gennaio a maggio 2010 e in quanto il CP_1
credito era già esigibile al momento dell'instaurazione del giudizio monitorio.
Con il secondo motivo di appello, l' lamentava l'errata quantificazione Parte_1
dell'importo ingiunto attribuibile ad un errore contabile (essendo le fatture emesse già al netto dello sconto) ed affermava di aver già adempiuto alla propria obbligazione, avendo versato a favore della la somma di €.1487,90, pari alla somma CP_1 realmente dovuta a titolo di saldo per il mese di febbraio 2011, ossia €. 1.818,46, decurtato di €.330,56 per irregolarità delle prestazioni erogate.
La doglianza va accolta nei limiti di seguito illustrati.
Per ragioni di sinteticità si richiama quanto detto in ordine alla necessità di procedere dapprima al calcolo delle somme effettivamente dovute dall alla Parte_1 CP_1
in relazione alle prestazioni effettuate nel febbraio 2011, per poi verificare se tale importo corrisponda o meno a quello ingiunto.
Dalla somma algebrica degli importi fatturati dalla per il periodo di CP_1
riferimento emerge che il corrispettivo per le prestazioni rese è di €.2243,87.
L eccepisce che all'importo fatturato debbano essere decurtati €.330,56 Parte_1
per irregolarità delle prestazioni erogate e, tale circostanza, oltre ad essere stata provata dall'allegazione di parte, risulta anche non essere stata oggetto di contestazione dalla controparte costituita.
Ne consegue che, dovendosi detrarre €.330,56 per le irregolarità all'importo pari a
€.2243,87 dovuto, l avrebbe dovuto corrispondere alla €. Parte_1 CP_1
1913,13.
L'appellante eccepisce, altresì, di aver già provveduto alla corresponsione del saldo per tale mensilità versando €.1487,90 (equivalenti all'importo riportato in fattura e ritenuto dalla stessa corretto, ossia €. 1.818,46, decurtato di €.330,56 per irregolarità delle prestazioni erogate). A tal riguardo afferma di aver prodotto l'ordinativo di pagamento n. 22190 del 2.09.2011 in uno con la quietanza bancaria.
Orbene, in atti versa esclusivamente l'ordinativo di pagamento n. 22190 nella cui causale effettivamente vengono menzionate le fatture di febbraio 2011 nn. 4/A, 5/A,
6/A, ma nell'elenco degli importi oggetto di bonifico (o di versamento in conto corrente) non risultano quelli riportati nelle fatture (né al netto degli sconti né al lordo degli stessi) e l'appellante neanche si è premurata di evidenziare quali siano i pagamenti riferibili alla mensilità in causa, sicché appare oggettivamente impossibile per il Collegio accertare l'avvenuto pagamento, non avendo la parte assolto pienamente al suo onere probatorio.
Parte Tutto ciò premesso, per le prestazioni rese nel mese di febbraio 2011 l è debitrice nei confronti della dell'importo pari ad €.1913,13 e non ad € 2.243,87, CP_1
sicché il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Parte La parte appellata chiedeva la condanna dell a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. per aver tenuto un comportamento incoerente e confusionario in quanto, dapprima, aveva chiesto e ottenuto in via stragiudiziale la decurtazione di somme dall'importo ingiunto e, poi, aveva instaurato il giudizio d'appello, pagando, tuttavia, nelle more, le somme così come ricalcolate dalla Controparte_1
La domanda non merita accoglimento.
L non può essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art 96 c.p.c. avendo Parte_1
agito nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
La parte appellata, infatti, nel comunicare il ricalcolo dell'importo del credito, lungi dal rinunciare al credito relativo alla mensilità di febbraio, espressamente si riservava di richiedere successivamente la somma ingiunta, laddove dalla verifica contabile fosse Parte emerso che l' non aveva già provveduto al pagamento.
Ne consegue che l'appellante aveva interesse a proporre appello per vedere accertato, con efficacia di giudicato, l'importo effettivamente dovuto alla struttura privata.
In considerazione dell'esito complessivo della lite e della minima riduzione degli Parte importi richiesti in D.I. le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico dell' in virtù della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1485/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza,
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1053/2015 del Tribunale di Salerno.
3) Condanna l' al pagamento di €. 16.085,55 di cui €. 14.172,42 per Parte_1
le prestazioni rese tra gennaio e maggio 2010 e €. 1913,13 per le prestazioni rese nel mese di febbraio 2011.
4) Condanna l' a rifondere all'appellata le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in €. 300,00 per spese e €. 2540,00 per onorario e, per il secondo grado, in €. 2906,00 per onorario il tutto oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti