Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2332/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 28.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MONICA COLANGELO (C.F.: ), C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in PP LU (PZ) alla via Cavour n. 13 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA COLANGELO (C.F.: ), C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in PP LU (PZ) alla via Cavour n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il P.M. come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 20.6.2024 ai sensi degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli RO (7.10.2017) e
(11.8.2022), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito PE [...]
e adottarsi ogni altro conseguente provvedimento in ordine all'assegnazione della CP_1 casa coniugale, sita in EN di UC (PZ) alla via Silvio Pellico n. 9, all'affidamento, al mantenimento e al regime di frequentazione con i figli e al proprio mantenimento, nonché successivamente pronunciarsi sentenza divorzile.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 18.10.2024, Controparte_1
è comparso personalmente in udienza e la causa è stata rinviata per consentire alle parti di rinvenire accordo.
In data 11.11.2024 il resistente si è costituito in giudizio depositando, unitamente alla ricorrente, accordo di separazione personale e divorzio.
In particolare, le parti hanno domandato pronunciarsi la di loro separazione personale e, decorso il termine previsto dall'art. 3, Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in EN di UC (PZ) il 5.1. 2017, alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 2332/2024
III All'udienza del 13.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore, esaminate le condizioni di separazione personale e divorzio convenute dalle parti, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IV Con sentenza parziale n. 1901/2024 pubblicata il 21.11.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti in causa omologando il relativo accordo e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
V All'udienza del 28.5.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazioni sottoscritte di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nonché la sentenza di separazione personale n. 1901/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
VI Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata
3 R.G. N. 2332/2024 pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, in considerazione del luogo in cui svolge attività lavorativa il padre (fuori regione-nord Italia) nonché della capacità reddituale afferente a ciascun genitore, sono conformi agli interessi dei figli minorenni e sia avuto riguardo all'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia circa il Per_2 PE sostentamento materiale, non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, motivi per cui si ritiene di poter disporre l'omologa delle condizioni divorzili convenute fra le parti in causa come sopra trascritte.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 R.G. N. 2332/2024 il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2332 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, tra e Parte_1 [...] con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, CP_1 definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in EN di UC (PZ) il 5.1.2017 da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.6.1983, e (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 25.5.1979, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 1,
Parte I, anno 2017;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di UC (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5