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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2505/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Guya Fossa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano in data 15.5.1969
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Ab. Elisa Vigolo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tribiano in data 31.1.2015
(anno 2015 atto n. 1 parte I)
In regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre in Tribiano, Via W. Tobagi n.
2. Tutte le decisioni di maggiori rilevo riguardanti la vita, l'istruzione e l'educazione di saranno Persona_1
assunte dai genitori in accordo tra di loro. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minore presso di sé.
3) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia, fatto sempre salvo ogni diverso e migliore accordo avuto riguardo alle esigenze e alle necessità dei genitori e della bambina, con le seguenti tempistiche e modalità:
- a week end alternati, il padre si recherà a prendere presso l'abitazione materna Persona_1
la mattina del sabato alle ore 10.00, per riaccompagnarvela la domenica sera entro le
19.00. In tali occasioni, sino a che il signor non avrà reperito una soluzione Parte_2 abitativa congrua ad ospitare la figlia, starà con lui presso l'abitazione della Persona_1 nonna paterna in Milano, Via Lomazzo n. 27; atteso l'autismo di le parti concordano Per_1 che, prima di dare corso all'alternanza dei week end, il signor dovrà confrontarsi Parte_2
con il centro che ha in cura la bambina (Cooperativa Sociale Amicizia di Codogno) per valutare le migliori e più opportune modalità di gestione della piccola in assenza della madre. Da parte sua, la signora si rende ovviamente disponibile a compiere tutto Pt_1
quanto necessario alla luce delle indicazioni del predetto centro;
- tutti i mercoledì, e quantomeno sino a che non avrà reperito una occupazione lavorativa, il padre si recherà a prendere all'uscita da scuola e starà con lei, eventualmente Persona_1 presso l'abitazione della signora sino a che questa non farà rientro dal lavoro;
Pt_1
- il signor potrà in ogni caso sempre vedere la figlia, recandosi presso l'abitazione Parte_2 di Tribiano, con l'unica condizione del congruo preavviso (almeno tre giorni lavorativi);
- durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori un Persona_1
periodo di almeno due settimane consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Il restante periodo potrà essere trascorso da con i nonni o presso Persona_1
centro estivi;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà sempre con la famiglia Persona_1
materna la sera della vigilia ed il giorno di Natale con quella paterna. I restanti giorni saranno trascorsi dalla bambina in misura preferibilmente paritetica con ciascuno dei genitori;
- le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore
(Pasqua 2025 con la madre);
- gli eventuali ponti scolastici saranno trascorsi da con il genitore cui spetterà, Persona_1 di volta in volta, il fine settimana correlato, fermo il criterio dell'equa distribuzione di tali periodi tra i genitori, ove possibile, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze e degli interessi della bambina;
- i genitori dovranno, in ogni caso, comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno con la figlia, garantendo di rendersi reperibili almeno una volta al giorno e/o comunque tutte le volte che questa desidererà contattare il genitore assente, anche se all'estero.
4) La casa coniugale di Tribiano, Via W. Tobagi n. 2 e relative pertinenze, di esclusiva proprietà della signora rimane definitivamente assegnata alla stessa con tutti i beni e gli arredi Pt_1
in essa contenuti ad eccezione dei beni di esclusiva proprietà del signor già Parte_2
individuati dalle parti, che questi si impegna ad asportare a sua cura e spese entro e non oltre
30 (trenta) giorni dal deposito del presente ricorso.
5) A titolo di contribuzione al mantenimento di , il signor provvederà a Persona_1 Parte_2
corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità, e sino a che permarrà il suo attuale stato di disoccupazione, la somma mensile di € 100,00, mediante bonifico bancario alle coordinate allo stesso già note. si impegna ad Parte_2
informare di sue eventuali assunzioni, nonché ad esibirle a semplice Parte_1 richiesta la documentazione atta a comprovare l'entità della sua retribuzione (lettera di assunzione e buste paga). Le parti sin d'ora concordano che, a far data dal mese successivo a quello di assunzione, il la contribuzione paterna al mantenimento della figlia sarà Parte_2
così rimodulata:
- € 200,00 al mese in caso di retribuzione netta compresa tra € 1.000,00 ed € 1.200,00;
- € 350,00 al mese in caso di retribuzione netta compresa tra € 1.200,00 ed € 1.500,00.
Importi rivalutabili ISTAT come per legge, prima rivalutazione gennaio 2026.
6) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie di , Persona_1
con le modalità e secondo le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e condividere e che convengono costituire parte integrante del presente accordo.
7) L'importo di cui all'A.U.U. sarà percepito integralmente dalla signora e l'assegno Pt_1
di invalidità INPS della figlia continuerà ad essere utilizzato per le sue esigenze mediche.
8) Le parti si impegnano a non far frequentare eventuali nuovi compagni alla figlia, se non con l'assenso e/o in presenza dell'altro genitore.
9) Le parti si danno reciproco assenso al rinnovo - rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minore e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
10) I coniugi dichiarano di aver regolamentato con i patti sopra esposti tutti i loro rapporti, patrimoniali e non, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatte salve le condizioni di cui al presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Tribiano (MI) in data 31.1.2025;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tribiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Guya Fossa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano in data 15.5.1969
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Ab. Elisa Vigolo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tribiano in data 31.1.2015
(anno 2015 atto n. 1 parte I)
In regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre in Tribiano, Via W. Tobagi n.
2. Tutte le decisioni di maggiori rilevo riguardanti la vita, l'istruzione e l'educazione di saranno Persona_1
assunte dai genitori in accordo tra di loro. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minore presso di sé.
3) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia, fatto sempre salvo ogni diverso e migliore accordo avuto riguardo alle esigenze e alle necessità dei genitori e della bambina, con le seguenti tempistiche e modalità:
- a week end alternati, il padre si recherà a prendere presso l'abitazione materna Persona_1
la mattina del sabato alle ore 10.00, per riaccompagnarvela la domenica sera entro le
19.00. In tali occasioni, sino a che il signor non avrà reperito una soluzione Parte_2 abitativa congrua ad ospitare la figlia, starà con lui presso l'abitazione della Persona_1 nonna paterna in Milano, Via Lomazzo n. 27; atteso l'autismo di le parti concordano Per_1 che, prima di dare corso all'alternanza dei week end, il signor dovrà confrontarsi Parte_2
con il centro che ha in cura la bambina (Cooperativa Sociale Amicizia di Codogno) per valutare le migliori e più opportune modalità di gestione della piccola in assenza della madre. Da parte sua, la signora si rende ovviamente disponibile a compiere tutto Pt_1
quanto necessario alla luce delle indicazioni del predetto centro;
- tutti i mercoledì, e quantomeno sino a che non avrà reperito una occupazione lavorativa, il padre si recherà a prendere all'uscita da scuola e starà con lei, eventualmente Persona_1 presso l'abitazione della signora sino a che questa non farà rientro dal lavoro;
Pt_1
- il signor potrà in ogni caso sempre vedere la figlia, recandosi presso l'abitazione Parte_2 di Tribiano, con l'unica condizione del congruo preavviso (almeno tre giorni lavorativi);
- durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori un Persona_1
periodo di almeno due settimane consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. Il restante periodo potrà essere trascorso da con i nonni o presso Persona_1
centro estivi;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà sempre con la famiglia Persona_1
materna la sera della vigilia ed il giorno di Natale con quella paterna. I restanti giorni saranno trascorsi dalla bambina in misura preferibilmente paritetica con ciascuno dei genitori;
- le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore
(Pasqua 2025 con la madre);
- gli eventuali ponti scolastici saranno trascorsi da con il genitore cui spetterà, Persona_1 di volta in volta, il fine settimana correlato, fermo il criterio dell'equa distribuzione di tali periodi tra i genitori, ove possibile, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze e degli interessi della bambina;
- i genitori dovranno, in ogni caso, comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno con la figlia, garantendo di rendersi reperibili almeno una volta al giorno e/o comunque tutte le volte che questa desidererà contattare il genitore assente, anche se all'estero.
4) La casa coniugale di Tribiano, Via W. Tobagi n. 2 e relative pertinenze, di esclusiva proprietà della signora rimane definitivamente assegnata alla stessa con tutti i beni e gli arredi Pt_1
in essa contenuti ad eccezione dei beni di esclusiva proprietà del signor già Parte_2
individuati dalle parti, che questi si impegna ad asportare a sua cura e spese entro e non oltre
30 (trenta) giorni dal deposito del presente ricorso.
5) A titolo di contribuzione al mantenimento di , il signor provvederà a Persona_1 Parte_2
corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità, e sino a che permarrà il suo attuale stato di disoccupazione, la somma mensile di € 100,00, mediante bonifico bancario alle coordinate allo stesso già note. si impegna ad Parte_2
informare di sue eventuali assunzioni, nonché ad esibirle a semplice Parte_1 richiesta la documentazione atta a comprovare l'entità della sua retribuzione (lettera di assunzione e buste paga). Le parti sin d'ora concordano che, a far data dal mese successivo a quello di assunzione, il la contribuzione paterna al mantenimento della figlia sarà Parte_2
così rimodulata:
- € 200,00 al mese in caso di retribuzione netta compresa tra € 1.000,00 ed € 1.200,00;
- € 350,00 al mese in caso di retribuzione netta compresa tra € 1.200,00 ed € 1.500,00.
Importi rivalutabili ISTAT come per legge, prima rivalutazione gennaio 2026.
6) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie di , Persona_1
con le modalità e secondo le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e condividere e che convengono costituire parte integrante del presente accordo.
7) L'importo di cui all'A.U.U. sarà percepito integralmente dalla signora e l'assegno Pt_1
di invalidità INPS della figlia continuerà ad essere utilizzato per le sue esigenze mediche.
8) Le parti si impegnano a non far frequentare eventuali nuovi compagni alla figlia, se non con l'assenso e/o in presenza dell'altro genitore.
9) Le parti si danno reciproco assenso al rinnovo - rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minore e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
10) I coniugi dichiarano di aver regolamentato con i patti sopra esposti tutti i loro rapporti, patrimoniali e non, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatte salve le condizioni di cui al presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Tribiano (MI) in data 31.1.2025;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tribiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG