Articolo 1656 del Codice civile
Articolo 1655Articolo 1657
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19 aprile 1942
Art. 1656.

(Subappalto).

L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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