Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1656.
(Subappalto).
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
(Subappalto).
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
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- 1. Studio Legale Pietrangeli Bernabeihttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 19 marzo 2025 · 242.94821
Consenso del committente all′esecuzione delle opere in subappalto (Cc, articolo 1656) In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all′esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del Cc, il ricorso dell′appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 06/07/2025, n. 1010Provvedimento: […] della sentenza del primo giudice per carenza di motivazione e per violazione dell'articolo 1656 c.c. […] Dunque, anche tale tipologia contrattuale deve ritenersi a forma libera, non ostando in senso contrario la necessità, imposta dall'art. 1656 cod. civ., dell'autorizzazione - o della successiva adesione - del committente, la quale non solo non deve essere espressa, ben potendo risultare anche da “facta concludentia”, […] 5 dell'art. 1656 c.c., ovvero la circostanza che i due contratti di appalto stipulati in dataLeggi di più...
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