Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01904/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2025, proposto da
AR EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Moira Zanatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3818/2024 del Tribunale di Milano - sezione lavoro - pubblicata il 01/08/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico – a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. – e in tale forma notificata al Ministero il 22/08/2024, il giudice ordinario ha condannato, tra l’altro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto dell’odierna parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente l’importo di euro 500 annui per anni scolastici non indicati né nel dispositivo (che rinvia agli “ anni scolastici sopra indicati ”), né in alcuna altra parte della sentenza (ove peraltro non sono riportate le conclusioni rassegnate dalle parti).
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che la porzione di giudicato predetta non è stata eseguita dall’amministrazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
All’udienza camerale del 18 novembre 2025, parte ricorrente ha insistito nella propria domanda e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile, poiché la sentenza – come notificata all’amministrazione personalmente in data 22 agosto 2024 – contiene un capo di condanna a una somma di pagamento non determinata.
Esso non costituisce quindi, da sé solo e nella forma in cui è stata notificata, un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per difetto del requisito della liquidità del diritto.
Ogni valutazione sulla determinabilità della somma a mezzo del rinvio alle conclusioni rassegnate dalle parti in atti (come ritenuto da Cass. civ., Sez. lavoro, 01/08/2014, n. 17537) è in questa sede superflua, dal momento che il titolo non è stato notificato alla parte personalmente in una forma validamente eseguibile (vale a dire con estratto autenticato degli atti di parte in cui le conclusioni venivano rassegnate nel corso del giudizio civile).
3. Le spese vengono compensate tra le parti, in considerazione della costituzione solo di rito dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SS, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
RA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | RI DA SS |
IL SEGRETARIO