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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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14 ottobre 2023
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Art. 155. (( (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). )) (( 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale e' presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e puo' contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5))
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale e' presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e puo' contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5))
Commentari • 24
- 1. Art. 161 testo unico bancariohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge …
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Giurisprudenza • 57
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