Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2573
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Sentenza 5 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Palermo, in particolare dal Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, il 5 giugno 2025. La parte ricorrente ha presentato opposizione contro un'ordinanza ingiunzione, sostenendo l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e la prescrizione ex art. 28 della stessa legge. La parte resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Il Giudice ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza ingiunzione. Nella motivazione, ha evidenziato che la notifica della contestazione era avvenuta oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza dei contributi omessi, rendendola tardiva e quindi inefficace. Ha richiamato il principio della ragione più liquida, che consente di affrontare prima le questioni di più facile soluzione, e ha sottolineato l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981, confermando che la violazione era estinta per decorrenza dei termini. Infine, ha condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dello Stato, in considerazione del gratuito patrocinio della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2573
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 2573
    Data del deposito : 5 giugno 2025

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