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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20934/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.06.2024 da
1) Parte_1 nato/a in Bielorussia, il 23 ottobre 1985 cittadino/a: bielorussa
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]in Capponi Piero n.5 con l'Avv. Alessandra Fornesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato/a a Milano il 25 maggio 1981 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Marina Scotti e l'Avv. Francesca Maria Moretti presso il quale ha eletto domicilio telematico con il figlio minore nato il [...] a [...], di Persona_1 cittadinanza italiana pagina 1 di 5
FATTO
Le parti, a seguito di instaurazione giudiziale del procedimento, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo con istanza depositata in data 3 dicembre 2024 e hanno, quindi, congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1.disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori;
Persona_1
2.disporre il collocamento prevalente del minore presso e con la madre;
Per_1
3.disporre che , nei mesi di permanenza a Milano, potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_2 secondo le seguenti modalità, in particolare:
-il padre accompagnerà il figlio a scuola ogni settimana per due mattine (martedì e mercoledì);
-il padre andrà a prendere il figlio a scuola il martedì e il giovedì di ogni settimana accompagnandolo alle terapie e riportandolo alla madre per l'ora di cena (entro le ore 19.30);
-il padre terrà con sé il minore a week end alternati dal venerdì dopo la scuola (accompagnandolo alle terapie) sino alla domenica entro le ore 19.30;
-il padre trascorrerà le proprie vacanze personali per un periodo di due settimane che il medesimo individuerà nei mesi di febbraio/marzo e che comunicherà alla madre almeno 20 giorni prima;
pertanto, in tale periodo le frequentazioni con saranno sospese;
Per_1
4.disporre la regolamentazione dei periodi vacanzieri secondo le seguenti modalità, in particolare:
a) durante le vacanze di Natale, i genitori terranno con sé ad anni alterni per il periodo dal 23 al Per_1
30 dicembre o dal 30 al 6 gennaio (il padre nell'anno 2024 terrà con sé per il primo periodo, Per_1 nell'anno 2025 per il secondo periodo, e così via);
b) i ponti saranno accorpati ai week end di spettanza di ciascun genitore (il padre trascorrerà con il figlio il Ponte dell'Immacolata 2024);
c) i genitori terranno con sé il minore nel periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con il
Carnevale (nel 2025 trascorrerà con la madre la Pasqua e con il padre il Carnevale e così via;
Per_1 per l'anno 2025, in via eccezionale, sarà applicato il seguente calendario: la madre terrà con sé Per_1 dal giorno 17 aprile al giorno 27 aprile 2025, il padre terrà con sé dal giorno 30 aprile al giorno Per_1
4 maggio 2025);
d)durante le vacanze estive:
-la madre terrà con sè con per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio e fino al Per_1 giorno 31 luglio compreso di ogni anno, garantendo la prosecuzione delle terapie a Milano fino al loro termine, fermo restando che la madre potrà svolgere con il minore due settimane di vacanze (anche non consecutive) durante questo periodo;
-il padre si recherà a prelevare a Milano presso l'abitazione materna il 31 luglio pomeriggio Per_1
pagina 2 di 5 (dalle ore 16.00 in avanti) di ogni anno;
-il padre terrà con sé ogni anno per il periodo dal 31 luglio pomeriggio con rientro a Milano Per_1 entro e non oltre il 6 settembre e, comunque, entro 5 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico (con riaccompagnamento a Milano a spese e a cura del padre, salvo miglior accordo), fermo restando che la madre si recherà a Ravello a trovare il terzo fine settimana di agosto di ogni anno, dal giovedì Per_1 al martedì (nell'anno 2025, coincidente con il periodo dal 21 agosto al 26 agosto 2025).
5.assegnare la casa familiare sita in Milano in via Capponi Piero n.5 a che Parte_1 continuerà ad abitarla insieme al figlio;
le parti convengono che potrà asportare dalla Parte_2 casa familiare i seguenti beni, previo accordo con sulle modalità e tempi: n. 1 Parte_1 quadro n. 2 quadri , n.1 quadro n.1 quadro Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
n.1 fotografia;
[...] Persona_6
6.disporre che contribuisca indirettamente al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1 mediante il versamento in via anticipata dell'importo mensile pari a E.900,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, importo rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT (base dicembre 2024, prima rivalutazione dicembre 2025);
7.disporre che le spese condominiali ordinarie e straordinarie oltre ad utenze e TARI relative all'abitazione del minore saranno a integrale carico del padre , fermo restando che Parte_2 invece le spese per la manutenzione ordinaria, la sostituzione di elettrodomestici (esclusi impianti) e l'imbiancatura resteranno a carico della madre;
8.disporre che il padre si farà carico nella misura del 100% delle spese extra assegno, Parte_2 comprensive di tutte le terapie attualmente in corso, così come individuate e disciplinate dalle Linee
Guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico pagina 3 di 5 (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8bis.dare atto che i genitori concordano che le spese relative alla tata fissa di saranno sostenute Per_1 nella misura del 100% dalla madre e che, invece, le eventuali spese di babysitting per emergenze, ecc. saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a norma delle suindicate Linee Guida (spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo).
9.dare atto che i genitori concordano che continuerà a frequentare l'attuale asilo pubblico anche Per_1 per l'anno scolastico 2025/2026 (anche per il mese di luglio, fatto salvo il periodo vacanziero che il minore trascorrerà con la madre come da regolamentazione di cui al punto 4) e che proseguirà gli studi in una struttura pubblica, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, e dare atto che la madre si impegna ad effettuare le procedure per le iscrizioni del minore alle scuole dell'obbligo;
10.dare atto che il passaporto del minore sarà detenuto dalla madre la quale, prima Persona_1 di espatriare con il figlio, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, indicherà al padre il luogo di destinazione e mostrerà i biglietti di andata e ritorno relativi al viaggio;
la madre si impegna altresì a consegnare il predetto documento al padre qualora ne abbia necessità per viaggiare con il figlio, documento che al termine della vacanza il padre dovrà restituire alla madre;
la carta d'identità sarà detenuta dal padre ed anche quest'ultimo documento sarà scambiato tra i genitori all'occorrenza.
Lo scambio dei documenti è avvenuto in data 18 dicembre 2024;
11.dare atto che il padre si impegna a mantenere depositate sul conto corrente n. 1000/00126957 - intestato a presso Banca Intesa San Paolo- tutte le somme erogate a titolo Persona_1
l'indennità INPS a favore del minore e che si impegna a dare evidenza mensile alla Parte_2
pagina 4 di 5 madre a mezzo e-mail della giacenza di tale conto corrente;
i genitori concordano che nessun genitore potrà effettuare disposizioni in assenza di preventivo accordo scritto;
12.dare atto che l'Assegno Unico Universale a favore del minore sarà percepito integralmente dalla madre;
13.dare atto che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.06.2024 da
1) Parte_1 nato/a in Bielorussia, il 23 ottobre 1985 cittadino/a: bielorussa
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]in Capponi Piero n.5 con l'Avv. Alessandra Fornesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato/a a Milano il 25 maggio 1981 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Marina Scotti e l'Avv. Francesca Maria Moretti presso il quale ha eletto domicilio telematico con il figlio minore nato il [...] a [...], di Persona_1 cittadinanza italiana pagina 1 di 5
FATTO
Le parti, a seguito di instaurazione giudiziale del procedimento, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo con istanza depositata in data 3 dicembre 2024 e hanno, quindi, congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1.disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori;
Persona_1
2.disporre il collocamento prevalente del minore presso e con la madre;
Per_1
3.disporre che , nei mesi di permanenza a Milano, potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_2 secondo le seguenti modalità, in particolare:
-il padre accompagnerà il figlio a scuola ogni settimana per due mattine (martedì e mercoledì);
-il padre andrà a prendere il figlio a scuola il martedì e il giovedì di ogni settimana accompagnandolo alle terapie e riportandolo alla madre per l'ora di cena (entro le ore 19.30);
-il padre terrà con sé il minore a week end alternati dal venerdì dopo la scuola (accompagnandolo alle terapie) sino alla domenica entro le ore 19.30;
-il padre trascorrerà le proprie vacanze personali per un periodo di due settimane che il medesimo individuerà nei mesi di febbraio/marzo e che comunicherà alla madre almeno 20 giorni prima;
pertanto, in tale periodo le frequentazioni con saranno sospese;
Per_1
4.disporre la regolamentazione dei periodi vacanzieri secondo le seguenti modalità, in particolare:
a) durante le vacanze di Natale, i genitori terranno con sé ad anni alterni per il periodo dal 23 al Per_1
30 dicembre o dal 30 al 6 gennaio (il padre nell'anno 2024 terrà con sé per il primo periodo, Per_1 nell'anno 2025 per il secondo periodo, e così via);
b) i ponti saranno accorpati ai week end di spettanza di ciascun genitore (il padre trascorrerà con il figlio il Ponte dell'Immacolata 2024);
c) i genitori terranno con sé il minore nel periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con il
Carnevale (nel 2025 trascorrerà con la madre la Pasqua e con il padre il Carnevale e così via;
Per_1 per l'anno 2025, in via eccezionale, sarà applicato il seguente calendario: la madre terrà con sé Per_1 dal giorno 17 aprile al giorno 27 aprile 2025, il padre terrà con sé dal giorno 30 aprile al giorno Per_1
4 maggio 2025);
d)durante le vacanze estive:
-la madre terrà con sè con per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio e fino al Per_1 giorno 31 luglio compreso di ogni anno, garantendo la prosecuzione delle terapie a Milano fino al loro termine, fermo restando che la madre potrà svolgere con il minore due settimane di vacanze (anche non consecutive) durante questo periodo;
-il padre si recherà a prelevare a Milano presso l'abitazione materna il 31 luglio pomeriggio Per_1
pagina 2 di 5 (dalle ore 16.00 in avanti) di ogni anno;
-il padre terrà con sé ogni anno per il periodo dal 31 luglio pomeriggio con rientro a Milano Per_1 entro e non oltre il 6 settembre e, comunque, entro 5 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico (con riaccompagnamento a Milano a spese e a cura del padre, salvo miglior accordo), fermo restando che la madre si recherà a Ravello a trovare il terzo fine settimana di agosto di ogni anno, dal giovedì Per_1 al martedì (nell'anno 2025, coincidente con il periodo dal 21 agosto al 26 agosto 2025).
5.assegnare la casa familiare sita in Milano in via Capponi Piero n.5 a che Parte_1 continuerà ad abitarla insieme al figlio;
le parti convengono che potrà asportare dalla Parte_2 casa familiare i seguenti beni, previo accordo con sulle modalità e tempi: n. 1 Parte_1 quadro n. 2 quadri , n.1 quadro n.1 quadro Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
n.1 fotografia;
[...] Persona_6
6.disporre che contribuisca indirettamente al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1 mediante il versamento in via anticipata dell'importo mensile pari a E.900,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, importo rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT (base dicembre 2024, prima rivalutazione dicembre 2025);
7.disporre che le spese condominiali ordinarie e straordinarie oltre ad utenze e TARI relative all'abitazione del minore saranno a integrale carico del padre , fermo restando che Parte_2 invece le spese per la manutenzione ordinaria, la sostituzione di elettrodomestici (esclusi impianti) e l'imbiancatura resteranno a carico della madre;
8.disporre che il padre si farà carico nella misura del 100% delle spese extra assegno, Parte_2 comprensive di tutte le terapie attualmente in corso, così come individuate e disciplinate dalle Linee
Guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico pagina 3 di 5 (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8bis.dare atto che i genitori concordano che le spese relative alla tata fissa di saranno sostenute Per_1 nella misura del 100% dalla madre e che, invece, le eventuali spese di babysitting per emergenze, ecc. saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a norma delle suindicate Linee Guida (spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo).
9.dare atto che i genitori concordano che continuerà a frequentare l'attuale asilo pubblico anche Per_1 per l'anno scolastico 2025/2026 (anche per il mese di luglio, fatto salvo il periodo vacanziero che il minore trascorrerà con la madre come da regolamentazione di cui al punto 4) e che proseguirà gli studi in una struttura pubblica, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, e dare atto che la madre si impegna ad effettuare le procedure per le iscrizioni del minore alle scuole dell'obbligo;
10.dare atto che il passaporto del minore sarà detenuto dalla madre la quale, prima Persona_1 di espatriare con il figlio, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, indicherà al padre il luogo di destinazione e mostrerà i biglietti di andata e ritorno relativi al viaggio;
la madre si impegna altresì a consegnare il predetto documento al padre qualora ne abbia necessità per viaggiare con il figlio, documento che al termine della vacanza il padre dovrà restituire alla madre;
la carta d'identità sarà detenuta dal padre ed anche quest'ultimo documento sarà scambiato tra i genitori all'occorrenza.
Lo scambio dei documenti è avvenuto in data 18 dicembre 2024;
11.dare atto che il padre si impegna a mantenere depositate sul conto corrente n. 1000/00126957 - intestato a presso Banca Intesa San Paolo- tutte le somme erogate a titolo Persona_1
l'indennità INPS a favore del minore e che si impegna a dare evidenza mensile alla Parte_2
pagina 4 di 5 madre a mezzo e-mail della giacenza di tale conto corrente;
i genitori concordano che nessun genitore potrà effettuare disposizioni in assenza di preventivo accordo scritto;
12.dare atto che l'Assegno Unico Universale a favore del minore sarà percepito integralmente dalla madre;
13.dare atto che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5