Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. EP Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice Rel
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1791 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'Avv. AGLIERI RINELLA CRISTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 99, presso lo studio dell'Avv. PIRRONE FLAVIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrenti
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Ricorso in materia di affidamento e mantenimento figli naturali
ESPOSIZIONE IN FATTO
Con ricorso ex art. 337 bis c.c., depositato in data 13/7/2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, rilevando: Parte_2
-di aver generato con il resistente, nell'ambito di una relazione more uxorio, il minore
[...]
nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori naturali;
Per_1
- che, essendo cessata la convivenza tra le parti, sarebbe stato necessario regolamentare il regime di affidamento, di visita e di mantenimento del minore.
In merito alle condizioni reddituali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come dipendente presso un panificio e che il sig. svolge attività lavorativa come barman. Pt_2
La ricorrente ha chiesto, quindi, all'intestato Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore EP, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del regime di visita del padre, nonché di onerare il Sig. della corresponsione della somma mensile Pt_2 di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore e del pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio.
Il resistente, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, ha dichiarato la contumacia del resistente ed ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i coniugi, con Persona_1 domicilio prevalente presso la madre, regolamentando le modalità di visita del genitore non collocatario ed onerando il Sig. di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo Pt_2 di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore EP, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI e di contribuire alle spese mediche, scolastiche, di istruzione e straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio, nella misura del 50%.
La causa è stata istruita con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti e, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Con istanza congiunta del procuratore di parte ricorrente e del procuratore di parte resistente, nel frattempo costituitosi in giudizio, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore ed hanno chiesto fissarsi udienza per formalizzare tale l'accordo.
Infine, all'udienza del 6.3.2025, all'uopo fissata, i procuratori hanno discusso oralmente la causa e hanno precisato le conclusioni congiuntamente come da accordo depositato in data 25.2.2025, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc, ed il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle domande formulate dalle parti nell'accordo depositato in data 25.2.2025.
Ed infatti, in relazione al regime di affidamento del figlio minorenne EP, in punto di diritto, occorre premettere che l'art. 155 c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato, derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno
2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
Nel caso di specie non si ravvedono, allo stato, motivi per escludere un affidamento condiviso del minore, così come richiesto dalle parti, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
Quanto alle modalità di visita, appare adeguato il regime di visita delineato dalle parti, che si intende integralmente richiamato.
Infine, anche il regime economico concordato dalle parti risulta congruo, alla luce delle allegazioni e della documentazione reddituale prodotta.
In considerazione dell'accordo delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità concordate dalle parti, di cui all'accordo depositato in data 25.2.2025; PONE a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio EP, la somma di euro 250,00 da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT FOI;
DICHIARA l'obbligo del resistente di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio;
PONE a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro 250,00, Parte_2 da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di pagamento del prestito di cui al punto n) dell'accordo depositato e fino alla sua estinzione;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola EP Rini