Decreto presidenziale 27 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 8523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8523 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2026, proposto da:
AN LM, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250027943, rilasciato dal OL Generale d’Italia a Istanbul in data 18 novembre 2025 e notificato personalmente in data 26 novembre 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna
del OL Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IG BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 26.1.2026, depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250027943, rilasciato dal OL Generale d’Italia a Istanbul in data 18 novembre 2025 e notificato personalmente in data 26 novembre 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna
del OL Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del OL di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessato in data 1.8.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso di laurea triennale in “Global Law and Transnational Legal Studies” presso l’Università degli Studi di Torino
per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia ed alla copertura delle spese.
In particolare, il OL ha evidenziato che:
- l’interessato ha presentato due conti correnti: uno esponente un saldo di euro 8.400,00 e l’altro alimentato principalmente dallo zio, con un saldo di euro 23.600,00;
- il reddito mensile del padre è assai modesto (408 euro);
- i costi alloggiativi dichiarati sono notevoli, ammontando ad euro 4.200 mensili, corrispondenti ad oltre 50.000,00 euro annuali;
- le risorse finanziarie dimostrate non sarebbero quindi sufficienti alla copertura delle spese di soggiorno nonché al pagamento delle tasse universitarie.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito di un unico motivo:
VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 286/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 44-BIS DEL D.P.R. N. 394/1999. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 850/2011. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Si contesta il deficit istruttorio in cui sarebbe incorsa la p.a. procedente, la quale non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente soddisfa per intero i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia, come ulteriormente declinati dal punto 15 dell’Allegato A del decreto interministeriale 11.5.2011, n.850.
In particolare, a dispetto di quanto rilevato erroneamente rilevato nel provvedimento, il OL non avrebbe adeguatamente considerato che:
- il ricorrente ha allegato alla domanda il saldo dei propri conti correnti, recanti l’importo complessivo di 32.000 euro, superiore a quello previsto dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell'interno del 1° marzo 2000;
- quanto alla circostanza, ritenuta ostativa dal OL, che il conto di euro 23.600 è stato alimentato dallo zio (e quindi non dai prossimi congiunti), non si è compreso che i relativi versamenti sono il frutto dell’ingente liquidità dell’impresa di famiglia, detenuta dal padre e dallo zio al 50%. In ordine ai redditi del padre, peraltro, la p.a. ha considerato solo i redditi da pensione, e non quelli derivanti dal ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di proprietario al 50% della Devasa Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, grande società attiva nel campo dell’estrazione mineraria dell’antimonio, con un patrimonio liquido alla data di presentazione della domanda di euro 268.033,15 e numerose licenze di estrazione attive in tutto il paese;
- in merito all’alloggio, il ricorrente ha esibito la prenotazione di una stanza d’albergo per due settimane, quale sistemazione provvisoria, allo scopo di palesare la capacità dell’interessato di fare fronte alle spese per tale voce e, quindi, di comprovare la serietà dell’intento formativo.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 11.2.2026, per resistere al ricorso.
5 Seguiva il deposito di ampia documentazione nonché di memorie a cura delle parti. Inter alias, la difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per nullità della procura speciale, giacchè non munita di apostille.
6. In esito alla camera di consiglio del 25.2.2026, il Tribunale, con ordinanza n.1302/2026 del 27.2.2026, ordinava all’Amministrazione il riesame della vicenda, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (ovvero dalla notifica se anteriore), indicando le pertinenti normae agendi e rinviando, per la prosecuzione dell’esame della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
7. Successivamente, il Ministero procedeva al riesame della vicenda, previo colloquio con l’interessato svolto in data 23 aprile 2026, all’esito del quale il OL di Istanbul, fra l’altro, dava atto che “In tale occasione il Sig. AN LM ha fornito ulteriore e nuova documentazione circa l’attività aziendale di famiglia unitamente ai conti correnti bancari personali del padre, il Sig. EN LM, non prodotti in prima istanza. Sulla base della nuova documentazione fornita, è emersa una buona situazione patrimoniale familiare dello studente. Questo Ufficio è in attesa di un riscontro da parte dell’Università di Torino in merito alla possibilità di immatricolazione per l’anno accademico in corso”.
8. Alla camera di consiglio del giorno 29.4.2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
9. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione dell’Avvocatura erariale di possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla paventata nullità della procura speciale.
L’eccezione in parola è palesemente inconferente, atteso che la procura speciale (cfr. all.to agli atti) è stata rilasciata per atto pubblico (e non per scrittura privata autenticata dal difensore) formato da notaio in Turchia, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore alla sua presenza, e quindi debitamente apostillata ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessato non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università degli Studi di Torino. Allo scopo, si valorizza negativamente il fatto che il padre avrebbe solo un modesto reddito da pensione (ca. 400 euro al mese) e che il principale conto esibito dall’interessato è stato alimentato dallo zio (e non dal padre); inoltre, le spese per la sistemazione sarebbero esorbitanti e confermerebbero la valutazione di complessiva incapienza finanziaria.
Peraltro, tale valutazione è stata già sostanzialmente superata dalla valutazione in ultimo compiuta dal OL in esito al riesame ordinato dal Tribunale.
In effetti, la valutazione compiuta dal OL non tiene adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- il richiedente è un ragazzo di quasi venti anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo torinese, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia del padre. Lo stesso, peraltro, ha esibito documentazione bancaria esponente depositi complessivi di ca. 32.000 euro, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Sul punto, il provvedimento di diniego non espone alcuna considerazione sulla rilevanza di tale obiettiva circostanza. Non appare peraltro ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza di tale disponibilità, come assunto dall’Amministrazione (esclusivamente) in relazione al fatto che il conto di maggiore consistenza sia stato alimentato in limine dallo zio paterno (anziché dal padre), non potendosi peraltro escludere che, anche in ragione della giovane età del ricorrente, l’accredito sia stato disposto allorchè è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto ed essendo stata fornita, nel ricorso, adeguata spiegazione in merito alla fonte di reddito principale del padre (vice presidente della società detenuta insieme al fratello);
- quanto alle spese per la sistemazione in Italia del ragazzo, non appare irragionevole la spiegazione fornita sul punto (provvisorietà della sistemazione), posto che pure la liquidità esibita consente, fino a prova contraria, di apprezzare favorevolmente la censura prospettata in ordine al difetto di istruttoria.
10. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare definitivamente l’istanza del ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 10 (giorni) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica, allo scopo di consentire - non emergendo ulteriori fattori ostativi e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza- l’immatricolazione dell’interessato il prima possibile, e in ogni caso in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026. In argomento, peraltro, giova evidenziare che l’Università ha già comunicato (v. all.to n.1 deposito di parte ricorrente del 28.4.2026) la disponibilità a consentire l’immatricolazione entro il 25 maggio 2026 e che, in ogni caso, la circolare Mur del 15.4.2025 prevede, al par.8, l’immatricolazione con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Il rilevato deficit istruttorio dell’atto impugnato e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art.34, co.2 cpa, l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
IG BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IG BI | MA NI |
IL SEGRETARIO