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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 953/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Argento, con Parte_1 C.F._1 studio in Gorgonzola (MI), via Matteotti n. 48, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c..
Oggetto: scioglimento del matrimonio
§§§
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Marudo (LO) il 5 ottobre 2019 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Marudo, anno 2019, n. 7, parte 2, serie C”.
§§§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Marudo (LO) il 5 ottobre 2019, proposta dal ricorrente nei confronti della Pt_1 CP_1 resistente con ricorso del 27.02.2023.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 05 ottobre 2019, in Marudo (LO), il Signor e la SI (C.F. Parte_1 CP_1
), nata a [...] il [...], contraevano matrimonio C.F._2
(doc. 1);
- dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
- con sentenza 378/2022 pubblicata il 23 maggio 2022 il Tribunale di Lodi dichiarava “la separazione personale dei coniugi e ”; Parte_1 CP_1
- la frattura insanabile sfociata poi nella separazione personale perdura tutt'ora. La SI , CP_1 infatti, si è allontanata dal domicilio coniugale ormai quasi due anni fa, addirittura prima del deposito del ricorso per separazione giudiziale esperito dall'odierno ricorrente senza lasciare recapito alcuno.
Il ricorrente compariva personalmente dinanzi al Presidenza all'udienza del 21.06.2023 alla quale veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso alla resistente con rinvio all'udienza del 25.10.2023. A tale udienza il ricorrente compariva personale, mentre nessuno compariva per la resistente, regolarmente evocata in giudizio e non costituita. All'esito, con ordinanza presidenziale, dato atto che non erano chiesti provvedimenti provvisori e urgenti, la Presidente nominava il giudice istruttore e rinviava all'udienza del
23.02.2024. In tale sede veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale alla resistente, con rinvio all'udienza del 28.06.2024, alla quale compariva il solo ricorrente il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Alla successiva udienza del 17.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano
2 riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Inoltre, nel caso di specie, l'interruzione della convivenza che perdura da oltre 4 anni e di qualsiasi rapporto tra le parti sin da prima della pronuncia della separazione, nonché l'assenza della resistente nel presente giudizio, rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
La sentenza di separazione n. 378/2022, pubblicata il 23.05.2022 è passata in giudicato il 27.12.2022, come da attestazione di Cancelleria in atti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, non vi sono altre questioni da regolare.
3. Spese
Nulla sulle spese di lite, che devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Marudo (LO) Parte_1 CP_1 il 5 ottobre 2019, iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Marudo, anno 2019, n.
7, parte 2, serie C;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marudo di procedere alle annotazioni di cui all'art. 10 Legge 898/1970 ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
La Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 953/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Argento, con Parte_1 C.F._1 studio in Gorgonzola (MI), via Matteotti n. 48, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c..
Oggetto: scioglimento del matrimonio
§§§
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Marudo (LO) il 5 ottobre 2019 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Marudo, anno 2019, n. 7, parte 2, serie C”.
§§§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in Marudo (LO) il 5 ottobre 2019, proposta dal ricorrente nei confronti della Pt_1 CP_1 resistente con ricorso del 27.02.2023.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 05 ottobre 2019, in Marudo (LO), il Signor e la SI (C.F. Parte_1 CP_1
), nata a [...] il [...], contraevano matrimonio C.F._2
(doc. 1);
- dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
- con sentenza 378/2022 pubblicata il 23 maggio 2022 il Tribunale di Lodi dichiarava “la separazione personale dei coniugi e ”; Parte_1 CP_1
- la frattura insanabile sfociata poi nella separazione personale perdura tutt'ora. La SI , CP_1 infatti, si è allontanata dal domicilio coniugale ormai quasi due anni fa, addirittura prima del deposito del ricorso per separazione giudiziale esperito dall'odierno ricorrente senza lasciare recapito alcuno.
Il ricorrente compariva personalmente dinanzi al Presidenza all'udienza del 21.06.2023 alla quale veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso alla resistente con rinvio all'udienza del 25.10.2023. A tale udienza il ricorrente compariva personale, mentre nessuno compariva per la resistente, regolarmente evocata in giudizio e non costituita. All'esito, con ordinanza presidenziale, dato atto che non erano chiesti provvedimenti provvisori e urgenti, la Presidente nominava il giudice istruttore e rinviava all'udienza del
23.02.2024. In tale sede veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale alla resistente, con rinvio all'udienza del 28.06.2024, alla quale compariva il solo ricorrente il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Alla successiva udienza del 17.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano
2 riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Inoltre, nel caso di specie, l'interruzione della convivenza che perdura da oltre 4 anni e di qualsiasi rapporto tra le parti sin da prima della pronuncia della separazione, nonché l'assenza della resistente nel presente giudizio, rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
La sentenza di separazione n. 378/2022, pubblicata il 23.05.2022 è passata in giudicato il 27.12.2022, come da attestazione di Cancelleria in atti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, non vi sono altre questioni da regolare.
3. Spese
Nulla sulle spese di lite, che devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Marudo (LO) Parte_1 CP_1 il 5 ottobre 2019, iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Marudo, anno 2019, n.
7, parte 2, serie C;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marudo di procedere alle annotazioni di cui all'art. 10 Legge 898/1970 ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
La Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
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