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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6379 /2023 RG
Alla udienza del 17.04.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 10.20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1
TRA
Il sig. (C.F.: n.q. di Parte_1 C.F._1
titolare della ditta individuale R.A.V. di (avv. Parte_1
Annamaria Introini)
OPPONENTE
CONTRO
la società Controparte_1
(C.F. e P.I avv. Andrea
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Benigno
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
2 Rigettando la spiegata opposizione, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, conferma il D.I. opposto n° 3699/2023, emesso dal Tribunale
di Palermo;
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, spettanti a parte opposta, quantificate in 8.000,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da parte opponente appare infondata e va rigettata .
Occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto dalla Controparte_1
nella qualità di mandataria con
[...]
rappresentanza della società cooperativa per azioni “
[...]
” al fine di Controparte_2
ottenere dal sig. nella spiegata qualità il pagamento Parte_1
della somma di euro 157.529,22, oltre interessi come da domanda,
nonché le spese del procedimento, in forza dei rapporti e delle vicende negoziali dedotti in ricorso.
Costituitasi parte opponente, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la società in quanto asseritamente Controparte_3
responsabile del debito contratto dalla ditta R.A.V. di Parte_1
nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Altofonte eCaccamo.
3 Nel merito ha chiesto di ritenere responsabile nei confronti di parte opposta la società predetta, e per l'effetto revocare e/o annullare il DI
opposto.
Costituitasi la società opposta ha insistito nel rigetto della spiegata opposizione, con conseguente conferma del procedimento monitorio.
Preliminarmente, come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass.
Civ., sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n.
13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
4 Ed invero, parte opposta ha dedotto in sede monitoria che i rapporti negoziali tra la Controparte_2
e l'opponente trovano fondamento nei seguenti
[...]
contratti: conto corrente n. 002/022575 del 03.12.2020 intestato alla
R.A.V (all. 03 ricorso monitorio); conto corrente Controparte_4
n. 002/022584 del 10.02.2021 intestato alla Controparte_5
(all. 04 ricorso monitorio); apertura di credito in conto conto
[...]
corrente n. 10004 fino alla concorrenza dell'importo di euro
150.000,00 a valere sul c/c n. 002/022584 (all. 05 ricorso monitorio);
Veniva altresì dedotto che, in dipendenza dei superiori rapporti, la
è creditrice della ditta individuale R.A.V. di del CP_2 Parte_1
complessivo importo pari ad € 157.529,22 (all.ti 09 – 10 ricorso monitorio).
Ed invero, a fronte del predetto corredo probatorio e documentale,
parte opponente non ha contestato in alcun modo l'an debeatur della pretesa e nemmeno il quantum del credito complessivamente maturato.
Conseguentemente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 115 c.p.c. che impone l'onere di contestazione specifica dei fatti, il rapporto contrattuale, il saldo delle fatture oltre i termini di scadenza e la quantificazione degli interessi devono ritenersi circostanze pacifiche.
L'art.115, comma 2 c.p.c. stabilisce che il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione non solo le prove proposte dalle
5 parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, fatti che, di conseguenza, potranno ritenersi pacifici senza che sia necessario che gli stessi vengano ulteriormente dimostrati e/o provati nel corso del giudizio
Peraltro, la ha fornito, già in sede monitoria, prova CP_2
documentale dei fatti che costituiscono fondamento del credito vantato
(contratti, diffide ed estratto conto ex art. 50 TUB) e, nella fase di merito ,
ha provveduto ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto sin dall'origine del medesimo (all.ti 03 – 04 comparsa) non contestati.
Per ultimo , occorre dare atto del comportamento processuale tenuto da parte opponente, che malgrado sia stata autorizzata ad estendere il contraddittorio alla ritenendola responsabile, non ha mai CP_3
provveduto e non ha neppure coltivato la presente opposizione, ne consegue che la stessa è del tutto infondata e va respinta.
Le spese processuali spettanti a parte opposta, vanno poste a carico di parte opponente soccombente, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso, Pa,lì 17.04.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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