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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 5609/2015 R.G., discussa oralmente all'udienza del 10.04.2025, vertente
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
- appellante -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SODO GAETANO, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4127/2014 depositata il 23.12.2014.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2025 i procuratori hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ingiunzione n. 106697 del 03.12.2012, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Lecce ha contestato a la violazione dell'art. 53, comma 9 e CP_1
comma 11 D.Lgs. n. 165/2001, sulla base di un processo verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza notificato in data 12.10.2011, per aver conferito incarico retribuito nell'anno 2008 al Prof. Avv. Francesco Tuccari, dipendente pubblico, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di quest'ultimo e per aver omesso di comunicare alla medesima Amministrazione i compensi erogati.
1. – Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di CP_1
Pace di Lecce, eccependo l'omessa preventiva disamina del ricorso avverso il processo verbale di contestazione, l'assenza di obblighi autorizzativi in deroga all'art. 53 D.Lgs.
n. 165/2001 ai sensi dell'art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 per i professori universitari, la sussistenza di regolare autorizzazione e l'avvenuta integrazione dei dati relativi ai compensi percepiti, la ricorrenza della buona fede, l'illegittima preclusione della possibilità di fruire della riduzione pecuniaria della sanzione, l'erronea determinazione del quantum della sanzione.
L si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso.
2. – L ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Parte_1
Pace, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente applicato l'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 ed erroneamente valutato gli atti prodotti e le risultanze istruttorie, reiterando altresì i motivi già eccepiti in primo grado.
si è costituito in giudizio, contestando l'infondatezza dell'appello in fatto CP_1
e in diritto e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, l' ha proposto appello avverso alla Parte_1
sentenza del Giudice di Pace, con la quale è stata annullata l'ordinanza ingiunzione opposta da , contestando quale motivo di gravame l'erronea applicazione CP_1 dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, in particolare la ritenuta idoneità dell'autorizzazione postuma “ora per allora”, emessa dall'amministrazione con effetti convalidanti, ad escludere l'antigiuridicità dell'omessa preventiva richiesta di autorizzazione al conferimento di incarico retribuito al dipendente pubblico.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Su questione analoga a quella ad oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Suprema
Corte, Cass. sentenza n. 30057/2022, cassando con rinvio una sentenza emessa dal
Tribunale di Lecce nei confronti di altro opponente, enunciando in tal sede il principio di diritto per cui “l'autorizzazione postuma (id est, con rifermento allo specifico caso in esame, l'autorizzazione “ora per allora”) risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui all'art.
53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, è quella di verificare, necessariamente ex ante,
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
In ossequio a detto principio, al quale ci si conforma, deve rilevarsi come nel caso in esame il giudice di prime cure ha pertanto errato nel ritenere che “con l'autorizzazione
“ora per allora” data dall' in data 05.05.2011, prot. n. Parte_2
1430 VII/4, l'avv. Francesco Tuccari conseguiva il titolo in precedenza assente, così sanando, con effetti ex tunc, la pregressa sua condizione di illegittimità”, dovendosi invece rilevare che l'autorizzazione postuma dell'Amministrazione, emessa nel caso di specie, non potesse spiegare efficacia sanante dell'omessa preventiva richiesta autorizzativa al conferimento dell'incarico.
Il primo motivo di appello è dunque fondato.
2. – Con un ulteriore motivo di gravame, l' ha altresì contestato Parte_1
l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato, riconoscendo l'esimente della buona fede, l'ignoranza incolpevole sul fatto e l'assoluta mancanza di colpa del trasgressore, in difetto di prova sul punto.
Al riguardo, si rammenta come per costante giurisprudenza di legittimità “in tema di violazioni amministrative, l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con
l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass n. 19759 del 2015 e Cass. 16320/2010).
Si aggiunga, tuttavia, che in materia vi è stato un intervento della Corte Costituzionale
(sent. 98/2015) che nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 53 co. 15 del d.lgs. 165/2001 ha sottolineato l'ontologica diversità delle posizioni del soggetto terzo ed estraneo al rapporto di servizio fra p.a. e dipendente e quest'ultimo, a sua volta soggetto a sanzione.
Invero, valorizzando tale assunto, può ben dubitarsi dell'esistenza in capo al conferente incarico, , della consapevolezza di avere l'obbligo di appurare l'esistenza Parte_3
di una valida autorizzazione, potendosi ragionevolmente ritenere che egli abbia confidato senza colpa sull'inesistenza di motivi ostativi al conferimento dell'incarico, rassicurato altresì dall'emissione di documenti contabili che richiedevano il pagamento di quanto dovuto.
Si tratterebbe di configurare, altrimenti, in capo al privato un obbligo inesigibile in ordine all'accertamento della natura del rapporto lavorativo (disciplinato da normativa di settore) intrattenuto dal soggetto incaricato, in relazione al quale discendono le relative conseguenze.
Tale ulteriore motivo di gravame è pertanto infondato.
3. – Venendo alle eccezioni formulate dall'appellato, quest'ultimo ha lamentato, sia in primo grado che nel presente giudizio, l'omessa disamina, da parte dell' Parte_1
delle memorie difensive presentate ex art. 18 L. 689/1981 in data 03.11.2011
[...]
avverso il processo verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Per quanto attiene alla doverosità per P.A. procedente di esaminare predette memorie difensive, deve rammentarsi come la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 21114/2009, ha affermato che “L'art. 18 della legge 4 dicembre 1981, n. 689 impone all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dell'infrazione l'obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, nonché di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi”.
Sulle conseguenze dell'omesso esame delle memorie difensive presentate ex art. 18 L.
689/1981, la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 10658/1992, ha ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative, e con riguardo all'esercizio delle facoltà difensive dell'interessato, l'Amministrazione deve provvedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, ancorché la stessa abbia presentato difese scritte, trattandosi di doveri - quello di audizione degli interessati e quello di esame degli scritti difensivi - distintamente posti dall'art. 18, che vanno ambedue osservati ove gli interessati si siano avvalsi della facoltà di difesa sia scritta che orale. L'inosservanza di tali doveri costituisce un vizio del procedimento amministrativo predisposto dalla legge per l'esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguente illegittimità (per violazione di legge) della ordinanza ingiunzione che ha applicato la sanzione pecuniaria” (conforme a Cass. n. 7495/1987).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come alle memorie difensive presentate dall'opponente ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, non risulta essere seguito alcun riscontro, tantomeno l' pare averne tenuto conto nell'ordinanza ingiunzione emessa, non Parte_1
avendo richiamato detti scritti difensivi nemmeno per relationem.
Alla luce del sopracitato principio di diritto, deve pertanto ritenersi in ogni caso illegittima per violazione di legge l'ordinanza-ingiunzione opposta nel caso in esame.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
4. – In definitiva, seppure i motivi di gravame formulati dall'appellante siano risultati fondati, in ragione della fondatezza dell'eccezione formulata dall'appellante, la quale assume rilievo dirimente determinando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, deve confermarsi nell'esito la sentenza del Giudice di Pace.
5. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce Parte_1
n. 4127/2014, depositata il 23.12.2014:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 5609/2015 R.G., discussa oralmente all'udienza del 10.04.2025, vertente
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
- appellante -
CONTRO
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SODO GAETANO, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4127/2014 depositata il 23.12.2014.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2025 i procuratori hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ingiunzione n. 106697 del 03.12.2012, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Lecce ha contestato a la violazione dell'art. 53, comma 9 e CP_1
comma 11 D.Lgs. n. 165/2001, sulla base di un processo verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza notificato in data 12.10.2011, per aver conferito incarico retribuito nell'anno 2008 al Prof. Avv. Francesco Tuccari, dipendente pubblico, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di quest'ultimo e per aver omesso di comunicare alla medesima Amministrazione i compensi erogati.
1. – Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di CP_1
Pace di Lecce, eccependo l'omessa preventiva disamina del ricorso avverso il processo verbale di contestazione, l'assenza di obblighi autorizzativi in deroga all'art. 53 D.Lgs.
n. 165/2001 ai sensi dell'art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 per i professori universitari, la sussistenza di regolare autorizzazione e l'avvenuta integrazione dei dati relativi ai compensi percepiti, la ricorrenza della buona fede, l'illegittima preclusione della possibilità di fruire della riduzione pecuniaria della sanzione, l'erronea determinazione del quantum della sanzione.
L si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso.
2. – L ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Parte_1
Pace, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente applicato l'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 ed erroneamente valutato gli atti prodotti e le risultanze istruttorie, reiterando altresì i motivi già eccepiti in primo grado.
si è costituito in giudizio, contestando l'infondatezza dell'appello in fatto CP_1
e in diritto e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, l' ha proposto appello avverso alla Parte_1
sentenza del Giudice di Pace, con la quale è stata annullata l'ordinanza ingiunzione opposta da , contestando quale motivo di gravame l'erronea applicazione CP_1 dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, in particolare la ritenuta idoneità dell'autorizzazione postuma “ora per allora”, emessa dall'amministrazione con effetti convalidanti, ad escludere l'antigiuridicità dell'omessa preventiva richiesta di autorizzazione al conferimento di incarico retribuito al dipendente pubblico.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Su questione analoga a quella ad oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Suprema
Corte, Cass. sentenza n. 30057/2022, cassando con rinvio una sentenza emessa dal
Tribunale di Lecce nei confronti di altro opponente, enunciando in tal sede il principio di diritto per cui “l'autorizzazione postuma (id est, con rifermento allo specifico caso in esame, l'autorizzazione “ora per allora”) risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui all'art.
53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, è quella di verificare, necessariamente ex ante,
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
In ossequio a detto principio, al quale ci si conforma, deve rilevarsi come nel caso in esame il giudice di prime cure ha pertanto errato nel ritenere che “con l'autorizzazione
“ora per allora” data dall' in data 05.05.2011, prot. n. Parte_2
1430 VII/4, l'avv. Francesco Tuccari conseguiva il titolo in precedenza assente, così sanando, con effetti ex tunc, la pregressa sua condizione di illegittimità”, dovendosi invece rilevare che l'autorizzazione postuma dell'Amministrazione, emessa nel caso di specie, non potesse spiegare efficacia sanante dell'omessa preventiva richiesta autorizzativa al conferimento dell'incarico.
Il primo motivo di appello è dunque fondato.
2. – Con un ulteriore motivo di gravame, l' ha altresì contestato Parte_1
l'erroneità della sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato, riconoscendo l'esimente della buona fede, l'ignoranza incolpevole sul fatto e l'assoluta mancanza di colpa del trasgressore, in difetto di prova sul punto.
Al riguardo, si rammenta come per costante giurisprudenza di legittimità “in tema di violazioni amministrative, l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con
l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass n. 19759 del 2015 e Cass. 16320/2010).
Si aggiunga, tuttavia, che in materia vi è stato un intervento della Corte Costituzionale
(sent. 98/2015) che nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 53 co. 15 del d.lgs. 165/2001 ha sottolineato l'ontologica diversità delle posizioni del soggetto terzo ed estraneo al rapporto di servizio fra p.a. e dipendente e quest'ultimo, a sua volta soggetto a sanzione.
Invero, valorizzando tale assunto, può ben dubitarsi dell'esistenza in capo al conferente incarico, , della consapevolezza di avere l'obbligo di appurare l'esistenza Parte_3
di una valida autorizzazione, potendosi ragionevolmente ritenere che egli abbia confidato senza colpa sull'inesistenza di motivi ostativi al conferimento dell'incarico, rassicurato altresì dall'emissione di documenti contabili che richiedevano il pagamento di quanto dovuto.
Si tratterebbe di configurare, altrimenti, in capo al privato un obbligo inesigibile in ordine all'accertamento della natura del rapporto lavorativo (disciplinato da normativa di settore) intrattenuto dal soggetto incaricato, in relazione al quale discendono le relative conseguenze.
Tale ulteriore motivo di gravame è pertanto infondato.
3. – Venendo alle eccezioni formulate dall'appellato, quest'ultimo ha lamentato, sia in primo grado che nel presente giudizio, l'omessa disamina, da parte dell' Parte_1
delle memorie difensive presentate ex art. 18 L. 689/1981 in data 03.11.2011
[...]
avverso il processo verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Per quanto attiene alla doverosità per P.A. procedente di esaminare predette memorie difensive, deve rammentarsi come la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 21114/2009, ha affermato che “L'art. 18 della legge 4 dicembre 1981, n. 689 impone all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dell'infrazione l'obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, nonché di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi”.
Sulle conseguenze dell'omesso esame delle memorie difensive presentate ex art. 18 L.
689/1981, la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 10658/1992, ha ritenuto che “In tema di sanzioni amministrative, e con riguardo all'esercizio delle facoltà difensive dell'interessato, l'Amministrazione deve provvedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, ancorché la stessa abbia presentato difese scritte, trattandosi di doveri - quello di audizione degli interessati e quello di esame degli scritti difensivi - distintamente posti dall'art. 18, che vanno ambedue osservati ove gli interessati si siano avvalsi della facoltà di difesa sia scritta che orale. L'inosservanza di tali doveri costituisce un vizio del procedimento amministrativo predisposto dalla legge per l'esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguente illegittimità (per violazione di legge) della ordinanza ingiunzione che ha applicato la sanzione pecuniaria” (conforme a Cass. n. 7495/1987).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come alle memorie difensive presentate dall'opponente ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, non risulta essere seguito alcun riscontro, tantomeno l' pare averne tenuto conto nell'ordinanza ingiunzione emessa, non Parte_1
avendo richiamato detti scritti difensivi nemmeno per relationem.
Alla luce del sopracitato principio di diritto, deve pertanto ritenersi in ogni caso illegittima per violazione di legge l'ordinanza-ingiunzione opposta nel caso in esame.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
4. – In definitiva, seppure i motivi di gravame formulati dall'appellante siano risultati fondati, in ragione della fondatezza dell'eccezione formulata dall'appellante, la quale assume rilievo dirimente determinando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, deve confermarsi nell'esito la sentenza del Giudice di Pace.
5. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce Parte_1
n. 4127/2014, depositata il 23.12.2014:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.