TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 920/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(cod. fisc. e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe Mandarino e presso cui eleggono C.F._2 domicilio in Nocera Inferiore (Sa), alla Via Roma n. 25
- Parte Opponente -
E
(p. iva ), in persona del legale rapp.te p.t. e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 società in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi Controparte_2 dall'Avv. Giulio Rossetto ed eleggono domicilio presso la p.e.c. del difensore
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1482 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
di accertare e dichiarare la violazione da parte della opposta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società Controparte_3
pagina 1 di 6 con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto, oggi ingiunto agli odierni CP_1 opponenti, nella qualità di fideiussori;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c. e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi i rapporti in esame;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
di accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
di - determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
di accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, a quantificarsi nel corso della lite, , salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
di accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
di accertare e dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle eventuali fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla deve l'odierna opposta;
di condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
di condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c.; di condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e compenso ai sensi del D.M. 35/2018;
parte opposta chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per assoluta genericità ed indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c. n. 3, 4 e 5; nel merito, disattesa ogni diversa istanza eccezione o deduzione, di rigettare l'opposizione e ogni domanda proposta dagli opponenti perché infondate in fatto e diritto e, quindi, di confermare il decreto ingiuntivo n. 26/2021 oggetto di opposizione;
in ogni caso, anche in via riconvenzionale, di condannare i sigg. e , in forza della garanzia rilasciata ad Unicredit – oggi Parte_1 Parte_2
SPV – al pagamento della complessiva somma di € 73.591,70, oltre interessi al sino al saldo effettivo con condanna dell'opponente all'ulteriore pagamento, in favore dell'esponente, delle pagina 2 di 6 spese del procedimento monitorio, liquidate in € 2.135,00 per onorari, in € 379,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e successive occorrende;
in ogni caso, con vittoria spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la e, per essa, la società Controparte_1 [...]
come rapp.ta, premettendo che, in forza di contratto di cessione di crediti Controparte_2 dell' 1l agosto 2016 e modificato il 07/09/2016, aveva acquistato in blocco e pro soluto dalla tutti i crediti quivi elencati, con effetti dal 31 dicembre 2015, derivanti da Controparte_4 contratti di credito e da scoperti di conto corrente non autorizzati o utilizzati in eccesso alla autorizzazione concessa;
che tra i suddetti crediti rientrava quello di € 73.591,70, quale saldo debitore del conto corrente ordinario nr. 10972795 intercorso con la RT alla data del 30 settembre 2016; che per detto rapporto erano fidejussori i Sigg.
[...]
e , giuste fideiussioni del 25.01.2008, richiedeva al Tribunale di Pt_1 Parte_2
Nocera Inferiore ingiunzione di pagamento in proprio favore, in solido ai predetti fidejussori.
-Col decreto nr. 26/2021, reso il 10/01/2021 nel procedimento monitorio in Rg.nr. 12/2021, il Tribunale adito ingiungeva ai debitori di pagare, in solido tra loro, la somma richiesta oltre accessori e spese della procedura.
-Ricorso e decreto venivano notificati ai debitori in data 21/01/21.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera Inferiore ed evidenziavano che i rapporti bancari intrattenuti dall' con la cedente RT
, filiale di Mercato San Severino erano due: quello principale, posto a ON base della richiesta monitoria: conto corrente nr. 63610973064 e quello accessorio di anticipo fatture, distinto dal n. 00010972795, che confluiva nel principale. Col conto anticipi fatture la anticipava solo l'80% in linea capitale salvo il buon fine del documento fiscale;
alla CP_6 scadenza versava il residuo importo del 20%; che in ragione del lungo lasso di tempo per l'accredito definitivo delle somme e dell'applicazione degli interessi per la medesima operazione sia sul conto anticipi che su quello di corrispondenza, il tasso effettivo degli interessi praticati era superiore a quello soglia. Gli opponenti deducevano, altresì, l'applicazione dell'anatocismo, la mancata indicazione della misura degli interessi (stante il generico riferimento agli interessi su piazza), l' illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e l' illegittimo computo di spese e valute. Gli opponenti, poi, rilevavano che le fideiussioni non riportavano alcuna indicazione del rapporto di c/c a cui erano sottoposte per la garanzia.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava, preliminar-mente, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza e, quindi, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. n. 3 e 4. Sull'eccezione di improcedi-bilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione l'opposta deduceva che la materia non poteva considerarsi afferente ai contratti bancari in quanto la domanda era stata avanzata nei confronti dei soli fidejussori, sono soggetti terzi rispetto al rapporto bancario tra la CA e il contraente/debitore principale. Sulla presunta nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, l'opposta pagina 3 di 6 rilevava che alcuna clausola siffatta emergeva dai documenti allegati dagli opponenti, nel mentre dal contratto concluso tra la debitrice principale ( ) e la CA Controparte_7 emergeva che tutti i tassi e le condizioni applicate erano dettagliate ed espresse in modo certo ed esplicito. In merito, poi, alla presunta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, a parte la genericita' della deduzione, la rilevava che la capitalizzazione CP_6 trimestrale degli interessi era legittima e non costituiva un fenomeno anatocistico stante la previsione della condizione di reciprocità tra gli interessi attivi e passivi. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la convenuta deduceva la sua legittimita', poiche' trattavasi del corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente affidato una determinata somma;
quanto alle valute ed alle spese e commissioni illegittime, la stessa evidenziava la genericita' della contestazione.
- In corso di causa venivano rigettate sia la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione, sia quella di improcedibilita' per mancato esperimento del procedimento di mediazione, avanzata da parte opponente;
veniva prodotta documen- tazione, espletata consulenza tecnico-contabile e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies ed a seguito del deposito delle note conclusionali all'udienza fisata, le parti, con le note di trattazione scritta rassegnavano le proprie conclusioni chiedendo che la causa venisse decisa ed il Giudice la assegnava a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di improcedibilita' dell'azione sollevata da parte opponente per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione. La problematica e' stata gia' risolta con la richiamata ordinanza del 10/01/2023. L'azione monitoria e' stata promossa dalla CA non nei confronti della debitrice correntista (societa' dichiarata fallita) ma nei confronti dei suoi fidejussori. La norma prevista dall' art. 5, c. 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010, richiamata da parte opponente, fa riferimento, tra le materie obbligatorie, ai contratti bancari (quelli intercorsi tra il cliente e l'istituto di credito) e non anche a quelli accessori intervenuti con il fidejussore del cliente, non essendo tale rapporto riconducibile, strictu sensu, ad un contratto bancario, ex art. 10 T.U.B.,
e non regolando le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca. In tal modo, si e' espressa sul punto la Corte di Cassazione (vv. Cassazione Civile sentenza del 28/02/2019, n.5833). Rivestendo, pertanto, gli opponenti la qualita' di fidejussori e non di contraente correntista, il rapporto de quo, non essendo contratto bancario, non rientra tra quelli soggetti alla mediazione obbligatoria.
L'eccezione deve essere disattesa.
Nel merito, l'opposizione e' parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
I fidejussori della correntista hanno contrastato la domanda monitoria deducendo, nei rapporti con la correntista, l'applicazione da parte della CA di un tasso effettivo degli interessi praticati superiore a quello soglia, l'applicazione dell'anatocismo per capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la mancata indicazione della misura degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e lo illegittimo computo di spese e valute.
pagina 4 di 6 Sulla base della documentazione depositata e' stato possibile analizzare compiutamente i rapporti bancari intercorsi con la correntista.
Le risultante della consulenza (iniziale ed integrativa), cui questo Giudice si riporta, condi- videndone i criteri e le modalita' di esecuzione, hanno evidenziato la parziale fondatezza dell'assunto degli opponenti.
In relazione alla palesata applicazione di interessi usurari, il consulente ha riscontrato, tenuto conto delle condizioni contrattuali in cui era previsto, per saldi debitori entro il fido concesso, un TAEG pari al 7,186% (TAN pari al 7,000% e un'aliquota CMS pari al 0,000%), il mancato superamento del tasso soglia (previsto per il periodo pari al 14,760%). Relativamente al tasso in caso di sconfinamento dal fido, il consulente e' stato invitato a redigere una consulenza integrativa, poiche' nelle more del giudizio e' intervenuta la sen-tenza a Sezioni Unite della Suprema Corte del 18 settembre 2020 n. 19597, con la quale sono stati definitivamente indicati i criteri per la determinazione del tasso di mora (quello relativo, appunto, allo scoperto oltre il fido). La detta determinazione e' stata così individuata: somma al T.E.G.M. del valore del 2,1 %, il tutto maggiorato del 50%, ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula relativa formula, pertanto, e' stata individuata nella seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Orbene, nella specie, la soglia nel trimestre di riferimento (cioè il primo trimestre del 2008), per le aperture di credito in conto corrente per le operazioni oltre € 5.000,00, ha un TEGM del 9,84%, con conseguente tasso soglia (determinato con la formula suindicata) pari al 17,91, mentre il tasso di mora applicato e' stato del 14,930%. Anche in tal caso, quindi, il tasso soglia non e' stato superato. La doglianza e' infondata.
In relazione all'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale, il consulente ha riscontrato la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della clausola di reciprocità, ma solo dal 30/01/2008. Di qui, l'applicazione illegittima dell'anatocismo bancario fino a quella data e la necessita' del ricalcolo degli addebiti impo-sti dalla CA a titolo di capitalizzazione con espunzione degli interessi per il periodo precedente alla espressa accettazione della clausola di reciprocità, come stabilito dalla
Delibera CICR del 9 febbraio 2000. La doglianza e' parzialmente fondata.
In relazione all'applicazione della commissione di massimo scoperto, il consulente ha verificato che la banca non ha addebitato commissioni di massimo scoperto. La doglianza e', quindi, infondata.
Come da quesiti la stessa ctu ha, quindi, proceduto ad un riconteggio delle operazioni bancarie del detto periodo. Ne e' risultato un minor credito in favore della CA (ipotesi B della consulenza integra-tiva) pari ad €. 64.306,49, alla data della certificazione ex art.50 TUB, rispetto a quello riportato nel saldo finale pari ad €. 73.591,70, con una differenza di €. 9.285,21; ne consegue che la domanda subordinata di pagamento, avanzata dall'opposta in comparsa, debba essere accolta in tale misura. Gli opponenti debbono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro e nella loro qualita', al pagamento, nei confronti dell'opposta della complessiva somma di €. 64.306,49. Sull'indicata somma debbono essere conteggiati gli interessi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
pagina 5 di 6 Essendo stata accertata una diversa somma rispetto a quella richiesta in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Tenuto conto, che il debito riconosciuto in favore dell'opposta e' stato diminuito e che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo e' stato revocato, questo Giudice ritiene che le stesse debbano essere compensate per la meta'. Le spese della consulenza, invece, debbono essere poste, integralmente, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti Parte_1 Parte_2 della e, per essa, la società Controparte_1 Controparte_2 come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta, come da motivazione, perche' parzialmente fondata in fatto e diritto e, conseguentemente,
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 26/2021, reso il 10/01/2021 nel procedimento monitorio in n.r.g. 12/2021, dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2) In accoglimento parziale della domanda subordinata di pagamento avanzata dall' opposta accerta l'esistenza di un credito, in favore dell'opposta di €. 64.306,49 a titolo di saldo finale del conto corrente nr. 63610973064 alla data di chiusura del conto stesso, in luogo di quello risultante dall'estratto conto finale della banca, e, conseguentemente, con-danna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di parte opposta per il titolo dedotto la complessiva somma di €. 64.306,49, oltre interessi legali dalla data della do-manda monitoria e sino al soddisfo;
3) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di parte opposta la meta' delle spese del giudizio che quantifica, nella misura gia' ridotta, in complessivi €. 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, compensandone l'altra metà;
4) Condanna parte opposta a pagare, in favore del Dott. , le spese Parte_3 della C.T.U. ed a rimborsare a parte opponente quanto anticipato al C.T.U.
Nocera Inferiore, 18/12/2024.
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 920/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(cod. fisc. e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe Mandarino e presso cui eleggono C.F._2 domicilio in Nocera Inferiore (Sa), alla Via Roma n. 25
- Parte Opponente -
E
(p. iva ), in persona del legale rapp.te p.t. e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 società in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi Controparte_2 dall'Avv. Giulio Rossetto ed eleggono domicilio presso la p.e.c. del difensore
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1482 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
di accertare e dichiarare la violazione da parte della opposta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società Controparte_3
pagina 1 di 6 con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto, oggi ingiunto agli odierni CP_1 opponenti, nella qualità di fideiussori;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c. e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi i rapporti in esame;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
di accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
di - determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
di accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, a quantificarsi nel corso della lite, , salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
di accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
di accertare e dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle eventuali fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla deve l'odierna opposta;
di condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
di condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c.; di condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e compenso ai sensi del D.M. 35/2018;
parte opposta chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per assoluta genericità ed indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c. n. 3, 4 e 5; nel merito, disattesa ogni diversa istanza eccezione o deduzione, di rigettare l'opposizione e ogni domanda proposta dagli opponenti perché infondate in fatto e diritto e, quindi, di confermare il decreto ingiuntivo n. 26/2021 oggetto di opposizione;
in ogni caso, anche in via riconvenzionale, di condannare i sigg. e , in forza della garanzia rilasciata ad Unicredit – oggi Parte_1 Parte_2
SPV – al pagamento della complessiva somma di € 73.591,70, oltre interessi al sino al saldo effettivo con condanna dell'opponente all'ulteriore pagamento, in favore dell'esponente, delle pagina 2 di 6 spese del procedimento monitorio, liquidate in € 2.135,00 per onorari, in € 379,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e successive occorrende;
in ogni caso, con vittoria spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la e, per essa, la società Controparte_1 [...]
come rapp.ta, premettendo che, in forza di contratto di cessione di crediti Controparte_2 dell' 1l agosto 2016 e modificato il 07/09/2016, aveva acquistato in blocco e pro soluto dalla tutti i crediti quivi elencati, con effetti dal 31 dicembre 2015, derivanti da Controparte_4 contratti di credito e da scoperti di conto corrente non autorizzati o utilizzati in eccesso alla autorizzazione concessa;
che tra i suddetti crediti rientrava quello di € 73.591,70, quale saldo debitore del conto corrente ordinario nr. 10972795 intercorso con la RT alla data del 30 settembre 2016; che per detto rapporto erano fidejussori i Sigg.
[...]
e , giuste fideiussioni del 25.01.2008, richiedeva al Tribunale di Pt_1 Parte_2
Nocera Inferiore ingiunzione di pagamento in proprio favore, in solido ai predetti fidejussori.
-Col decreto nr. 26/2021, reso il 10/01/2021 nel procedimento monitorio in Rg.nr. 12/2021, il Tribunale adito ingiungeva ai debitori di pagare, in solido tra loro, la somma richiesta oltre accessori e spese della procedura.
-Ricorso e decreto venivano notificati ai debitori in data 21/01/21.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera Inferiore ed evidenziavano che i rapporti bancari intrattenuti dall' con la cedente RT
, filiale di Mercato San Severino erano due: quello principale, posto a ON base della richiesta monitoria: conto corrente nr. 63610973064 e quello accessorio di anticipo fatture, distinto dal n. 00010972795, che confluiva nel principale. Col conto anticipi fatture la anticipava solo l'80% in linea capitale salvo il buon fine del documento fiscale;
alla CP_6 scadenza versava il residuo importo del 20%; che in ragione del lungo lasso di tempo per l'accredito definitivo delle somme e dell'applicazione degli interessi per la medesima operazione sia sul conto anticipi che su quello di corrispondenza, il tasso effettivo degli interessi praticati era superiore a quello soglia. Gli opponenti deducevano, altresì, l'applicazione dell'anatocismo, la mancata indicazione della misura degli interessi (stante il generico riferimento agli interessi su piazza), l' illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e l' illegittimo computo di spese e valute. Gli opponenti, poi, rilevavano che le fideiussioni non riportavano alcuna indicazione del rapporto di c/c a cui erano sottoposte per la garanzia.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava, preliminar-mente, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza e, quindi, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. n. 3 e 4. Sull'eccezione di improcedi-bilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione l'opposta deduceva che la materia non poteva considerarsi afferente ai contratti bancari in quanto la domanda era stata avanzata nei confronti dei soli fidejussori, sono soggetti terzi rispetto al rapporto bancario tra la CA e il contraente/debitore principale. Sulla presunta nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, l'opposta pagina 3 di 6 rilevava che alcuna clausola siffatta emergeva dai documenti allegati dagli opponenti, nel mentre dal contratto concluso tra la debitrice principale ( ) e la CA Controparte_7 emergeva che tutti i tassi e le condizioni applicate erano dettagliate ed espresse in modo certo ed esplicito. In merito, poi, alla presunta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, a parte la genericita' della deduzione, la rilevava che la capitalizzazione CP_6 trimestrale degli interessi era legittima e non costituiva un fenomeno anatocistico stante la previsione della condizione di reciprocità tra gli interessi attivi e passivi. Quanto alla commissione di massimo scoperto, la convenuta deduceva la sua legittimita', poiche' trattavasi del corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente affidato una determinata somma;
quanto alle valute ed alle spese e commissioni illegittime, la stessa evidenziava la genericita' della contestazione.
- In corso di causa venivano rigettate sia la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione, sia quella di improcedibilita' per mancato esperimento del procedimento di mediazione, avanzata da parte opponente;
veniva prodotta documen- tazione, espletata consulenza tecnico-contabile e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies ed a seguito del deposito delle note conclusionali all'udienza fisata, le parti, con le note di trattazione scritta rassegnavano le proprie conclusioni chiedendo che la causa venisse decisa ed il Giudice la assegnava a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di improcedibilita' dell'azione sollevata da parte opponente per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione. La problematica e' stata gia' risolta con la richiamata ordinanza del 10/01/2023. L'azione monitoria e' stata promossa dalla CA non nei confronti della debitrice correntista (societa' dichiarata fallita) ma nei confronti dei suoi fidejussori. La norma prevista dall' art. 5, c. 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010, richiamata da parte opponente, fa riferimento, tra le materie obbligatorie, ai contratti bancari (quelli intercorsi tra il cliente e l'istituto di credito) e non anche a quelli accessori intervenuti con il fidejussore del cliente, non essendo tale rapporto riconducibile, strictu sensu, ad un contratto bancario, ex art. 10 T.U.B.,
e non regolando le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca. In tal modo, si e' espressa sul punto la Corte di Cassazione (vv. Cassazione Civile sentenza del 28/02/2019, n.5833). Rivestendo, pertanto, gli opponenti la qualita' di fidejussori e non di contraente correntista, il rapporto de quo, non essendo contratto bancario, non rientra tra quelli soggetti alla mediazione obbligatoria.
L'eccezione deve essere disattesa.
Nel merito, l'opposizione e' parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
I fidejussori della correntista hanno contrastato la domanda monitoria deducendo, nei rapporti con la correntista, l'applicazione da parte della CA di un tasso effettivo degli interessi praticati superiore a quello soglia, l'applicazione dell'anatocismo per capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la mancata indicazione della misura degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e lo illegittimo computo di spese e valute.
pagina 4 di 6 Sulla base della documentazione depositata e' stato possibile analizzare compiutamente i rapporti bancari intercorsi con la correntista.
Le risultante della consulenza (iniziale ed integrativa), cui questo Giudice si riporta, condi- videndone i criteri e le modalita' di esecuzione, hanno evidenziato la parziale fondatezza dell'assunto degli opponenti.
In relazione alla palesata applicazione di interessi usurari, il consulente ha riscontrato, tenuto conto delle condizioni contrattuali in cui era previsto, per saldi debitori entro il fido concesso, un TAEG pari al 7,186% (TAN pari al 7,000% e un'aliquota CMS pari al 0,000%), il mancato superamento del tasso soglia (previsto per il periodo pari al 14,760%). Relativamente al tasso in caso di sconfinamento dal fido, il consulente e' stato invitato a redigere una consulenza integrativa, poiche' nelle more del giudizio e' intervenuta la sen-tenza a Sezioni Unite della Suprema Corte del 18 settembre 2020 n. 19597, con la quale sono stati definitivamente indicati i criteri per la determinazione del tasso di mora (quello relativo, appunto, allo scoperto oltre il fido). La detta determinazione e' stata così individuata: somma al T.E.G.M. del valore del 2,1 %, il tutto maggiorato del 50%, ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula relativa formula, pertanto, e' stata individuata nella seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Orbene, nella specie, la soglia nel trimestre di riferimento (cioè il primo trimestre del 2008), per le aperture di credito in conto corrente per le operazioni oltre € 5.000,00, ha un TEGM del 9,84%, con conseguente tasso soglia (determinato con la formula suindicata) pari al 17,91, mentre il tasso di mora applicato e' stato del 14,930%. Anche in tal caso, quindi, il tasso soglia non e' stato superato. La doglianza e' infondata.
In relazione all'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale, il consulente ha riscontrato la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della clausola di reciprocità, ma solo dal 30/01/2008. Di qui, l'applicazione illegittima dell'anatocismo bancario fino a quella data e la necessita' del ricalcolo degli addebiti impo-sti dalla CA a titolo di capitalizzazione con espunzione degli interessi per il periodo precedente alla espressa accettazione della clausola di reciprocità, come stabilito dalla
Delibera CICR del 9 febbraio 2000. La doglianza e' parzialmente fondata.
In relazione all'applicazione della commissione di massimo scoperto, il consulente ha verificato che la banca non ha addebitato commissioni di massimo scoperto. La doglianza e', quindi, infondata.
Come da quesiti la stessa ctu ha, quindi, proceduto ad un riconteggio delle operazioni bancarie del detto periodo. Ne e' risultato un minor credito in favore della CA (ipotesi B della consulenza integra-tiva) pari ad €. 64.306,49, alla data della certificazione ex art.50 TUB, rispetto a quello riportato nel saldo finale pari ad €. 73.591,70, con una differenza di €. 9.285,21; ne consegue che la domanda subordinata di pagamento, avanzata dall'opposta in comparsa, debba essere accolta in tale misura. Gli opponenti debbono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro e nella loro qualita', al pagamento, nei confronti dell'opposta della complessiva somma di €. 64.306,49. Sull'indicata somma debbono essere conteggiati gli interessi con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
pagina 5 di 6 Essendo stata accertata una diversa somma rispetto a quella richiesta in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Tenuto conto, che il debito riconosciuto in favore dell'opposta e' stato diminuito e che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo e' stato revocato, questo Giudice ritiene che le stesse debbano essere compensate per la meta'. Le spese della consulenza, invece, debbono essere poste, integralmente, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti Parte_1 Parte_2 della e, per essa, la società Controparte_1 Controparte_2 come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta, come da motivazione, perche' parzialmente fondata in fatto e diritto e, conseguentemente,
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 26/2021, reso il 10/01/2021 nel procedimento monitorio in n.r.g. 12/2021, dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2) In accoglimento parziale della domanda subordinata di pagamento avanzata dall' opposta accerta l'esistenza di un credito, in favore dell'opposta di €. 64.306,49 a titolo di saldo finale del conto corrente nr. 63610973064 alla data di chiusura del conto stesso, in luogo di quello risultante dall'estratto conto finale della banca, e, conseguentemente, con-danna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di parte opposta per il titolo dedotto la complessiva somma di €. 64.306,49, oltre interessi legali dalla data della do-manda monitoria e sino al soddisfo;
3) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare in favore di parte opposta la meta' delle spese del giudizio che quantifica, nella misura gia' ridotta, in complessivi €. 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, compensandone l'altra metà;
4) Condanna parte opposta a pagare, in favore del Dott. , le spese Parte_3 della C.T.U. ed a rimborsare a parte opponente quanto anticipato al C.T.U.
Nocera Inferiore, 18/12/2024.
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello.
pagina 6 di 6