Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 1613/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1613/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2062/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 24/9/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Romano (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. ), quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la Campania per il Fondo di Parte_2
, elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia, Corso Vittorio Emanuele n. 93,
[...] presso lo studio dell'avv. Vincenzo Grimaldi, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., quale impresa designata per la Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, difesa dall'avv. Vincenzo Grimaldi (C.F.
) C.F._3
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
R.G. n. 1613/2020
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 17/9/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2002.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nei Parte_1
confronti di nella qualità di impresa designata per Controparte_1
la Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, deducendo:
- che il giorno 3/9/2011, alle ore 8.00 circa, essa istante, all'epoca dei fatti ancora minore di età, procedeva come pedone lungo via Patierno, con direzione di
Massaquano, in Vico Equense, allorquando, giunta in prossimità di una chiesetta, veniva investita da un veicolo di colore bianco;
- che, in particolare, mentre camminava lungo il ciglio sinistro della strada, sprovvista di marciapiede, veniva investita da tergo sul fianco destro da un'autovettura di colore bianco che, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un veicolo in sosta, finiva per invadere la corsia opposta di marcia;
- che, per effetto dell'urto, veniva scaraventata oltre il paracarro su di un sottostante appezzamento di terreno;
- che il conducente dell'autoveicolo, dopo l'investimento, si dava alla fuga senza prestare soccorso, non consentendo altresì il suo riconoscimento;
- che in seguito al sinistro veniva trasportata, tramite il servizio di Emergenza
, presso il P.O. di Sorrento, ove i sanitari di turno, prestate le prime CP_3 cure formulavano la seguente diagnosi “ frattura schiacciamento di L1 con pulsione posteriore del muro integri i peduncoli, estensione della rima di frattura alla base del peduncolo di destra, frattura della falange intermedia del III raggio con flc, flc penetrante alla coscia sinistra con perdita di sostanza, escoriazione al viso a sinistra, prognosi giorni 30 sc.”.
Pertanto, chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi nell'importo complessivo di €
80.003,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il fondo, chiedendo il rigetto della domanda, che contestava integralmente.
Si procedeva all'espletamento di prova testimoniale. 3
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A causa del trasferimento in altro luogo della sede giudiziaria di Sorrento, il fascicolo d'ufficio veniva definitivamente smarrito, sicché, non avendo le parti copia dei verbali, il Giudice di primo grado autorizzava la rinnovazione dell'escussione dei testi.
Veniva poi ammessa ed espletata CTU.
All'udienza fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la parte attrice depositava atto di querela di falso avverso la scheda del 118 (che era stata dalla stessa depositata in atti), dalla quale si evinceva una dinamica dell'incidente diversa da quella descritta dai testimoni.
Il giudice, con ordinanza resa in data 19/3/2019, rilevato che i mezzi di prova dedotti a sostegno della falsità del documento erano costituiti unicamente dalle dichiarazioni testimoniali già assunte nel corso del processo, dalle quali emergeva una dinamica del sinistro incompatibile con quella desumibile dal verbale del medico del servizio 118 oggetto di querela, e ritenuta l'irrimediabile carenza degli elementi di prova dedotti a supporto della stessa, dichiarava l'inammissibilità della querela di falso, rinviando la causa per la discussione orale.
Con la sentenza impugnata, infine, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda, evidenziando che quanto emergeva dalla scheda del 118 era del tutto incompatibile con la dinamica del sinistro descritta dai testi escussi.
In particolare, la motivazione del primo Giudice può riassumersi nei termini di seguito esposti.
- Nella scheda in questione risultano annotate le seguenti circostanze: “Incidente stradale. Trovata vigile, cosciente, senza casco che le è stato rimosso. Dinamica maggiore. proiettata dal motociclo in un terreno sottostante circa due metri di altezza. Lamenta lombalgia”.
- Tale documento smentisce in maniera incontrovertibile la ricostruzione dei fatti allegata dalla parte attrice e confermata dai testi e in quanto Tes_1 Tes_2
prova come al momento del sinistro non stesse percorrendo la via Parte_1
Patierno a piedi, bensì a bordo di un motociclo.
- Avverso tale documento ha proposto querela di falso, Parte_1
evidenziando come lo stesso sia privo della sottoscrizione della danneggiata ed in contrasto con le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del presente procedimento. 4
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- La querela proposta è stata tuttavia dichiarata inammissibile con ordinanza del
18/3/2019, in considerazione dell'irrimediabile carenza degli elementi di prova dedotti a supporto della querela. Ed invero, per valutare la rilevanza del documento prodotto per la decisione della causa, al fine di autorizzare la proposizione della querela di falso in via incidentale e, quindi, sospendere il giudizio principale, il giudice di merito deve esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (Cass. 28514/2008;
15699/2002).
- Nella specie non può ritenersi che le deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2 siano idonee ad inficiare l'efficacia probatoria della scheda del servizio 118 prodotta in atti, dal momento che tale documento proviene da soggetti del tutto estranei alle parti in causa ed alla controversia, che hanno compilato il modulo d'intervento nell'immediatezza del sinistro e nell'espletamento della loro attività professionale, riportando ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti ai fini di una corretta diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla danneggiata. Non si vede, quindi, per quale ragione il personale del 118 avrebbe dovuto indicare nel verbale d'intervento circostanze diverse da quelle effettivamente riscontrate sui luoghi.
Per converso, entrambi i testi escussi hanno dichiarato di conoscere Pt_1
e la sua famiglia: in particolare, ha riferito di conoscere
[...] Testimone_3
di vista la in quanto abitante nella stessa frazione in cui vive esso Pt_1
testimone, mentre il teste ha dichiarato di conoscere il padre della Tes_2
ragazza, a cui ha lasciato i propri dati successivamente al sinistro.
- Dunque, i testi escussi hanno un rapporto con la parte attrice, seppur di mera conoscenza, che senz'altro li pone in una posizione di maggior coinvolgimento nell'esito della lite rispetto al personale del 118 intervenuto a prestare soccorso a
Inoltre, entrambi i testi hanno riferito di aver atteso l'arrivo Pt_1 Pt_1 dell'ambulanza prima di allontanarsi dal luogo del sinistro, ma non hanno fatto cenno ad alcuna anomalia nell'operato del personale del 118.
- Ciò vale ad escludere che il personale del 118 possa, senza alcuna giustificazione, aver rilevato e riportato elementi della dinamica del sinistro del tutto fantasiosi.
- Nessun rilievo assume poi la circostanza che non abbia Parte_1
sottoscritto il verbale di intervento redatto dal personale del 118, trattandosi di un 5
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documento che non contiene alcuna manifestazione di volontà ed assenso della persona danneggiata.
Quindi, rigettata la domanda, il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica in relazione alle dichiarazioni testimoniali assunte.
La proponeva appello avverso la suindicata pronuncia e conveniva in Pt_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, la deducendo, Controparte_1
quali motivi di impugnazione:
- che il Giudice di primo grado aveva ingiustamente ritenuto che i testi escussi non fossero attendibili per il solo fatto che conoscevano, sia pure superficialmente, essa esponente ed il proprio genitore;
- che, infatti, nella frazione del Comune di Sorrento (Patierno) ove abitavano i testi ed anche essa appellante, vi erano soltanto 559 residenti, i quali si conoscevano tutti “anche solo di vista”;
- che le dichiarazioni testimoniali rese erano circostanziate e concordanti e, sulla base delle stesse, la dinamica del sinistro era stata ricostruita così come indicato nell'atto introduttivo del giudizio;
- che nessuna rilevanza dirimente poteva riconoscersi alla scheda del 118, la quale era stata redatta sulla base di “dichiarazioni assunte da un soggetto di passaggio, rimasto anonimo …”;
- che in ogni caso le circostanze indicate nel suindicato atto non erano assistite da fede privilegiata, costituendo elementi liberamente valutabili, in uno a tutte le altre risultanze raccolte nel giudizio.
Pertanto, chiedeva riformarsi l'impugnata sentenza, nonché, in accoglimento della domanda, condannarsi la al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni sofferti, da quantificarsi nella somma di € 101.337,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Non si costituiva in giudizio la suindicata società.
Si costituiva, invece, la quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, la quale deduceva:
- di essere subentrata alla società precisando e Controparte_1
documentando che, giusta operazione autorizzata con provvedimento Ivass prot.
n. 32-13-000882, di cui alla Delibera n. 105 del 18/6/2013, con atto del 28/6/2013 per notaio di Milano era stato conferito ad il Per_1 Controparte_4 6
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complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia di con tutti i relativi rapporti giuridici, e Controparte_1
che, contestualmente, la denominazione di era stata Controparte_4
modificata in Controparte_2
- che, di conseguenza, era succeduta a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., nel diritto controverso, sicché si costituiva nel presente giudizio di appello onde resistere all'avversa impugnazione;
- che prendeva atto che la , nell'atto di appello, aveva riconosciuto di aver Pt_1 ricevuto prestazioni previdenziali per complessivi € 70.118,26, precisando che tale importo andava detratto dal richiesto risarcimento danni;
- quanto al merito, che l'appello era privo di fondamento, avendo il primo Giudice correttamente rigettato la pretesa attorea, in forza di motivazione esaustiva e priva di ogni criticità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, nonostante la ritualità della Controparte_1 notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, è opportuno osservare che la costituzione in giudizio di
, quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, va qualificata come intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., avendo tale ultima società dedotto e provato di essere subentrata nel ramo di azienda costituito dal portafoglio assicurativo della divenendo così Parte_3
titolare del rapporto giuridico controverso. Sul punto, insegna la giurisprudenza di legittimità che “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante
o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Deriva da quanto precede, pertanto, che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche 7
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d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio” (così Cass. 8/8/2019, n. 21174).
Quanto al merito, rileva la Corte che entrambi i motivi di impugnazione sviluppati da , che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro Parte_1
intima connessione, sono privi di fondamento e vanno rigettati.
Invero, occorre innanzitutto considerare che la ratio decidendi del rigetto della pretesa risarcitoria dell'attrice non è basata esclusivamente sulla scarsa attendibilità dei testi derivante dalla circostanza che uno dei testi conosceva, pur se di vista, la Parlato, mentre l'altro dichiarava di conoscere il padre della stessa.
Infatti, il primo Giudice, dopo aver riportato le dichiarazioni rese dai testimoni, ne ha operato una comparazione rispetto alle risultanze della scheda redatta dal personale del 118 intervenuto sul luogo dell'incidente, attribuendo una maggiore pregnanza a queste ultime perché provenienti da un soggetto del tutto estraneo, il quale non poteva avere interesse alcuno ad un'esposizione dei fatti favorevole o sfavorevole alla . Pt_1
Tanto precisato, il Collegio condivide le perplessità manifestate dal Tribunale di
Torre Annunziata circa la ricostruzione della dinamica del sinistro come descritta dai suindicati testimoni.
In particolare, detti testi riferivano:
- di aver assistito al sinistro oggetto di causa, verificatosi, intorno alle otto del mattino di un giorno di settembre dell'anno 2011;
- che la camminava a piedi la via Patierno in Vico Equense, che era una Pt_1
strada a doppio senso di marcia, lungo il lato sinistro della stessa;
- che un'autovettura di colore bianco, per evitare altra auto ferma in curva, si portò sulla sinistra della carreggiata ed impattava da tergo contro la gamba destra della ragazza, la quale veniva scaraventata oltre il guardrail, finendo nel fondo sottostante.
Nella scheda sottoscritta del 118 si legge quanto segue: “Incidente stradale.
Trovata vigile, cosciente, senza casco che le è stato rimosso. Dinamica maggiore. proiettata dal motociclo in un terreno sottostante circa due metri di altezza.
Lamenta lombalgia”. 8
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Ebbene, non v'è alcun dubbio che la descrizione contenuta nel suindicato atto si ponga in netta e stridente contraddizione rispetto alla dinamica dell'incidente risultante dalle testimonianze raccolte e dall'atto introduttivo del giudizio.
Ora, è vero che quanto riportato nel suindicato atto redatto dal personale sanitario intervenuto per soccorrere la è privo di valenza probatoria assistita da Pt_1
pubblica fede, non avendo il verbalizzante assistito personalmente alle circostanze ivi descritte (cfr., tra le altre, Cass. 16/9/2022, n. 27188). Tuttavia, è pur vero che il contenuto del referto in questione costituisce comunque un elemento di convincimento liberamente valutabile ai fini della decisione, occorrendo aggiungere che, come correttamente rilevato dal primo Giudice, va di certo escluso – in mancanza di indici di segno contrario che l'appellante aveva l'onere quanto meno di allegare – che chi redasse la scheda avesse interesse a descrivere circostanze di fatto del tutto fantasiose ed inveritiere. Essendo pacifico che la fu soccorsa dagli operatori del 118 e da questi trasportata in ospedale, è Pt_1
verosimile che uno di tali operatori abbia indicato nella scheda che la danneggiata cadde nel terreno sottostante la strada in precedenza descritta mentre era a bordo di un motociclo e che alla stessa le fu rimosso il casco.
Occorre inoltre evidenziare che il materiale probatorio offerto a sostegno dell'azione risarcitoria esperita nei confronti del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada deve essere valutato con particolare rigore, in quanto, non essendo stato individuato il danneggiante, il Fondo de quo è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. Cass. 18/11/2005, n. 24449).
Deve poi considerarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di sinistro provocato da “auto pirata”, il danneggiato, ha l'onere di provare non soltanto le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta esclusiva o concorrente del conducente di altro veicolo, ma, altresì, che tale ultimo veicolo sia rimasto privo di identificazione e che detta identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a sua negligenza. Deve, pertanto, escludersi la risarcibilità da parte del Fondo qualora la mancata identificazione del veicolo da parte della vittima sia ascrivibile alla violazione dell'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia da parte della vittima medesima, ad esempio per non aver presentato “formale denuncia dei fatti 9
R.G. n. 1613/2020 ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 17/12/2019, n. 33444; Cass.
22/11/2016, n.23710; Cass. 18/9/2015, n.18308; Cass. 13/7/2011, n.15367).
Tutto ciò precisato, rileva il Collegio che, nella specie, l'appellante non ha chiarito il motivo per cui, nello sporgere denuncia contro ignoti, ha omesso di fornire alle autorità competenti le generalità dei due testimoni escussi poi in giudizio, palesando una mancanza di collaborazione ed un comportamento negligente, liberamente valutato dal giudice come indizio. Sul punto, com'è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.” (così Cass. 18/6/2012 n.
9939). Ed è in ogni caso da sottolineare come tale mancata indicazione dei testi, che avrebbero assistito all'incidente, sia certamente indice di negligenza della danneggiata nell'agevolare il compito dell'autorità di polizia nello svolgimento delle indagini attraverso l'escussione delle persone informate sui fatti. Su tale specifico profilo, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che l'indicazione da parte del danneggiato alle autorità preposte allo svolgimento di indagini delle generalità di chi abbia assistito all'incidente è certamente una condotta volta a facilitare la sollecita attivazione degli accertamenti finalizzati all'identificazione dell'effettivo responsabile (cfr. Cass. 31/10/2014, n. 23150).
Peraltro, come riferito dal teste , lo stesso forniva i suoi dati Testimone_3
personali ai genitori della ragazza infortunata, poiché il padre lo aveva visto tra i presenti al sinistro, con la conseguenza che, al momento della presentazione della querela, era già noto il nome almeno di uno dei testimoni asseritamente oculari.
Discende da ciò che se la danneggiata fosse stata a conoscenza del nominativo dei 10
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testimoni oculari, verosimilmente ne avrebbe fatto menzione alla pubblica autorità deputata allo svolgimento delle indagini per individuare il conducente dell'auto rimasta sconosciuta.
Sotto altro profilo, va evidenziato che, secondo la dinamica descritta dai testi, conforme a quella dedotta in citazione, la sarebbe stata investita da tergo Pt_1
mentre camminava sul bordo sinistro della strada, con violento impatto sulla gamba destra e conseguente caduta nel terreno sottostante di circa 1 metro e mezzo la carreggiata, mentre invece dalla relazione di CTU risulta una ferita lacero contusa alla coscia sinistra, oltre che la lesione alla schiena.
Né rileva che, nelle more del presente giudizio di appello, i due testi, con riferimento ai quali il Tribunale aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di sua competenza, siano stati assolti in sede penale, in quanto:
- in primo luogo, non si tratta di pronuncia avente efficacia di giudicato, posto che le parti della presente controversia non hanno partecipato al giudizio penale;
- in ogni caso, l'assoluzione dei testi è stata pronunciata con formula dubitativa
(cfr. Cass. 21/6/2023, n. 17708; Cass. 28/2/2022, n. 6593; Cass. 29/10/2018, n.
27376, che escludono l'efficacia di giudicato in sede civile in caso di assoluzione con tale formula) ed in forza di un ragionamento basato su di un giudizio controfattuale secondo cui non poteva escludersi, ad avviso del Tribunale, che la camminasse a piedi con un casco in mano;
Pt_1
- peraltro, nella più volte menzionata scheda d'intervento del 118 risulta specificamente indicata la manovra di rimozione del casco, il che presuppone che la ragazza lo indossasse;
- infine, è giurisprudenza costante della Suprema Corte che nel nostro ordinamento vige il principio della completa autonomia fra la giurisdizione penale e quella civile, tranne per ciò che concerne le ipotesi tassativamente previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p. (cfr., tra le altre, Cass. 30/12/2021, n. 42028), il che consente al giudice civile una ricostruzione autonoma dei fatti posti a fondamento della domanda;
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e 11
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successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della domanda (€ 101.337,85, oltre accessori).
E' opportuno precisare al riguardo che, come rilevato in limine, la società
è intervenuta nel presente giudizio di appello ex art. 111 Controparte_2
c.p.c., quale cessionaria a titolo particolare del diritto controverso, facendo valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio che deriva dall'essere l'effettiva titolare del diritto oggetto della controversia, rispetto alla cui posizione la parte originaria assume la qualità di sostituto processuale (cfr. Cass. 1/9/2006, n.
18937).
Tuttavia, i descritti effetti della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. sono soltanto quelli che derivano dal contenuto di merito della decisione, e cioè gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non quelli di rito, che sono operanti esclusivamente nei confronti delle parti processuali, tra cui è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti effettive del processo (cfr. Cass. 6/4/2021, n. 9264).
Nel rapporto fra appellante e invece, stante la Controparte_1
contumacia della predetta appellata, le spese vanno dichiarate non ripetibili.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 27/5/2020, nei Parte_1
confronti della quale impresa designata per la Controparte_1
Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 2062/2019 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 24/9/2019, con l'intervento ex art. 111 c.p.c. della così provvede: Controparte_2
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3) condanna la al pagamento, in favore della nella Pt_1 Controparte_2 indicata qualità, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali ed € 1.200,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre IVA e CPA come per legge;
12
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4) dichiara non ripetibili le spese nel rapporto fra la e la Pt_1 Controparte_2
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante , di un Parte_1
ulteriore importo pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 7/1/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.