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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3350/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2835/19 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 20.12.2019,
t r a
(p.iva ), in persona del l.r. pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Manfredi (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
e
(p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cipolli (c.f.
); C.F._2
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come da note di udienza del 30 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 14/08/2015, la Parte_1
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Torre CP_1
Annunziata, rassegnando le seguenti conclusioni: “-verificata la gravità dell'inadempimento denunciato in premessa, dichiarare con sentenza costitutiva la risoluzione del contratto di compravendita in parola, con conseguente restituzione delle somme percepite a titolo di prezzo coi relativi interessi;
-condannare la in virtù dell'intervenuta CP_1 dichiarata risoluzione contrattuale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti, risarcimento che deve comprendere una somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore (danno emergente) e una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio (lucro cessante), quantificati complessivamente in € 12.000,00, ovvero in quella somma, che il Giudice riterrà giusta ed equa, il tutto nei limiti di € 26.000,00, con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno della domanda deduceva:
-di aver acquistato dalla con l'unica proposta n. CP_1
P5/8/3473/1 del 4.9.2014, articoli di abbigliamento, accessori e scarpe per la stagione primavera/estate 2015, ad un prezzo complessivo di €
10.600,50, oltre IVA;
-che a garanzia dell'esatto adempimento dell'intero prezzo pattuito, aveva rilasciato alla tre assegni bancari, i primi due dell'importo di CP_1 euro 4.311,07 ciascuno ed il terzo dell'importo di euro 4.311,08, per una somma complessiva di euro 12.933,22, pari al prezzo dell'intera fornitura comprensivo di IVA;
- che la le aveva inviato solo 132 articoli rispetto ai 178 CP_1
pattuiti, come individuati nel DDT n. 1816/KS del 14/04/2015 allegato alla fattura n. 2015/FI/01462 del 14/04/2015, trattenendo con sé i tre assegni consegnatile;
-che, all'apertura dei colli consegnati dal corriere, quasi la metà dei capi forniti era inoltre affetta da gravi vizi, difetti di produzione e difformità, che venivano prontamente denunciati per iscritto, prima con fax del
2 16/04/2015 e poi con nota a/r del 17/04/2015, a seguito della quale l'acquirente aveva anche messo a disposizione della venditrice la merce, onde consentirne la verifica ed il ritiro;
-che, a fronte della puntuale descrizione dei vizi e difetti denunciati, la convenuta aveva riconosciuto come viziati soltanto diciotto capi, autorizzando il reso “per difetto” di soli dodici di essi mentre, in relazione ai restanti sei, aveva offerto di ripararli;
-con raccomandata del 27/05/2015, aveva dunque manifestato la volontà di risolvere l'intero contratto di vendita, mettendo a disposizione tutti i capi forniti e chiedendo la restituzione degli assegni;
-che la si era resa gravemente inadempiente, non avendo CP_1
la stessa fornito una parte della merce e rimanendo inerte alla richiesta di risolvere il contratto, essendo risultata la restante metà affetta da vizi tali da renderla inidonea all'uso.
Si costituiva in giudizio la la quale, oltre ad eccepire CP_1
l'infondatezza delle domande attoree, formulava domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo insoluto da fattura per € 854,21.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “-In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Modena;
-in via principale, accertare dichiarare che nulla è dovuto dalla e conseguentemente, rigettare le domande ed CP_1
eccezioni ex adverso svolte perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi svolti in comparsa di risposta;
- condannare la al Parte_1
pagamento della residua somma in linea capitale di Euro 854,21; - in via subordinata, e per la sola denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, condannare la convenuta, a pagare, la sola somma che risulterà dovuta in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo c.t.u., il Tribunale di Torre
Annunziata, con sentenza n. 2835/19, così provvedeva: “Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la parziale risoluzione del contratto di cui alla proposta di commissione P5/8/3473 del
4 settembre 2014 con riferimento alla merce non consegnata ed a quella
3 risultata affetta da vizi, e per l'effetto condanna la in CP_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di Parte_2
euro 3.101,03, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
c) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
c) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice, dei restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano, nell'importo decurtato, in euro 3.000,00 per competenze ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto della misura di 1/3 a carico dell'attrice ed in quella di 2/3 a carico della convenuta”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 23/09/2020 a Parte_2
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma CP_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) verificata la gravità dell'inadempimento denunciato, dichiarare con sentenza costitutiva la risoluzione del contratto di compravendita in parola, con conseguente restituzione delle somme percepite a titolo di prezzo coi relativi interessi;
b) condannare la in virtù della intervenuta dichiarata CP_1 risoluzione contrattuale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti, risarcimento che deve comprendere una somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore (danno emergente) e una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio (lucro cessante), quantificati complessivamente in € 12.000,00, ovvero in quella diversa somma, che il giudice riterrà giusta ed equa, il tutto nei limiti di €
25.000,00; c) vittoria di spese e compensi avvocato del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese intere di ctu, da attribuirsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con comparsa CP_1 depositata in data 25.1.2021 per l'udienza del 20.2.2021, eccependo
4 l'infondatezza nel merito del gravame, nonché dispiegando appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti istanze: “-rigettare totalmente nel merito il gravame proposto da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- riformare la sentenza di primo grado n.
2835/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, riducendo ad Euro 2.246,82,
l'importo che dovrà pagare a con condanna di CP_1 Pt_2 quest'ultima a restituire la somma in eccesso già incassata;
- riformare la sentenza di primo grado n. 2835/2019 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui statuisce a carico della i 2/3 delle spese di lite CP_1 del primo grado e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio, restituendo la somma in eccesso già incassata;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cpa come per legge”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di
5 dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di risoluzione integrale del contratto di compravendita, proposta ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per grave inadempimento da parte della venditrice.
In particolare, rileva che il Tribunale, pur avendo accertato plurimi inadempimenti da parte della convenuta, avrebbe erroneamente disposto la risoluzione parziale del contratto, operando una valutazione frammentaria delle obbligazioni contrattuali e trattando separatamente le violazioni relative alla consegna di merce viziata e all'omessa fornitura di parte dei capi, in applicazione, rispettivamente, della garanzia per vizi
(artt. 1490 ss. c.c.) e della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.).
Tale approccio, a parere dell'impugnante, risulterebbe errato sul piano giuridico, in quanto non corrispondente alla domanda originaria, che intendeva ottenere la risoluzione integrale del contratto.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto procedere ad un esame complessivo degli inadempimenti, considerando l'effettivo pregiudizio arrecato all'equilibrio sinallagmatico del contratto e l'interesse economico sotteso ad esso. In tal modo, avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione l'applicabilità dell'art. 1455 c.c., alla luce della gravità degli inadempimenti accertati.
A sostegno di tale tesi, richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
5686/1985), secondo cui la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. non esclude né assorbe il ricorso alla risoluzione per inadempimento, che resta esperibile ogniqualvolta l'inadempimento, anche parziale, alteri in maniera apprezzabile l'interesse del creditore.
Ribadisce che, a fronte dell'inadempimento della venditrice (la quale aveva consegnato solo 132 dei 178 capi ordinati, di cui 45 difettosi e non
6 commerciabili, come confermato dal consulente tecnico), essa aveva adempiuto pienamente alla propria obbligazione, versando l'intero importo dovuto di € 12.933,22, tramite tre assegni bancari. Inoltre, più del 50% della fornitura era risultata mancante o difettosa, alterando, in questo modo, sostanzialmente, l'equilibrio contrattuale e vanificando il suo interesse ad acquisire una collezione completa, peraltro destinata a una clientela di fascia alta. La condotta della venditrice, caratterizzata da una mancata comunicazione preventiva, l'omessa restituzione degli assegni eccedenti e la limitata disponibilità alla sostituzione dei capi difettosi, avrebbe, dunque, denotato un comportamento gravemente inadempiente.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insufficiente la prova del danno subito.
Osserva l'impugnante che il giudice non avrebbe adeguatamente esaminato le allegazioni e le istanze istruttorie presentate nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., omettendo di considerare le prove relative al danno subito. Tale omissione integrerebbe una violazione del diritto di difesa ed un vizio di omessa pronuncia, impedendo altresì una valutazione completa del danno, nonché l'eventuale ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
La stessa consulenza tecnica d'ufficio avrebbe confermato, poi, che la merce era destinata a una clientela di fascia alta, rendendo verosimile, se non certa, la perdita di opportunità commerciali, in conseguenza della consegna di articoli incompleti e difettosi.
Il danno subito, pertanto, avrebbe potuto essere correttamente valutato anche sulla base di una stima presuntiva o equitativa, considerato il valore commerciale della merce destinata alla vendita.
L'appellata, invece, ha proposto appello incidentale avverso la suindicata sentenza, con il quale ha censurato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di pagamento del credito residuo, pari ad euro 854,21, dovutole a saldo della merce regolarmente consegnata.
Rileva, in particolare, come la non abbia sollevato eccezioni, Parte_1
né formulato contestazioni rispetto a tale credito, avendone anzi, espressamente riconosciuto l'esistenza (cfr. doc. n. 5 del proprio fascicolo
7 di primo grado). Pertanto, il giudice avrebbe dovuto condannarla alla restituzione della minor somma di euro 2.246,82.
Contesta, altresì, l'erronea attribuzione a suo carico di 2/3 delle spese processuali, nonostante abbia sempre riconosciuto l'esistenza di 18 capi di abbigliamento difettosi, a fronte dei 17 accertati dal CTU, ed abbia tenuto una condotta che, se accettata dalla controparte, avrebbe certamente evitato il contenzioso. A sostegno di tale doglianza, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui la parte che, con la propria condotta, abbia dato origine al processo o ne abbia causato l'allungamento, è quella tenuta a risarcire le spese anticipate dall'altra parte, secondo il principio della causalità (cfr. Cass. 30 maggio 2016, n. 11179; Cass. n. 3038/2016; Cass. n. 373/2015).
In applicazione di tale principio, avrebbe dovuto essere la a Parte_1
rispondere delle spese legali del presente giudizio, essendo stata la sua condotta a dar luogo al processo, in quanto se avesse accettato la disponibilità della a restituire o riparare i capi viziati, lo CP_1
stesso sarebbe stato sicuramente evitato.
L'appello principale risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
La Corte condivide la decisione resa dal primo giudice, che ha correttamente inquadrato la fattispecie oggetto di controversia nell'alveo della risoluzione parziale del contratto, escludendo in modo puntuale la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione integrale del vincolo negoziale.
In particolare, occorre osservare che l'istituto della risoluzione parziale del contratto, trovando una compiuta disciplina secondo quanto disposto dall'art. 1458, comma 2, c.c. – è ormai da tempo accolto in via pacifica dalla giurisprudenza di legittimità, quale corollario logico-sistematico dell'interpretazione funzionale della disciplina sull'inadempimento contrattuale (artt. 1453 ss. c.c.). Tale rimedio consente, infatti, la caducazione del vincolo giuridico limitatamente alla parte della prestazione rimasta ineseguita o inesattamente adempiuta, purché ciò risulti compatibile con la struttura divisibile delle obbligazioni assunte e con il mantenimento del sinallagma contrattuale.
In tale ottica, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato la possibilità
8 di applicare in via analogica l'art. 1458, comma 2, c.c. – che concerne espressamente i contratti ad esecuzione continuata o periodica – anche ai contratti ad esecuzione unitaria o istantanea, ove ricorrano i presupposti oggettivi della divisibilità dell'oggetto contrattuale e manchi un nesso funzionale tale da richiedere la conservazione integrale del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2004, n. 23657; Cass. civ., Sez. II,
14/07/2017, n. 17594).
È stato al riguardo chiarito che la risoluzione parziale del contratto è configurabile anche nei contratti ad esecuzione immediata, ove l'oggetto non sia costituito da una prestazione unitaria ed infrazionabile, bensì da una pluralità di beni dotati ciascuno di propria individualità e suscettibili, anche se separati dal tutto, di mantenere un'autonoma rilevanza economico-funzionale. Come testualmente affermato dalla Corte di legittimità: “la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve ritenersi possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea, quando l'oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, quando cioè ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione, atteso che anche il contratto ad esecuzione istantanea avente, però, un oggetto formato da più cose ciascuna con propria individualità, nella fase di esecuzione, può comportarsi come un contratto ad esecuzione continuata
o periodica potendo parte della prestazione essere differita nel tempo”
(Cass. n. 16556/13). Ancora “la risoluzione parziale del contratto… deve ritenersi possibile anche quando l'oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possano mantenere una propria individualità economico-funzionale” (Cass. n.
23657/2004). Peraltro, è stato precisato che “il giudizio sulla frazionabilità dell'oggetto complessivo del contratto e sull'autonomia della singola frazione costituisce valutazione di merito, insuscettibile di essere dedotta
9 per la prima volta in sede di legittimità”, (Cass. n. 10700/2005).
Nel caso in esame, trattandosi di un contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di una pluralità di beni mobili, costituiti da capi di abbigliamento, ciascuno dei quali caratterizzato da autonomia, sia sotto il profilo materiale che economico-funzionale, l'applicazione del principio della risoluzione parziale si appalesa pienamente legittima.
Il rimedio de quo, infatti, risponde al principio di conservazione del contratto e può trovare applicazione ogniqualvolta l'inadempimento, pur sussistente, non risulti tale da alterare in modo apprezzabile l'equilibrio sinallagmatico. Come affermato dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
16579 del 25 novembre 2002, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
6401 del 30 marzo 2015). Trattasi di valutazione fondata su criteri oggettivi e soggettivi, in considerazione dell'interesse concretamente perseguito dalla parte non inadempiente, in relazione all'equilibrio economico del contratto.
È noto, infatti, che: “Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità dell'inadempimento deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.” (Cass. civ., Sez. II,
11/06/2018, n. 15052).
Conseguentemente, ove l'inadempimento, ancorché parziale, incida profondamente sull'interesse perseguito dalla parte adempiente, potrà determinarsi la risoluzione integrale. Diversamente, allorché il creditore abbia comunque conseguito un'utilità apprezzabile, il rimedio più proporzionato sarà la risoluzione parziale, eventualmente accompagnata
10 da riduzione del prezzo ovvero risarcimento del danno.
In tale prospettiva, deve anche considerarsi che l'art. 1455 c.c. esclude poi la risoluzione se l'inadempimento è di scarsa rilevanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Orbene, in applicazione dei principi appena richiamati, deve essere condivisa la valutazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che l'inadempimento della pur accertato, non abbia CP_1 alterato l'equilibrio sinallagmatico del contratto. Invero, la consulenza tecnica d'ufficio esperita nel primo grado ha offerto un quadro fattuale chiaro e non contestato in modo specifico dalla secondo Parte_1
cui: a) di fatto sono stati consegnati solo 132 capi sui 178 contrattualmente pattuiti e, tra questi, almeno 17 – campionati secondo criteri tecnici non censurati – sono risultati affetti da vizi gravi o medio- gravi, tali da comprometterne la commerciabilità nel “segmento alto” in cui si colloca l'attività dell'acquirente. Tali risultanze sono state compiutamente analizzate e valorizzate ai fini della pronuncia di risoluzione parziale, sia per i capi non consegnati, sia per quelli viziati, in corretta applicazione degli artt. 1458, 1490 e 1492 c.c., avendo il
Tribunale rilevato che “la maggior parte della merce consegnata risulta esente da vizi e di ottima qualità, foggia e fattura come affermato dal ctu, né tantomeno può affermarsi che la mancata consegna dei 46 capi di cui alla commissione di acquisto integri gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza tale da travolgere l'intero contratto, tenuto conto della circostanza che la merce non consegnata non è stata fatturata dalla convenuta e nulla in tal senso è stato contestato dall'attrice al momento della consegna, né successivamente prima della presente lite”.
Inoltre, il primo giudicante ha anche ritenuto che, attesa la vendita seriale di capi, la presenza di vizi anche solo in alcuni esemplari giustificasse la risoluzione parziale dell'intera fornitura omogenea, trattandosi di una prestazione economicamente unitaria e funzionalmente legata all'integrità della collezione (“In merito al numero dei capi per i quali va dichiarato risolto il contratto va chiarito che se è vero che il ctu ha analizzato un solo capo della serie, avendo prelevato a campione una taglia per articolo, riconoscendo come difettati n. 17 articoli, non appare revocabile in dubbio
11 al giudicante che in virtù del necessario collegamento ai fini della vendita tra le diverse taglie di un'unica tipologia di articolo, in relazione al quale il venditore non ha interesse ad una consegna parziale, la risoluzione vada disposta con riferimento a tutti i capi della serie dell'articolo risultato difettato”).
Il Tribunale ha dunque correttamente applicato il principio di proporzionalità di cui all'art. 1455 c.c., considerando che la maggior parte dei capi consegnati era conforme e priva di vizi e che la merce non consegnata non era stata fatturata dall'odierna appellata (con conseguente insussistenza in relazione ad essa di alcun pregiudizio economico per l'acquirente), non avendo in proposito l'appellante nulla contestato al momento della consegna, né successivamente, prima della instaurazione della lite.
Attesa l'entità della fornitura risultata viziata, non può dunque ritenersi sussistente una lesione del sinallagma idonea a giustificare la caducazione integrale del rapporto. Considerato poi che la prestazione non eseguita o inesattamente eseguita rappresenta una parte frazionabile del complesso obbligatorio e che l'interesse del creditore risulta comunque in larga parte soddisfatto per la merce esente da vizi, può senz'altro ravvisarsi la permanenza di un interesse da parte della Parte_1 all'acquisto dei capi, nonché la possibilità di utilizzo autonomo della prestazione adempiuta (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. II, 21/02/2006, n.
3742)
Il motivo di appello deve essere dunque rigettato, avendo il Tribunale, con apprezzabile e logica chiarezza correttamente valutato, sia in fatto, che in diritto, la vicenda per cui è causa. Quanto sostenuto dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata deve essere dunque condiviso, in ordine alla motivazione, ed all'esito della elaborazione dei dati emersi nel giudizio.
Il Tribunale ha, invero, bene evidenziato la caratura degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo del tutto condivisibile e corretto.
La suddetta valutazione, lungi dall'apparire contrastante coi dettami normativi, come sembra sostenga l'appellante, si amalgama agevolmente
12 con i principi delle norme richiamate e trova solida conferma nelle motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno della sua decisione, oltre ad essere conforme ai precedenti giurisprudenziali in materia.
Ai detti principi enunciati dal Tribunale, assemblati con scrupolo ed in linea con il dettato normativo, il Collegio aderisce pienamente, facendolo propri.
Per quanto riguarda la censura relativa al rigetto della domanda risarcitoria e all'omesso esame dei mezzi istruttori, ancora una volta, la valutazione del giudice di primo grado risulta immune da rilevi, avendo lo stesso correttamente applicato principi di diritto consolidati in materia, evidenziando l'assenza di prova del danno e del nesso causale.
In particolare, in tema di responsabilità contrattuale, il danno non può essere presunto, ma deve essere specificamente allegato e rigorosamente provato, tanto nella sua esistenza quanto nella sua quantificazione.
Nello specifico, poi, le doglianze dell'appellante in merito all'asserita omessa valutazione da parte del primo giudice delle allegazioni e delle istanze istruttorie contenute nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. risultano prive di pregio.
Invero, la prova per testi, di cui l'appellante contesta la mancata ammissione, non avrebbe apportato alcun utile elemento al fine di per colmare le dette lacune probatorie, risultando, infatti, le circostanze con essa dedotte, oltre che generiche, del tutto prive di rilevanza e decisività, oltre che pacifiche tra le parti.
Nello specifico: la circostanza relativa alla proposta d'ordine del
4.09.2014, per un importo di € 10.600,50 oltre IVA, è stata documentalmente provata e non risulta controversa tra le parti;
il rilascio degli assegni da parte dell'attrice a garanzia del pagamento del corrispettivo è attestato e non contestato dalla convenuta;
la parziale consegna della merce, quantificata in 132 pezzi su 178, è circostanza già allegata e documentata mediante D.D.T. e fattura;
la modalità di consegna tramite colli sigillati presso la sede dell'acquirente è elemento meramente descrittivo e irrilevante, non incidendo sulla prova della sussistenza del danno;
la presenza dei soli colli sigillati al momento della consegna non è circostanza dirimente, né contestata, trattandosi di fatto irrilevante ai fini
13 della prova in ordine ai danni;
il valore complessivo della merce consegnata, così come desunto dalla fattura, è documentalmente provato;
l' esistenza di vizi e difformità di una parte dei beni forniti è stata oggetto di disamina da parte del CTU ed è irrilevante in ordine alla prova del danno.
Pertanto, il giudice di primo grado ha legittimamente ritenuto superflua l'espletamento del detto mezzo istruttorio, non essendo le circostanze oggetto di prova né controverse né determinanti per la decisione della causa.
A fortiori, la mancanza di riscontri documentali (come ordini annullati, contratti disattesi, bilanci comparati o altre evidenze oggettive), non consente di accertare il pregiudizio subito, neppure in via equitativa.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte affermato che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità, (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9744 del 12 aprile 2023).
Nel caso in esame, si ribadisce che la si è limitata a dedurre Parte_1
in modo generico un pregiudizio economico, senza allegare, né richiedere alcun mezzo istruttorio idoneo a dimostrare il danno patrimoniale concretamente subito e senza neanche indicare alcun elemento utile al fine di colmare tale vulnus probatorio, rendendo corretta e immune da censure la decisione di escludere ogni ristoro per i danni asseritamente subiti.
Quanto all'appello incidentale proposto da lo stesso risulta CP_1
privo di pregio e, pertanto, immeritevole di accoglimento.
Invero, deve ritenersi del tutto corretta la statuizione del primo giudice che ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla predetta società,
14 poi reiterata in questa sede, volta a conseguire il pagamento dell'importo di euro 854,21 (IVA inclusa), asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce oggetto della commissione P5/s 3473 del 4 settembre 2014.
La pretesa avanzata da si rivela oltremodo infondata. CP_1
Ebbene, a seguito della risoluzione parziale del contratto, la società ha già percepito l'intero importo dovutole per la merce regolarmente consegnata e conforme agli accordi contrattuali. Anzi, risulta che la somma effettivamente incassata abbia superato il valore della prestazione correttamente eseguita.
In particolare, a fronte di un pagamento complessivo di € 8.622,14 da parte della il valore della fornitura conforme è stato Parte_1 accertato in € 5.521,11, con la conseguente condanna della CP_1 alla restituzione della somma di € 3.101,03, quale eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.
La tesi secondo cui residuerebbe un ulteriore credito di € 854,21, da sommare all'importo già incassato, è del tutto priva di fondamento giuridico. In virtù della risoluzione parziale, infatti, nessun corrispettivo aggiuntivo può essere riconosciuto per prestazioni che, per effetto di pronuncia giudiziale, sono state accertate come ineseguite o difformi rispetto a quanto pattuito.
Palesemente infondate si rivelano poi le censure in punto di spese, essendo risultato l'impugnante incidentale sicuramente soccombente ed avendo il primo giudice accolto la domanda dell'odierna impugnante principale per quanto di ragione, compensando, peraltro, parzialmente, le spese di lite.
L'onere di rifusione delle spese processuali grava, infatti, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui:
“Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
L'interpretazione di tale principio da parte dell'impugnante incidentale è
15 sicuramente errata, anche alla luce dell'arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 32061 del 31/10/2022, nel quale le SS.UU. della Suprema
Corte, investite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, "se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte", vi hanno dato risposta negativa, enunciando il seguente principio di diritto:
"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2".
Né appaiono, infine, sussistere ulteriori ragioni che possano giustificare la compensazione totale delle spese processuali.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, tanto l'appello principale quanto quello incidentale devono essere respinti, non essendo emersi elementi idonei a mettere in discussione la coerenza logica e giuridica della decisione di primo grado, che, sul punto, merita piena e integrale conferma.
Quanto al governo delle spese di lite, gli elementi supra indicati giustificano, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in appello e del rigetto integrale sia dell'appello principale che di quello incidentale, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di entrambi gli appellanti, essendo stati respinti sia l'appello principale che quello incidentale, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo
16 unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_2 notificato in data 23/09/2020 e sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 2835/19 del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata pubblicata in data 20.12.2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla e l'appello Parte_1 incidentale proposto dalla e, per l'effetto, conferma CP_1 integralmente la sentenza di primo grado;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3) dà atto che ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, con obbligo per l'appellante principale nonché per l'appellante incidentale Parte_1
di versare entrambi un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale ed incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3350/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2835/19 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 20.12.2019,
t r a
(p.iva ), in persona del l.r. pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Manfredi (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
e
(p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cipolli (c.f.
); C.F._2
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni: come da note di udienza del 30 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 14/08/2015, la Parte_1
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Torre CP_1
Annunziata, rassegnando le seguenti conclusioni: “-verificata la gravità dell'inadempimento denunciato in premessa, dichiarare con sentenza costitutiva la risoluzione del contratto di compravendita in parola, con conseguente restituzione delle somme percepite a titolo di prezzo coi relativi interessi;
-condannare la in virtù dell'intervenuta CP_1 dichiarata risoluzione contrattuale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti, risarcimento che deve comprendere una somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore (danno emergente) e una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio (lucro cessante), quantificati complessivamente in € 12.000,00, ovvero in quella somma, che il Giudice riterrà giusta ed equa, il tutto nei limiti di € 26.000,00, con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno della domanda deduceva:
-di aver acquistato dalla con l'unica proposta n. CP_1
P5/8/3473/1 del 4.9.2014, articoli di abbigliamento, accessori e scarpe per la stagione primavera/estate 2015, ad un prezzo complessivo di €
10.600,50, oltre IVA;
-che a garanzia dell'esatto adempimento dell'intero prezzo pattuito, aveva rilasciato alla tre assegni bancari, i primi due dell'importo di CP_1 euro 4.311,07 ciascuno ed il terzo dell'importo di euro 4.311,08, per una somma complessiva di euro 12.933,22, pari al prezzo dell'intera fornitura comprensivo di IVA;
- che la le aveva inviato solo 132 articoli rispetto ai 178 CP_1
pattuiti, come individuati nel DDT n. 1816/KS del 14/04/2015 allegato alla fattura n. 2015/FI/01462 del 14/04/2015, trattenendo con sé i tre assegni consegnatile;
-che, all'apertura dei colli consegnati dal corriere, quasi la metà dei capi forniti era inoltre affetta da gravi vizi, difetti di produzione e difformità, che venivano prontamente denunciati per iscritto, prima con fax del
2 16/04/2015 e poi con nota a/r del 17/04/2015, a seguito della quale l'acquirente aveva anche messo a disposizione della venditrice la merce, onde consentirne la verifica ed il ritiro;
-che, a fronte della puntuale descrizione dei vizi e difetti denunciati, la convenuta aveva riconosciuto come viziati soltanto diciotto capi, autorizzando il reso “per difetto” di soli dodici di essi mentre, in relazione ai restanti sei, aveva offerto di ripararli;
-con raccomandata del 27/05/2015, aveva dunque manifestato la volontà di risolvere l'intero contratto di vendita, mettendo a disposizione tutti i capi forniti e chiedendo la restituzione degli assegni;
-che la si era resa gravemente inadempiente, non avendo CP_1
la stessa fornito una parte della merce e rimanendo inerte alla richiesta di risolvere il contratto, essendo risultata la restante metà affetta da vizi tali da renderla inidonea all'uso.
Si costituiva in giudizio la la quale, oltre ad eccepire CP_1
l'infondatezza delle domande attoree, formulava domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo insoluto da fattura per € 854,21.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “-In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Modena;
-in via principale, accertare dichiarare che nulla è dovuto dalla e conseguentemente, rigettare le domande ed CP_1
eccezioni ex adverso svolte perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi svolti in comparsa di risposta;
- condannare la al Parte_1
pagamento della residua somma in linea capitale di Euro 854,21; - in via subordinata, e per la sola denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, condannare la convenuta, a pagare, la sola somma che risulterà dovuta in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo c.t.u., il Tribunale di Torre
Annunziata, con sentenza n. 2835/19, così provvedeva: “Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la parziale risoluzione del contratto di cui alla proposta di commissione P5/8/3473 del
4 settembre 2014 con riferimento alla merce non consegnata ed a quella
3 risultata affetta da vizi, e per l'effetto condanna la in CP_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di Parte_2
euro 3.101,03, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
c) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
c) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice, dei restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano, nell'importo decurtato, in euro 3.000,00 per competenze ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto della misura di 1/3 a carico dell'attrice ed in quella di 2/3 a carico della convenuta”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 23/09/2020 a Parte_2
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma CP_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) verificata la gravità dell'inadempimento denunciato, dichiarare con sentenza costitutiva la risoluzione del contratto di compravendita in parola, con conseguente restituzione delle somme percepite a titolo di prezzo coi relativi interessi;
b) condannare la in virtù della intervenuta dichiarata CP_1 risoluzione contrattuale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti, risarcimento che deve comprendere una somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore (danno emergente) e una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio (lucro cessante), quantificati complessivamente in € 12.000,00, ovvero in quella diversa somma, che il giudice riterrà giusta ed equa, il tutto nei limiti di €
25.000,00; c) vittoria di spese e compensi avvocato del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese intere di ctu, da attribuirsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con comparsa CP_1 depositata in data 25.1.2021 per l'udienza del 20.2.2021, eccependo
4 l'infondatezza nel merito del gravame, nonché dispiegando appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti istanze: “-rigettare totalmente nel merito il gravame proposto da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- riformare la sentenza di primo grado n.
2835/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, riducendo ad Euro 2.246,82,
l'importo che dovrà pagare a con condanna di CP_1 Pt_2 quest'ultima a restituire la somma in eccesso già incassata;
- riformare la sentenza di primo grado n. 2835/2019 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui statuisce a carico della i 2/3 delle spese di lite CP_1 del primo grado e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio, restituendo la somma in eccesso già incassata;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cpa come per legge”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di
5 dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di risoluzione integrale del contratto di compravendita, proposta ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per grave inadempimento da parte della venditrice.
In particolare, rileva che il Tribunale, pur avendo accertato plurimi inadempimenti da parte della convenuta, avrebbe erroneamente disposto la risoluzione parziale del contratto, operando una valutazione frammentaria delle obbligazioni contrattuali e trattando separatamente le violazioni relative alla consegna di merce viziata e all'omessa fornitura di parte dei capi, in applicazione, rispettivamente, della garanzia per vizi
(artt. 1490 ss. c.c.) e della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.).
Tale approccio, a parere dell'impugnante, risulterebbe errato sul piano giuridico, in quanto non corrispondente alla domanda originaria, che intendeva ottenere la risoluzione integrale del contratto.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto procedere ad un esame complessivo degli inadempimenti, considerando l'effettivo pregiudizio arrecato all'equilibrio sinallagmatico del contratto e l'interesse economico sotteso ad esso. In tal modo, avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione l'applicabilità dell'art. 1455 c.c., alla luce della gravità degli inadempimenti accertati.
A sostegno di tale tesi, richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
5686/1985), secondo cui la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. non esclude né assorbe il ricorso alla risoluzione per inadempimento, che resta esperibile ogniqualvolta l'inadempimento, anche parziale, alteri in maniera apprezzabile l'interesse del creditore.
Ribadisce che, a fronte dell'inadempimento della venditrice (la quale aveva consegnato solo 132 dei 178 capi ordinati, di cui 45 difettosi e non
6 commerciabili, come confermato dal consulente tecnico), essa aveva adempiuto pienamente alla propria obbligazione, versando l'intero importo dovuto di € 12.933,22, tramite tre assegni bancari. Inoltre, più del 50% della fornitura era risultata mancante o difettosa, alterando, in questo modo, sostanzialmente, l'equilibrio contrattuale e vanificando il suo interesse ad acquisire una collezione completa, peraltro destinata a una clientela di fascia alta. La condotta della venditrice, caratterizzata da una mancata comunicazione preventiva, l'omessa restituzione degli assegni eccedenti e la limitata disponibilità alla sostituzione dei capi difettosi, avrebbe, dunque, denotato un comportamento gravemente inadempiente.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insufficiente la prova del danno subito.
Osserva l'impugnante che il giudice non avrebbe adeguatamente esaminato le allegazioni e le istanze istruttorie presentate nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., omettendo di considerare le prove relative al danno subito. Tale omissione integrerebbe una violazione del diritto di difesa ed un vizio di omessa pronuncia, impedendo altresì una valutazione completa del danno, nonché l'eventuale ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
La stessa consulenza tecnica d'ufficio avrebbe confermato, poi, che la merce era destinata a una clientela di fascia alta, rendendo verosimile, se non certa, la perdita di opportunità commerciali, in conseguenza della consegna di articoli incompleti e difettosi.
Il danno subito, pertanto, avrebbe potuto essere correttamente valutato anche sulla base di una stima presuntiva o equitativa, considerato il valore commerciale della merce destinata alla vendita.
L'appellata, invece, ha proposto appello incidentale avverso la suindicata sentenza, con il quale ha censurato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di pagamento del credito residuo, pari ad euro 854,21, dovutole a saldo della merce regolarmente consegnata.
Rileva, in particolare, come la non abbia sollevato eccezioni, Parte_1
né formulato contestazioni rispetto a tale credito, avendone anzi, espressamente riconosciuto l'esistenza (cfr. doc. n. 5 del proprio fascicolo
7 di primo grado). Pertanto, il giudice avrebbe dovuto condannarla alla restituzione della minor somma di euro 2.246,82.
Contesta, altresì, l'erronea attribuzione a suo carico di 2/3 delle spese processuali, nonostante abbia sempre riconosciuto l'esistenza di 18 capi di abbigliamento difettosi, a fronte dei 17 accertati dal CTU, ed abbia tenuto una condotta che, se accettata dalla controparte, avrebbe certamente evitato il contenzioso. A sostegno di tale doglianza, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui la parte che, con la propria condotta, abbia dato origine al processo o ne abbia causato l'allungamento, è quella tenuta a risarcire le spese anticipate dall'altra parte, secondo il principio della causalità (cfr. Cass. 30 maggio 2016, n. 11179; Cass. n. 3038/2016; Cass. n. 373/2015).
In applicazione di tale principio, avrebbe dovuto essere la a Parte_1
rispondere delle spese legali del presente giudizio, essendo stata la sua condotta a dar luogo al processo, in quanto se avesse accettato la disponibilità della a restituire o riparare i capi viziati, lo CP_1
stesso sarebbe stato sicuramente evitato.
L'appello principale risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
La Corte condivide la decisione resa dal primo giudice, che ha correttamente inquadrato la fattispecie oggetto di controversia nell'alveo della risoluzione parziale del contratto, escludendo in modo puntuale la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione integrale del vincolo negoziale.
In particolare, occorre osservare che l'istituto della risoluzione parziale del contratto, trovando una compiuta disciplina secondo quanto disposto dall'art. 1458, comma 2, c.c. – è ormai da tempo accolto in via pacifica dalla giurisprudenza di legittimità, quale corollario logico-sistematico dell'interpretazione funzionale della disciplina sull'inadempimento contrattuale (artt. 1453 ss. c.c.). Tale rimedio consente, infatti, la caducazione del vincolo giuridico limitatamente alla parte della prestazione rimasta ineseguita o inesattamente adempiuta, purché ciò risulti compatibile con la struttura divisibile delle obbligazioni assunte e con il mantenimento del sinallagma contrattuale.
In tale ottica, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato la possibilità
8 di applicare in via analogica l'art. 1458, comma 2, c.c. – che concerne espressamente i contratti ad esecuzione continuata o periodica – anche ai contratti ad esecuzione unitaria o istantanea, ove ricorrano i presupposti oggettivi della divisibilità dell'oggetto contrattuale e manchi un nesso funzionale tale da richiedere la conservazione integrale del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2004, n. 23657; Cass. civ., Sez. II,
14/07/2017, n. 17594).
È stato al riguardo chiarito che la risoluzione parziale del contratto è configurabile anche nei contratti ad esecuzione immediata, ove l'oggetto non sia costituito da una prestazione unitaria ed infrazionabile, bensì da una pluralità di beni dotati ciascuno di propria individualità e suscettibili, anche se separati dal tutto, di mantenere un'autonoma rilevanza economico-funzionale. Come testualmente affermato dalla Corte di legittimità: “la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve ritenersi possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea, quando l'oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, quando cioè ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione, atteso che anche il contratto ad esecuzione istantanea avente, però, un oggetto formato da più cose ciascuna con propria individualità, nella fase di esecuzione, può comportarsi come un contratto ad esecuzione continuata
o periodica potendo parte della prestazione essere differita nel tempo”
(Cass. n. 16556/13). Ancora “la risoluzione parziale del contratto… deve ritenersi possibile anche quando l'oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possano mantenere una propria individualità economico-funzionale” (Cass. n.
23657/2004). Peraltro, è stato precisato che “il giudizio sulla frazionabilità dell'oggetto complessivo del contratto e sull'autonomia della singola frazione costituisce valutazione di merito, insuscettibile di essere dedotta
9 per la prima volta in sede di legittimità”, (Cass. n. 10700/2005).
Nel caso in esame, trattandosi di un contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di una pluralità di beni mobili, costituiti da capi di abbigliamento, ciascuno dei quali caratterizzato da autonomia, sia sotto il profilo materiale che economico-funzionale, l'applicazione del principio della risoluzione parziale si appalesa pienamente legittima.
Il rimedio de quo, infatti, risponde al principio di conservazione del contratto e può trovare applicazione ogniqualvolta l'inadempimento, pur sussistente, non risulti tale da alterare in modo apprezzabile l'equilibrio sinallagmatico. Come affermato dalla giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
16579 del 25 novembre 2002, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
6401 del 30 marzo 2015). Trattasi di valutazione fondata su criteri oggettivi e soggettivi, in considerazione dell'interesse concretamente perseguito dalla parte non inadempiente, in relazione all'equilibrio economico del contratto.
È noto, infatti, che: “Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità dell'inadempimento deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.” (Cass. civ., Sez. II,
11/06/2018, n. 15052).
Conseguentemente, ove l'inadempimento, ancorché parziale, incida profondamente sull'interesse perseguito dalla parte adempiente, potrà determinarsi la risoluzione integrale. Diversamente, allorché il creditore abbia comunque conseguito un'utilità apprezzabile, il rimedio più proporzionato sarà la risoluzione parziale, eventualmente accompagnata
10 da riduzione del prezzo ovvero risarcimento del danno.
In tale prospettiva, deve anche considerarsi che l'art. 1455 c.c. esclude poi la risoluzione se l'inadempimento è di scarsa rilevanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Orbene, in applicazione dei principi appena richiamati, deve essere condivisa la valutazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che l'inadempimento della pur accertato, non abbia CP_1 alterato l'equilibrio sinallagmatico del contratto. Invero, la consulenza tecnica d'ufficio esperita nel primo grado ha offerto un quadro fattuale chiaro e non contestato in modo specifico dalla secondo Parte_1
cui: a) di fatto sono stati consegnati solo 132 capi sui 178 contrattualmente pattuiti e, tra questi, almeno 17 – campionati secondo criteri tecnici non censurati – sono risultati affetti da vizi gravi o medio- gravi, tali da comprometterne la commerciabilità nel “segmento alto” in cui si colloca l'attività dell'acquirente. Tali risultanze sono state compiutamente analizzate e valorizzate ai fini della pronuncia di risoluzione parziale, sia per i capi non consegnati, sia per quelli viziati, in corretta applicazione degli artt. 1458, 1490 e 1492 c.c., avendo il
Tribunale rilevato che “la maggior parte della merce consegnata risulta esente da vizi e di ottima qualità, foggia e fattura come affermato dal ctu, né tantomeno può affermarsi che la mancata consegna dei 46 capi di cui alla commissione di acquisto integri gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza tale da travolgere l'intero contratto, tenuto conto della circostanza che la merce non consegnata non è stata fatturata dalla convenuta e nulla in tal senso è stato contestato dall'attrice al momento della consegna, né successivamente prima della presente lite”.
Inoltre, il primo giudicante ha anche ritenuto che, attesa la vendita seriale di capi, la presenza di vizi anche solo in alcuni esemplari giustificasse la risoluzione parziale dell'intera fornitura omogenea, trattandosi di una prestazione economicamente unitaria e funzionalmente legata all'integrità della collezione (“In merito al numero dei capi per i quali va dichiarato risolto il contratto va chiarito che se è vero che il ctu ha analizzato un solo capo della serie, avendo prelevato a campione una taglia per articolo, riconoscendo come difettati n. 17 articoli, non appare revocabile in dubbio
11 al giudicante che in virtù del necessario collegamento ai fini della vendita tra le diverse taglie di un'unica tipologia di articolo, in relazione al quale il venditore non ha interesse ad una consegna parziale, la risoluzione vada disposta con riferimento a tutti i capi della serie dell'articolo risultato difettato”).
Il Tribunale ha dunque correttamente applicato il principio di proporzionalità di cui all'art. 1455 c.c., considerando che la maggior parte dei capi consegnati era conforme e priva di vizi e che la merce non consegnata non era stata fatturata dall'odierna appellata (con conseguente insussistenza in relazione ad essa di alcun pregiudizio economico per l'acquirente), non avendo in proposito l'appellante nulla contestato al momento della consegna, né successivamente, prima della instaurazione della lite.
Attesa l'entità della fornitura risultata viziata, non può dunque ritenersi sussistente una lesione del sinallagma idonea a giustificare la caducazione integrale del rapporto. Considerato poi che la prestazione non eseguita o inesattamente eseguita rappresenta una parte frazionabile del complesso obbligatorio e che l'interesse del creditore risulta comunque in larga parte soddisfatto per la merce esente da vizi, può senz'altro ravvisarsi la permanenza di un interesse da parte della Parte_1 all'acquisto dei capi, nonché la possibilità di utilizzo autonomo della prestazione adempiuta (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. II, 21/02/2006, n.
3742)
Il motivo di appello deve essere dunque rigettato, avendo il Tribunale, con apprezzabile e logica chiarezza correttamente valutato, sia in fatto, che in diritto, la vicenda per cui è causa. Quanto sostenuto dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata deve essere dunque condiviso, in ordine alla motivazione, ed all'esito della elaborazione dei dati emersi nel giudizio.
Il Tribunale ha, invero, bene evidenziato la caratura degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo del tutto condivisibile e corretto.
La suddetta valutazione, lungi dall'apparire contrastante coi dettami normativi, come sembra sostenga l'appellante, si amalgama agevolmente
12 con i principi delle norme richiamate e trova solida conferma nelle motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno della sua decisione, oltre ad essere conforme ai precedenti giurisprudenziali in materia.
Ai detti principi enunciati dal Tribunale, assemblati con scrupolo ed in linea con il dettato normativo, il Collegio aderisce pienamente, facendolo propri.
Per quanto riguarda la censura relativa al rigetto della domanda risarcitoria e all'omesso esame dei mezzi istruttori, ancora una volta, la valutazione del giudice di primo grado risulta immune da rilevi, avendo lo stesso correttamente applicato principi di diritto consolidati in materia, evidenziando l'assenza di prova del danno e del nesso causale.
In particolare, in tema di responsabilità contrattuale, il danno non può essere presunto, ma deve essere specificamente allegato e rigorosamente provato, tanto nella sua esistenza quanto nella sua quantificazione.
Nello specifico, poi, le doglianze dell'appellante in merito all'asserita omessa valutazione da parte del primo giudice delle allegazioni e delle istanze istruttorie contenute nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. risultano prive di pregio.
Invero, la prova per testi, di cui l'appellante contesta la mancata ammissione, non avrebbe apportato alcun utile elemento al fine di per colmare le dette lacune probatorie, risultando, infatti, le circostanze con essa dedotte, oltre che generiche, del tutto prive di rilevanza e decisività, oltre che pacifiche tra le parti.
Nello specifico: la circostanza relativa alla proposta d'ordine del
4.09.2014, per un importo di € 10.600,50 oltre IVA, è stata documentalmente provata e non risulta controversa tra le parti;
il rilascio degli assegni da parte dell'attrice a garanzia del pagamento del corrispettivo è attestato e non contestato dalla convenuta;
la parziale consegna della merce, quantificata in 132 pezzi su 178, è circostanza già allegata e documentata mediante D.D.T. e fattura;
la modalità di consegna tramite colli sigillati presso la sede dell'acquirente è elemento meramente descrittivo e irrilevante, non incidendo sulla prova della sussistenza del danno;
la presenza dei soli colli sigillati al momento della consegna non è circostanza dirimente, né contestata, trattandosi di fatto irrilevante ai fini
13 della prova in ordine ai danni;
il valore complessivo della merce consegnata, così come desunto dalla fattura, è documentalmente provato;
l' esistenza di vizi e difformità di una parte dei beni forniti è stata oggetto di disamina da parte del CTU ed è irrilevante in ordine alla prova del danno.
Pertanto, il giudice di primo grado ha legittimamente ritenuto superflua l'espletamento del detto mezzo istruttorio, non essendo le circostanze oggetto di prova né controverse né determinanti per la decisione della causa.
A fortiori, la mancanza di riscontri documentali (come ordini annullati, contratti disattesi, bilanci comparati o altre evidenze oggettive), non consente di accertare il pregiudizio subito, neppure in via equitativa.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte affermato che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità, (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9744 del 12 aprile 2023).
Nel caso in esame, si ribadisce che la si è limitata a dedurre Parte_1
in modo generico un pregiudizio economico, senza allegare, né richiedere alcun mezzo istruttorio idoneo a dimostrare il danno patrimoniale concretamente subito e senza neanche indicare alcun elemento utile al fine di colmare tale vulnus probatorio, rendendo corretta e immune da censure la decisione di escludere ogni ristoro per i danni asseritamente subiti.
Quanto all'appello incidentale proposto da lo stesso risulta CP_1
privo di pregio e, pertanto, immeritevole di accoglimento.
Invero, deve ritenersi del tutto corretta la statuizione del primo giudice che ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla predetta società,
14 poi reiterata in questa sede, volta a conseguire il pagamento dell'importo di euro 854,21 (IVA inclusa), asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce oggetto della commissione P5/s 3473 del 4 settembre 2014.
La pretesa avanzata da si rivela oltremodo infondata. CP_1
Ebbene, a seguito della risoluzione parziale del contratto, la società ha già percepito l'intero importo dovutole per la merce regolarmente consegnata e conforme agli accordi contrattuali. Anzi, risulta che la somma effettivamente incassata abbia superato il valore della prestazione correttamente eseguita.
In particolare, a fronte di un pagamento complessivo di € 8.622,14 da parte della il valore della fornitura conforme è stato Parte_1 accertato in € 5.521,11, con la conseguente condanna della CP_1 alla restituzione della somma di € 3.101,03, quale eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.
La tesi secondo cui residuerebbe un ulteriore credito di € 854,21, da sommare all'importo già incassato, è del tutto priva di fondamento giuridico. In virtù della risoluzione parziale, infatti, nessun corrispettivo aggiuntivo può essere riconosciuto per prestazioni che, per effetto di pronuncia giudiziale, sono state accertate come ineseguite o difformi rispetto a quanto pattuito.
Palesemente infondate si rivelano poi le censure in punto di spese, essendo risultato l'impugnante incidentale sicuramente soccombente ed avendo il primo giudice accolto la domanda dell'odierna impugnante principale per quanto di ragione, compensando, peraltro, parzialmente, le spese di lite.
L'onere di rifusione delle spese processuali grava, infatti, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui:
“Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
L'interpretazione di tale principio da parte dell'impugnante incidentale è
15 sicuramente errata, anche alla luce dell'arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 32061 del 31/10/2022, nel quale le SS.UU. della Suprema
Corte, investite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, "se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte", vi hanno dato risposta negativa, enunciando il seguente principio di diritto:
"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2".
Né appaiono, infine, sussistere ulteriori ragioni che possano giustificare la compensazione totale delle spese processuali.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, tanto l'appello principale quanto quello incidentale devono essere respinti, non essendo emersi elementi idonei a mettere in discussione la coerenza logica e giuridica della decisione di primo grado, che, sul punto, merita piena e integrale conferma.
Quanto al governo delle spese di lite, gli elementi supra indicati giustificano, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in appello e del rigetto integrale sia dell'appello principale che di quello incidentale, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di entrambi gli appellanti, essendo stati respinti sia l'appello principale che quello incidentale, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo
16 unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass.
SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_2 notificato in data 23/09/2020 e sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 2835/19 del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata pubblicata in data 20.12.2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla e l'appello Parte_1 incidentale proposto dalla e, per l'effetto, conferma CP_1 integralmente la sentenza di primo grado;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3) dà atto che ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, con obbligo per l'appellante principale nonché per l'appellante incidentale Parte_1
di versare entrambi un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale ed incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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