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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9105/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.8.1982 e residente a [...] - Vicolo Concordia n. 4, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elisa Spreafico e dell'Avv. Romina Signorini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] - Vicolo Concordia n. 4, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco Caressa che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 5.12.2024 e
3.12.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
pagina 1 di 16 “Nel rifiutare il contraddittorio su ogni e qualsiasi domanda nuova, eccezione, produzione e conclusione ex adverso formulata, diversa da quella in atti, piaccia a questo Illustrissimo Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
Voglia l'IIl.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Confermare che il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritetico;
i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
il figlio manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
2) Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
è inteso che su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
3)Accertare e dichiarare il collocamento paritario di presso entrambi i genitori, rigettando Per_1 l'avversa domanda di collocamento prevalente presso la madre, e confermando la prassi in essere nella gestione del minore, come segue:
- a seguito di weekend di spettanza materna, il lunedì sera starà con il padre, che terrà con sé Per_1 il figlio dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00, quando si occuperà di riaccompagnare presso la Per_1 casa materna, ove il minore pernotterà;
- il martedì mattina la IG.ra accompagnerà il figlio a scuola, starà con la madre CP_1 Per_1 anche il martedì sera, pernotterà presso la casa materna e la madre lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
- il mercoledì sera starà con il padre dalle ore 17.00 e pernotterà presso il IG. che Per_1 Parte_1 lo accompagnerà a scuola il giovedì mattina;
- starà con il padre anche il giovedì dalle ore 17.00, con pernottamento, e il IG. lo Per_1 Parte_1 riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
- il venerdì sera starà con la madre, che si occuperà di riprenderlo a scuola, e pernotterà Per_1 presso la IG.ra , che lo riaccompagnerà dal IG. la mattina del sabato verso le ore CP_1 Parte_1
8.00;
- trascorrerà con il padre l'intero weekend e verrà riaccompagnato presso la casa materna Per_1 verso le ore 21.00 della domenica sera, dopo cena, ove pernotterà;
- starà con la madre anche il lunedì sera, con pernottamento;
la IG.ra Per_1 CP_1 riaccompagnerà il minore a scuola il martedì mattina;
- il martedì starà con il padre dalle ore 17.00 alle 21.00, il IG. si occuperà poi di Per_1 Parte_1 riaccompagnarlo presso la madre, ove pernotterà;
- il mercoledì starà con il padre dalle ore 17.00, pernottando presso la casa paterna;
il IG. Per_1 accompagnerà il figlio a scuola il giovedì mattina;
Parte_1
- trascorrerà il giovedì sera con la madre, presso cui pernotterà e che lo riaccompagnerà a Per_1 scuola il venerdì mattina;
pagina 2 di 16 - starà con il padre il venerdì sera dalle ore 17.00, con pernotto presso di lui, per Per_1 riaccompagnarlo dalla madre il sabato mattina verso le ore 8.00;
- trascorrerà il weekend con la madre, che si occuperà di riaccompagnarlo a scuola il lunedì Per_1 mattina successivo.
4) Ciascun genitore dovrà garantire almeno un contatto telefonico quotidiano del figlio con il genitore non presente.
5) Le festività natalizie e pasquali e le altre festività durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza. In particolare, il giorno di Natale verrà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre: trascorrerà quindi ad anni alterni la Vigilia di Natale dalle ore 17.00 e il successivo
Per_1 giorno di Natale con un genitore, con cui starà sino alle ore 9.00 del 26 dicembre, e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, ad anni alterni;
Vigilia e Natale 2025 verranno trascorsi da con
Per_1 il papà. trascorrerà altresì ad anni alterni dalle ore 8.00 del 31 dicembre sino alle ore 8.00
Per_1 del 2 gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro; Capodanno 2025/2026 verrà trascorso da con la mamma.
Per_1
6) Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni (anche non consecutivi) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori potranno trascorrere con altri periodi di vacanza durante l'anno, previa comunicazione all'altro genitore, purché in Per_1 periodi liberi da impegni scolastici del minore. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con il figlio le vacanze. È comunque facoltà di ciascun genitore poter trascorrere senza figlio un ulteriore periodo di vacanza rispetto quanto sopra previsto purché preventivamente concordato tra le parti e nel rispetto ed attenzione delle eIGenze e necessità di garantendo al minore la sua quotidianità. Nel caso uno dei genitori si avvalga di tale facoltà, Per_1 dovrà essere accordato all'altro un corrispondente periodo di vacanza senza il minore, sempre da concordarsi congiuntamente.
7) In occasione del giorno del compleanno del figlio, il genitore che risulterà, per quel giorno, non collocatario in base alla regolamentazione sopra indicata, potrà trascorrere con il festeggiato, durante tale giornata, un lasso di tempo al fine di consentirgli di effettuare personalmente la consegna del regalo.
8) Statuire e dare atto che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto del figlio per il periodo di permanenza presso di sé, conseguentemente e per l'effetto, revocare il contributo al mantenimento posto a carico del padre e in ogni caso rigettare le avverse richieste.
9) L'Assegno Unico continuerà ad essere percepito in via integrale dalla IG.ra ; il IG. CP_1 conferma il proprio assenso. Parte_1
10) Confermare che le spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, in conformità alle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli sottoscritte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018 (Protocollo del Tribunale di Monza).
11) Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio o di recapito telefonico.
pagina 3 di 16 12) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla IG.ra , precisare e limitare CP_1 espressamente la pronuncia di assegnazione all'immobile sito al primo piano, in CE, vicolo Concordia n. 4, come già in sede di separazione e per i motivi tutti di cui in atti e a verbale d'udienza, con rigetto delle avverse richieste.
13) Accertare e dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e possiedono mezzi adeguati per il proprio mantenimento e che quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
14) I IGg.ri e sosterranno nella misura del 50% ciascuno la rata mensile Parte_1 CP_1 del mutuo relativa agli immobili di CE, vicolo Concordia n. 4; il IG. si riserva Parte_1 di richiedere alla IG.ra il rimborso del 50% di competenza della resistente, che il ricorrente CP_1 ha già versato da giugno a settembre 2023 e che si dovesse trovare a versare in futuro a causa dell'inadempimento della IG.ra agli obblighi di pagamento sulla stessa gravanti. La IG.ra CP_1
sosterrà in via esclusiva le spese ordinarie e le utenze relative all'immobile sito al primo CP_1 piano.
15) Dare atto che ciascun genitore presta l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità del minore valida anche per l'espatrio.
16) Dare atto che le parti si danno il reciproco assenso al loro espatrio e a quello del figlio minore, autorizzando, sin da ora, il rilascio e/o rinnovo dei necessari documenti, compresi i passaporti personali di entrambi i genitori.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) ammettersi prova per interpello della IG.ra e per testi come di seguito indicati sui CP_1 seguenti capitoli di prova:
1) Vero che lo schema seguito dai genitori ogni due settimane, quale prassi per la gestione del figlio minore è il seguente: a seguito di weekend di spettanza materna, il lunedì sera sta Per_1 Per_1 con il padre, che lo tiene con sé dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00, e lo riaccompagna presso la casa materna, ove il minore pernotta;
il martedì mattina la IG.ra accompagna il figlio a scuola, CP_1 sta con la madre anche il martedì sera, pernotta presso la casa materna e la madre lo Per_1 riaccompagna a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì sera sta con il padre dalle ore 17.00 Per_1
e pernotta presso il IG. che lo accompagna a scuola il giovedì mattina;
sta con il Parte_1 Per_1 padre anche il giovedì dalle ore 17.00, con pernottamento, e il IG. lo riaccompagna a scuola Parte_1 il venerdì mattina;
il venerdì sera sta con la madre, che si occupa di riprenderlo a scuola, e
Per_1 pernotta presso la IG.ra , che lo riaccompagna dal IG. la mattina del sabato verso CP_1 Parte_1 le ore 8.00; trascorre con il padre l'intero weekend e viene riaccompagnato presso la casa
Per_1 materna verso le ore 21.00 della domenica sera, dopo cena, ove pernotta;
sta con la madre
Per_1 anche il lunedì sera, con pernottamento;
la IG.ra accompagna poi il minore a scuola il CP_1 martedì mattina;
il martedì sta con il padre dalle ore 17.00 alle 21.00, il IG. si
Per_1 Parte_1 occupa poi di riaccompagnarlo presso la madre, ove pernotta;
il mercoledì sta con il padre
Per_1 dalle ore 17.00 e pernotta presso la casa paterna;
il IG. accompagna il figlio a scuola il Parte_1 giovedì mattina;
trascorre il giovedì sera con la madre, presso cui pernotta e che lo
Per_1 riaccompagna a scuola il venerdì mattina;
sta con il padre il venerdì sera dalle ore 17.00, con
Per_1 pernotto presso di lui, per riaccompagnarlo dalla madre il sabato mattina verso le ore 8.00;
Per_1
pagina 4 di 16 trascorre il weekend con la madre, che si occupa di riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina successivo, e riprende la gestione dello schema sulle due settimane appena descritto;
2) Vero che frequentava l'Istituto “Ilaria Alpi” di AN RO, da lunedì a venerdì dalle Per_1 ore 8.10 alle 14.10 e, nel corso dell'anno scolastico, trascorre a scuola 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana per 4 settimane, per un totale di 120 ore mensili;
3) Vero che il IG. ha informato la IG.ra della propria disponibilità ad ampliare le Parte_1 CP_1 ore e i momenti che il padre trascorre con durante la settimana;
Per_1
4) Vero che la IG.ra si è opposta ad una tale richiesta del IG. come da capitolo CP_1 Parte_1 di prova che precede;
5) Vero che il IG. ha proposto alla IG.ra l'aiuto della nonna paterna, IG.ra Parte_1 CP_1
, in affiancamento alla nonna materna;
Persona_2
6) Vero che la IG.ra si è opposta a permettere alla nonna paterna IG.ra di aiutare CP_1 Per_2 la nonna materna nella gestione dei pranzi settimanali di Per_1
7) Vero che ha trascorso vacanze all'estero, in Messico, a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Per_1
Canaria, Parigi e Disneyland;
8) Vero che, in costanza di matrimonio, la vita familiare veniva condotta nell'appartamento sito al piano primo di vicolo Concordia n. 4 a CE;
9) Vero che la IG.ra occupa l'immobile sito al primo piano di vicolo Concordia n. 4 a CP_1
CE;
10) Vero che, a seguito della separazione, il IG. si trasferiva per alcuni mesi a vivere Parte_1 nell'appartamento al piano terra di CE, vicolo Concordia n. 4;
11) Vero che nello stabile di CE, vicolo Concordia n. 4, i IGg.ri e sono Parte_1 CP_1 proprietari di due appartamenti indipendenti, uno al piano terra e uno al piano primo, costituenti due unità abitative autonome e divise a far data dal 2007;
12) Vero che nei due immobili di CE vicolo Concordia n. 4 gli impianti sono divisi: 2 caldaie, 2 quadri elettrici, 2 linee dell'acqua;
13) Vero che l'appartamento al piano terra di CE, vicolo Concordia n. 4, risulta inutilizzato da anni;
14) Vero che le chiavi dell'immobile al piano terra di CE vicolo Concordia n. 4 sono nel possesso esclusivo del IG. Parte_1
15) Vero che nel 2019 i IGg.ri e conferivano incarico di vendita all'agenzia Parte_1 CP_1 immobiliare ImmobilGo s.a.s. di ZO SUDA per entrambi gli immobili di CE vicolo Concordia n. 4;
16) Vero che agli inizi del 2020 l'agenzia immobiliare ImmobilGo s.a.s. aveva reperito un acquirente per l'immobile sito al piano terra in CE, vicolo Concordia n. 4;
17) Vero che, nell'anno 2020, la IG.ra ha rifiutato di recarsi presso l'Agenzia immobiliare CP_1
ImmobilGo s.a.s. e di sottoscrivere il preliminare di vendita dell'immobile sito al piano terra, in
CE, vicolo Concordia n. 4; pagina 5 di 16 18) Vero che l'Agenzia immobiliare ImmobilGo s.a.s., nel corso degli anni 2019 e 2020, trovava difficoltà nella vendita dell'immobile al primo piano di CE, vicolo Concordia n. 4 a causa della mancanza di disponibilità della IG.ra a far visionare l'appartamento ai possibili acquirenti;
CP_1
19) Vero che la IG.ra ha omesso di provvedere alla voltura delle utenze e delle Tari CP_1 dell'immobile del primo piano in CE, vicolo Concordia n. 4;
20) Vero che il IG. abita da solo, e con quando il minore si trova presso di lui, Parte_1 Per_1 presso l'appartamento sito in ZO SUDA, via Torre n. 28, interno 3;
21) Vero che la compagna del IG. IG.ra , abita nello stabile di via Torre n. Parte_1 Parte_2
28 in altro appartamento posto al piano sopra, interno 6, insieme alla figlia avuta da una precedente relazione.
Si indicano a testi: su tutti i capitoli di prova: 1) IG.ra , residente in [...] int. 3; 2) IG. residente in Colnago di Cornate d'DA (MB), Testimone_1 via Dino Giani n. 1; 3) IG.ra , residente in [...] int. Parte_2 6; 4) IG. residente in [...]; Testimone_2 5) IG. residente in [...]) IG.ra IM
, residente in [...]; 7) IG. , Testimone_4 Testimone_5 residente in Colnago di Cornate d'DA (MI), via Leonardo da Vinci;
sui capitoli da n. 11 a n. 18: 8) IG. presso agenzia immobiliare ImmobilGo s.a.s., in ZO SUDA (MI), via Testimone_6
Marconi n. 1.
B) ammettersi prova contraria per testi come di seguito indicati sui seguenti capitoli di prova:
22) vero che la IG.ra lavora come receptionist solo 3 giorni a settimana (lunedì, Persona_2 martedì e mercoledì) in quanto categoria protetta;
23) vero che la IG.ra è a casa da lavoro tutti i giovedì e venerdì; Persona_2
24) vero che il IG. si occupa della vita scolastica di e mantiene i contatti con la Parte_1 Per_1 Pers scuola e gli insegnanti, per conoscere l'andamento scolastico, per il PEI e il , per gli appuntamenti genitori/insegnanti, per le assenze del figlio e per rimanere costantemente aggiornato SUevoluzione del percorso scolastico.
Si indicano a testi: su tutti i capitoli: IG.ra , residente in [...]
Torre n. 28 int. 3; sui capitoli 23) e 24): IG. e IG. entrambi presso Testimone_7 Testimone_8
I.C.S. Mathma Gandhi, AN RO (MI), 20060, via Commendator Bramati snc – Scuola Secondaria “Ilaria Alpi”, via Giovanni Bramati n. 6.
1) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra l'esibizione in giudizio degli estratti del Controparte_1 conto corrente alla stessa intestato n. 12966 acceso presso Banco BPM s.p.a. filiale di Busnago dal
2019 ad oggi;
2) Laddove controparte non dovesse adempiere all'ordine di esibizione sopra richiesto, ordinare ex art. 210 c.p.c. a Banco BPM s.p.a. l'esibizione in giudizio degli estratti del conto corrente n. 12966 intestato alla IG.ra presso Banco BPM s.p.a. dal 2019 ad oggi;
Controparte_1
pagina 6 di 16 3) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra l'esibizione in giudizio degli estratti conto Controparte_1 del conto corrente n. 12966 alla stessa intestato acceso presso Banco BPM s.p.a. (filiale di Busnago) per i mesi da aprile a settembre 2023;
4) Laddove controparte non dovesse adempiere all'ordine di esibizione sopra richiesto, ordinare ex art. 210 c.p.c. a Banco BPM s.p.a., filiale di Busnago, l'esibizione in giudizio degli estratti del conto corrente n. 12966 intestato alla IG.ra presso Banco BPM s.p.a. dall'aprile al Controparte_1 settembre 2023;
5) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra l'esibizione in giudizio delle buste paga dall'anno CP_1
2021 ad oggi;
6) In denegata ipotesi in cui controparte non producesse tale documentazione, ordinare ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro della IG.ra , società N.E.M. s.r.l., corrente in Busnago (MB), via CP_1 Italia n. 48, l'esibizione in giudizio delle buste paga della IG.ra dall'anno 2021 ad oggi;
CP_1
7) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra l'esibizione in giudizio delle bollette gas e luce CP_1 degli anni 2022, 2023 e 2024;
8) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra l'esibizione in giudizio di documentazione CP_1 attestante l'importo mensile percepito dall'INPS a titolo di Assegno Unico Universale;
9) Laddove controparte non dovesse produrre la predetta documentazione, ordinare ex art. 210 c.p.c. all'INPS l'esibizione in giudizio di documentazione attestante l'importo mensile percepito dalla IG.ra a titolo di Assegno Unico Universale. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per la resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni opportuna statuizione anche di rito, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito
- Confermare la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dai IGg.ri e Controparte_1 in CE (MB) il 16.04.2009 iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 medesimo Comune al n. 1 parte I serie Ufficio 1 anno 2009), con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le necessarie annotazioni
- Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, co. 2 c.c., i Per_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente di comune accordo in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute di tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
- Dichiarare il collocamento del figlio minore prevalente presso la madre, con le rispettive Per_1 modalità di visita articolate come segue:
1) a seguito di weekend di spettanza materna, il lunedì starà con il padre, che terrà con sé il Per_1 figlio dalle ore 17.00-17.30 sino alle ore 21.00, quando il IG. si occuperà di riaccompagnare Parte_1 presso la casa materna, ove il minore pernotta;
Per_1
pagina 7 di 16 2) il martedì è di competenza della IG.ra , che accompagnerà il figlio a scuola, lo andrà a CP_1 riprendere nel pomeriggio, cenerà e pernotterà con la madre che lo riaccompagnerà a scuola Per_1 il mercoledì mattina;
3) il mercoledì starà con il padre dalle 17.00-17.30 e pernotterà presso il IG. che lo Per_1 Parte_1 accompagnerà a scuola il giovedì mattina;
4) starà con il padre anche il giovedì dalle 17.00-17.30, con pernottamento, e il IG. Per_1 Parte_1 lo riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
5) il venerdì sera starà con la madre, che lo andrà a riprendere a scuola, dormirà presso la Per_1 IG.ra , che la mattina del sabato lo riaccompagnerà dal IG. verso le ore 8.00; CP_1 Parte_1
6) trascorrerà l'intero weekend con il padre, che lo riaccompagnerà dalla madre verso le Per_1
21.00 della domenica sera, dopo cena;
7) il “secondo” lunedì mattina la IG.ra accompagnerà il figlio a scuola, lo andrà a CP_1 riprendere nel pomeriggio, cenerà e pernotterà con la madre che lo riaccompagnerà a scuola Per_1 il martedì mattina;
8) il martedì dalle 17.00-17.30 alle 21.00 starà con il IG. con cui cenerà, e che si Per_1 Parte_1 occuperà poi di riaccompagnarlo presso la madre, ove pernotterà;
9) il mercoledì starà con il padre dalle 17.00-17.30 e pernotterà presso il IG. che lo Per_1 Parte_1 accompagnerà a scuola il giovedì mattina;
10) trascorrerà il giovedì sera con la madre, che lo riaccompagnerà a scuola il venerdì Per_1 mattina;
11) il padre starà con il venerdì sera, con pernotto presso di lui, per riaccompagnarlo dalla Per_1 madre il sabato mattina verso le ore 8.00;
12) trascorrerà il weekend con la madre, che si occuperà poi di riaccompagnarlo a scuola il Per_1 lunedì mattina successivo.
13) si riprenderà con lo schema indicato.
14) quanto alle vacanze/festività, confermare le condizioni omologate in sede di separazione, come di seguito riportate:
a) trascorrerà tutto il giorno della vigilia di Natale (24.12) con il padre, tutto il giorno di Per_1
Natale (25.12) con la madre, il giorno di Santo Stefano (26.12) fino alle ore 17,00 e la restante parte con la mamma. Inoltre, il minore trascorrerà le seguenti festività con i genitori ad anni alterni: 31.12 inizio mamma, 01.01 inizio papà, Santa Pasqua inizio mamma, Sant'Angelo inizio papà, 02.06 inizio mamma e 08.12 inizio papà; il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
b) Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni (anche non Per_1 consecutivi) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori potranno trascorrere con altri periodi di vacanza durante l'anno, previa comunicazione all'altro genitore, purché in Per_1 periodi liberi da impegni scolastici del minore. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con il figlio le vacanze ed un recapito telefonico a cui potranno essere raggiungibili.
pagina 8 di 16 15) Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio o di recapito telefonico.
- Assegnare la casa coniugale, sita in CE (MB), vicolo Concordia n. 4, e così catastalmente censita: foglio 4, mapp. 121, sub. 703, alla IG.ra , nell'interesse del figlio minore, Controparte_1 la quale continuerà ad abitarla con Per_1
- In revoca del provvedimento Presidenziale del 19.04.23, ripristinato, a far data dal mese di maggio 2023, il contributo per il mantenimento del figlio minore aumentarne l'importo almeno ad Per_1
€.500,00 oltre aggiornamento ISTAT, da versarsi il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra
, la quale continuerà altresì a percepire integralmente, in aggiunta al contributo, l'Assegno CP_1
Unico e/o gli equipollenti contributi economici.
- Confermare che le spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, in conformità alle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli sottoscritte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018 (Protocollo del Tribunale di Monza), qui da intendersi trascritto.
- Accertare e dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e possiedono mezzi adeguati al proprio mantenimento e che quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
- I IGg.ri e sosterranno nella misura del 50% ciascuno la rata mensile del Parte_1 CP_1 mutuo relativa all'immobile di CE, vicolo Concordia n. 4; la IG.ra sosterrà in via CP_1 esclusiva le spese ordinarie e le utenze relative all'unità immobiliare sita al primo piano.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 e negli anni precedenti la IG.ra si è CP_1 sempre interessata in via esclusiva dell'andamento scolastico del figlio Per_1
2) Vero che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 e negli anni precedenti è la IG.ra ad CP_1 aver partecipato per il figlio agli incontri insegnanti-genitori organizzati dall'istituto Per_1 scolastico?
3) Vero che è la IG.ra a presentarsi presso la scuola in occasione della consegna dei PAI CP_1 relativi a Per_1
4) Vero che, più in generale, i rapporti con la scuola sono gestiti personalmente dalla IG.ra
? CP_1
Si indicano a testi sui sopracitati capitoli:
- Dirigente Scolastica ed insegnanti Istituto Comprensivo “Mahatma Ghandi” di AN RO, via
Brambati snc;
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
5) Vero che la IG.ra procura il materiale necessario per i pranzi di CP_1 Per_1
pagina 9 di 16 6) Vero che, nello specifico, ciò avviene nella modalità della consegna della spesa, vale a dire che la IG.ra provvede personalmente ad acquistare il cibo ed il necessario per i pasti di e CP_1 Per_1 lo consegna con cadenza periodica?
7) Vero che il suo impegno nella gestione ordinaria di è limitato a brevi momenti nella Per_1 giornata?
8) Vero che, nello specifico, lei si preoccupa di prendere all'uscita da scuola (alle ore 14,10) e Per_1 si preoccupa del pranzo del minore, sino all'arrivo della madre, che finisce il turno lavorativo alle 14,00 (rammostrare doc. 20)?
Si indicano a testi sui sopracitati capitoli di prova:
- Sig.ra , di AN RO (MI), via Cristoforo Colombo n. 6.” Testimone_9
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene in decisione sulle condizioni del divorzio essendo già stata emessa sentenza sullo status.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a CE (MB) il Parte_1 Parte_1 Controparte_1
16.4.2009 in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione è nato (2.7.2009); Per_1
- con ricorso depositato in data 8.11.2022, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi a far tempo dalla comparizione avanti al Presidente in sede di separazione;
esponeva di essersi costantemente occupato del figlio - affetto da spettro autistico sin dalla nascita - attivando nel tempo una serie di specifici percorsi scolastici e ricreativi, di avere costruito un solido rapporto con il minore, di avere concorso al suo mantenimento ed a tutte le spese necessarie per garantire una crescita serena;
ricostruiva le condizioni economico-reddituali delle parti oltre ad alcune vicende legate all'immobile adibito a casa coniugale e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 8.9.2023, si costituiva precisando alcuni Controparte_1 aspetti economi connessi al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, alla impossibilità di alienare a terzi l'immobile adibito a casa coniugale per motivi catastali, alla capacità reddituale delle parti;
esponeva che il minore trascorreva maggior tempo con la madre per cui contestava quanto ex adverso dedotto in merito ad un presunto collocamento paritario e rassegnava le proprie conclusioni anche in punto economico;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi regolamentava i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, disponeva il mantenimento diretto e revocava - con decorrenza dal mese di maggio 2023 - il contributo posto a carico del ricorrente in sede di separazione, poneva a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie e stabiliva che l'assegno unico fosse percepito in misura integrale dalla resistente;
aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- a seguito della costituzione in giudizio di ed a parziale riforma del Controparte_1 provvedimento presidenziale, il G.I. - con ordinanza emessa in data 22.9.2023 - poneva a carico pagina 10 di 16 del padre l'obbligo di versare € 300 mensili a titolo di contributo per il figlio minore (con decorrenza dal mese di settembre 2023) ed assegnava alle parti i termini per la trasmissione del foglio di precisazione delle conclusioni limitatamente alla pronuncia sullo status;
- con sentenza non definitiva n. 2149/2023, pubblicata in data 9.10.2023, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio con riserva di provvedere sulle spese di giudizio in sede di pronuncia definitiva;
- con separato provvedimento, il G.I. disponeva la prosecuzione del giudizio ed assegnava alle parti i termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma;
- con successiva ordinanza del 12.1.2024, il G.I. rigettava le istanze istruttorie, disponeva un aggiornamento reddituale a carico delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, indicava i termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.; ritenuto che:
- il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 12.1.2024 avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo SUidoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Nel caso di specie, le parti chiedono l'affidamento condiviso del figlio minore al quale Per_1
è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico (doc. 11 e 12), in relazione al quale percepisce una pensione.
Il Tribunale dispone in conformità atteso che non sono stati dedotti né sono emersi nel corso del procedimento motivi ostativi all'affidamento congiunto.
Tuttavia, il ricorrente chiede disporsi il collocamento paritario mentre la resistente il collocamento prevalente (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione materna in considerazione del maggior tempo che il minore trascorre con la madre.
pagina 11 di 16 Ai fini della decisione, si osserva che le parti offrono una prospettazione molto simile in merito alle modalità di frequentazione sacrificando - limitatamente ai periodi di vacanza - il principio dell'alternanza che deve essere corretto nell'interesse prevalente del minore;
a ben vedersi, non emerge una suddivisione perfetta dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (come confermato dallo stesso ricorrente in comparsa conclusionale “richiamati inoltre i conteggi già in atti, risulta che, ogni 2 settimane, abbiamo quanto segue: notti e colazioni: 9 madre 5 padre, cene: 6 madre 8 padre …weekend alternati;
per i pranzi in settimana, resta la questione dell'aiuto delle nonne e della disponibilità da parte della nonna paterna ad affiancare la nonna materna, per un'equa suddivisione) pertanto deve essere disposto il collocamento prevalente presso la madre ed accolta la prospettazione delle parti nel rispetto del principio dell'alternanza.
Ne consegue l'assegnazione in favore della resistente della casa coniugale sita a CE, Vicolo della Concordia n.4, limitatamente all'unità immobiliare posta al primo piano.
Sul punto, va rilevato che le parti sono comproprietarie al 50% di due unità immobiliari a
CE, vicolo della Concordia 4, una al piano terra e una al primo piano, quest'ultima adibita a casa coniugale dopo il frazionamento dell'immobile, originariamente unico. L'immobile a piano terra è stato occupato da per un certo periodo dopo la separazione, Parte_1 attualmente è libero, le parti avevano previsto la vendita di entrambi gli immobili in sede di separazione. All'udienza del 19.4.2023 la ha dichiarato di non aver prestato l'assenso CP_1 in quanto non era d'accordo sul prezzo e aveva necessità di estinguere il finanziamento che aveva ancora in essere.
- relativamente al contributo per il mantenimento, l'importo deve essere determinato - ove sussistente il relativo diritto - ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle eIGenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi.
Nel caso di specie, sussiste l'obbligo di concorrere al mantenimento del minore ed è Per_1 necessario, pertanto, ricostruire la capacità economica delle parti alla luce della documentazione versata in atti.
è titolare di una ditta individuale. Parte_1
Ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto di oneri deducibili, detratti gli oneri tributari (imposta netta e addizionali): nell'anno 2021 euro 2.925 (PF 2022) nell'anno 2023 € 2.705,91 (PF 2024).
Ha depositato la seguente documentazione: finanziamento personale per “ristrutturazione” contratto in data 11.11.2024 c/o Sella Personal Credit per un importo di € 49.000 (importo totale dovuto € 74.479,06) con una rata mensile di € 664,77 da corrispondere in 112 mesi;
definizione agevolate di tributi dovuti all' CP_2
da cui risulta la suddivisione di € 5.293,82 in diciotto rate mensile di € 273 circa con
[...] scadenza 30.11.2027; contratto di mutuo mensile fondiario c/o B.P.M. cointestato ad entrambe le parti gravante sulla casa coniugale di € 230,00 per la sua quota da versarsi sino al 30.11.2030.
pagina 12 di 16 Ha documentato i seguenti esborsi legati alla sua attività imprenditoriale:
- € 346,22 (con iva) per rata locazione finanziaria del furgone (doc. 23 e 31) sottoscritta in data
12.11.2020, con durata 60 mesi dalla consegna del veicolo (avvenuta il 24.12.2020) e dunque con scadenza nel dicembre 2025;
- € 67,25 per l'assicurazione del furgone (doc. 32);
- € 270,00 per rata mutuo impresa agevolato sottoscritto dal IG. in quanto titolare di Parte_1 impresa individuale, durante la pandemia da Covid-19, ai sensi della lettera m) comma 1, art. 13 DL 08.04.2020, al fine di ottenere liquidità per il pagamento dei fornitori, per l'importo di € 12.800,00 con scadenza al 16.10.2026 (doc. 33). Nel corso dei primi 2 anni dalla stipula (16.10.2020) sono stati richiesti al IG. unicamente gli interessi, pari a circa € 4,00 Parte_1 mensili, mentre a far data dal corrente mese di ottobre 2022 è iniziato il rimborso della quota capitale, da effettuarsi in n. 48 rate.
- contratto di “locazione autorimessa e locali ripostiglio” da cui risulta un canone mensile di €
340 con scadenza al 31.8.2026.
Va, peraltro, rilevato che gli oneri finanziari connessi alla sua attività imprenditoriale saranno, presumibilmente, detratti quali componenti negativi in riduzione dei ricavi. Infatti, nel 2021 ha dichiarato nel quadro RG1 del PF 2022 ricavi per euro 121.424 e componenti negativi per euro 64.625, dal che ne consegue un reddito da attività d'impresa di euro 54699.
Il finanziamento Agos con rata di euro 320,50 terminerà ad aprile 2025. I finanziamenti
Findomestic sono cessati nel 2023.
A far data dal mese di aprile del 2022 l'odierno ricorrente vive presso un immobile di proprietà della madre, sito in ZO d'DA, via Torre n. 28, costituito da un bilocale al piano terra di circa 70 mq con camera matrimoniale, salottino, cucina abitabile e bagno, ove ha i suoi Per_1 spazi e della cui sistemazione e ristrutturazione si è occupato il medesimo ricorrente – che ne ha sostenuto integralmente i costi - a far data dalla fine del 2021.
Chiede disporsi il mantenimento diretto oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21.9.2023 ha dichiarato:” Sono disponibile a versare un contributo di euro 100 mensili a titolo di contributo per nostro figlio”.
presta attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato presso il Controparte_1 bar Mais di Busnago.
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito mensile netto di € 1.919,33 ed € 1.887 nell'anno 2022 ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (730/24 –
730/23).
Ha depositato la seguente documentazione: prospetto rimborso del mutuo cointestato ad entrambe le parti da cui risulta una rata mensile attuale di € 450 circa con scadenza al 30.4.2032; alcune buste paga che risalgono in ordine di tempo all'anno 2023 (€ 1.606 marzo ed € 1.654 ottobre); prestito personale di € 40.000 con scadenza al 31.5.2026 ed una rata mensile di € 670 circa.
pagina 13 di 16 Percepisce l'assegno unico familiare di euro 200 mensili circa.
Chiede porsi carico del padre l'obbligo di versare € 500 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale è percepito integralmente dalla resistente come da accordo tra le parti.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che la situazione economica delle parti non ha subito profonde variazioni rispetto a quella precedentemente esaminata dal G.I, preso atto delle modalità di collocamento del figlio minore, il Tribunale pone a carico del padre l'obbligo di versare € 300 mensili da rivalutarsi a far tempo dal mese di marzo 2026 con riferimento al mese di marzo 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale formulate dalle parti trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse
(Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, n. 3316);
- la natura e l'esito del giudizio consentono di compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. affida il figlio minore (2.7.2009) in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente, anche ai fini anagrafi, presso la madre;
II. assegna la casa coniugale, sita a CE (MB) - Vicolo della Concordia n.
4 - a
, limitatamente all'unità immobiliare posta al primo piano Controparte_1 dell'edificio; III. dispone che il minore trascorra con ciascun genitore i seguenti periodi: a seguito Per_1 dei weekend di spettanza materna, il lunedì starà con il padre che terrà con sé il figlio dalle ore 17.00-17.30 sino alle ore 21.00 impegnandosi a riportarlo presso la casa materna;
il martedì è di competenza della IG.ra , che accompagnerà il figlio a scuola, lo andrà CP_1
a riprendere nel pomeriggio, cenerà e pernotterà con la madre che lo Per_1 riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì starà con il padre dalle Per_1
17.00-17.30, pernotterà presso l'abitazione paterna e sarà cura del ricorrente accompagnarlo a a scuola il giovedì mattina;
starà con il padre anche il giovedì dalle 17.00-17.30
Per_1 con pernottamento impegnandosi a riaccompagnarlo a scuola il venerdì mattina;
il venerdì sera starà con la madre, che lo andrà a riprendere a scuola, dormirà presso
Per_1 l'abitazione materna, impegnandosi ad accompagnarlo presso l'abitazione paterna il sabato mattina verso le ore 8.00; trascorrerà l'intero weekend con il padre, che lo
Per_1 riaccompagnerà dalla madre verso le 21.00 della domenica sera, dopo cena;
il “secondo” lunedì mattina la IG.ra accompagnerà il figlio a scuola, lo andrà a riprendere nel CP_1 pomeriggio, cenerà e pernotterà con la madre che lo riaccompagnerà a scuola il martedì mattina;
il martedì dalle 17.00-17.30 alle 21.00 starà con il padre con cui cenerà e
Per_1 si occuperà di riaccompagnarlo presso la madre, ove pernotterà; il mercoledì starà
Per_1 con il padre dalle 17.00-17.30, pernotterà presso l'abitazione paterna, e lo accompagnerà a scuola il giovedì mattina;
trascorrerà il giovedì sera con la madre, che lo
Per_1 riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
il padre starà con il venerdì sera, con
Per_1
pagina 14 di 16 pernotto presso di lui, per riaccompagnarlo dalla madre il sabato mattina verso le ore 8.00; trascorrerà il weekend con la madre, che si occuperà poi di riaccompagnarlo a Per_1 scuola il lunedì mattina successivo. Si riprenderà con lo schema indicato. Quanto alle vacanze/festività, trascorrerà tutto il giorno della Vigilia di Natale (24.12) con il Per_1 padre, tutto il giorno di Natale (25.12) con la madre, il giorno di Santo Stefano (26.12) fino alle ore 17,00 e la restante parte con la mamma. Inoltre, il minore trascorrerà le seguenti festività con i genitori ad anni alterni: 31.12 inizio mamma, 01.01 inizio papà, Santa Pasqua inizio mamma, Sant'Angelo inizio papà, 02.06 inizio mamma e 08.12 inizio papà; il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni (anche Per_1 non consecutivi) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori potranno trascorrere con altri periodi di vacanza durante l'anno, previa Per_1 comunicazione all'altro genitore, purché in periodi liberi da impegni scolastici del minore. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con il figlio le vacanze ed un recapito telefonico a cui potranno essere raggiungibili;
IV. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 300 - da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza Controparte_1 dal mese di marzo 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025;
V. pone, inoltre, a carico del ricorrente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
pagina 15 di 16 in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio
WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. dispone che l'assegno unico universale sia percepito in misura integrale da CP_1
;
[...]
VII. rigetta le altre domande;
VIII. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 13.3.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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