Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati:
1) Dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3) Dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riservata la causa in decisione, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in grado di appello il giorno 10 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1114/2023 R.G. sez. lavoro e Previdenza vertente
TRA
Parte_1
, cod. fisc. / P. iva , con sede in Roma, Via Alessandro
[...] P.IVA_1
Farnese n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentato e difeso giusta procura alle liti conferita per atto Notaio Persona_1
Rep. n. 138, Raccolta n. 99, (prodotta quale doc. n. 1) dall'Avv. Antonio Christian
[...]
Faggella Pellegrino [cod. fisc. del Foro di Milano, con elezione CodiceFiscale_1 del domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Correggio n. 43 [il procuratore ha indicato, ai sensi dell'art. 176 cod. proc. civ., quale numero di telefax per la ricezione degli avvisi di
Cancelleria 02/48011624 e quale indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] residente in [...] delle Palme 19 C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti C.F._2 rilasciata in calce al presente atto dall'Avv. Salvatore Mauriello (nato a [...] il [...]
) e dall'Avv. Angela Cardillo (nata a [...] il [...] C.F._3
) presso lo studio dei quali in Napoli alla Piazza Carlo III n 42 C.F._4
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APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5161/2022 pubblicata il giorno 15.11.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.06.2022, diva il Tribunale di Napoli Nord, Pt_1
Sezione Lavoro, cui chiedeva di condannare la SI.ra al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 1.571,11, oltre rivalutazione monetaria, interessi e sanzioni successive, da calcolarsi sulla contribuzione previdenziale non versata sino al saldo, con le modalità previste dal Regolamento di Previdenza di Pt_1
In data 03.10.2022 il Giudice adito “Visto le disposizioni degli art. 83, D.L. 18/2020, art. 221 co. 4 d.l. 34/2020 e art. 16 co. 1 d.l. 228/2021, in ordine alla modalità di trattazione alternativa delle udienze civili come ivi indicate” disponeva che “l'udienza già fissata per il giorno 15.11.2022 si svolga mediante lo scambio e il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti”.
La parte odierna appellante provvedeva a notificare il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sicché, in data 04.11.2022, si costituiva la Controparte_1 quale contestava la fondatezza della domanda, eccependo di aver provveduto al pagamento del debito oggetto di causa fornendo all'uopo prova documentale.
All'esito dello scambio delle note di trattazione, infine, la causa era riservata in decisione e con la sentenza oggetto di impugnazione era disposto il rigetto della domanda.
Con ricorso depositato in data 15.05.2023 mpugnava la sentenza affidando Pt_1 il gravame a tre motivi: con il primo ed il secondo motivo di gravame, connessi tra loro, lamentava che il giudice -optando per la trattazione cartolare del procedimento- aveva di fatto impedito alla stessa parte istante di fornire la prova dell'esatta imputazione dei pagamenti;
con il terzo motivo di gravame, infine, contestava la statuizione relativa alle spese giudiziali.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
2 Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 attraverso lo scambio di note scritte.
Acquisiti gli scritti difensivi, svolta la camera di consiglio, a scioglimento della riserva la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi.
§§§§§
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Premesso che sono pacifiche tra le parti sia l'esistenza del credito di euro 1.571,11 vantato dall'appellante per contributi relativi alle annualità 2012 sia l'avvenuto versamento da parte di dell'importo di euro 1819,05, satisfattivo della debitoria, ciò Controparte_1 che si discute è l'imputazione del pagamento.
L'appellante, infatti, in questa sede -per la prima volta- deduce che il pagamento della somma non era imputabile ai contributi per l'anno 2012 ma in parte era da imputare al saldo per l'anno 2011.
Tale imputazione di pagamento, tuttavia, non risulta essere tempestivamente dedotta e provata. Sussiste, invece, la prova contraria debitamente evidenziata dal primo giudice e rappresentata dal documento allegato dalla e proveniente dal debitore. CP_1
Appare opportuno rammentare che secondo quanto costantemente ribadito dalla
Suprema Corte, quando - come nella specie - il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, spetta al creditore, che pretenda in giudizio di imputare il pagamento all'estinzione di altro debito, la prova delle condizioni di una diversa imputazione.
Questa ricostruzione si fonda sulla lettura combinata dell'art. 1193 e del successivo art. 1195 c.c.; l'art. 1193 dispone, infatti, al comma I, che chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona (come proprio riportato in sentenza, nella fattispecie) può dichiarare, quando paga, quale debito intenda soddisfare;
se accade, tuttavia, come nel caso in esame, che il debitore non si avvalga della facoltà così riconosciutagli da questo primo comma, la scelta dell'imputazione, secondo la previsione del successivo art.1195
c.c. può essere effettuata dal creditore che, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare d'imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, tra gli altri sussistenti.
3 Può pure accadere, tuttavia, che la quietanza non contenga alcuna imputazione, perché non effettuata né dal debitore, né dal creditore: in tal caso, saranno risolutivi per individuare l'imputabilità del pagamento i criteri legali dettati in via suppletiva dal secondo comma dell'art. 1193 cod. civ., secondo cui, in mancanza di dichiarazione, "il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico;
se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".
Così ricostruito il meccanismo giuridico della imputazione, è evidente allora che il debitore che ha l'onere di provare il fatto estintivo del pagamento possa produrre, a tale scopo, la quietanza da cui risulti l'avvenuto versamento di una somma idonea ad estinguere il debito;
in assenza di alcuna imputazione, né sua, né del creditore, sarà, allora, quest'ultimo, se ha preteso in giudizio di imputare il dedotto pagamento all'estinzione di altro debito, a dover provare la sussistenza delle condizioni per una diversa imputazione, in applicazione di uno dei criteri sussidiari stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193 cod.civ. a suo favore o a favore di entrambe le parti;
dovrà, cioè, provare - nei limiti delle preclusioni - che esisteva un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio ovvero altro debito con le stesse caratteristiche di quest'ultimo per onerosità o data di insorgenza (v. Cass., Sez. 3, n. 6509 del 06/11/1986; Sez. 2, Sentenza
n. 1064 del 19/01/2005; Sez. 3, n. 8066 del 31/03/2007; Sez. 3, n. 14620 del 23/06/2009;
Sez. 6 - 2, n. 2672 del 05/02/2013; Sez. 2, n. 450 del 14/01/2020; Sez. 3, n. 31837 del
27/10/2022; in ultimo, Sez. 2, n. 3239 del 2024, non mass.).
Nel caso in esame l' “Attestazione di versamento – Anno 2012” ha il seguente tenore letterale: “Si attesta che la signora nata a [...] il Controparte_1
14/09/1978…. ha effettuato nell'anno 2012 i versamenti di seguito descritti: contributo soggettivo e di maternità: euro 1.531,07; contributo integrativo: euro 287,98; sanzioni ed interessi euro 0; interessi di dilazione euro 0; per un totale pari ad euro 1.819,05”.
L'atto è sottoscritto dal Presidente dell'Ente, cioè dal soggetto munito del potere di rappresentanza ed ha valore legale di quietanza.
Nell'interpretazione della stessa, cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1362
e ss. cod.civ. risulta chiaro che il pagamento dell'importo di euro 1.819,05 -satisfattivo del
4 credito vantato in questa sede- sia stato imputato dallo stesso creditore (con valore confessorio) al pagamento della contribuzione per l'anno 2012.
La tardiva imputazione, effettuata solo in questa sede, non è idonea a smentire il contenuto inequivocabile della quietanza.
Peraltro, la trattazione cartolare del procedimento non ha inficiato il diritto di difesa dell'odierno appellante, tenuto conto del fatto che era nella sua facoltà articolare le proprie difese nelle note di trattazione scritta o, all'esito della costituzione della controparte, formulare la richiesta di discussione orale. Peraltro, nessuna nullità può essere pronunciata quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo sicchè, in questo caso,
l'accettazione della trattazione cartolare manifestata attraverso il deposito delle note scritte impedisce la valutazione delle doglianze espresse in merito alla forma assunta dal procedimento.
In conclusone, quindi, l'appello deve essere respinto, atteso che l'imputazione di pagamento effettuata nella quietanza ha indotto correttamente il primo giudice a ritenere estinto il credito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione delle tre fasi processuali svolte in questa sede (esclusa la fase istruttoria), del valore cospicuo della controversia e delle tabelle vigenti.
In ragione dell'esito del giudizio deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali con distrazione;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
5 Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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