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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 131 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
e entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lillo DI CARLO, domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Merate (LC), Viale Verdi n. 88/A, Appellante CONTRO (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
90100 – Palermo (PA), via Pietro Randazzo n. 6/b . Appellata non costituita E CONTRO
, già e , in persona del CP_2 Controparte_3 CP_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20122 – Milano (MI), Largo Corsia dei Servi n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Albanese e Francesco Elli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ciro Marcello Anania, in Palermo, Via Valdemone n. 57. Appellata OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi FATTO E DIRITTO
1 Con distinti ricorsi – poi riuniti - depositati nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, il 28 dicembre 2020, e Parte_1 Parte_2 avevano convenuto in giudizio la Controparte_5
, e per il pagamento in loro favore
[...] Controparte_3 Controparte_6 della somma complessiva, rispettivamente, di € 13.780,48 e di € 7.572,78, che assumevano essere loro dovuta per le attività di pulizia svolte all'interno degli esercizi commerciali gestiti dal gruppo e siti presso il Centro Controparte_3
Commerciale ETNAPOLIS di Belpasso (CT), sia a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato pagamento dell'anzianità forfettaria di settore, nonché dal mancato pagamento delle ore di lavoro supplementare e delle ore di lavoro notturno e straordinario, ovvero di quella diversa somme, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Il esponeva di essere stato adibito al relativo appalto di servizi fin dal Pt_1
2012, ed assunto in data 01.07.2017 da con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo parziale orizzontale e indeterminato, inquadramento al II livello del CCNL Multiservizi, con mansione di “Pulitore”, e di aver svolto la prestazione lavorativa: per servizi di pulizia con orario di lavoro di n. 3 ore giornaliere, dalle ore 06:00 alle ore 9:00, per sei giorni a settimana, con il giorno di riposo variato settimanalmente in base ai turni di servizio;
per attività di supporto logistico per due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato, tra le ore 22:00 e le ore 06:00. La deduceva di essere stata adibita al relativo appalto di servizi fin dal Pt_2
2009, ed assunta in data 01.07.2017 da con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo parziale orizzontale e indeterminato, con inquadramento al II livello del CCNL Multiservizi e con mansione di “Pulitrice”, e di aver svolto la prestazione lavorativa: per servizi di pulizia con orario di lavoro di n. 3 ore giornaliere, dalle ore 06:00 alle ore 9:00, per sei giorni a settimana, con il giorno di riposo variato settimanalmente in base ai turni di lavoro;
per attività di supporto logistico per due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato, tra le ore 22:00 e le ore 06:00.
(risultante dalla fusione di e Controparte_2 Controparte_6 CP_3
chiamata a rispondere in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, con la datrice di
[...] lavoro (che rimaneva contumace) si costituiva chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, perché infondato. Con sentenza n.43/2023, emessa il 12 gennaio 2023, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, ha accolto la domanda avente ad oggetto le sole differenze retributive per lavoro straordinario - quantificate con CTU contabile
- e condannato la sola a corrispondere Controparte_1
a la somma di euro 11.185,13 e a la Parte_1 Parte_2
2 somma di euro 1.722,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria da dicembre 2022 sino al pagamento. Ha rilevato come fosse stata fornita prova delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, idonee a confermare con il dovuto rigore, la sussistenza di prestazioni di lavoro eccedenti quelle comprese nell'orario normale. Ha, invece, escluso che vi fosse prova della sussistenza di un contratto di appalto e che, pertanto, non potessero trovare accoglimento le domande relative alla anzianità forfettaria di settore e alla responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Per la riforma di tale decisione hanno proposto appello e Parte_1
con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 lamentando Parte_2
l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell'esito della prova orale e documentale, sia con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 5 anni, senza interruzione del rapporto di lavoro e, quindi, del loro diritto all'attribuzione dell'anzianità forfettaria di settore, che con riferimento alla Con responsabilità solidale della con la datrice di lavoro in ordine al CP_1 pagamento sia di tale emolumento che delle differenze retributive già riconosciute dal giudice. Si è costituita la con memoria del 27 gennaio 2025, eccependo Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, già differita per consentire all'appellante di sistemare il proprio fascicolo di parte in files distinti e corredati da indice, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******* Deve, preliminarmente, essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dai lavoratori i quali - pur avendo regolarmente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c.- non hanno fornito prova di avere tempestivamente notificato all'appellata il Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado, nonostante sia stato loro concesso (con ordinanza resa all'udienza del 6.02.2025), ai sensi dell'art.291 c.p.c., termine sino al 30/04/2025, per il deposito del ricorso notificato ovvero per rinnovare tale notifica unitamente al verbale d'udienza, avendo chiesto, piuttosto, all'udienza del 5.06.2025, ulteriore termine per regolarizzare la notifica a Controparte_1 rappresentando di non averla potuta effettuare per difficoltà di reperire la pec. La domanda deve essere, dunque, esaminata nei confronti dell'asserita obbligata solidale non sussistendo, in ipotesi di solidarietà passiva, Controparte_2 alcun litisconsorzio processuale necessario nei confronti della CP_1
3 appaltatrice di quest'ultima, secondo la prospettazione di parte appellante (argomento ex art.1306 c.c. , in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale e salvo che le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione ipotesi difforme dalla fattispecie in Cont esame in cui è la stessa a negare l'esistenza di alcun rapporto di appalto. (v. Cass. ez. 3, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022 e Sentenza n. 4303 del 13/02/2023). Nel merito l'appello nei confronti della è infondato per le Controparte_2 ragioni di seguito esposte. L'art. 22 del CCNL Multiservizi /Pulizia applicato al rapporto di lavoro, prevede che “in considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta un'anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente CCNL. Tale anzianità forfettaria di settore è stata stabilita in unica quota fissa, non prevedere ulteriori scatti, come disposto dall'art. 22 del CCNL 25 maggio 2001 e Ccnl precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente c.c.n.l. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza che al 31/05/2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore, l'E.D.A.R. di cui al c.c.n.l. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo. L'articolo 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003 prevede in materia di appalti di opere e di servizi, che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
4 contratto di appalto restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Sostengono gli appellanti che la dedotta circostanza di avere prestato attività di lavoro da più di 5 anni, senza interruzione del rapporto, con contratti di appalto commissionati dalle società del sarebbe stata provata attraverso le CP_7 CP_3 dichiarazioni dei testimoni. Ribadiscono che il è stato adibito sul cantiere INDITEX – comprensivo, Pt_1 tra gli altri, anche dei negozi di come, a loro dire, emerso dalla visura camerale CP_3 della società - presso il centro Commerciale Etnapolis, in via continuativa dal 12.03.2012 e la a far data dal 01.10.2009. Pt_2
Più precisamente il sarebbe stato assunto dalla società Facility Service Pt_1
s.r.l. in data 12.03.2012 e, in seguito all'avvicendamento sull'appalto, dalla società a far data dal 01.10.2013 al 30.06.2017 e, infine, in data 01.07.2017 Parte_3 sino al 31/12/2018dalla la è stata assunta in data Controparte_1 Pt_2
01.10.2009 da e, in seguito all'avvicendamento sull'appalto, dalle Controparte_8 società Facility Service srl, ed infine da 1/07/2017 a 31/12/2018, dalla Parte_3
CP_1 Controparte_1
A loro dire l'impiego nel settore e l'adibizione sull'appalto, risultano comprovate dai contratti di lavoro sottoscritti con le società succitate nonché dai prospetti paga dove risultano le mansioni di addetto alle pulizie e supporto logistico nonché il centro di costo relativo all'appalto INDITEX. (che comprenderebbe, tra gli altri, i negozi delle società e oggi Controparte_6 CP_3 CP_3 CP_2 presso il centro commerciale Etnapolis di Belpasso /CT). Si tratta di assunti – quanto alla continuità degli appalti - che non hanno trovato alcun riscontro testimoniale né documentale. Entrambi i testimoni esaminati (ud. del 24.02.2022), hanno concordemente riferito: “conosco parte ricorrente perché da 12 anni lavoriamo nello stesso posto, presso TN (v. dep. e: “conosco la parte Testimone_1 ricorrente perché da 17 anni lavoriamo nello stesso posto, presso TN (v. dep. Teste ). Testimone_2
Alcuna informazione i testimoni hanno fornito in merito all'identità di parte datoriale, all'esistenza di appalti e alla committenza del gruppo ND e, in particolare, di (confluite in , riferendo, nel CP_9 CP_6 Controparte_2 resto, solo in merito alle mansioni svolte e ai turni lavorativi dei due colleghi. Neppure nei contratti sottoscritti sia dal (v. doc nn.3,8) che dalla Pt_1 Pt_2
(v. doc nn.7,9- quest'ultima non ha neppure prodotto il contratto con la datrice
, non solo con ma anche con le precedenti società, si fa CP_1 CP_1 riferimento all'esistenza di un appalto con il menzionato gruppo ND e ai lavori di
5 pulizia commissionati da società diverse dalle società avvicendatesi quali datrici di lavoro. Solo dalle buste paga con la datrice risulta l'indicazione “Reparto: CP_1
BA ZA TN (v. doc n.4) e in quelle con Service s.r.l. : C.d.C. ND SU AT (v. doc n.9,10). Indicazioni, tuttavia, talmente generiche che non consentono di ricavare che i due lavoratori siano stati impegnati continuativamente ed in via esclusiva presso i negozi e , piuttosto che presso i numerosi CP_3 CP_6 negozi di altre marche presenti nel Centro Commerciale suddetto. In altri termini, difetta la prova dell'esistenza di un contratto di appalto che coinvolga la datrice con le società confluite nella resistente , CP_1 CP_2 né risulta l'esclusività e la continuità di tale utilizzo, e/o lo svolgimento della prestazione nello specifico appalto, presupposti costitutivi della domanda volta ad ottenere, in solido con la committenza, il pagamento sia delle già riconosciute differenze retributive, che della rivendicata indennità forfettaria per anzianità quinquennale. Tale carenza probatoria non poteva essere colmata neppure con la richiesta di prova testimoniale reiterata in questa sede. Si duole, in particolare, l'appellante che il Tribunale abbia ammesso solo i due capitoli di prova relativi ai turni di lavoro, che nulla rilevano relativamente alla prova dell'appalto.
Si tratta, tuttavia, di articolati (quelli non ammessi) generici, indeterminati e valutativi, perché attinenti alla sede lavorativa dei ricorrenti, senza nulla precisare in merito all'esistenza, la durata e i contraenti dell'asserito appalto, in tesi responsabili solidali, né la continuità del servizio reso dai ricorrenti in tale ambito, sì da maturare il diritto all'indennità forfettaria rivendicata (vero è che
[...]
dal 01.07.2017 al 31.12.2018. è stata una azienda Controparte_1 subappaltatrice della società committente , facente parte del Controparte_3 gruppo INDITEX”, ”vero è che il sig. a decorrere dal 12.03.2012 ha lavorato Pt_1 in via continuativa presso il cantiere sito nel centro commerciale Controparte_3
ETNAPOLIS di Belpasso (CT) contrada Valcorrente n. 23; vero è che il sig.
dal 01.07.2017 al 31.12.2018, alle dipendenze di Parte_1 [...]
è stato chiamato a svolgere n. 3 ore di lavoro Controparte_1 giornaliere per sei giorni a settimana”; “vero è che la sig.ra a decorrere dal Pt_2
01.10.2009 ha lavorato in via continuativa presso i cantieri e Controparte_6
sito nel centro commerciale ETNAPOLIS di Belpasso (CT), Controparte_3 contrada Valcorrente n. 23”; “vero è che la sig.ra dal 01.07.2017 al Pt_2
31.12.2018 è stata adibita al servizio pulizie del negozio sito Controparte_6 nel centro commerciale ETNAPOLIS di Belpasso (CT), contrada Valcorrente n. 23 ).
6 In ogni caso, all'udienza del 24.02.2022, all'esito dell'assunzione della prova testimoniale, con i capitoli ammessi, i ricorrenti non hanno richiesto al decidente che tale prova fosse estesa ai suddetti ulteriori capitoli o ad altri testimoni, limitandosi a domandare l'ammissione della prova delegata con la teste non comparsa Tes_3 perché non citata correttamente e quindi, congiuntamente alla controparte, un rinvio per discussione e decisione.
Con la conseguenza che detta prova, reiterata in questa sede, doveva ritenersi implicitamente rinunciata e non più ammissibile.(v. in tal senso Cassazione, Sez. 2 Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025: Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi). La sentenza impugnata va, quindi, confermata. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara improcedibile l'appello nei confronti di Controparte_1
conferma nel resto la sentenza n. 43/2023 emessa il 12 gennaio 2023 dal
[...]
Tribunale GL di Palermo. Condanna la parte appellante al rimborso delle spese di questo grado in favore della parte appellata che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi CP_2 professionali oltre spese generali Iva e cpa, come per legge. Nulla per spese all'appellata non costituita Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco 7
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 131 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
e entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lillo DI CARLO, domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Merate (LC), Viale Verdi n. 88/A, Appellante CONTRO (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
90100 – Palermo (PA), via Pietro Randazzo n. 6/b . Appellata non costituita E CONTRO
, già e , in persona del CP_2 Controparte_3 CP_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20122 – Milano (MI), Largo Corsia dei Servi n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Albanese e Francesco Elli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ciro Marcello Anania, in Palermo, Via Valdemone n. 57. Appellata OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi FATTO E DIRITTO
1 Con distinti ricorsi – poi riuniti - depositati nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, il 28 dicembre 2020, e Parte_1 Parte_2 avevano convenuto in giudizio la Controparte_5
, e per il pagamento in loro favore
[...] Controparte_3 Controparte_6 della somma complessiva, rispettivamente, di € 13.780,48 e di € 7.572,78, che assumevano essere loro dovuta per le attività di pulizia svolte all'interno degli esercizi commerciali gestiti dal gruppo e siti presso il Centro Controparte_3
Commerciale ETNAPOLIS di Belpasso (CT), sia a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato pagamento dell'anzianità forfettaria di settore, nonché dal mancato pagamento delle ore di lavoro supplementare e delle ore di lavoro notturno e straordinario, ovvero di quella diversa somme, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Il esponeva di essere stato adibito al relativo appalto di servizi fin dal Pt_1
2012, ed assunto in data 01.07.2017 da con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo parziale orizzontale e indeterminato, inquadramento al II livello del CCNL Multiservizi, con mansione di “Pulitore”, e di aver svolto la prestazione lavorativa: per servizi di pulizia con orario di lavoro di n. 3 ore giornaliere, dalle ore 06:00 alle ore 9:00, per sei giorni a settimana, con il giorno di riposo variato settimanalmente in base ai turni di servizio;
per attività di supporto logistico per due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato, tra le ore 22:00 e le ore 06:00. La deduceva di essere stata adibita al relativo appalto di servizi fin dal Pt_2
2009, ed assunta in data 01.07.2017 da con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo parziale orizzontale e indeterminato, con inquadramento al II livello del CCNL Multiservizi e con mansione di “Pulitrice”, e di aver svolto la prestazione lavorativa: per servizi di pulizia con orario di lavoro di n. 3 ore giornaliere, dalle ore 06:00 alle ore 9:00, per sei giorni a settimana, con il giorno di riposo variato settimanalmente in base ai turni di lavoro;
per attività di supporto logistico per due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato, tra le ore 22:00 e le ore 06:00.
(risultante dalla fusione di e Controparte_2 Controparte_6 CP_3
chiamata a rispondere in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, con la datrice di
[...] lavoro (che rimaneva contumace) si costituiva chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, perché infondato. Con sentenza n.43/2023, emessa il 12 gennaio 2023, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, ha accolto la domanda avente ad oggetto le sole differenze retributive per lavoro straordinario - quantificate con CTU contabile
- e condannato la sola a corrispondere Controparte_1
a la somma di euro 11.185,13 e a la Parte_1 Parte_2
2 somma di euro 1.722,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria da dicembre 2022 sino al pagamento. Ha rilevato come fosse stata fornita prova delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, idonee a confermare con il dovuto rigore, la sussistenza di prestazioni di lavoro eccedenti quelle comprese nell'orario normale. Ha, invece, escluso che vi fosse prova della sussistenza di un contratto di appalto e che, pertanto, non potessero trovare accoglimento le domande relative alla anzianità forfettaria di settore e alla responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Per la riforma di tale decisione hanno proposto appello e Parte_1
con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 lamentando Parte_2
l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell'esito della prova orale e documentale, sia con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 5 anni, senza interruzione del rapporto di lavoro e, quindi, del loro diritto all'attribuzione dell'anzianità forfettaria di settore, che con riferimento alla Con responsabilità solidale della con la datrice di lavoro in ordine al CP_1 pagamento sia di tale emolumento che delle differenze retributive già riconosciute dal giudice. Si è costituita la con memoria del 27 gennaio 2025, eccependo Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, già differita per consentire all'appellante di sistemare il proprio fascicolo di parte in files distinti e corredati da indice, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******* Deve, preliminarmente, essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dai lavoratori i quali - pur avendo regolarmente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c.- non hanno fornito prova di avere tempestivamente notificato all'appellata il Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado, nonostante sia stato loro concesso (con ordinanza resa all'udienza del 6.02.2025), ai sensi dell'art.291 c.p.c., termine sino al 30/04/2025, per il deposito del ricorso notificato ovvero per rinnovare tale notifica unitamente al verbale d'udienza, avendo chiesto, piuttosto, all'udienza del 5.06.2025, ulteriore termine per regolarizzare la notifica a Controparte_1 rappresentando di non averla potuta effettuare per difficoltà di reperire la pec. La domanda deve essere, dunque, esaminata nei confronti dell'asserita obbligata solidale non sussistendo, in ipotesi di solidarietà passiva, Controparte_2 alcun litisconsorzio processuale necessario nei confronti della CP_1
3 appaltatrice di quest'ultima, secondo la prospettazione di parte appellante (argomento ex art.1306 c.c. , in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale e salvo che le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione ipotesi difforme dalla fattispecie in Cont esame in cui è la stessa a negare l'esistenza di alcun rapporto di appalto. (v. Cass. ez. 3, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022 e Sentenza n. 4303 del 13/02/2023). Nel merito l'appello nei confronti della è infondato per le Controparte_2 ragioni di seguito esposte. L'art. 22 del CCNL Multiservizi /Pulizia applicato al rapporto di lavoro, prevede che “in considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta un'anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente CCNL. Tale anzianità forfettaria di settore è stata stabilita in unica quota fissa, non prevedere ulteriori scatti, come disposto dall'art. 22 del CCNL 25 maggio 2001 e Ccnl precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente c.c.n.l. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza che al 31/05/2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore, l'E.D.A.R. di cui al c.c.n.l. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo. L'articolo 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003 prevede in materia di appalti di opere e di servizi, che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
4 contratto di appalto restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Sostengono gli appellanti che la dedotta circostanza di avere prestato attività di lavoro da più di 5 anni, senza interruzione del rapporto, con contratti di appalto commissionati dalle società del sarebbe stata provata attraverso le CP_7 CP_3 dichiarazioni dei testimoni. Ribadiscono che il è stato adibito sul cantiere INDITEX – comprensivo, Pt_1 tra gli altri, anche dei negozi di come, a loro dire, emerso dalla visura camerale CP_3 della società - presso il centro Commerciale Etnapolis, in via continuativa dal 12.03.2012 e la a far data dal 01.10.2009. Pt_2
Più precisamente il sarebbe stato assunto dalla società Facility Service Pt_1
s.r.l. in data 12.03.2012 e, in seguito all'avvicendamento sull'appalto, dalla società a far data dal 01.10.2013 al 30.06.2017 e, infine, in data 01.07.2017 Parte_3 sino al 31/12/2018dalla la è stata assunta in data Controparte_1 Pt_2
01.10.2009 da e, in seguito all'avvicendamento sull'appalto, dalle Controparte_8 società Facility Service srl, ed infine da 1/07/2017 a 31/12/2018, dalla Parte_3
CP_1 Controparte_1
A loro dire l'impiego nel settore e l'adibizione sull'appalto, risultano comprovate dai contratti di lavoro sottoscritti con le società succitate nonché dai prospetti paga dove risultano le mansioni di addetto alle pulizie e supporto logistico nonché il centro di costo relativo all'appalto INDITEX. (che comprenderebbe, tra gli altri, i negozi delle società e oggi Controparte_6 CP_3 CP_3 CP_2 presso il centro commerciale Etnapolis di Belpasso /CT). Si tratta di assunti – quanto alla continuità degli appalti - che non hanno trovato alcun riscontro testimoniale né documentale. Entrambi i testimoni esaminati (ud. del 24.02.2022), hanno concordemente riferito: “conosco parte ricorrente perché da 12 anni lavoriamo nello stesso posto, presso TN (v. dep. e: “conosco la parte Testimone_1 ricorrente perché da 17 anni lavoriamo nello stesso posto, presso TN (v. dep. Teste ). Testimone_2
Alcuna informazione i testimoni hanno fornito in merito all'identità di parte datoriale, all'esistenza di appalti e alla committenza del gruppo ND e, in particolare, di (confluite in , riferendo, nel CP_9 CP_6 Controparte_2 resto, solo in merito alle mansioni svolte e ai turni lavorativi dei due colleghi. Neppure nei contratti sottoscritti sia dal (v. doc nn.3,8) che dalla Pt_1 Pt_2
(v. doc nn.7,9- quest'ultima non ha neppure prodotto il contratto con la datrice
, non solo con ma anche con le precedenti società, si fa CP_1 CP_1 riferimento all'esistenza di un appalto con il menzionato gruppo ND e ai lavori di
5 pulizia commissionati da società diverse dalle società avvicendatesi quali datrici di lavoro. Solo dalle buste paga con la datrice risulta l'indicazione “Reparto: CP_1
BA ZA TN (v. doc n.4) e in quelle con Service s.r.l. : C.d.C. ND SU AT (v. doc n.9,10). Indicazioni, tuttavia, talmente generiche che non consentono di ricavare che i due lavoratori siano stati impegnati continuativamente ed in via esclusiva presso i negozi e , piuttosto che presso i numerosi CP_3 CP_6 negozi di altre marche presenti nel Centro Commerciale suddetto. In altri termini, difetta la prova dell'esistenza di un contratto di appalto che coinvolga la datrice con le società confluite nella resistente , CP_1 CP_2 né risulta l'esclusività e la continuità di tale utilizzo, e/o lo svolgimento della prestazione nello specifico appalto, presupposti costitutivi della domanda volta ad ottenere, in solido con la committenza, il pagamento sia delle già riconosciute differenze retributive, che della rivendicata indennità forfettaria per anzianità quinquennale. Tale carenza probatoria non poteva essere colmata neppure con la richiesta di prova testimoniale reiterata in questa sede. Si duole, in particolare, l'appellante che il Tribunale abbia ammesso solo i due capitoli di prova relativi ai turni di lavoro, che nulla rilevano relativamente alla prova dell'appalto.
Si tratta, tuttavia, di articolati (quelli non ammessi) generici, indeterminati e valutativi, perché attinenti alla sede lavorativa dei ricorrenti, senza nulla precisare in merito all'esistenza, la durata e i contraenti dell'asserito appalto, in tesi responsabili solidali, né la continuità del servizio reso dai ricorrenti in tale ambito, sì da maturare il diritto all'indennità forfettaria rivendicata (vero è che
[...]
dal 01.07.2017 al 31.12.2018. è stata una azienda Controparte_1 subappaltatrice della società committente , facente parte del Controparte_3 gruppo INDITEX”, ”vero è che il sig. a decorrere dal 12.03.2012 ha lavorato Pt_1 in via continuativa presso il cantiere sito nel centro commerciale Controparte_3
ETNAPOLIS di Belpasso (CT) contrada Valcorrente n. 23; vero è che il sig.
dal 01.07.2017 al 31.12.2018, alle dipendenze di Parte_1 [...]
è stato chiamato a svolgere n. 3 ore di lavoro Controparte_1 giornaliere per sei giorni a settimana”; “vero è che la sig.ra a decorrere dal Pt_2
01.10.2009 ha lavorato in via continuativa presso i cantieri e Controparte_6
sito nel centro commerciale ETNAPOLIS di Belpasso (CT), Controparte_3 contrada Valcorrente n. 23”; “vero è che la sig.ra dal 01.07.2017 al Pt_2
31.12.2018 è stata adibita al servizio pulizie del negozio sito Controparte_6 nel centro commerciale ETNAPOLIS di Belpasso (CT), contrada Valcorrente n. 23 ).
6 In ogni caso, all'udienza del 24.02.2022, all'esito dell'assunzione della prova testimoniale, con i capitoli ammessi, i ricorrenti non hanno richiesto al decidente che tale prova fosse estesa ai suddetti ulteriori capitoli o ad altri testimoni, limitandosi a domandare l'ammissione della prova delegata con la teste non comparsa Tes_3 perché non citata correttamente e quindi, congiuntamente alla controparte, un rinvio per discussione e decisione.
Con la conseguenza che detta prova, reiterata in questa sede, doveva ritenersi implicitamente rinunciata e non più ammissibile.(v. in tal senso Cassazione, Sez. 2 Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025: Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi). La sentenza impugnata va, quindi, confermata. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara improcedibile l'appello nei confronti di Controparte_1
conferma nel resto la sentenza n. 43/2023 emessa il 12 gennaio 2023 dal
[...]
Tribunale GL di Palermo. Condanna la parte appellante al rimborso delle spese di questo grado in favore della parte appellata che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi CP_2 professionali oltre spese generali Iva e cpa, come per legge. Nulla per spese all'appellata non costituita Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco 7