TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gaetano Caterina e Tiziana Colella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Nobile n. 11;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.1.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare che Controparte_1 quest'ultimo è erede del padre (deceduto in data 20.8.1985). Controparte_2
Ha premesso la parte ricorrente: di essere creditore di sulla scorta Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 910/2016 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso il
1^.12.2016, confermato con sentenza n. 327/2019, emessa a definizione del giudizio di opposizione;
di aver notificato atto di precetto e pignoramento immobiliare alla parte convenuta;
che la parte convenuta esecutata ha acquistato la quota di un terzo e un sesto degli immobili pignorati per successione in morte del padre CP_2
pagina 1 di 5 la mancanza della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità in favore di CP_1
e contro elemento necessario ai fini della Controparte_1 Controparte_2 ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e, dunque, della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.
A sostegno della domanda, ha dedotto che: la parte convenuta è residente nell'immobile pignorato, ha provveduto alle volture catastali ed ha altresì tentato di mettere in vendita l'appartamento; il possesso dei beni ereditari è idoneo a far acquistare alla parte convenuta la qualità di erede puro e semplice.
All'udienza del 6.5.2025, previo rinvio per consentire il perfezionamento della notifica del ricorso, non si è costituito, sebbene ritualmente evocato Controparte_1 in giudizio, come da documentazione in atti (notifica perfezionata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c.).
La causa è stata istruita in via documentale, discussa oralmente ex art. 281 terdecies c.p.c. e trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Preliminarmente si rappresenta che, a fronte del richiamo operato dall'art. 281 terdecies c.p.c. all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emette sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero, ove non provveda ai sensi del primo comma, emette sentenza nei successivi trenta giorni.
Il deposito della presente sentenza deve pertanto ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come novellato dal d. lgs. 149/2022.
Il ricorrente chiede accertarsi la qualità di erede del sig. in capo alla Controparte_2 parte convenuta Controparte_1
Nella materia che occupa, è opportuno osservare quanto segue:
- ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione (dell'eredità) è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede – e consente al chiamato di accettare l'eredità mediante il compimento di atti idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede. A tal fine non è generalmente sufficiente il compimento di pagina 2 di 5 atti caratterizzati da soli scopi conservativi - quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione - ed è necessario valutare il complessivo comportamento dell'erede potenziale e anche l'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dell'eredità;
- secondo la consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto, Cass. 11478/2021) l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale - come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cassazione n. 178/1996; n.
5463/1988; 5688/1988) - ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n.
5226/2002; n. 10796/2009);
- ed ancora, “l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi soltanto dalla esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare
l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 5 novembre 1987 n. 8123; cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 22 gennaio 2020, ordinanza n. 1438; Cass. Civ., 19 febbraio 2019, n.484).
Nel caso che occupa, la documentazione in atti induce a ritenere che la parte convenuta abbia tacitamente acquistato la qualità di erede del sig. Controparte_2 sulla scorta di quanto segue: - è in atti la dichiarazione di successione, trascritta in data 3 aprile 1987 (RP 02847 RG 03286), in favore di (figlio e Controparte_1
pagina 3 di 5 odierna parte convenuta), e (fratelli della parte Controparte_3 Controparte_4 convenuta), recante l'indicazione della rinuncia all'eredità da parte del coniuge
- sono in atti il certificato di residenza della parte convenuta, Persona_1 corrispondente all'indirizzo dei beni pignorati acquistati per via ereditaria, e le visure catastali, nelle quali è indicato quale intestatario dei beni in Controparte_1 questione;
- ancora, è in atti documentazione fotografica dalla quale si evince l'avvenuta pubblicazione on line di un annuncio con il quale il convenuto manifesta la volontà di vendere gli immobili siti in Campobasso, via Monsignor Bologna n. 46, corrispondenti a quelli di cui alla procedura esecutiva immobiliare sopra richiamata.
Ritiene il giudicante che la qualità di erede del sig. sussista in capo Controparte_2 alla parte convenuta in base alla valutazione congiunta degli elementi sopra esposti, valorizzando il contegno tenuto da quest'ultimo – sub specie di dichiarazione di successione, volture catastali, residenza fissata negli immobili acquistati per via ereditaria, tentativo di alienazione degli stessi mediante la pubblicazione di apposito annuncio - , da interpretarsi quale comportamento di per sé incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e, dunque, sintomatico dell'avvenuta accettazione tacita.
Consegue, pertanto, l'accertamento che la parte convenuta (C.F. Controparte_1
, nato ad [...], IS, il 18.6.1964) è erede di C.F._2 Controparte_2
(nato a [...], FR, il 12.1.1921 e deceduto a Campobasso il 20.8.1985).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, secondo i valori minimi, avuto riguardo all'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che (C.F. Controparte_1
, nato ad [...], IS, il 18.6.1964) è erede di C.F._2 CP_2
(nato a [...], FR, il 12.1.1921 e deceduto a Campobasso il
[...]
pagina 4 di 5 20.8.1985);
- dichiara la presente sentenza titolo per procedere alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio;
- condanna la parte convenuta, alla rifusione, in favore della Controparte_1 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 850,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gaetano Caterina e Tiziana Colella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Nobile n. 11;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.1.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare che Controparte_1 quest'ultimo è erede del padre (deceduto in data 20.8.1985). Controparte_2
Ha premesso la parte ricorrente: di essere creditore di sulla scorta Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 910/2016 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso il
1^.12.2016, confermato con sentenza n. 327/2019, emessa a definizione del giudizio di opposizione;
di aver notificato atto di precetto e pignoramento immobiliare alla parte convenuta;
che la parte convenuta esecutata ha acquistato la quota di un terzo e un sesto degli immobili pignorati per successione in morte del padre CP_2
pagina 1 di 5 la mancanza della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità in favore di CP_1
e contro elemento necessario ai fini della Controparte_1 Controparte_2 ricostruzione del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e, dunque, della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.
A sostegno della domanda, ha dedotto che: la parte convenuta è residente nell'immobile pignorato, ha provveduto alle volture catastali ed ha altresì tentato di mettere in vendita l'appartamento; il possesso dei beni ereditari è idoneo a far acquistare alla parte convenuta la qualità di erede puro e semplice.
All'udienza del 6.5.2025, previo rinvio per consentire il perfezionamento della notifica del ricorso, non si è costituito, sebbene ritualmente evocato Controparte_1 in giudizio, come da documentazione in atti (notifica perfezionata per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c.).
La causa è stata istruita in via documentale, discussa oralmente ex art. 281 terdecies c.p.c. e trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Preliminarmente si rappresenta che, a fronte del richiamo operato dall'art. 281 terdecies c.p.c. all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emette sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero, ove non provveda ai sensi del primo comma, emette sentenza nei successivi trenta giorni.
Il deposito della presente sentenza deve pertanto ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come novellato dal d. lgs. 149/2022.
Il ricorrente chiede accertarsi la qualità di erede del sig. in capo alla Controparte_2 parte convenuta Controparte_1
Nella materia che occupa, è opportuno osservare quanto segue:
- ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione (dell'eredità) è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede – e consente al chiamato di accettare l'eredità mediante il compimento di atti idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede. A tal fine non è generalmente sufficiente il compimento di pagina 2 di 5 atti caratterizzati da soli scopi conservativi - quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione - ed è necessario valutare il complessivo comportamento dell'erede potenziale e anche l'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dell'eredità;
- secondo la consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto, Cass. 11478/2021) l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale - come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cassazione n. 178/1996; n.
5463/1988; 5688/1988) - ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n.
5226/2002; n. 10796/2009);
- ed ancora, “l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi soltanto dalla esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare
l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 5 novembre 1987 n. 8123; cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 22 gennaio 2020, ordinanza n. 1438; Cass. Civ., 19 febbraio 2019, n.484).
Nel caso che occupa, la documentazione in atti induce a ritenere che la parte convenuta abbia tacitamente acquistato la qualità di erede del sig. Controparte_2 sulla scorta di quanto segue: - è in atti la dichiarazione di successione, trascritta in data 3 aprile 1987 (RP 02847 RG 03286), in favore di (figlio e Controparte_1
pagina 3 di 5 odierna parte convenuta), e (fratelli della parte Controparte_3 Controparte_4 convenuta), recante l'indicazione della rinuncia all'eredità da parte del coniuge
- sono in atti il certificato di residenza della parte convenuta, Persona_1 corrispondente all'indirizzo dei beni pignorati acquistati per via ereditaria, e le visure catastali, nelle quali è indicato quale intestatario dei beni in Controparte_1 questione;
- ancora, è in atti documentazione fotografica dalla quale si evince l'avvenuta pubblicazione on line di un annuncio con il quale il convenuto manifesta la volontà di vendere gli immobili siti in Campobasso, via Monsignor Bologna n. 46, corrispondenti a quelli di cui alla procedura esecutiva immobiliare sopra richiamata.
Ritiene il giudicante che la qualità di erede del sig. sussista in capo Controparte_2 alla parte convenuta in base alla valutazione congiunta degli elementi sopra esposti, valorizzando il contegno tenuto da quest'ultimo – sub specie di dichiarazione di successione, volture catastali, residenza fissata negli immobili acquistati per via ereditaria, tentativo di alienazione degli stessi mediante la pubblicazione di apposito annuncio - , da interpretarsi quale comportamento di per sé incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e, dunque, sintomatico dell'avvenuta accettazione tacita.
Consegue, pertanto, l'accertamento che la parte convenuta (C.F. Controparte_1
, nato ad [...], IS, il 18.6.1964) è erede di C.F._2 Controparte_2
(nato a [...], FR, il 12.1.1921 e deceduto a Campobasso il 20.8.1985).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, secondo i valori minimi, avuto riguardo all'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che (C.F. Controparte_1
, nato ad [...], IS, il 18.6.1964) è erede di C.F._2 CP_2
(nato a [...], FR, il 12.1.1921 e deceduto a Campobasso il
[...]
pagina 4 di 5 20.8.1985);
- dichiara la presente sentenza titolo per procedere alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio;
- condanna la parte convenuta, alla rifusione, in favore della Controparte_1 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 850,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 5 di 5