Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 maggio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 dicembre 2024 |
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- 1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialihttps://www.lavoro.gov.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2022, n. 12209Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 6572-2017 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; Civile Sent. Sez. U Num. 12209 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 14/04/2022 - ricorrente - contro PREMI ER, IA AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DR OR; - controricorrenti …Leggi di più...
- portabilità della posizione previdenziale individuale·
- artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005·
- caratteristiche strutturali·
- rendimenti dei contributi·
- irrilevanza·
- computabilità·
- applicabilità·
- fondi complementari preesistenti alla l. n. 421 del 1992·
- forme integrative e complementari di sicurezza sociale·
- previdenza (assicurazioni sociali)
Versioni del testo
- Capo I : Organizzazione
- Articolo 1Art. 1. Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e di cui all' articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , nonche' dei prefetti in sede. Resta altresi' ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
((7)) ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. medesimo. - Articolo 2Art. 2. Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita' di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attivita' di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza.
((7)) ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. medesimo.