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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4143/2024 R.G. Lavoro
TRA
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente al C.so della Parte_1 C.F._1
Repubblica n. 39 in Pozzuoli (Na) – 80078, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elvira Del Giudice (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio in Napoli (Na) in piazzetta Mondragone n. 9, avente quali recapiti
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Roma in Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14, 00142 Roma, C.F. e P.Iva , subentrata a titolo universale nei rapporti di P.IVA_1 [...]
incorporante di ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del Controparte_5
01 Dicembre 2016, in G.U. 282 del 02/12/2016, in persona del Procuratore dell' Controparte_6
sig. (C.F. ) in virtù dei poteri conferiti con
[...] Controparte_7 CodiceFiscale_3
procura speciale autenticata per notar - Roma, Rep. n. 180134 del 22/06/2023, Persona_1
Racc. n.12348, rilasciata da con sede in Roma in Via Grezar n.14 Controparte_1
- 00142, C.F. e P.Iva ente pubblico economico, rapp.ta e difesa dall'Avv. Andrea P.IVA_1
Simeoli (C.F. ) presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via C.F._4
D. Scarlatti nr.6 elett.te domicilia, giusta procura in calce alla comparsa
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(C.F: ) Controparte_8 P.IVA_2
con sede in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, in persona del suo Presidente pro tempore, legale rappresentante, Avv. rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. Michele CP_9 Maresca (C.F: presso il quale è elettivamente domiciliato in San Giorgio a C.F._5
Cremano (Na) alla via San Martino n. 48, giusta procura in atti
RESISTENTE - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, parte ricorrente esponeva che il 30.01.2024 le era stata notificata da parte dell' la cartella di pagamento n. Controparte_10
07120230128622559000 per l'importo complessivo di € 1.358,08 con invito ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica e con avviso che, in mancanza, sarebbero stati applicati interessi moratori e si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata e/o a misure cautelari.
La suddetta cartella aveva ad oggetto la contribuzione integrativa relativa al 2011, nonché le sanzioni e gli interessi, iscritti a ruolo dalla (di seguito Controparte_11 anche solo ) a seguito dell'acquisizione da parte dell'Ente, tramite i controlli CP_8 incrociati con l'Anagrafe Tributaria, dei dati reddituali dell'Avv. relativi a detto anno e Parte_1
da lei mai comunicati in precedenza.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 07120230128622559000 e, nel merito, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace tale cartella.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente assumeva che prima di ricevere tale cartella di pagamento non gli era mai stato notificato alcunchè in merito alla posizione contributiva del 2011, sia dall' che dalla ed eccepiva, in ogni caso, la Controparte_12 CP_8
prescrizione del diritto azionato.
Si costituiva l' chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in Controparte_6
ogni caso, il rigetto della domanda.
Si costituiva anche la chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda e CP_8
proponendo, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, domanda riconvenzionale volta a
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...] sull'assunto che, per quello che concerne la contestazione dei vizi procedurali, ai sensi CP_8 dell'art. 18 co. 6 L. 576/80 la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione. Come si evidenzierà nel prosieguo, infatti, le contestazioni sollevate dalla ricorrente non concernono soltanto vizi procedurali, bensì anche l'an della pretesa creditoria della CP_8
Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso per quanto concerne le contestazioni dei vizi formali della cartella di pagamento. Invero, una lettura attenta e complessiva delle prospettazioni di parte ricorrente induce questo Giudice a qualificare, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, che l'azione che viene portata dinanzi a questo Tribunale va correttamente inquadrata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per quanto riguarda l'eccepita prescrizione nonché la mancata contestazione preventiva dell'addebito, e come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in relazione alle contestazioni dei vizi formali della cartella di pagamento. Ciò premesso, nel caso di specie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto dallo stesso art. 617 c.p.c.. Invero, il ricorso avverso la cartella di pagamento, notificata via pec in data 30.1.2024, è stato depositato con un giorno di ritardo, il 20.2.2024.
Stante l'inammissibilità del ricorso per vizi procedurali, deve ritenersi assorbita la domanda riconvenzionale della volta a ottenere la condanna della professionista de qua al CP_8
pagamento diretto alla degli importi dovuti, iscritti nel ruolo 2023. La ricorrente in via CP_8 riconvenzionale ha, infatti, proposto la sua domanda solo in via subordinata “Qualora la cartella opposta dovesse essere annullata per vizi di forma”.
Venendo alle contestazioni che attengono al diritto stesso di procedere all'esecuzione, infondata è la domanda di accertamento della nullità della cartella impugnata per la mancata preventiva contestazione dell'addebito. Sul punto, la Suprema Corte, nella sentenza n. 9310/2022, ha chiarito che “Anche a seguito della privatizzazione disposta dal Dlgs n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla Controparte_11 contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689/1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6-bis, Dl n. 79/1997 (conv. con l. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata legge n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito”.
Orbene, nel caso di specie, la ha provato di aver provveduto, prima dell'iscrizione al CP_8
ruolo del 2023, alla preventiva contestazione alla contribuente allegando agli atti una nota di contestazione relativa alle somme oggetto della cartella di pagamento impugnata, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 11.07.2022. A fronte di tale specifica allegazione la ricorrente si è limitata a negare, del tutto genericamente, di aver avuto alcuna preventiva contestazione. Per quanto concerne, poi, la contestazione in merito alla prescrizione della pretesa creditoria, non è corretto l'assunto di parte ricorrente secondo il quale il termine prescrizionale sarebbe 5 anni perché al contributo integrativo, e relativi interessi e sanzioni, per l'anno 2011 si applicherebbe, ratione temporis, l'art. 3 della legge 335/1995.
Invero, l'articolo 66 della Legge 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale, già previsto dall'art. 19 L. 576/1980, prevedendo che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
. In merito alla portata applicativa di tale Controparte_11 disposizione la Suprema Corte ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si applica CP_8
unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa
– in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 6729/2013)
Accertata la durata decennale della prescrizione dei contributi previdenziali, occorre individuare il dies a quo dal quale questo va fatto decorrere. Sul punto l'art. 19 L. 576/1980 prevede che: “[…] Per
i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_8 articoli 17 e 23”. Dagli atti del giudizio, però, emerge che, nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata trova origine dall'accertamento del reddito professionale e del volume d'affari Iva prodotti dalla professionista per il predetto anno, mai comunicati alla accertati in data 30.09.2016, a CP_8 seguito dell'apposita convenzione stipulata con l'Anagrafe Tributaria (cfr. all.ti nn. 10 e 11). A seguito di detto controllo la aveva accertato che la professionista risultava aver dichiarato al CP_8
Fisco quale reddito prodotto nello svolgimento dell'attività professionale di avvocato per l'anno 2011
l'importo di € 16.841,00 e nonché, quale volume d'affari Iva per il medesimo anno, l'importo di €
19.152,00.
In questo caso, quindi, la ricorrente aveva omesso di comunicare il modello 5/2010, ipotesi nella quale la prescrizione non può decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_8 della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23, stante l'assenza di tale dichiarazione. In relazione a questa ipotesi la Suprema Corte insegna che il termine prescrizionale non inizia a decorrere in quanto l'omissione del contribuente non può certo pregiudicare l'ente impositore e il sistema previdenziale obbligatorio. Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 9113/2007: “L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime Controparte_8
della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. Non avendo la ricorrente mai comunicato alla CP_8
i redditi per il 2011, la prescrizione decennale1 ex art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247 decorre soltanto dalla data di accertamento reddituale da parte della presso l'Anagrafe Tributaria, ossia dal CP_8
30.09.2016 (cfr. all.ti nn. 10 e 11).
Prive di fondamento sono, sul punto, le difese della ricorrente, la quale si è limitata ad osservare che non è condivisibile la tesi per cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data del presunto accertamento in data 30.09.20216 sia perché in evidente contrasto con il principio di certezza del diritto cui è finalizzato l'istituto della prescrizione, sia perché in ogni caso sarebbe intervenuta la decadenza ex art. 25 del Decreto Legislativo n. 46/99 e/o la decadenza ex art. 25 del DPR 602/73 in entrambi i casi con conseguente prescrizione del credito preteso. L'istituto della prescrizione, proprio perché posto a tutela della certezza del diritto, presuppone che lo stesso sia azionabile, possa cioè essere fatto valere e tale condizione non può ritenersi soddisfatta a fronte dell'omessa dichiarazione del reddito da parte del contribuente. In relazione, invece, alle decadenze eccepite dalla ricorrente, si tratta di norme non applicabili al caso di specie in quanto il DLgs 46/99 attiene agli enti pubblici previdenziali, e non anche quelli privati come la , mentre il DPR 602/1973 Controparte_8
concerne la riscossione delle imposte sul reddito.
Orbene, alla data della notifica della cartella esattoriale impugnata (30.01.2024 come asserito dalla ricorrente stessa nel ricorso introduttivo), il predetto termine decennale, decorrente dal 30.09.2016, non risultava decorso.
Quanto sin qui rilevato attiene ai soli contributi integrativi oggetto della cartella di pagamento. Per le pretese di pagamento relative a interessi e sanzioni, invece, la prescrizione è quinquennale. In tal senso la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17258/18, ha affermato che la sanzione pecuniaria comminata per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla Controparte_8
, dell'ammontare del reddito professionale ha natura amministrativa ed è soggetta
[...]
alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, non potendosi applicare l'art 19 L 576/1980 all'ipotesi di omessa dichiarazione. La violazione nel caso di specie consiste nell'omissione della comunicazione del modello 5/2010 relativo ai redditi del 2011, che andava effettuata entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (30 settembre 2012). Il primo atto con cui l'ente impositore ha contestato tale violazione alla ricorrente è del 2022, di certo inidoneo a interrompere la prescrizionale quinquennale già maturata nel 2017.
La domanda della ricorrente va, pertanto, accolta limitatamente alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi. La cartella di pagamento va, conseguentemente, annullata nella parte in cui intima il pagamento della somma di euro 383,00 a titolo di sanzioni ed euro 203,20 a titolo di interessi. Va confermata per il resto.
L'accoglimento solo in parte del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 07120230128622559000 nella parte in cui intima il pagamento della somma di euro 383,00 a titolo di sanzioni ed euro 203,20 a titolo di interessi;
b) Rigetta nel resto;
c) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Così deciso in Napoli ………….
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Marrone, magistrato ordinario in tirocinio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4143/2024 R.G. Lavoro
TRA
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente al C.so della Parte_1 C.F._1
Repubblica n. 39 in Pozzuoli (Na) – 80078, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elvira Del Giudice (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio in Napoli (Na) in piazzetta Mondragone n. 9, avente quali recapiti
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Roma in Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14, 00142 Roma, C.F. e P.Iva , subentrata a titolo universale nei rapporti di P.IVA_1 [...]
incorporante di ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del Controparte_5
01 Dicembre 2016, in G.U. 282 del 02/12/2016, in persona del Procuratore dell' Controparte_6
sig. (C.F. ) in virtù dei poteri conferiti con
[...] Controparte_7 CodiceFiscale_3
procura speciale autenticata per notar - Roma, Rep. n. 180134 del 22/06/2023, Persona_1
Racc. n.12348, rilasciata da con sede in Roma in Via Grezar n.14 Controparte_1
- 00142, C.F. e P.Iva ente pubblico economico, rapp.ta e difesa dall'Avv. Andrea P.IVA_1
Simeoli (C.F. ) presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via C.F._4
D. Scarlatti nr.6 elett.te domicilia, giusta procura in calce alla comparsa
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(C.F: ) Controparte_8 P.IVA_2
con sede in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, in persona del suo Presidente pro tempore, legale rappresentante, Avv. rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. Michele CP_9 Maresca (C.F: presso il quale è elettivamente domiciliato in San Giorgio a C.F._5
Cremano (Na) alla via San Martino n. 48, giusta procura in atti
RESISTENTE - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, parte ricorrente esponeva che il 30.01.2024 le era stata notificata da parte dell' la cartella di pagamento n. Controparte_10
07120230128622559000 per l'importo complessivo di € 1.358,08 con invito ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica e con avviso che, in mancanza, sarebbero stati applicati interessi moratori e si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata e/o a misure cautelari.
La suddetta cartella aveva ad oggetto la contribuzione integrativa relativa al 2011, nonché le sanzioni e gli interessi, iscritti a ruolo dalla (di seguito Controparte_11 anche solo ) a seguito dell'acquisizione da parte dell'Ente, tramite i controlli CP_8 incrociati con l'Anagrafe Tributaria, dei dati reddituali dell'Avv. relativi a detto anno e Parte_1
da lei mai comunicati in precedenza.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 07120230128622559000 e, nel merito, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficace tale cartella.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente assumeva che prima di ricevere tale cartella di pagamento non gli era mai stato notificato alcunchè in merito alla posizione contributiva del 2011, sia dall' che dalla ed eccepiva, in ogni caso, la Controparte_12 CP_8
prescrizione del diritto azionato.
Si costituiva l' chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in Controparte_6
ogni caso, il rigetto della domanda.
Si costituiva anche la chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda e CP_8
proponendo, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, domanda riconvenzionale volta a
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...] sull'assunto che, per quello che concerne la contestazione dei vizi procedurali, ai sensi CP_8 dell'art. 18 co. 6 L. 576/80 la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione. Come si evidenzierà nel prosieguo, infatti, le contestazioni sollevate dalla ricorrente non concernono soltanto vizi procedurali, bensì anche l'an della pretesa creditoria della CP_8
Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso per quanto concerne le contestazioni dei vizi formali della cartella di pagamento. Invero, una lettura attenta e complessiva delle prospettazioni di parte ricorrente induce questo Giudice a qualificare, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, che l'azione che viene portata dinanzi a questo Tribunale va correttamente inquadrata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per quanto riguarda l'eccepita prescrizione nonché la mancata contestazione preventiva dell'addebito, e come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in relazione alle contestazioni dei vizi formali della cartella di pagamento. Ciò premesso, nel caso di specie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto dallo stesso art. 617 c.p.c.. Invero, il ricorso avverso la cartella di pagamento, notificata via pec in data 30.1.2024, è stato depositato con un giorno di ritardo, il 20.2.2024.
Stante l'inammissibilità del ricorso per vizi procedurali, deve ritenersi assorbita la domanda riconvenzionale della volta a ottenere la condanna della professionista de qua al CP_8
pagamento diretto alla degli importi dovuti, iscritti nel ruolo 2023. La ricorrente in via CP_8 riconvenzionale ha, infatti, proposto la sua domanda solo in via subordinata “Qualora la cartella opposta dovesse essere annullata per vizi di forma”.
Venendo alle contestazioni che attengono al diritto stesso di procedere all'esecuzione, infondata è la domanda di accertamento della nullità della cartella impugnata per la mancata preventiva contestazione dell'addebito. Sul punto, la Suprema Corte, nella sentenza n. 9310/2022, ha chiarito che “Anche a seguito della privatizzazione disposta dal Dlgs n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della deve essere preceduta dalla Controparte_11 contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689/1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6-bis, Dl n. 79/1997 (conv. con l. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata legge n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito”.
Orbene, nel caso di specie, la ha provato di aver provveduto, prima dell'iscrizione al CP_8
ruolo del 2023, alla preventiva contestazione alla contribuente allegando agli atti una nota di contestazione relativa alle somme oggetto della cartella di pagamento impugnata, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 11.07.2022. A fronte di tale specifica allegazione la ricorrente si è limitata a negare, del tutto genericamente, di aver avuto alcuna preventiva contestazione. Per quanto concerne, poi, la contestazione in merito alla prescrizione della pretesa creditoria, non è corretto l'assunto di parte ricorrente secondo il quale il termine prescrizionale sarebbe 5 anni perché al contributo integrativo, e relativi interessi e sanzioni, per l'anno 2011 si applicherebbe, ratione temporis, l'art. 3 della legge 335/1995.
Invero, l'articolo 66 della Legge 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale, già previsto dall'art. 19 L. 576/1980, prevedendo che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
. In merito alla portata applicativa di tale Controparte_11 disposizione la Suprema Corte ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si applica CP_8
unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa
– in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa (Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 6729/2013)
Accertata la durata decennale della prescrizione dei contributi previdenziali, occorre individuare il dies a quo dal quale questo va fatto decorrere. Sul punto l'art. 19 L. 576/1980 prevede che: “[…] Per
i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_8 articoli 17 e 23”. Dagli atti del giudizio, però, emerge che, nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata trova origine dall'accertamento del reddito professionale e del volume d'affari Iva prodotti dalla professionista per il predetto anno, mai comunicati alla accertati in data 30.09.2016, a CP_8 seguito dell'apposita convenzione stipulata con l'Anagrafe Tributaria (cfr. all.ti nn. 10 e 11). A seguito di detto controllo la aveva accertato che la professionista risultava aver dichiarato al CP_8
Fisco quale reddito prodotto nello svolgimento dell'attività professionale di avvocato per l'anno 2011
l'importo di € 16.841,00 e nonché, quale volume d'affari Iva per il medesimo anno, l'importo di €
19.152,00.
In questo caso, quindi, la ricorrente aveva omesso di comunicare il modello 5/2010, ipotesi nella quale la prescrizione non può decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_8 della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23, stante l'assenza di tale dichiarazione. In relazione a questa ipotesi la Suprema Corte insegna che il termine prescrizionale non inizia a decorrere in quanto l'omissione del contribuente non può certo pregiudicare l'ente impositore e il sistema previdenziale obbligatorio. Cass. Civ., sez. L, sentenza n. 9113/2007: “L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime Controparte_8
della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. Non avendo la ricorrente mai comunicato alla CP_8
i redditi per il 2011, la prescrizione decennale1 ex art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247 decorre soltanto dalla data di accertamento reddituale da parte della presso l'Anagrafe Tributaria, ossia dal CP_8
30.09.2016 (cfr. all.ti nn. 10 e 11).
Prive di fondamento sono, sul punto, le difese della ricorrente, la quale si è limitata ad osservare che non è condivisibile la tesi per cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data del presunto accertamento in data 30.09.20216 sia perché in evidente contrasto con il principio di certezza del diritto cui è finalizzato l'istituto della prescrizione, sia perché in ogni caso sarebbe intervenuta la decadenza ex art. 25 del Decreto Legislativo n. 46/99 e/o la decadenza ex art. 25 del DPR 602/73 in entrambi i casi con conseguente prescrizione del credito preteso. L'istituto della prescrizione, proprio perché posto a tutela della certezza del diritto, presuppone che lo stesso sia azionabile, possa cioè essere fatto valere e tale condizione non può ritenersi soddisfatta a fronte dell'omessa dichiarazione del reddito da parte del contribuente. In relazione, invece, alle decadenze eccepite dalla ricorrente, si tratta di norme non applicabili al caso di specie in quanto il DLgs 46/99 attiene agli enti pubblici previdenziali, e non anche quelli privati come la , mentre il DPR 602/1973 Controparte_8
concerne la riscossione delle imposte sul reddito.
Orbene, alla data della notifica della cartella esattoriale impugnata (30.01.2024 come asserito dalla ricorrente stessa nel ricorso introduttivo), il predetto termine decennale, decorrente dal 30.09.2016, non risultava decorso.
Quanto sin qui rilevato attiene ai soli contributi integrativi oggetto della cartella di pagamento. Per le pretese di pagamento relative a interessi e sanzioni, invece, la prescrizione è quinquennale. In tal senso la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17258/18, ha affermato che la sanzione pecuniaria comminata per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla Controparte_8
, dell'ammontare del reddito professionale ha natura amministrativa ed è soggetta
[...]
alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, non potendosi applicare l'art 19 L 576/1980 all'ipotesi di omessa dichiarazione. La violazione nel caso di specie consiste nell'omissione della comunicazione del modello 5/2010 relativo ai redditi del 2011, che andava effettuata entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (30 settembre 2012). Il primo atto con cui l'ente impositore ha contestato tale violazione alla ricorrente è del 2022, di certo inidoneo a interrompere la prescrizionale quinquennale già maturata nel 2017.
La domanda della ricorrente va, pertanto, accolta limitatamente alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi. La cartella di pagamento va, conseguentemente, annullata nella parte in cui intima il pagamento della somma di euro 383,00 a titolo di sanzioni ed euro 203,20 a titolo di interessi. Va confermata per il resto.
L'accoglimento solo in parte del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 07120230128622559000 nella parte in cui intima il pagamento della somma di euro 383,00 a titolo di sanzioni ed euro 203,20 a titolo di interessi;
b) Rigetta nel resto;
c) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Così deciso in Napoli ………….
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Marrone, magistrato ordinario in tirocinio