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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ammessa al
[...]
beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Cagliari in data 5 febbraio 2020, prot. n. 465/2020, ricorrente contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. OR CP_1
Cincotti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2021, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti di , esponendo: CP_1
- di aver lavorato dal 5 gennaio 2016 al 20 maggio 2019 alle dipendenze del convenuto, per la cura e l'assistenza personale del padre , non autosufficiente, convivente con il Persona_1 figlio presso l'abitazione sita in Cagliari, Via Fiorelli n. 1, concessa in uso a dal CP_1
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università di Cagliari per l'esercizio delle sue funzioni di custode;
- di essersi occupata di assistere, sulla base delle direttive impartitele da l'anziano CP_1
padre OR, svolgendo mansioni di assistente a persona non autosufficiente inquadrabili nel livello C Super del CCNL per il lavoro domestico;
- di essere sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di e di CP_1 assistere il genitore in ogni sua esigenza di vita quotidiana durante l'assenza del Persona_1
figlio per motivi di lavoro;
pagina 1 di 6 - che il figlio si era in particolare raccomandato affinché il proprio padre non rimanesse mai da solo in quanto persona che necessitava di sorveglianza continua e di intervento assistenziale permanente e continuo;
- che , oltre a essere affetto da diverse patologie, da alcuni anni aveva subito Persona_1
l'amputazione di due dita della mano sinistra (pollice e indice) per effetto della quale percepiva la pensione di invalidità;
- di essersi occupata di aiutare “il Sig. OR a compiere tutte quelle attività della vita quotidiana a lui precluse in ragione tanto della sua avanzata età e delle sue patologie (come ad esempio accompagnarlo dai medici o dal barbiere) quanto della sua invalidità quali, a titolo meramente esemplificativo, il semplice vestirsi ogni mattina o rivestirsi ogni volta che andava al bagno o, ancora, tagliarsi le unghie delle mani” (pag. 2 del ricorso); di essere altresì addetta a tutte le mansioni connesse al vitto e all'alloggio di e del figlio quali, Persona_1 CP_1
nello specifico, la pulizia della casa, la preparazione del pranzo e della cena e l'acquisto dei generi alimentari per il loro fabbisogno quotidiano;
;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, per un totale di 31 ore settimanali;
- di aver percepito per l'attività lavorativa svolta una retribuzione oraria di euro 7,00, consegnata in contanti da;
CP_1
- di essere stata collocata in ferie arbitrariamente da ogniqualvolta questi fruiva CP_1 delle ferie concesse dall' Parte_3
- di non aver mai percepito quanto dovuto per le festività non godute e per la tredicesima mensilità;
- che il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato né tantomeno dichiarato ai competenti
Istituti previdenziali;
- che in data 13 maggio 2019 le aveva comunicato che non era necessario che si CP_1
recasse a lavoro perché egli doveva accompagnare il padre in ospedale per alcuni controlli;
- che successivamente le aveva comunicato che il padre era stato ricoverato per CP_1
alcuni approfondimenti;
- che in data 20 maggio 2019 le aveva intimato telefonicamente il licenziamento CP_1
sul presupposto che la sua attività di badante non fosse più necessaria dal momento che egli,
d'accordo con le sorelle, aveva deciso di trasferire il padre in un'apposita struttura per anziani;
- di non aver mai ricevuto alcunché a titolo di t.f.r.;
- che tutti i tentativi di composizione bonaria della vertenza hanno avuto esito negativo.
pagina 2 di 6 Sulla base della ricostruzione in fatto che precede, la ricorrente ha domandato al Tribunale
l'accertamento del rapporto di subordinazione con e la condanna del medesimo al CP_1 pagamento della somma complessiva “di € 11.470.02 di cui € 3.157,00 a titolo di ferie non retribuite, € 1.339,03 per festività non godute, € 3.190,58 per 13esime mensilità, € 469,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 3.314,41 per T.F.R. o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il rigetto. CP_1
Il convenuto ha negato di aver mai rivestito i panni del datore di lavoro della ricorrente, durante il periodo dell'assistenza da questa prestata in favore del genitore;
ha inoltre sostenuto che Pt_1
sarebbe stata impegnata nel corso della settimana lavorativa, di regola, dal per tre giorni
[...]
alla settimana, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, mentre la prestazione lavorativa pomeridiana sarebbe stata eccezionale e limitata al periodo compreso tra gennaio e maggio 2019; ha precisato che la prestazione svolta dalla ricorrente sarebbe consistita nell'accompagnare “a Persona_2
passeggio per le strade di Cagliari e dietro sue richieste estemporanee, in altri luoghi di passeggio” e, talvolta, nel fare la spesa.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. All'esito della procedura, il Tribunale non dispone di elementi che consentano di affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e nel periodo CP_1
indicato in ricorso.
È noto che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia.
Il rapporto di lavoro domestico che si svolge nell'ambito di una famiglia si instaura esclusivamente fra il prestatore di lavoro e la persona che lo ha assunto, anche se le prestazioni lavorative vengano ad essere svolte nell'interesse di tutti i componenti della famiglia medesima.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro della ricorrente non è stato regolarizzato, quindi non è stato prodotto in atti alcun documento che possa dimostrare l'accordo per l'instaurazione del rapporto fosse stato concluso (verbalmente) tra la ricorrente e . CP_1
È pacifico che la ricorrente avesse lavorato presso l'abitazione di e CP_1 Per_1
(figlio e padre) dal 2016 al 2019, svolgendo mansioni di assistenza all'anziano
[...] Per_1
il quale veniva accompagnato a fare delle passeggiate, a fare la spesa, e assistito nelle
[...]
attività quotidiane quando si trovava in casa.
Non è tuttavia emerso che fosse stato ad assumere la ricorrente o ad impartirle le CP_1
pagina 3 di 6 direttive sul lavoro.
Per ammissione del resistente, solo in alcuni casi egli aveva provveduto a ritirare dei soldi dal conto del padre, su suo ordine, e a consegnarli personalmente alla;
generalmente, secondo Pt_1
le dichiarazioni del resistente, era stesso a consegnare le retribuzioni in contanti Persona_1
alla ricorrente, dopo che lui era andato a ritirarli.
Nessuno dei testi ha confermato che le retribuzioni venissero regolarmente corrisposte dal solo
. CP_1
Alcun altro elemento depone, nemmeno a livello indiziario, per la prova di un rapporto di lavoro tra le parti di causa.
Nessuno tra i testi sentiti (vedi deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 25 ottobre 2022, della teste all'udienza del 28 febbraio 2023, dei testi Tes_3
e all'udienza del 22 novembre 2023) ha confermato la Testimone_4 Testimone_5
circostanza che impartisse ordini e direttive alla ricorrente. CP_1
Anche il teste , dichiaratosi compagno della ricorrente fin dal 2014, si è limitato a Tes_2 riferire genericamente che la avesse lavorato per “i signori e OR che Pt_1 CP_1 vivevano dentro la stessa abitazione dentro l'università di Cagliari”, precisando che si fosse occupata di “assistenza all'anziano OR che non era autosufficiente”; nulla di specifico però ha dichiarato in ordine all'imputazione formale del rapporto;
né ha deposto circa l'incapacità di di concludere un accordo per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Persona_1
CP_ In ordine a tale ultimo aspetto, nel corso del procedimento è stata acquista dall' ai sensi dell'art. 213 c.p.c., documentazione idonea ad attestare il livello di invalidità riconosciuto a
. Persona_1
Dalla documentazione depositata dall' , peraltro, è dato evincere esclusivamente che al CP_3
ricorrente fosse stata riconosciuta una pensione di invalidità civile, mentre nulla può essere dedotto circa lo stato psichico dell'assistito e l'eventuale capacità di concludere un accordo di lavoro con la ricorrente.
Gli stessi testimoni escussi hanno al più confermato che il ricorrente avesse un'andatura claudicante, venisse sorretto dalla ricorrente, o che non fosse autosufficiente fisicamente (vd. deposizioni dei testi e all'udienza del 25 ottobre 2022 e Testimone_1 Tes_2 deposizione del teste all'udienza del 22 novembre 2023), ma nessuno ha saputo Testimone_5
riferire precisamente circa le facoltà mentali di durante la vigenza del rapporto Persona_1
con la ricorrente (il teste esplicitamente interrogato sul punto, ha risposto Testimone_1
“non era autosufficiente fisicamente ma non so se lo fosse psichicamente in quanto ci ho parlato
pagina 4 di 6 poche volte”.
Anche il contenuto dei messaggi scambiati tra e la ricorrente (doc. 8 fascicolo CP_1
della ricorrente), nei quali il primo scrive alla seconda “ciao ma che mi combini.. non mi compri le xipolle rossee non mi dici nulla… complimenti” in data 2 marzo 2018 e “ciao..per domani, due di polpette e anche la treccia se ce'…ciao”, può essere riportato all'esistenza di un rapporto di conoscenza tra i due, derivato dallo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente in favore del padre del resistente, ma non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di subordinazione.
Né tantomeno può ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa la sola circostanza che, in data 13 maggio 2019, avesse avvertito la CP_1
ricorrente del fatto che il padre fosse stato ricoverato. Non risulta invece dimostrato che CP_1
avesse personalmente provveduto a intimare il licenziamento alla ricorrente (la circostanza
[...]
è stata negata dal resistente in sede di interrogatorio formale e non è stata confermata dai testimoni).
Non resta quindi che considerare il rapporto di lavoro formalmente instaurato tra Parte_1
e , soggetto nei confronti del quale veniva pacificamente svolta la prestazione Persona_1
principale oggetto del rapporto.
2.2. Risulta altresì inconferente il richiamo della difesa della ricorrente all'art. 39, co. 8 CCNL lavoro domestico, secondo cui “7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo;
8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso” (vd. memorie depositate in data 26 settembre 2024), posto che le domande formalmente proposte dalla in questa sede (“
1. Accertare e dichiarare che Pt_1
dal 5 gennaio 2016 al 20 maggio 2019 la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del Sig. per un totale di 31 ore settimanali con la CP_1
qualifica di assistente a persona non autosufficiente del CCNL per il lavoro domestico;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello C Super di cui all'art. 10 del CCNL del lavoro domestico;
3. per l'effetto, condannare il Sig. a CP_1
corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 11.470.02 di cui € 3.157,00 a titolo di ferie non retribuite, € 1.339,03 per festività non godute, € 3.190,58 per 13esime mensilità, €
469,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 3.314,41 per T.F.R. o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di lite”) trovano tutte fondamento nell'asserita sussistenza di un pagina 5 di 6 rapporto di subordinazione tra lei e il resistente , mentre viene espressamente negata CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro con il de cuius.
2.3. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ammessa al
[...]
beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Cagliari in data 5 febbraio 2020, prot. n. 465/2020, ricorrente contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. OR CP_1
Cincotti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2021, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti di , esponendo: CP_1
- di aver lavorato dal 5 gennaio 2016 al 20 maggio 2019 alle dipendenze del convenuto, per la cura e l'assistenza personale del padre , non autosufficiente, convivente con il Persona_1 figlio presso l'abitazione sita in Cagliari, Via Fiorelli n. 1, concessa in uso a dal CP_1
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università di Cagliari per l'esercizio delle sue funzioni di custode;
- di essersi occupata di assistere, sulla base delle direttive impartitele da l'anziano CP_1
padre OR, svolgendo mansioni di assistente a persona non autosufficiente inquadrabili nel livello C Super del CCNL per il lavoro domestico;
- di essere sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di e di CP_1 assistere il genitore in ogni sua esigenza di vita quotidiana durante l'assenza del Persona_1
figlio per motivi di lavoro;
pagina 1 di 6 - che il figlio si era in particolare raccomandato affinché il proprio padre non rimanesse mai da solo in quanto persona che necessitava di sorveglianza continua e di intervento assistenziale permanente e continuo;
- che , oltre a essere affetto da diverse patologie, da alcuni anni aveva subito Persona_1
l'amputazione di due dita della mano sinistra (pollice e indice) per effetto della quale percepiva la pensione di invalidità;
- di essersi occupata di aiutare “il Sig. OR a compiere tutte quelle attività della vita quotidiana a lui precluse in ragione tanto della sua avanzata età e delle sue patologie (come ad esempio accompagnarlo dai medici o dal barbiere) quanto della sua invalidità quali, a titolo meramente esemplificativo, il semplice vestirsi ogni mattina o rivestirsi ogni volta che andava al bagno o, ancora, tagliarsi le unghie delle mani” (pag. 2 del ricorso); di essere altresì addetta a tutte le mansioni connesse al vitto e all'alloggio di e del figlio quali, Persona_1 CP_1
nello specifico, la pulizia della casa, la preparazione del pranzo e della cena e l'acquisto dei generi alimentari per il loro fabbisogno quotidiano;
;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, per un totale di 31 ore settimanali;
- di aver percepito per l'attività lavorativa svolta una retribuzione oraria di euro 7,00, consegnata in contanti da;
CP_1
- di essere stata collocata in ferie arbitrariamente da ogniqualvolta questi fruiva CP_1 delle ferie concesse dall' Parte_3
- di non aver mai percepito quanto dovuto per le festività non godute e per la tredicesima mensilità;
- che il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato né tantomeno dichiarato ai competenti
Istituti previdenziali;
- che in data 13 maggio 2019 le aveva comunicato che non era necessario che si CP_1
recasse a lavoro perché egli doveva accompagnare il padre in ospedale per alcuni controlli;
- che successivamente le aveva comunicato che il padre era stato ricoverato per CP_1
alcuni approfondimenti;
- che in data 20 maggio 2019 le aveva intimato telefonicamente il licenziamento CP_1
sul presupposto che la sua attività di badante non fosse più necessaria dal momento che egli,
d'accordo con le sorelle, aveva deciso di trasferire il padre in un'apposita struttura per anziani;
- di non aver mai ricevuto alcunché a titolo di t.f.r.;
- che tutti i tentativi di composizione bonaria della vertenza hanno avuto esito negativo.
pagina 2 di 6 Sulla base della ricostruzione in fatto che precede, la ricorrente ha domandato al Tribunale
l'accertamento del rapporto di subordinazione con e la condanna del medesimo al CP_1 pagamento della somma complessiva “di € 11.470.02 di cui € 3.157,00 a titolo di ferie non retribuite, € 1.339,03 per festività non godute, € 3.190,58 per 13esime mensilità, € 469,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 3.314,41 per T.F.R. o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il rigetto. CP_1
Il convenuto ha negato di aver mai rivestito i panni del datore di lavoro della ricorrente, durante il periodo dell'assistenza da questa prestata in favore del genitore;
ha inoltre sostenuto che Pt_1
sarebbe stata impegnata nel corso della settimana lavorativa, di regola, dal per tre giorni
[...]
alla settimana, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, mentre la prestazione lavorativa pomeridiana sarebbe stata eccezionale e limitata al periodo compreso tra gennaio e maggio 2019; ha precisato che la prestazione svolta dalla ricorrente sarebbe consistita nell'accompagnare “a Persona_2
passeggio per le strade di Cagliari e dietro sue richieste estemporanee, in altri luoghi di passeggio” e, talvolta, nel fare la spesa.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. All'esito della procedura, il Tribunale non dispone di elementi che consentano di affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e nel periodo CP_1
indicato in ricorso.
È noto che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia.
Il rapporto di lavoro domestico che si svolge nell'ambito di una famiglia si instaura esclusivamente fra il prestatore di lavoro e la persona che lo ha assunto, anche se le prestazioni lavorative vengano ad essere svolte nell'interesse di tutti i componenti della famiglia medesima.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro della ricorrente non è stato regolarizzato, quindi non è stato prodotto in atti alcun documento che possa dimostrare l'accordo per l'instaurazione del rapporto fosse stato concluso (verbalmente) tra la ricorrente e . CP_1
È pacifico che la ricorrente avesse lavorato presso l'abitazione di e CP_1 Per_1
(figlio e padre) dal 2016 al 2019, svolgendo mansioni di assistenza all'anziano
[...] Per_1
il quale veniva accompagnato a fare delle passeggiate, a fare la spesa, e assistito nelle
[...]
attività quotidiane quando si trovava in casa.
Non è tuttavia emerso che fosse stato ad assumere la ricorrente o ad impartirle le CP_1
pagina 3 di 6 direttive sul lavoro.
Per ammissione del resistente, solo in alcuni casi egli aveva provveduto a ritirare dei soldi dal conto del padre, su suo ordine, e a consegnarli personalmente alla;
generalmente, secondo Pt_1
le dichiarazioni del resistente, era stesso a consegnare le retribuzioni in contanti Persona_1
alla ricorrente, dopo che lui era andato a ritirarli.
Nessuno dei testi ha confermato che le retribuzioni venissero regolarmente corrisposte dal solo
. CP_1
Alcun altro elemento depone, nemmeno a livello indiziario, per la prova di un rapporto di lavoro tra le parti di causa.
Nessuno tra i testi sentiti (vedi deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 25 ottobre 2022, della teste all'udienza del 28 febbraio 2023, dei testi Tes_3
e all'udienza del 22 novembre 2023) ha confermato la Testimone_4 Testimone_5
circostanza che impartisse ordini e direttive alla ricorrente. CP_1
Anche il teste , dichiaratosi compagno della ricorrente fin dal 2014, si è limitato a Tes_2 riferire genericamente che la avesse lavorato per “i signori e OR che Pt_1 CP_1 vivevano dentro la stessa abitazione dentro l'università di Cagliari”, precisando che si fosse occupata di “assistenza all'anziano OR che non era autosufficiente”; nulla di specifico però ha dichiarato in ordine all'imputazione formale del rapporto;
né ha deposto circa l'incapacità di di concludere un accordo per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Persona_1
CP_ In ordine a tale ultimo aspetto, nel corso del procedimento è stata acquista dall' ai sensi dell'art. 213 c.p.c., documentazione idonea ad attestare il livello di invalidità riconosciuto a
. Persona_1
Dalla documentazione depositata dall' , peraltro, è dato evincere esclusivamente che al CP_3
ricorrente fosse stata riconosciuta una pensione di invalidità civile, mentre nulla può essere dedotto circa lo stato psichico dell'assistito e l'eventuale capacità di concludere un accordo di lavoro con la ricorrente.
Gli stessi testimoni escussi hanno al più confermato che il ricorrente avesse un'andatura claudicante, venisse sorretto dalla ricorrente, o che non fosse autosufficiente fisicamente (vd. deposizioni dei testi e all'udienza del 25 ottobre 2022 e Testimone_1 Tes_2 deposizione del teste all'udienza del 22 novembre 2023), ma nessuno ha saputo Testimone_5
riferire precisamente circa le facoltà mentali di durante la vigenza del rapporto Persona_1
con la ricorrente (il teste esplicitamente interrogato sul punto, ha risposto Testimone_1
“non era autosufficiente fisicamente ma non so se lo fosse psichicamente in quanto ci ho parlato
pagina 4 di 6 poche volte”.
Anche il contenuto dei messaggi scambiati tra e la ricorrente (doc. 8 fascicolo CP_1
della ricorrente), nei quali il primo scrive alla seconda “ciao ma che mi combini.. non mi compri le xipolle rossee non mi dici nulla… complimenti” in data 2 marzo 2018 e “ciao..per domani, due di polpette e anche la treccia se ce'…ciao”, può essere riportato all'esistenza di un rapporto di conoscenza tra i due, derivato dallo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente in favore del padre del resistente, ma non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di subordinazione.
Né tantomeno può ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in causa la sola circostanza che, in data 13 maggio 2019, avesse avvertito la CP_1
ricorrente del fatto che il padre fosse stato ricoverato. Non risulta invece dimostrato che CP_1
avesse personalmente provveduto a intimare il licenziamento alla ricorrente (la circostanza
[...]
è stata negata dal resistente in sede di interrogatorio formale e non è stata confermata dai testimoni).
Non resta quindi che considerare il rapporto di lavoro formalmente instaurato tra Parte_1
e , soggetto nei confronti del quale veniva pacificamente svolta la prestazione Persona_1
principale oggetto del rapporto.
2.2. Risulta altresì inconferente il richiamo della difesa della ricorrente all'art. 39, co. 8 CCNL lavoro domestico, secondo cui “7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo;
8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso” (vd. memorie depositate in data 26 settembre 2024), posto che le domande formalmente proposte dalla in questa sede (“
1. Accertare e dichiarare che Pt_1
dal 5 gennaio 2016 al 20 maggio 2019 la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del Sig. per un totale di 31 ore settimanali con la CP_1
qualifica di assistente a persona non autosufficiente del CCNL per il lavoro domestico;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello C Super di cui all'art. 10 del CCNL del lavoro domestico;
3. per l'effetto, condannare il Sig. a CP_1
corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 11.470.02 di cui € 3.157,00 a titolo di ferie non retribuite, € 1.339,03 per festività non godute, € 3.190,58 per 13esime mensilità, €
469,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 3.314,41 per T.F.R. o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di lite”) trovano tutte fondamento nell'asserita sussistenza di un pagina 5 di 6 rapporto di subordinazione tra lei e il resistente , mentre viene espressamente negata CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro con il de cuius.
2.3. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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