Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
660/2018 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 17/04/2025, alle ore 09.57, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'Avv. Carbonaro in sostituzione dell'Avv. Stroscio la quale si riporta ai propri atti e verbali di causa e chiede che venga disposta CTU tecnico contabile;
per l'Avv. Campo per delega dell'Avv. Monterosso il quale si riporta CP_4
a tutte le difese della cedente e si riporta alle note conclusive del 30 gennaio 2025 e chiede che venga decisa per l'Avv. Cortese per delega degli Avv.ti Cipolla e Ferraguto il quale si riporta CP_5 alle note conclusive
Il Presidente di Sezione invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 25.1.2018, i signori Controparte_1
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_3
Messina, (oggi , in persona del Direttore Controparte_6 Controparte_7 pro tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Dire e dichiarare che le somme capitalizzate trimestralmente dalla convenuta in violazione dell'art. 1283 c.c. rendono nulla, a norma dell'art. 1419 c.c., la clausola del contratto di conto corrente con la quale era prevista la corresponsione d'interessi convenzionali ultra legali ed a norma dell'art. 1284 c.c., per effetto di tale nullità, non sono dovuti interessi.
2) In via gradata, dire e dichiarare che per effetto di tale illegittimo addebito in c/c verificatosi nell'arco di un decennio sono stati computati interessi in misura superiore al tasso soglia previsto dalla norma in bianco contenuta dall'art. 644 c.p., nessuna somma è dovuta a titolo d'interessi e conseguentemente condannare la Banca convenuta a restituire le somme illegittimamente percepite.
3) A norma dell'art. 2033 c.c. restituire, alla deducente , le somme Controparte_1 corrisposte, a titolo d'interesse anche a norma dell'art. 1815 c.c., dalla data in cui sono stati
1
risarcire a il danno Causatole con la perdita Controparte_1 dell'attività ed alle tre deducenti il danno causato dalla vendita all'asta del loro immobile, gravato di mutuo ipotecario pattuito ad usura impiegato dalla convenuta Banca per estinguere, alla data del 31.03.2008, un ingiustificato credito di € 74.739,65 del c/c n. 5728 di
[...]
. CP_1
4) Conteggiare e da ultimo restituire alle deducenti le somme riscosse dalla convenuta negli ultimi due anni prima della definitiva vendita per pigioni corrisposte dal conduttore. CP_8
5) Condannare la convenuta al pagamento delle spese competenze ed onorari anche a norma degli artt. 91 e 96 c.p.c., per essersi sottratta alla conciliazione obbligatoria alla quale era stata invitata a partecipare.
6) Prendere e dare atto che sulla documentazione prodotta (estratti conto all. 5) il dott.
redigeva consulenza tecnica contabile (all. 6) e dello stesso si chiede fin d'ora Controparte_9
l'escussione. 7) A norma dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla convenuta l'esibizione degli estratti CP_8 conto con i relativi scalari quantomeno degli ultimi dieci anni (art. 2220 c.c.) a far tempo dalla richiesta dell'avv. formulata nell'interesse di . CP_10 Controparte_1
8) Ammettere prova per testi su tutte le circostanze dedotte ed articolate con il presente atto, con la concessione di un termine per indicarli.
In particolare, gli attori, premettevano che:
- agiva nei confronti del quale titolare dei Controparte_1 Controparte_6
c/c n. 8101591 e 5728 e mutuataria dell'importo di € 80.000,00 garantito dall'immobile sito a Messina in via Campo delle Vettovaglie, is. 301 bis e D' e CP_2 Controparte_3 quali comproprietarie dell'immobile e fideiubenti del mutuo di € 80.000,00;
- D' per lo svolgimento della sua attività commerciale, aveva Controparte_1 intrattenuto rapporti bancari con il sin dal 1995, risultando intestataria di due Controparte_6 conti correnti e, specificamente, il c/c n. 8101591, acceso inizialmente con un deposito di € 37.000,00 e, successivamente, il 12.10.2009, trasferito nel c/c n. 5728 con la causale “somme rinvenienti da escussione pegno obbligazione ”; Controparte_6
- in data 7.12.2009, sul c/c n. 5728, oltre al trasferimento di € 37.000,00, venivano versati ulteriori € 17.122,26, provenienti dall'escussione di una polizza assicurativa intestata alla stessa Controparte_1
- in data 14.3.2008, aveva stipulato un contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario con la banca per l'importo di € 80.000,00, garantito dall'ipoteca su un immobile di sua proprietà sito in Messina;
- e in qualità di comproprietarie CP_2 Controparte_3 dell'immobile ipotecato, avevano prestato fideiussione per il mutuo, assumendo obbligazioni nei confronti della banca;
- in data 31.3.2010, la banca, presentando il c/c n. 5728 una scopertura di € 30.000,00, aveva chiuso unilateralmente il c/c n. 8101591 utilizzando le somme monetizzate dalle polizze assicurative – € 54.122,26 – per estinguere il saldo negativo del c/c n. 5728;
- il contratto di mutuo prevedeva la restituzione dell'importo mediante 120 rate mensili, con scadenza dal 31.3.2008 al 31.3.2018, e l'applicazione di un tasso di interesse pari al 7,4560% annuo, oltre a una commissione d'incasso di € 4,00 per ogni rata, aumentata di due punti percentuali in caso di ritardato pagamento, con un tasso complessivo pari al 9,4560%, superiore alla soglia di usura determinata dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento;
- nonostante formale richiesta ex art. 119 TUB, la banca non aveva fornito copia dei contratti e degli estratti conto relativi ai rapporti bancari, rendendo impossibile la verifica degli addebiti;
2 - in data 15.2.2016 e 18.7.2017 erano stati esperiti due tentativi di mediazione, falliti a causa della mancata partecipazione della convenuta.
A fondamento delle domande proposte, deducevano che:
- gli interessi applicati ai rapporti bancari erano stati capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 c.c., determinando l'illegittimità delle clausole contrattuali e la conseguente inesigibilità degli stessi;
- il tasso d'interesse praticato sul mutuo risultava usurario, con conseguente nullità delle relative pattuizioni ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
- l'addebito del saldo negativo sul c/c n. 5728 non trovava giustificazione in quanto la banca aveva utilizzato le somme derivanti dalla monetizzazione di polizze assicurative per estinguere una presunta passività, senza fornire adeguata documentazione contabile atta a dimostrare la legittima formazione del debito, in violazione dell'art. 119 TUB;
- l'illegittimità della segnalazione della signora alla Centrale Controparte_1
Rischi della Banca d'Italia in quanto l'iscrizione della stessa tra i debitori incapienti era avvenuta in assenza di un debito certo, liquido ed esigibile, con conseguente pregiudizio alla sua posizione creditizia e violazione della normativa sulla protezione dei dati personali;
- la vendita all'asta dell'immobile ipotecato aveva determinato un pregiudizio economico agli attori, in quanto l'escussione della garanzia era avvenuta sulla base di un contratto di mutuo caratterizzato da condizioni usurarie, con conseguente danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'immobile e dalla sottrazione delle pigioni corrisposte dal conduttore negli ultimi due anni prima della vendita. Si costituiva in giudizio – quale incorporante del Controparte_7 [...]
giusta fusione per incorporazione avvenuta con effetto dal 25.6.2018, come da atto CP_11 notarile del 18.6.2018, rogato dal notaio (rep. n. 71319/13696) –, la quale eccepiva, in Per_1 via preliminare, l'avvenuto riconoscimento del debito da parte degli attori, argomentando che gli stessi avessero stipulato il mutuo ipotecario per estinguere le passività pregresse maturate nei rapporti di conto corrente, salvo poi non adempiere alle obbligazioni assunte, determinando l'espropriazione dell'immobile ipotecato;
sempre in via preliminare, l'intervenuta formazione del giudicato in relazione al mutuo fondiario – avendo gli attori tollerato lo svolgimento dell'intera procedura esecutiva senza proporre opposizioni, né contestare le condizioni pattuite –, nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree, in quanto riferite a movimentazioni di conto corrente risalenti a oltre dieci anni prima, su conti già estinti o comunque privati dell'affidamento. Nel merito, invece, evidenziava che non vi fosse prova dell'applicazione di tassi usurari nei rapporti di conto corrente, né che la capitalizzazione trimestrale degli interessi avesse determinato un superamento della soglia d'usura; ancora, che il calcolo del tasso usurario proposto dagli attori fosse errato, poiché basato sull'“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) anziché sul “Tasso Effettivo Globale Medio” (TEGM), argomentando che fosse l'unico parametro rilevante ai fini della normativa antiusura;
argomentava, altresì, che il tasso d'interesse corrispettivo non potesse essere parificato con il tasso d'interesse moratorio, trattandosi di due istituti distinti e non includendo il TEGM i tassi di mora ed essendo le operazioni di escussione dei pegni state seguite in conformità alle previsioni contrattuali;
evidenziava, infine, che la consulenza tecnica contabile fosse priva di valore probatorio – trattandosi di prospetti privi di riferimenti oggettivi – e che le prove per testi dedotte dagli attori fossero inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del giudizio. Dopo un primo differimento, all'udienza di prima comparizione del 4.12.2019, il Giudice rinviava il processo al 16.7.2019, con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 29.4.2019, parte attrice contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta ritenendola non fondata poiché la stessa banca aveva effettuato movimentazioni sui conti correnti nel 2009, trasferendo le somme
3 del c/c 8101591 sull'altro conto;
lamentava, ancora, che – nonostante le richieste formali avanzate sin dal 2014 dall'Avv. – non fosse stata fornita alcuna giustificazione riguardo CP_10 alla mancata esibizione della documentazione bancaria e che la procedura esecutiva immobiliare era stata avviata senza adeguata informazione alla sig.ra determinando un Controparte_1 grave pregiudizio economico e patrimoniale per la stessa. Chiedeva, pertanto, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per la produzione degli estratti conto e scalari relativi agli ultimi dieci anni e l'ammissione di CTU per verificare la presenza di interessi usurari nei rapporti di conto corrente e mutuo – e, quindi, quantificare gli importi indebitamente corrisposti –, nonché di una perizia merceologica per determinare il controvalore dell'attività commerciale e il valore dell'immobile venduto all'asta, al fine di quantificare il danno emergente a carico degli attori. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 28.4.2019, parte convenuta ribadiva l'eccezione di prescrizione, nonché quella di Controparte_7 giudicato relativamente al mutuo ipotecario, e contestava le risultanze della consulenza di parte
– CTP Dott. – in quanto inconcludenti, avendo lo stesso analizzato un periodo limitato CP_9
(dal secondo trimestre 2007 all'ultimo trimestre 2009) e determinato una differenza minima a favore dell'attrice, di poco superiore a € 1.000,00; contestava, altresì, l'istanza di prova per testi proposta da parte attrice in quanto generica ed esplorativa. In conclusione, e in subordine, per l'ipotesi di ammissione della CTU, proponeva i seguenti quesiti tecnico-contabili da sottoporre al consulente nominato dal Tribunale: “a) individuare, sulla base della documentazione versata in atti, i rapporti bancari intrattenuti tra l'attrice e la banca convenuta, avendo cura di precisare il tipo di rapporto e se sono stati prodotti in giudizio i relativi contratti;
specificare se risultino operanti contratti di apertura di credito in mancanza della forma scritta;
verificare se è possibile ricostruire l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data di chiusura del conto (per saldo utile si deve intendere il primo saldo da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità), tenendo in considerazione per l'espletamento dei conteggi a.1) che il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti e non il "saldo zero"; a.2) che non può essere applicato il criterio dell'imputazione di cui all'art. 1194 c.c.; b) accertare se sia stato applicato un tasso d'interesse ultra legale senza il rispetto della forma scritta e, in caso positivo, svolgere i suddetti calcoli con i seguenti criteri: b1) se il rapporto di conto corrente è sorto in data anteriore alla legge n.154/1992, applicare gli interessi legali per tutta la durata del rapporto;
b2) se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore della legge n.154/1992, applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art. 5 della legge n.154/1992; b3) se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla data di entrata in vigore applicare gli interessi al tasso nominale massimo dei buoni ordinari Pt_1 del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art.117 comma 7 lett. a) D.lgs. n.385/1993; c) accertare se sia stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR del 9.2.2000
e, in caso di esito positivo, ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti al netto della capitalizzazione;
d) accertare se siano state applicate competenze, commissioni in eccedenza rispetto a quelle che risultino dovute in base ai documenti in atti;
accertare se sono state applicate le cd. valute fittizie;
e) determinare, alla luce dei superiori riscontri, l'esatto dare/avere tra le parti;
f) indicare e riscontrare le rimesse effettuate in situazione di conto scoperto e/o in mancanza di convenzione di conto.”.
4 Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata in data 17.5.2019, la convenuta replicava alle richieste istruttorie di parte attrice, rilevando che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. era inammissibile, avendo la banca già provveduto a depositare la documentazione richiesta;
ribadiva che le richieste di CTU erano in parte irrilevanti e in parte esplorative – poiché la CTP prodotta dagli attori non evidenziava differenze sostanziali e l'analisi peritale richiesta non risultava necessaria ai fini della decisione – e che l'istanza di perizia merceologica per determinare il valore dell'attività commerciale e dell'immobile era inammissibile, non essendo supportata da una domanda specifica nel giudizio e avendo l'immobile già ricevuto una valutazione nell'ambito della procedura esecutiva. All'udienza del 16.7.2019, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 2.2.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e per essa la Controparte_4 mandataria quale successore a titolo particolare del Controparte_12 Controparte_7
la quale, dopo aver premesso che:
[...]
- il aveva ceduto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e Controparte_7
7 L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – come da avviso sulla G.U. - parte seconda - n.21 del 18/02/2020
– a cessionario) una parte dei suoi crediti, tra cui quello vantato nei confronti Controparte_4 della Sig.ra e delle garanti Sigg.re e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- il cessionario aveva conferito a ogni espressa facoltà Controparte_13 di sub delegare l'attività di gestione in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e che, pertanto, aveva delegato Controparte_13 Controparte_12 al compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei crediti;
- in virtù di tale cessione la succedendo a titolo particolare nei Controparte_4 rapporti giuridici già di titolarità della Banca cedente, era titolare del credito nei confronti dei predetti soggetti, si riportava integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla suddetta banca in tutti gli scritti difensivi depositati e nei precedenti verbali di causa, precisando di essere cessionaria del mero credito e di non rispondere di domande e/o eccezioni di ripetizione di indebito, né di domande risarcitorie.
A seguito della revoca del mandato al precedente difensore, si costituivano ritualmente in giudizio, quali nuovi difensori di gli Avv.ti LU Cipolla e IO CP_7 Controparte_7
Ferraguto, riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto ed argomentato nei precedenti scritti difensivi. Disposta la sostituzione dell'udienza del 2.2.2021 con il deposito telematico di note scritte e depositate le note, il Giudice. rinviava il processo all'udienza dell'8.2.2022, anch'essa sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. Con atto dell'8.2.2022, l'Avv. Giuseppe Comito, preso atto della cessione effettuata da e della conseguente revoca degli incarichi, dichiarava di rinunciare al Controparte_7 mandato. Depositate le note, in data 8.2.2022, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11.4.2023, e poi, ancora, all'udienza del 7.5.2024. Con decreto del 29.4.2024, il Presidente di Sezione differiva il processo all'udienza del 19.9.2024 per il vaglio delle istanze istruttorie già formulate dalle parti. All'udienza del 19.9.2024, il Presidente di Sezione rinviava la causa al 27.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive fino al 31.1.2025.
Con decreto di fissazione del 24.2.2025, il Presidente della Seconda Sezione Civile disponeva il differimento dell'udienza del 27.2.2025 al 17.4.2025. All'udienza del 17.4.2025 la causa era decisa.
5 Le domande – invero non agevolmente intellegibili – sono infondate nel merito e ciò per quanto di ragione.
In sintesi, da una lettura combinata della parte narrativa della citazione e delle domande formulate, gli attori parrebbero dolersi dell'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi senza indicazione del contratto di conto corrente (invero nella parte narrativa si fa riferimento a più contratti di conto corrente), né della specifica clausola con la quale sarebbe stata pattuita tra le parti in contesa detta capitalizzazione trimestrale di interessi (passivi); anche oscura
è la domanda– in apparenza correlata a quella appena esaminata – facente leva sul fatto che per effetto del sopra indicato “illegittimo addebito in c/c verificatosi nell'arco di un decennio” sarebbero stati “computati interessi in misura superiore al tasso soglia previsto dalla norma in bianco contenuta dall'art. 644 c.p.” in ragione del fatto che nella parte narrativa gli attori hanno evidenziato l'avvenuta pattuizione con il mutuo del 14.3.2008 di “interessi complessivi annui pari al 7,4560% con una commissione di incasso di euro 4 per ogni rata aumentata di due 2 punti in caso di ritardato pagamento, con un totale d'interesse promesso pari a 9.4560%”; allegazioni e conclusioni connotate da una certa genericità e da un linguaggio talvolta atecnico. Va rilevato, comunque, che, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, mentre l'art. 1 della Legge n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della Legge n.
108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Orbene, per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, quand'anche agisca per la ripetizione dell'indebito, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso che ci occupa, parte attrice avrebbe dovuto produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009,
n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere
6 superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Nel caso di specie, va preliminarmente osservato che l'azione proposta dalla correntista si configura come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., fondata sull'assunto della nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi, per contrasto con la normativa antiusura.
Parte attrice ha omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia e l'onere probatorio non può, pertanto, dirsi assolto;
la domanda dell'attore va, quindi, rigettata. Laddove, poi, si volesse argomentare diversamente sulla conoscibilità del tenore dei citati decreti ministeriali, permarrebbe una valutazione di sostanziale infondatezza nel merito delle domande proposte, in ragione del fatto che non è dato comprendere se il calcolo effettuato dal consulente di parte – Dott. (all. 6 atto di citazione) – ai fini della dedotta usararietà, si CP_9 riferisca ai soli interessi corrispettivi, ai soli interessi moratori ovvero al cumulo di entrambi, in contrasto, peraltro, con i principi affermati dalla giurisprudenza.
Infatti, ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, non può applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante
e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”). Alla luce di quanto dedotto, la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi;
i due tassi, quello ordinario e quello di mora non devono essere sommati al fine di verificare lo sforamento di quello soglia, posto che essi operano alternativamente e non cumulativamente.
Peraltro, dalla consulenza tecnica di parte (in realtà trattasi di mero prospetto sottoscritto dal dott. , depositata in atti, non si comprende se il c.t.p. abbia voluto riferirsi al contratto CP_9 di conto corrente ovvero al contratto di mutuo e mal si attaglia, comunque, alle allegazioni in fatto e in diritto degli attori sulle dinamiche del contratto di mutuo.
Nelle superiori considerazioni devono ritenersi assorbite tutte le residue questioni e domande.
Le spese seguono la soccombenza: gli attori vanno condannati al pagamento in favore di on sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante Controparte_12 pro tempore Dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma CP_14
n. ), quale mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma P.IVA_1 per atto del Notaio di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293285 – Racc. Persona_2
n.28260 fasc., registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n.9916 serie 1T) di CP_13 on sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di
RE , iscritta al n.31816 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di P.IVA_2
7 cui all'art.107 T.U.B.), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di
[...] con socio unico e sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del CP_4 legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di
RE n. ), giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio P.IVA_3
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293287 Rep. - Racc. n.28262, registrato Persona_2
a Pordenone il 23/09/2016 al n.9915 serie 1T ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso (Cod. Fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti autenticata in Notar C.F._1 Per_3
il 20/06/2018 n.
1.562 Rep. e n.723 Racc., registrata a Roma 4 il 20/06/2018 al n.19797,
[...]
Serie 1T, delle spese di lite liquidate secondo la tariffa vigente, valore indeterminabile complessità bassa, tre delle 4 fasi (con l'esclusione della fase istruttoria), parametri medi;
legittimo compensare le spese di lite tra attori e in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 660.2018 R.G. promossa da nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cod. Fisc. ; nata a [...] il [...], Cod. Fisc. C.F._2 CP_2 ed ivi residente in [...] e C.F._3 Controparte_3 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Cod. Fisc.
ed elett.te dom.te per il presente atto in questa Via dei Mille n° 243 C.F._4 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Stroscio, c.f. , sito in Messina Via C.F._5 dei Mille, 243 come da procura in atti, parte attrice, contro con sede in Controparte_12
Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_14
(C.F., P. IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , quale mandataria P.IVA_1 con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
[...]
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293285 – Racc. n.28260 fasc., registrato a Per_2
Pordenone il 23/09/2016 al n.9916 serie 1T) di con Controparte_13 sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro- tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di RE , P.IVA_2 iscritta al n.31816 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art.107 T.U.B.), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di con socio Controparte_4 unico e sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di RE n.
), giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio P.IVA_3 [...]
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293287 Rep. - Racc. n.28262, registrato a Per_2
Pordenone il 23/09/2016 al n.9915 serie 1T ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso (Cod. Fisc.:
[...]
), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti autenticata in Notar C.F._1 Per_3
il 20/06/2018 n.
1.562 Rep. e n.723 Racc., registrata a Roma 4 il 20/06/2018 al n.19797,
[...]
Serie 1T, parte convenuta, in qualità di successore a titolo particolare nel credito di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_7
Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, rappresentata e difesa, come da delega allegata al presente atto, dagli Avv.ti LU Cipolla e IO Ferraguto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese, in Via T. Campanella n. 46 - 89127 Reggio Calabria (RC), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
A) rigetta le domande degli attori;
B) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore della parte
[...] con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale CP_12
8 rappresentante pro tempore Dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione nel CP_14
Registro delle Imprese di Roma n. , quale mandataria con P.IVA_1 rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
[...]
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293285 – Racc. n.28260 fasc., Per_2 registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n.9916 serie 1T) di CP_13 on sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona
[...] del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di RE , iscritta al n.31816 dell'Elenco Generale degli P.IVA_2
Intermediari Finanziari di cui all'art.107 T.U.B.), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di con socio unico e sede in Controparte_4
AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro- tempore, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.810,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
C) dichiara interamente compensate le spese tra attori e Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sondrio, Piazza
[...]
Quadrivio n. 8, rappresentata e difesa, come da delega allegata al presente atto, dagli
Avv.ti LU Cipolla e IO Ferraguto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese, in Via T. Campanella n. 46 - 89127 Reggio Calabria (RC). Messina, il 17.4.2025
Il Presidente di Sezione
(Dott. Ugo Scavuzzo)
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