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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2630 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. GILIBERTI FRANCESCO
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale contestando le risultanze della CTU, depositata all'esito della prima fase del procedimento, con la quale era stata esclusa la sussistenza di una condizione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa, necessaria per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'art. 12 l. 118/71, nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
Ha rappresentato in particolare che il consulente aveva confermato il giudizio espresso in sede amministrativa dalla competente commissione medica, che la aveva valutata invalida al 70% e portatore di handicap ex art. 3, comma 1. 104/92. Ha sostenuto la non correttezza della valutazione del perito, a fronte delle gravissime patologie di cui soffriva: difficoltà a mantenere l'attenzione, deficit di memoria a breve e lungo termine, comunicazione infantile rispetto all'età, povertà lessicale e difficoltà nella concordanza di genere tra nome verbo e aggettivo, incapacità di riconoscere il valore del denaro.
Ha sottolineato come le sue condizioni di salute impedissero lo svolgimento di ogni attività lavorativa e ha evidenziato come il CTU fosse pervenuto a conclusioni non adeguatamente corrispondenti alle stesse, senza elaborazione di alcuna valutazione medico legale sul suo generale quadro clinico. CP_ Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, volto ad una mera rinnovazione della consulenza tecnica già espletata nella prima fase della controversia.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande per insussistenza dei requisiti sanitari dedotti nell'atto introduttivo del giudizio e ha evidenziato come, in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni richieste presupponesse la sussistenza delle ulteriori condizioni di legge, le quali avrebbero dovuto essere dimostrate da controparte.
***
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante l'omessa specifica indicazione dei motivi di contestazione delle conclusioni esposte dal CTU, come invece prescritto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Invero, dalla mera lettura delle argomentazioni esposte a sostegno delle domande si evince come le stesse siano fondate sulla mera non condivisione degli esiti del giudizio medico già reso dall'ausiliario a seguito di specifica attività di analisi.
In altri termini, parte ricorrente, oltre a richiamare i disturbi che la affliggono, si è limitata a sostenere che il perito nominato d'ufficio avesse errato nel negare la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla prestazione previdenziale richiesta e non avesse elaborato una valutazione medico legale rispetto al quadro clinico generale, limitandosi ad
“appurare” la situazione.
È del tutto evidente che, a prescindere dalla formale definizione offerta a tali argomentazioni, nel ricorso sono contenute contestazioni solo apparenti, posto che non vengono evidenziati omissioni e/o errori e/o vizi nel percorso logico-argomentativo seguito dal consulente ovvero nella metodologia dallo stesso utilizzata.
2 D'altro canto, dalla mera lettura della relazione depositata all'esito della prima fase del giudizio, si evince come tutti gli elementi citati in ricorso siano in realtà stati considerati dal CTU, il quale sulla base degli stessi, oltreché di tutta la documentazione sanitaria in atti e della visita medico-legale, ha fondato il proprio convincimento, richiamando espressamente i risultati dei test specifici effettuati. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, non è stato dedotto alcunché.
Come noto, il ricorso in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo non può rappresentare una mera richiesta di rinnovazione della CTU, per ragioni fondate su una diversa valutazione delle considerazioni medico-legali riassunte nell'elaborato peritale.
Devono, invece, essere specificati gli errori tecnici asseritamente commessi dal consulente nominato nel corso della prima fase ovvero le omissioni che abbiano compromesso l'analisi e, di conseguenza, la correttezza dei relativi esiti.
In assenza di tali elementi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti e le spese di CTU della
CP_ prima fase devono confermarsi a carico di
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della prima fase.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. GILIBERTI FRANCESCO
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale contestando le risultanze della CTU, depositata all'esito della prima fase del procedimento, con la quale era stata esclusa la sussistenza di una condizione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa, necessaria per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'art. 12 l. 118/71, nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
Ha rappresentato in particolare che il consulente aveva confermato il giudizio espresso in sede amministrativa dalla competente commissione medica, che la aveva valutata invalida al 70% e portatore di handicap ex art. 3, comma 1. 104/92. Ha sostenuto la non correttezza della valutazione del perito, a fronte delle gravissime patologie di cui soffriva: difficoltà a mantenere l'attenzione, deficit di memoria a breve e lungo termine, comunicazione infantile rispetto all'età, povertà lessicale e difficoltà nella concordanza di genere tra nome verbo e aggettivo, incapacità di riconoscere il valore del denaro.
Ha sottolineato come le sue condizioni di salute impedissero lo svolgimento di ogni attività lavorativa e ha evidenziato come il CTU fosse pervenuto a conclusioni non adeguatamente corrispondenti alle stesse, senza elaborazione di alcuna valutazione medico legale sul suo generale quadro clinico. CP_ Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, volto ad una mera rinnovazione della consulenza tecnica già espletata nella prima fase della controversia.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande per insussistenza dei requisiti sanitari dedotti nell'atto introduttivo del giudizio e ha evidenziato come, in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni richieste presupponesse la sussistenza delle ulteriori condizioni di legge, le quali avrebbero dovuto essere dimostrate da controparte.
***
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante l'omessa specifica indicazione dei motivi di contestazione delle conclusioni esposte dal CTU, come invece prescritto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Invero, dalla mera lettura delle argomentazioni esposte a sostegno delle domande si evince come le stesse siano fondate sulla mera non condivisione degli esiti del giudizio medico già reso dall'ausiliario a seguito di specifica attività di analisi.
In altri termini, parte ricorrente, oltre a richiamare i disturbi che la affliggono, si è limitata a sostenere che il perito nominato d'ufficio avesse errato nel negare la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla prestazione previdenziale richiesta e non avesse elaborato una valutazione medico legale rispetto al quadro clinico generale, limitandosi ad
“appurare” la situazione.
È del tutto evidente che, a prescindere dalla formale definizione offerta a tali argomentazioni, nel ricorso sono contenute contestazioni solo apparenti, posto che non vengono evidenziati omissioni e/o errori e/o vizi nel percorso logico-argomentativo seguito dal consulente ovvero nella metodologia dallo stesso utilizzata.
2 D'altro canto, dalla mera lettura della relazione depositata all'esito della prima fase del giudizio, si evince come tutti gli elementi citati in ricorso siano in realtà stati considerati dal CTU, il quale sulla base degli stessi, oltreché di tutta la documentazione sanitaria in atti e della visita medico-legale, ha fondato il proprio convincimento, richiamando espressamente i risultati dei test specifici effettuati. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, non è stato dedotto alcunché.
Come noto, il ricorso in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo non può rappresentare una mera richiesta di rinnovazione della CTU, per ragioni fondate su una diversa valutazione delle considerazioni medico-legali riassunte nell'elaborato peritale.
Devono, invece, essere specificati gli errori tecnici asseritamente commessi dal consulente nominato nel corso della prima fase ovvero le omissioni che abbiano compromesso l'analisi e, di conseguenza, la correttezza dei relativi esiti.
In assenza di tali elementi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti e le spese di CTU della
CP_ prima fase devono confermarsi a carico di
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della prima fase.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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