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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.07.2023 al n. 4035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità.
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Procida (NA) alla via B. Pagano 24 presso lo studio degli avv.ti Vittoria
Vocciante e Antonio Carbone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] codice fiscale , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in OL al Centro Direzionale Isola F10 presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
nata a [...] il [...] codice fiscale , elettivamente P_ C.F._3
domiciliata in OL al Centro Direzionale Isola F10 presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 10.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Signor , con atto di citazione regolarmente notificato, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il sig. non è suo padre e, per l'effetto, CP_1
ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla rettifica dell'atto di nascita.
Parte attrice deduceva, in fatto, di aver scoperto, a ridosso del raggiungimento della maggiore età, di essere nato dalla relazione extraconiugale intercorsa tra la madre moglie di P_ [...]
, ed il sig. , nato a [...] il [...]. Assumeva, altresì, di aver CP_1 Controparte_3
avuto, a seguito di tale scoperta, contatti con il padre naturale, che gli avrebbe confermato la circostanza.
In data 08.05.2024 si costituivano in giudizio i convenuti e i quali CP_1 P_ confermano quanto assunto dall'attore ovvero che è figlio di . Parte_1 Controparte_3
Espletata la CTU genetica, all'udienza del 10.03.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Tanto brevemente premesso, in punto di diritto occorre, innanzitutto, evidenziare che il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art. 143 c.c., dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà (intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali). È evidente come il disconoscimento attenga allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio (identificati, prima della riforma di cui alla l. 10 dicembre
2012, n. 219, come “figli legittimi”, in contrapposizione a quelli “naturali”). Pertanto, il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. Il disconoscimento della paternità, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, era ammissibile soltanto nelle ipotesi tipiche contemplate dall'abrogato art. 235, nn. 1,2,3 c.c. (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento;
impotenza, anche solo di generare, del marito;
adulterio della moglie o celamento di gravidanza). Il d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato l'art. 235 c.c. ed ha inserito le stesse fattispecie nel nuovo art. 244 c.c., all'interno della più generale disciplina dell'azione di disconoscimento;
nella sostanza pertanto nulla è mutato. Può affermarsi dunque che i presupposti dell'azione siano tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un “adulterio” in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che ebbe a partorire, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio venne consumato L'art. 243-bis c.c., introdotto con il d.lgs. n. 154/2013, conferma quanto già in precedenza previsto.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento:
Cass., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4035), ivi compreso il pubblico ministero.
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge. È poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età.
L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
Pertanto, la domanda del signor deve ritenersi tempestiva stante l'imprescrittibilità Parte_1
dell'azione proposta dal figlio.
Nel merito, invece, le indagini genetiche effettuate dal CTU, dott. , le cui Persona_1
conclusioni sono pienamente condivise da questo Collegio in quanto fondate su accertamenti di laboratorio, hanno accertato che: “I polimorfismi del Campione 1 ( ) confrontati con CP_1
quelli ottenuti sul Campione 2 ( ), risultano Biologicamente Incompatibili per 10 dei Parte_1
loci polimorfi esaminati. Nessuno degli alleli rinvenuti per i loci D6S1043, D8S1179, D21S11,
D18S51, D5S818, D2S1441, FGA e PENTA E di 1 risulta, infatti, presente nel corredo genetico di
2. L'allele 18 per il locus D3S1358, l'allele 11 per il locus D16S539, (evidenziati in grigio), pur essendo presenti in 1, escludono anche essi la compatibilità biologica poiché di provenienza materna”.
Eppertanto, il consulente ha concluso che “i due campioni non sono biologicamente compatibili, tanto da escludere la paternità di nei confronti di ”. CP_1 Parte_1
Tali accertamenti consentono di ritenere provata la domanda dell'attore di disconoscimento di paternità.
Il Collegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove emato- genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (cfr. Cass. n.13665/2004, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c). Deve, perciò, ritenersi raggiunta la prova che non è figlio di e, Parte_1 CP_1
conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo non è padre della parte attrice.
Va altresì disposto che la predetta sentenza sia trasmessa in copia conforme a cura della cancelleria allo stato civile del comune di NU di OL (NA) per le annotazioni di legge nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di . Parte_1
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite stante le conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione, istanza, difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato a [...] il [...], non è padre di , nato a CP_1 Parte_1
OL il 30.09.2003;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NU di OL (NA) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita di , nato Parte_1
a OL il 30.09.2003;
c) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.07.2023 al n. 4035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità.
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Procida (NA) alla via B. Pagano 24 presso lo studio degli avv.ti Vittoria
Vocciante e Antonio Carbone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] codice fiscale , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in OL al Centro Direzionale Isola F10 presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
nata a [...] il [...] codice fiscale , elettivamente P_ C.F._3
domiciliata in OL al Centro Direzionale Isola F10 presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 10.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Signor , con atto di citazione regolarmente notificato, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il sig. non è suo padre e, per l'effetto, CP_1
ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla rettifica dell'atto di nascita.
Parte attrice deduceva, in fatto, di aver scoperto, a ridosso del raggiungimento della maggiore età, di essere nato dalla relazione extraconiugale intercorsa tra la madre moglie di P_ [...]
, ed il sig. , nato a [...] il [...]. Assumeva, altresì, di aver CP_1 Controparte_3
avuto, a seguito di tale scoperta, contatti con il padre naturale, che gli avrebbe confermato la circostanza.
In data 08.05.2024 si costituivano in giudizio i convenuti e i quali CP_1 P_ confermano quanto assunto dall'attore ovvero che è figlio di . Parte_1 Controparte_3
Espletata la CTU genetica, all'udienza del 10.03.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Tanto brevemente premesso, in punto di diritto occorre, innanzitutto, evidenziare che il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre. La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art. 143 c.c., dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà (intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali). È evidente come il disconoscimento attenga allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio (identificati, prima della riforma di cui alla l. 10 dicembre
2012, n. 219, come “figli legittimi”, in contrapposizione a quelli “naturali”). Pertanto, il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire. Il disconoscimento della paternità, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, era ammissibile soltanto nelle ipotesi tipiche contemplate dall'abrogato art. 235, nn. 1,2,3 c.c. (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento;
impotenza, anche solo di generare, del marito;
adulterio della moglie o celamento di gravidanza). Il d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato l'art. 235 c.c. ed ha inserito le stesse fattispecie nel nuovo art. 244 c.c., all'interno della più generale disciplina dell'azione di disconoscimento;
nella sostanza pertanto nulla è mutato. Può affermarsi dunque che i presupposti dell'azione siano tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un “adulterio” in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che ebbe a partorire, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio venne consumato L'art. 243-bis c.c., introdotto con il d.lgs. n. 154/2013, conferma quanto già in precedenza previsto.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento:
Cass., sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4035), ivi compreso il pubblico ministero.
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge. È poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età.
L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
Pertanto, la domanda del signor deve ritenersi tempestiva stante l'imprescrittibilità Parte_1
dell'azione proposta dal figlio.
Nel merito, invece, le indagini genetiche effettuate dal CTU, dott. , le cui Persona_1
conclusioni sono pienamente condivise da questo Collegio in quanto fondate su accertamenti di laboratorio, hanno accertato che: “I polimorfismi del Campione 1 ( ) confrontati con CP_1
quelli ottenuti sul Campione 2 ( ), risultano Biologicamente Incompatibili per 10 dei Parte_1
loci polimorfi esaminati. Nessuno degli alleli rinvenuti per i loci D6S1043, D8S1179, D21S11,
D18S51, D5S818, D2S1441, FGA e PENTA E di 1 risulta, infatti, presente nel corredo genetico di
2. L'allele 18 per il locus D3S1358, l'allele 11 per il locus D16S539, (evidenziati in grigio), pur essendo presenti in 1, escludono anche essi la compatibilità biologica poiché di provenienza materna”.
Eppertanto, il consulente ha concluso che “i due campioni non sono biologicamente compatibili, tanto da escludere la paternità di nei confronti di ”. CP_1 Parte_1
Tali accertamenti consentono di ritenere provata la domanda dell'attore di disconoscimento di paternità.
Il Collegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove emato- genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (cfr. Cass. n.13665/2004, cfr. anche Corte Costituzionale n 266/06 con riguardo all'art 235 c.c). Deve, perciò, ritenersi raggiunta la prova che non è figlio di e, Parte_1 CP_1
conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo non è padre della parte attrice.
Va altresì disposto che la predetta sentenza sia trasmessa in copia conforme a cura della cancelleria allo stato civile del comune di NU di OL (NA) per le annotazioni di legge nel registro degli atti di nascita ed in calce all'atto di nascita di . Parte_1
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite stante le conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda ogni altra eccezione, istanza, difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato a [...] il [...], non è padre di , nato a CP_1 Parte_1
OL il 30.09.2003;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NU di OL (NA) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita di , nato Parte_1
a OL il 30.09.2003;
c) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)