Versione
7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 243-bis.
((Disconoscimento di paternita')) ((L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.))
((Disconoscimento di paternita')) ((L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.))
Commentari • 73
- 1. Disconoscimento paternitÃhttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 205.51575
[…] Leg. artt. 243-bis cod. civ.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Velletri, sentenza 18/07/2024, n. 1651Provvedimento: […] Deve, in via preliminare, osservarsi che la contestuale proposizione della domanda di disconoscimento di paternità (cfr. art. 243 bis c.c.), unitamente alla domanda di accertamento giudiziale di paternità ai sensi dell'art. 269 c.c., sia ammissibile, ferma restando la pregiudizialità tecnica dell'azione di cui all'art. 243 bis c.c., in ragione della valenza dei principi, di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo (art. 111 Costituzione) e della necessità di rimuovere ostacoli all'esercizio dell'azione giudiziale allorché vengano in rilievo diritti fondamentali (in relazione all'art. 24 della Costituzione e all'art. 8 Cedu, cfr. […]Leggi di più...
- pregiudizialità tecnica·
- sospensione del giudizio·
- conservazione del cognome·
- accertamento giudiziale di paternità·
- diritto all'identità personale·
- art. 243 bis c.c.·
- art. 279 c.p.c.·
- CTU genetica·
- art. 269 c.c.·
- disconoscimento di paternità