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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4647
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4647/2023 promossa da:
, nato in Brasile il [...], in [...] e unitamente a Controparte_1 CP_2
, nata in [...] il [...] quali esercenti la responsabilità genitoriale in
[...]
rappresentanza dei figli minori , nato in [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_2
Rosaria Bartone, c.f. , pec C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliati presso il cui studio sito in Bologna in via Rodolfo Audinot n. 31, come da procura in atti;
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che : - , nato in [...]
Brasile il 24/08/1971, , nato in [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
, nata in [...] il [...], sono cittadini italiani dalla nascita in quanto
[...]
discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana, e per
l'effetto - Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RM (TO), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione di RM (TO). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a Persona_3
RM (TO) il 12/12/1864 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale il 18/10/1890 si sposava in Brasile con
(cfr. doc. in atti n. 2) e decedeva il 19/06/1947 (cfr. doc. in atti n. 3) senza essersi Persona_4
mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di CP_1
, che NON RISULTA fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o , figlio di Persona_3 Persona_5 Controparte_4
di , nato in [...] il [...]” (cfr. doc. Persona_6 Persona_7
in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio dell'avo italiano con nasceva in Brasile, Persona_3 Persona_4
l'11/06/1915 (cfr. doc. in atti n. 5); il quale in data 18/04/1934 si univa in Persona_8
matrimonio a (cfr. doc. in atti n. 6), e decedeva il 10/02/1998 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_9
- dal già menzionato matrimonio nasceva il 10/08/1936 (cfr. doc. in atti n. Persona_10
8); la quale in data 07/05/1962 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Controparte_5
9), e decedeva il 04/02/2021 (cfr. doc. in atti n. 10);
- dall'unione coniugale di e nasceva il ricorrente Persona_10 Controparte_5
24/08/1971 (cfr. doc. in atti n. 11); il quale a sua volta dall'unione more Controparte_1
uxorio con generava, gli ulteriori ricorrenti: il Controparte_2 Persona_1
28/08/2013 (cfr. doc. in atti n. 12) e il 06/11/2017 (cfr. doc. in atti n. 13). Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendeva paterna da avo italiano, spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità CP_3 consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente da avo italiano, tentava di presentare, per sé e per i due figli minori, al d'Italia di San Paolo, il modulo di richiesta della cittadinanza italiana (cfr. Per_11
doc. in atti n. 14), e poiché, appunto, il Consolato Italiano di San Paolo, prevede come modalità di presentazione della richiesta, il sistema c.d. “prenota online”, il ricorrente non vi riusciva, avendovi provato in tempi diversi, in quanto non risultano date disponibili e, pertanto, il sistema è inaccessibile, più precisamente il ricorrente vi provava senza riuscirvi il 20/10/2023, Controparte_1
23/10/2023, 25/10/2023, 26/10/2023, 27/10/2023, 17/11/2023 (cfr. doc. in atti n. 15), 06/12/2023 (cfr. doc. in atti n. 16), 07/02/2024 (cfr. doc. in atti n. 17), 08/02/2024 (cfr. doc. in atti n. 18), 09/02/2024
(cfr. doc. in atti n. 19).
Pertanto, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato a [...] il [...] Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 1), il quale il 18/10/1890 si sposava in Brasile con (cfr. doc. in Persona_4
atti n. 2) e decedeva il 19/06/1947 (cfr. doc. in atti n. 3) fosse cittadino italiano, in quanto nato in
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva, Persona_8
infatti, in Brasile in data 18/04/1934 (cfr. doc. in atti n. 6).
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato in [...] Controparte_1
il 24/08/1971, i minori , nato in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la Persona_2
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 14.2.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4647/2023 promossa da:
, nato in Brasile il [...], in [...] e unitamente a Controparte_1 CP_2
, nata in [...] il [...] quali esercenti la responsabilità genitoriale in
[...]
rappresentanza dei figli minori , nato in [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_2
Rosaria Bartone, c.f. , pec C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliati presso il cui studio sito in Bologna in via Rodolfo Audinot n. 31, come da procura in atti;
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che : - , nato in [...]
Brasile il 24/08/1971, , nato in [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
, nata in [...] il [...], sono cittadini italiani dalla nascita in quanto
[...]
discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana, e per
l'effetto - Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RM (TO), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione di RM (TO). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a Persona_3
RM (TO) il 12/12/1864 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale il 18/10/1890 si sposava in Brasile con
(cfr. doc. in atti n. 2) e decedeva il 19/06/1947 (cfr. doc. in atti n. 3) senza essersi Persona_4
mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di CP_1
, che NON RISULTA fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o , figlio di Persona_3 Persona_5 Controparte_4
di , nato in [...] il [...]” (cfr. doc. Persona_6 Persona_7
in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio dell'avo italiano con nasceva in Brasile, Persona_3 Persona_4
l'11/06/1915 (cfr. doc. in atti n. 5); il quale in data 18/04/1934 si univa in Persona_8
matrimonio a (cfr. doc. in atti n. 6), e decedeva il 10/02/1998 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_9
- dal già menzionato matrimonio nasceva il 10/08/1936 (cfr. doc. in atti n. Persona_10
8); la quale in data 07/05/1962 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Controparte_5
9), e decedeva il 04/02/2021 (cfr. doc. in atti n. 10);
- dall'unione coniugale di e nasceva il ricorrente Persona_10 Controparte_5
24/08/1971 (cfr. doc. in atti n. 11); il quale a sua volta dall'unione more Controparte_1
uxorio con generava, gli ulteriori ricorrenti: il Controparte_2 Persona_1
28/08/2013 (cfr. doc. in atti n. 12) e il 06/11/2017 (cfr. doc. in atti n. 13). Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendeva paterna da avo italiano, spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità CP_3 consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente da avo italiano, tentava di presentare, per sé e per i due figli minori, al d'Italia di San Paolo, il modulo di richiesta della cittadinanza italiana (cfr. Per_11
doc. in atti n. 14), e poiché, appunto, il Consolato Italiano di San Paolo, prevede come modalità di presentazione della richiesta, il sistema c.d. “prenota online”, il ricorrente non vi riusciva, avendovi provato in tempi diversi, in quanto non risultano date disponibili e, pertanto, il sistema è inaccessibile, più precisamente il ricorrente vi provava senza riuscirvi il 20/10/2023, Controparte_1
23/10/2023, 25/10/2023, 26/10/2023, 27/10/2023, 17/11/2023 (cfr. doc. in atti n. 15), 06/12/2023 (cfr. doc. in atti n. 16), 07/02/2024 (cfr. doc. in atti n. 17), 08/02/2024 (cfr. doc. in atti n. 18), 09/02/2024
(cfr. doc. in atti n. 19).
Pertanto, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato a [...] il [...] Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 1), il quale il 18/10/1890 si sposava in Brasile con (cfr. doc. in Persona_4
atti n. 2) e decedeva il 19/06/1947 (cfr. doc. in atti n. 3) fosse cittadino italiano, in quanto nato in
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva, Persona_8
infatti, in Brasile in data 18/04/1934 (cfr. doc. in atti n. 6).
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato in [...] Controparte_1
il 24/08/1971, i minori , nato in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la Persona_2
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 14.2.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio