Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 138 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Parte_1 C.F._1
Enrico De Nicola n. 17, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Maria Brivido che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
P.IVA in persona dei legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele
CONVENUTA
E
con sede in Milano, Via Ernesto Calindri n. 6, partita iva , in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio le Parte_1 Controparte_1
e la per sentirle condannare al risarcimento dei danni riportati a causa di un
[...] CP_2
infortunio calcistico occorsogli. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa Ritenere e dichiarare la responsabilità dei convenuti per il ristoro del sinistro occorso al Sig. e per l'effetto condannarli al risarcimento Pt_1
dei danni tutti subiti e quantificati come in premessa in complessivi euro 25.536,22 o in quella
maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa anche secondo il ragionevole ed equo
apprezzamento del giudice adito anche in relazione ai danni di carattere non patrimoniale .
Concedere sulle somme liquidate in sentenza il riconoscimento degli interessi legali e la rivalutazione
monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.”
La si costituiva in giudizio e nel contestare in fatto ed in diritto il contenuto Controparte_1
dell'atto di citazione evidenziava come il contratto assicurativo tra le parti fosse una polizza infortuni e, quindi, che l'attore avrebbe potuto richiedere esclusivamente l'indennizzo previsto e non già il risarcimento del danno. Formulava, quindi, le seguenti domande: “Voglia l'On. Le Tribunale adito,
contrariis reiectis:- dare atto, in quanto fatto pacifico, del pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.143,69 in fase stragiudiziale, dire tale importo congruo alla luce delle condizioni
contrattuali e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea, con condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;-
in subordine, decurtare la somma già pagata dal quantum eventualmente ritenuto dovuto, calcolato
rigorosamente sulla scorta delle condizioni contrattuali;
- in ogni caso, rigettare la richiesta di
cumulo di interessi e rivalutazione monetaria”
Espletata la CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Nel merito, si rileva che il fatto storico che ha dato origine all'infortunio occorso all'attore risulta provato e non contestato.
Ciò premesso, la fattispecie in esame è relativa ad un rischio vincolato ad una polizza infortuni e,
precisamente, alla Polizza Infortuni N. 3611123532, stipulata dalla con la Lega Controparte_1
Nazionale Dilettanti, per gli infortuni ed assistenza in favore di calciatori tesserati con Società
sportive affiliate alla LND, quali soggetti beneficiari del contratto, come l'attore.
Conseguentemente, la richiesta di indennizzo non può avere risposta a mezzo di parametri risarcitori previsti per la responsabilità civile, quanto piuttosto va individuata e quantifica con criteri espressi nella polizza, laddove il sistema di calcolo del valore punto del danno biologico non è quello previsto dall'art. 139 Cda o dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La polizza in esame non ha ad oggetto il danno biologico o altre ipotesi di danno alla persona.
A ciò consegue che non può rilevare contrattualmente la voce “danno da invalidità permanente” richiesta dall'attore e che, di contro, la modalità di calcolo della indennità deve essere determinata a termini di polizza.
L'indennizzo previsto consegue alla sussistenza di lesioni derivanti da infortunio e deve essere liquidato nella misura risultante dall'applicazione dei criteri e delle regole previste nella polizza stessa. Invero, alla pag. 9, il contratto prevede, per il “caso lesioni, che l'assicuratore corrisponde gli indennizzi nella misura prevista alla Tabella Lesioni allegata”. Tale Tabella, alla pag. 33, prevede per le “lesioni del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale” la corresponsione dell'importo di € 857,19.
Orbene, risulta incontestato che in fase stragiudiziale la ha effettuato il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 2.143,69, trattenuta dall'attore a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute. Tale somma risulta così ripartita: indennizzo di € 857,19 per la lesione legamentosa subita,
come da Tabella Ministeriale di cui a pag. 28 delle Sintesi di Condizioni di Polizza che per tale tipo di lesione prevede un indennizzo pari ad € 857,19 (pag. 33); rimborso delle spese mediche per €
786,50, di cui € 471,50 quale rimborso spese pre/post intervento chirurgico, (al netto della franchigia di € 100,00, pag. 11 Sintesi Condizioni di Polizza) ed € 315,00 quale rimborso prestazioni specialistiche (al netto della franchigia di € 75,00 pag. 11 sintesi Condizioni di Polizza); indennizzo di € 500,00 quale indennità giornaliera da ricovero (pag. 11 sintesi Condizioni di Polizza), per un totale liquidato di € 2.143,69.
Il CTU, Dott.ssa chiamata ad accertare i danni riportati dall'attore in occasione Persona_1
dell'infortunio in termini di polizza, ha confermato che: “la polizza in esame non contempla
l'invalidità temporanea, né il danno morale” e “non abbia ad oggetto il danno biologico o altre
ipotesi di danno alla persona con le modalità previste dalle tabelle giurisprudenziali o dal codice
delle assicurazioni”.
Pertanto, ciò che unicamente spetta all'attore è l'indennizzo nella misura risultante dall'applicazione dei criteri e delle regole contrattuali, senza che possa tenersi conto del grado di invalidità accertato tra il 6 ed il7%.
Conclusivamente, il perito ha accertato che: “Tenuto conto della documentazione in atti, degli
accertamenti effettuati e delle considerazioni medico-legali dianzi espresse, così rispondo ai quesiti proposti dall'Ill.mo Sig. Giudice: Sussistono esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore
a carico del ginocchio destro, causalmente riconducibili all'evento infortunistico del 23 ottobre 2019.
Sono documentate in atti spese sanitarie, indennizzabili complessivamente nella misura di €
2.514,98.”
Allo stesso modo e sempre considerato che il sinistro deve essere indennizzato a termini di polizza, all'attore non può essere riconosciuto alcun danno morale e psicologico in quanto non contemplato.
Ciò posto, a dovrà riconoscersi la somma di € 2.514,98, alla quale andrà detratta Parte_1
quella di € 2.143,69, già corrisposta in sede stragiudiziale e quindi la residua somma di € 371,29.
Infine, trattandosi di debito di valore, sono riconosciuti, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'infortunio alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Assorbite le ulteriori questioni.
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese, liquidate in complessivi € 2.737,00, di cui € 237,00 per spese ed € 2.500,00 per onorari, devono compensarsi per il 50%, restanto l'ulteriore 50% a carico delle Conseguentemente, la convenuta dovrà rifondere Controparte_1 Controparte_1 all'attore la complessiva somma di € 1.368,50, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste interamente a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così provvede: Controparte_3
- condanna la convenuta al pagamento in favore di della la Controparte_4 Parte_1
somma di € 371,29, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_4
liquidate in € 1.368,50, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella Parte_1
misura legalmente dovuta;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della convenuta
Controparte_5
Così deciso in Caltanissetta, lì 26.03. 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì