TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1231/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1231/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 6.07.2024
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Nocera Umbra (PG), Voc. Bagnara n. 28/A
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(PG), Corso Vittorio Emanuele n. 79,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GUBBIOTTI Patrizia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in
Foligno, Via Umberto I, n. 64, presso il Difensore;
pagina 1 di 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Umbra in data 6.09.2003
(atto n. 15, parte II, Serie A, anno 2003), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto
del 27.05.2015, pubblicato l'11.06.2015;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...];
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
6.11.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Nocera Umbra in data 6.9.2003, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune di Nocera Umbra al nr. 15, Parte II, serie
A, Anno 2003;
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minori ad entrambi i genitori, in modo da Persona_2
consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
- verserà a , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_2 Parte_1 Per_1
e la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente
[...] Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
- Le parti concordano che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla SI.ra
; Parte_1
- ordinare al Comune di Nocera Umbra di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
pagina 2 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 2.08.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, ad oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Nocera Umbra in data 6.09.2003, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Nocera Umbra al n.
15, parte II, Serie A, anno 2003;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 3 di 4 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1231/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 6.07.2024
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Nocera Umbra (PG), Voc. Bagnara n. 28/A
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(PG), Corso Vittorio Emanuele n. 79,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GUBBIOTTI Patrizia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in
Foligno, Via Umberto I, n. 64, presso il Difensore;
pagina 1 di 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Umbra in data 6.09.2003
(atto n. 15, parte II, Serie A, anno 2003), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto
del 27.05.2015, pubblicato l'11.06.2015;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...];
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
6.11.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Nocera Umbra in data 6.9.2003, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune di Nocera Umbra al nr. 15, Parte II, serie
A, Anno 2003;
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minori ad entrambi i genitori, in modo da Persona_2
consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
- verserà a , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_2 Parte_1 Per_1
e la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente
[...] Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
- Le parti concordano che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla SI.ra
; Parte_1
- ordinare al Comune di Nocera Umbra di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
pagina 2 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 2.08.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli, ad oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Nocera Umbra in data 6.09.2003, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Nocera Umbra al n.
15, parte II, Serie A, anno 2003;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in pagina 3 di 4 conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 4 di 4