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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2037 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2037 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
RI RT ( CodiceFiscale_2
e ato a RIMINI (RN) il ) con il Parte_2 C.F._3
CC CH (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 10.12.2006, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), il figlio , maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 3.05.2012, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il figlio primogenito è maggiorenne, ma non economicamente indipendente. La figlia Per_1
minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la Per_2
madre;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione della figlia garantendo alla stessa il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo. Entrambi i genitori, nell'interesse della figlia minore, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé la minore, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. il sig. potrà frequentare la figlia a weekend alternati e per due pomeriggi Pt_2 Per_2
infrasettimanali da determinarsi previo accordo con la sig.ra Pt_1
5. i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione sia quando sono con la figlia che per motivi di lavoro o vacanza, in modo tale che la figlia sappia su chi poter contare in caso di necessità;
6. la casa familiare sita in Rimini, Via Des Verges n. 2, di proprietà del sig. viene Parte_2
assegnata alla sig.ra completa di mobili, arredi ed accessori, tenuto conto della Parte_1
collocazione della figlia minorenne. Le parti concordano che tale assegnazione, ed il conseguente diritto di abitazione, si protrarrà fino a quando la figlia non abbia raggiunto i 21 anni di età. A Per_2
quella data, salvo diversi accordi, la sig.ra dovrà lasciare la casa familiare e trasferirsi Parte_1
altrove così da consentire il rientro del proprietario sig. Parte_2
7. la sig.ra si intesterà le utenze della casa familiare e provvederà alle relative spese;
Parte_1
8. Il sig. si impegna ad allontanarsi dalla casa familiare entro e non oltre il 5.12.2024, Parte_2
portando con sé i propri effetti personali;
9. quale contributo al mantenimento dei figli il padre provvederà a versare alla madre la somma anticipata mensile di euro 200,00 per ed euro 350,00 per oltre rivalutazione Istat, Per_1 Per_2
entro il giorno 15 di ogni mese. Quando diventerà economicamente indipendente, e quindi Per_1 cesserà il contributo paterno al mantenimento, il padre verserà alla madre la somma di euro 400,00
a titolo di contributo al mantenimento di;
Per_2
10. le spese straordinarie di vita dei figli verranno suddivise al 50% tra i genitori. Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini. Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al presente ricorso congiunto, ne costituiscono parte integrante (doc. 10);
11. I figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, tenuto conto della collocazione della figlia minore, che potrà richiederlo e gestirlo autonomamente.
Il padre presterà il proprio consenso e consegnerà tutta la documentazione necessaria alle pratiche relative all'assegno unico;
12. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di contributo mensile al mantenimento;
13. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente.
14. Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
15. Le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 270 Parte II Serie A Anno 2006 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2037 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
RI RT ( CodiceFiscale_2
e ato a RIMINI (RN) il ) con il Parte_2 C.F._3
CC CH (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 10.12.2006, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), il figlio , maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 3.05.2012, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il figlio primogenito è maggiorenne, ma non economicamente indipendente. La figlia Per_1
minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la Per_2
madre;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione della figlia garantendo alla stessa il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo. Entrambi i genitori, nell'interesse della figlia minore, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé la minore, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. il sig. potrà frequentare la figlia a weekend alternati e per due pomeriggi Pt_2 Per_2
infrasettimanali da determinarsi previo accordo con la sig.ra Pt_1
5. i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione sia quando sono con la figlia che per motivi di lavoro o vacanza, in modo tale che la figlia sappia su chi poter contare in caso di necessità;
6. la casa familiare sita in Rimini, Via Des Verges n. 2, di proprietà del sig. viene Parte_2
assegnata alla sig.ra completa di mobili, arredi ed accessori, tenuto conto della Parte_1
collocazione della figlia minorenne. Le parti concordano che tale assegnazione, ed il conseguente diritto di abitazione, si protrarrà fino a quando la figlia non abbia raggiunto i 21 anni di età. A Per_2
quella data, salvo diversi accordi, la sig.ra dovrà lasciare la casa familiare e trasferirsi Parte_1
altrove così da consentire il rientro del proprietario sig. Parte_2
7. la sig.ra si intesterà le utenze della casa familiare e provvederà alle relative spese;
Parte_1
8. Il sig. si impegna ad allontanarsi dalla casa familiare entro e non oltre il 5.12.2024, Parte_2
portando con sé i propri effetti personali;
9. quale contributo al mantenimento dei figli il padre provvederà a versare alla madre la somma anticipata mensile di euro 200,00 per ed euro 350,00 per oltre rivalutazione Istat, Per_1 Per_2
entro il giorno 15 di ogni mese. Quando diventerà economicamente indipendente, e quindi Per_1 cesserà il contributo paterno al mantenimento, il padre verserà alla madre la somma di euro 400,00
a titolo di contributo al mantenimento di;
Per_2
10. le spese straordinarie di vita dei figli verranno suddivise al 50% tra i genitori. Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini. Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al presente ricorso congiunto, ne costituiscono parte integrante (doc. 10);
11. I figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, tenuto conto della collocazione della figlia minore, che potrà richiederlo e gestirlo autonomamente.
Il padre presterà il proprio consenso e consegnerà tutta la documentazione necessaria alle pratiche relative all'assegno unico;
12. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di contributo mensile al mantenimento;
13. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente.
14. Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
15. Le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 270 Parte II Serie A Anno 2006 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi